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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2033/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCHETTI MARIA GRAZIA, e dell'avv. BARONI STEFANIA
e
ES BO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CONFICCONI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 21/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23.02.2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto (N. 577/2022) del
02.03.2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio non avrà compiuto la maggiore età. Persona_1
2) Il figlio minore (di anni 12) è affidato congiuntamente alla Persona_1 madre ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua pagina 2 di 9 residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé eserciterà Persona_1 separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
3) Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre Persona_1 nell'abitazione sita in Casalecchio di Reno (BO), via Guido Guinizelli n. 24, int. 5, presso la quale avrà altresì la residenza anagrafica ed il domicilio.
4) Il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Spilamberto
(MO), via S. Adriano n. 5, int. 3, di proprietà esclusiva del sig. è assegnato al Pt_1 medesimo unitamente alla proprietà esclusiva di tutti i beni che la arredano e corredano.
5) Le parti danno atto che la sig.ra TO si è trasferita a vivere unitamente al figlio in Casalecchio di Reno (BO), via Guido Guinizelli n. 24, int. 5, Persona_1 portando con sé tutti gli effetti e beni personali propri e del figlio per cui la medesima dichiara di non avere più nulla a pretendere a tale titolo dal sig. ogni azione, Pt_1 eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo sin da ora dalla medesima rinunciata e rimossa.
6) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità:
- un week-end a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dall'allenamento di calcio, quando il padre lo andrà a prelevare al campo sportivo, sino alla domenica sera, quando una volta sarà il padre a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e la volta successiva sarà la madre ad andare a riprenderlo presso l'abitazione paterna;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con la madre: il mercoledì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di pagina 3 di 9 chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre: il lunedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prelevare da scuola, sino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
I genitori sin da ora prevedono e concordano che, in considerazione dell'età di e delle esigenze ad essa correlate, il suo collocamento presso il sig. nei Per_1 Pt_1 tempi sopra indicati potrà subire variazioni a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore nonché delle sue volontà, ed in ogni caso sulla base dell'accordo diretto tra padre e figlio di settimana in settimana.
I genitori concorderanno direttamente tra loro, di settimana in settimana, chi dovrà occuparsi degli altri ritiri di da scuola e/o dall'allenamento in base alle Per_1 esigenze lavorative di ciascuno.
In occasione delle eventuali trasferte lavorative di un genitore, l'altro, previo congruo avviso, si occuperà in toto del figlio per l'intero periodo.
In caso di malattia del figlio, il medesimo starà con il genitore presso il quale si trova al momento dell'insorgenza della malattia.
Vacanze scolastiche natalizie starà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie in Per_1 modo tale da trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Santo Stefano e l'Epifania con l'altro.
Per le vacanze 2025/2026, starà con la madre il giorno di Natale e quello Per_1 di Capodanno e con il padre i giorni di Santo Stefano e dell'Epifania.
Vacanze scolastiche pasquali starà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche pasquali Per_1 comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che egli trascorra il giorno della Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno del precedente Natale.
Per la Pasqua 2026 starà con la madre il giorno di Pasqua. Per_1
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane di vacanza anche non Per_1
pagina 4 di 9 consecutive.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la esatta cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 10 giugno successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2025, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà al padre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore. Per_1
Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto/dovere del padre di frequentare il figlio dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni educativi, scolastici, sportivi e sociali di nonché del suo diritto ad avere una vita Persona_1 serena ed equilibrata e con ritmi adeguati alla sua età.
Le parti si impegnano sin da ora a modificare i tempi ed i modi sopra previsti per la frequentazione padre/figlio in relazione all'insorgere di impegni lavorativi e/o personali di entrambi i genitori.
La sig.ra TO, in qualità di genitore prevalentemente collocatario del minore, si impegna a fare tutto quanto necessario per favorire la frequentazione padre-figlio e per tutelare il diritto di alla bigenitorialità; i genitori convengono che i suelencati Per_1 tempi di frequentazione potrebbero anche essere attuati in modo graduale in caso di concorde volontà del sig. e tenuto conto anche della volontà di Pt_1 Per_1
7) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il sig. Pt_1 corrisponderà alla sig.ra TO, a far tempo dal mese successivo a quello della sottoscrizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e cioè dal mese di giugno 2025, la somma mensile di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) da versarsi per 12 mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima e già noto alle parti, con valuta fissa di pagina 5 di 9 accredito il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
A far tempo dal 2026 tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di giugno 2025.
8) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da un medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter).
Le spese per i viaggi e le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e pagina 6 di 9 della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese straordinarie per il minore dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
9) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per il figlio è assegnato in via esclusiva alla sig.ra TO.
Il sig. rinuncia a chiedere alla sig.ra TO la restituzione del 50% degli Pt_1 importi dalla medesima incassati in via esclusiva dal mese di febbraio 2024 a titolo di
Assegno Unico Universale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal sig. sin da ora rinunciata e rimossa. Pt_1
10) Le parti danno atto che il sig. contestualmente alla sottoscrizione della Pt_1 domanda congiunta di divorzio, e cioè il 08.05.2025, ha sottoscritto la “dichiarazione di conoscenza di cambio di abitazione” del figlio Persona_1
11) I genitori concordano sin da ora che potrà utilizzare i Persona_1 social network a decorrere dal compimento del suo 14° anno di età.
12) Entrambe le parti dichiarano di avere redditi e patrimoni propri più che adeguati a consentire loro sia di essere economicamente indipendenti sia di avere una vita libera e dignitosa e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
13) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per il pagina 7 di 9 figlio minore Persona_1
14) La sig.ra TO rinuncia a chiedere al sig. gli arretrati dal medesimo Pt_1 asseritamente dovutile a titolo di contributo al mantenimento ordinario di per il Per_1 periodo successivo alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e sino al di lui trasferimento in altra abitazione, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalla sig.ra TO sin da ora rinunciata e rimossa.
15) Il sig. rinuncia alla restituzione del credito che egli vanta nei confronti Pt_1 della sig.ra TO a titolo di spese di vitto ed alloggio della moglie e del figlio dal medesimo sostenute in via esclusiva dalla separazione personale dei coniugi alla cessazione della loro abitazione, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal sig. sin da ora rinunciata e rimossa. Pt_1
16) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in VIGNOLA (MO) il 17/11/2007
fra nato a [...] il [...] e Parte_1
BO ES nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007 Atto n. 27 Parte II Serie C);
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2033/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCHETTI MARIA GRAZIA, e dell'avv. BARONI STEFANIA
e
ES BO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CONFICCONI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 21/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23.02.2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto (N. 577/2022) del
02.03.2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio non avrà compiuto la maggiore età. Persona_1
2) Il figlio minore (di anni 12) è affidato congiuntamente alla Persona_1 madre ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua pagina 2 di 9 residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé eserciterà Persona_1 separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
3) Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre Persona_1 nell'abitazione sita in Casalecchio di Reno (BO), via Guido Guinizelli n. 24, int. 5, presso la quale avrà altresì la residenza anagrafica ed il domicilio.
4) Il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Spilamberto
(MO), via S. Adriano n. 5, int. 3, di proprietà esclusiva del sig. è assegnato al Pt_1 medesimo unitamente alla proprietà esclusiva di tutti i beni che la arredano e corredano.
5) Le parti danno atto che la sig.ra TO si è trasferita a vivere unitamente al figlio in Casalecchio di Reno (BO), via Guido Guinizelli n. 24, int. 5, Persona_1 portando con sé tutti gli effetti e beni personali propri e del figlio per cui la medesima dichiara di non avere più nulla a pretendere a tale titolo dal sig. ogni azione, Pt_1 eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo sin da ora dalla medesima rinunciata e rimossa.
6) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità:
- un week-end a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dall'allenamento di calcio, quando il padre lo andrà a prelevare al campo sportivo, sino alla domenica sera, quando una volta sarà il padre a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e la volta successiva sarà la madre ad andare a riprenderlo presso l'abitazione paterna;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con la madre: il mercoledì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di pagina 3 di 9 chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre: il lunedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prelevare da scuola, sino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
I genitori sin da ora prevedono e concordano che, in considerazione dell'età di e delle esigenze ad essa correlate, il suo collocamento presso il sig. nei Per_1 Pt_1 tempi sopra indicati potrà subire variazioni a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore nonché delle sue volontà, ed in ogni caso sulla base dell'accordo diretto tra padre e figlio di settimana in settimana.
I genitori concorderanno direttamente tra loro, di settimana in settimana, chi dovrà occuparsi degli altri ritiri di da scuola e/o dall'allenamento in base alle Per_1 esigenze lavorative di ciascuno.
In occasione delle eventuali trasferte lavorative di un genitore, l'altro, previo congruo avviso, si occuperà in toto del figlio per l'intero periodo.
In caso di malattia del figlio, il medesimo starà con il genitore presso il quale si trova al momento dell'insorgenza della malattia.
Vacanze scolastiche natalizie starà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie in Per_1 modo tale da trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Santo Stefano e l'Epifania con l'altro.
Per le vacanze 2025/2026, starà con la madre il giorno di Natale e quello Per_1 di Capodanno e con il padre i giorni di Santo Stefano e dell'Epifania.
Vacanze scolastiche pasquali starà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche pasquali Per_1 comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che egli trascorra il giorno della Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno del precedente Natale.
Per la Pasqua 2026 starà con la madre il giorno di Pasqua. Per_1
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane di vacanza anche non Per_1
pagina 4 di 9 consecutive.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la esatta cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 10 giugno successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2025, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà al padre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore. Per_1
Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto/dovere del padre di frequentare il figlio dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni educativi, scolastici, sportivi e sociali di nonché del suo diritto ad avere una vita Persona_1 serena ed equilibrata e con ritmi adeguati alla sua età.
Le parti si impegnano sin da ora a modificare i tempi ed i modi sopra previsti per la frequentazione padre/figlio in relazione all'insorgere di impegni lavorativi e/o personali di entrambi i genitori.
La sig.ra TO, in qualità di genitore prevalentemente collocatario del minore, si impegna a fare tutto quanto necessario per favorire la frequentazione padre-figlio e per tutelare il diritto di alla bigenitorialità; i genitori convengono che i suelencati Per_1 tempi di frequentazione potrebbero anche essere attuati in modo graduale in caso di concorde volontà del sig. e tenuto conto anche della volontà di Pt_1 Per_1
7) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il sig. Pt_1 corrisponderà alla sig.ra TO, a far tempo dal mese successivo a quello della sottoscrizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e cioè dal mese di giugno 2025, la somma mensile di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) da versarsi per 12 mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima e già noto alle parti, con valuta fissa di pagina 5 di 9 accredito il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
A far tempo dal 2026 tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di giugno 2025.
8) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da un medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter).
Le spese per i viaggi e le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e pagina 6 di 9 della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese straordinarie per il minore dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
9) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per il figlio è assegnato in via esclusiva alla sig.ra TO.
Il sig. rinuncia a chiedere alla sig.ra TO la restituzione del 50% degli Pt_1 importi dalla medesima incassati in via esclusiva dal mese di febbraio 2024 a titolo di
Assegno Unico Universale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal sig. sin da ora rinunciata e rimossa. Pt_1
10) Le parti danno atto che il sig. contestualmente alla sottoscrizione della Pt_1 domanda congiunta di divorzio, e cioè il 08.05.2025, ha sottoscritto la “dichiarazione di conoscenza di cambio di abitazione” del figlio Persona_1
11) I genitori concordano sin da ora che potrà utilizzare i Persona_1 social network a decorrere dal compimento del suo 14° anno di età.
12) Entrambe le parti dichiarano di avere redditi e patrimoni propri più che adeguati a consentire loro sia di essere economicamente indipendenti sia di avere una vita libera e dignitosa e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
13) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per il pagina 7 di 9 figlio minore Persona_1
14) La sig.ra TO rinuncia a chiedere al sig. gli arretrati dal medesimo Pt_1 asseritamente dovutile a titolo di contributo al mantenimento ordinario di per il Per_1 periodo successivo alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e sino al di lui trasferimento in altra abitazione, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalla sig.ra TO sin da ora rinunciata e rimossa.
15) Il sig. rinuncia alla restituzione del credito che egli vanta nei confronti Pt_1 della sig.ra TO a titolo di spese di vitto ed alloggio della moglie e del figlio dal medesimo sostenute in via esclusiva dalla separazione personale dei coniugi alla cessazione della loro abitazione, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal sig. sin da ora rinunciata e rimossa. Pt_1
16) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in VIGNOLA (MO) il 17/11/2007
fra nato a [...] il [...] e Parte_1
BO ES nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007 Atto n. 27 Parte II Serie C);
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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