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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1176/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17204/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249056068391000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 15.5.2024, in ordine a due cartelle di pagamento inerenti la tassa automobilistica per gli anni 2018 e 2020.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, l'intervenuta decadenza dal diritto di agire dell'Amministrazione, nonché la prescrizione dei crediti in esse indicati. Il contribuente contesta, inoltre, i criteri di calcolo degli importi dovuti per sorte, sanzioni e interessi indicati nelle cartelle impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto, poiché la mancata costituzione in giudizio dell'AdER – ritualmente citato - non consente di verificare se siano state notificate al ricorrente le presupposte cartella di pagamento.
Ne consegue che, in assenza della prova della previa notifica degli atti prodromici, l'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'AdER – soggetto su cui gravava l'onere di notificare le cartelle di pagamento e di fornirne la prova in giudizio - e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'AdER alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Roma, 26.1.2026
Il Giudice monocratico
AL D'AG
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17204/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249056068391000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 15.5.2024, in ordine a due cartelle di pagamento inerenti la tassa automobilistica per gli anni 2018 e 2020.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, l'intervenuta decadenza dal diritto di agire dell'Amministrazione, nonché la prescrizione dei crediti in esse indicati. Il contribuente contesta, inoltre, i criteri di calcolo degli importi dovuti per sorte, sanzioni e interessi indicati nelle cartelle impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto, poiché la mancata costituzione in giudizio dell'AdER – ritualmente citato - non consente di verificare se siano state notificate al ricorrente le presupposte cartella di pagamento.
Ne consegue che, in assenza della prova della previa notifica degli atti prodromici, l'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'AdER – soggetto su cui gravava l'onere di notificare le cartelle di pagamento e di fornirne la prova in giudizio - e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'AdER alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Roma, 26.1.2026
Il Giudice monocratico
AL D'AG