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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5338/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5338.2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Prisco;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Rampinelli Rota Giampiero e Rampinelli Rota Bartolomeo;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In Via preliminare dichiarare, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del pedissequo atto di precetto notificato in data 11.10.2021 in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. rg 7497/2019 Tribunale di
Salerno GI Ferraiuolo ed avente ad oggetto la legittimità della pretesa creditoria della
[...]
, quale credito ceduto alla e presupposto all'impugnato Controparte_2 CP_1 precetto;
2. Nel merito dichiarare la inammissibilità, nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato
e degli atti ad esso presupposti;
3. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio.” Per il convenuto “NEL MERITO: - rigettarsi la proposta opposizione,
pagina 1 di 5 totalmente infondata in fatto e in diritto -accertarsi e dichiararsi che
[...]
ha proposto la presente opposizione nella consapevolezza Parte_1 dell'infondatezza dei motivi addotti a sostegno della propria domanda, e per l'effetto condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 1° co. cpc, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ai compensi tabellari minimi previsti per lo scaglione di valore dal D.M. n. 55/2014 (cd. parametri forensi) - condannarsi in ogni caso al rimborso delle spese di lite. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione
[...] avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.10.2021, con il quale la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo esecutivo
[...]
costituito dalla sentenza n. 942/220 resa dal Tribunale di Bolzano (Rg n. 2476/2019), le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.437.558,15. Più in particolare, parte opponente asseriva che il credito scaturiva dal contratto di finanziamento n. 37217207 stipulato tra la e la Parte_1 Controparte_2
, in virtù del quale la società quale cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_1
, giusto contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, Controparte_2 stipulato il 20.12.2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130 e dell'art. 58 T.U., richiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 446/2019 sul presupposto di essere creditrice nei confronti di dell'importo di € 1.437.558,15; Parte_1
pagina 2 di 5 avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione, la ed il relativo Parte_1
giudizio veniva iscritto al n. 2476/2019 RG Tribunale di Bolzano e definito con sentenza n.
942/220 con la quale il Tribunale di Bolzano disponeva: “revoca il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente soc. a pagare alla soc. Parte_1
l'importo di € 1.119.568,00, oltre interessi come da decreto ingiuntivo n. Controparte_1
446/2019, dal 19.12.2018 fino al saldo;
condanna l'opponente soc.
[...]
a rifondere alla soc. le spese di lite, liquidate come Parte_1 CP_1 segue: € 6.900,00 per spese liquidate in decreto ingiuntivo, € 9.694,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie”.
A sostegno della domanda oggetto del giudizio a quo, parte opponente osservava che il credito presupposto del titolo azionato in executivis con l'impugnato atto di precetto, era oggetto di contestazione in un altro giudizio di opposizione ex art. 615 cpc, pendente dinanzi al Tribunale di Salerno ed iscritto al n. 7497/2019, in quanto la Controparte_2
, creditrice cedente, nell'anno 2019, e quindi dopo l'intervenuta cessione del credito,
[...]
nelle more della pendenza del giudizio RG 2476/2020, che si concludeva con la sentenza azionata in executivis, agendo sulla scorta del medesimo titolo costituito dal contratto di finanziamento n. 37217207, notificava alla il relativo contratto di mutuo di Parte_1 credito fondiario, con pedissequo atto di precetto per un importo complessivo di €
1.324.027,18, oggetto poi di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno.
Con comparsa depositata in data 18.3.2022 si costituiva la che nel Controparte_3
merito chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, totalmente infondata in fatto e in diritto nonché accertarsi e dichiararsi che Parte_1 aveva proposto la presente opposizione nella consapevolezza dell'infondatezza dei motivi addotti a sostegno della propria domanda, e per l'effetto condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 1° co. cpc. Parte opposta chiariva che i titoli azionati da e da erano assolutamente Controparte_2 Controparte_1
differenti, in quanto agiva sulla base di un titolo esecutivo, Controparte_2
costituito dal contratto di mutuo di credito fondiario del 5.11.2007 a ministero Notaio Per_1
in Salerno, ai nn. 43629 rep e 21326 racc., come da nota di iscrizione ipotecaria,
[...]
Part mentre il credito azionato da traeva origine dal contratto di cessione di CP_1
credito in autentica Notaio dr. , ai nn. 42.942 Rep./20.762 Racc. del 21.6.2007 Persona_1
con il quale aveva ceduto pro-solvendo a Parte_1 CP_2
pagina 3 di 5 Monte dei Paschi di Siena SPA, a copertura di una linea di credito pari a €. 1.100.000,00 il credito che la stessa asseriva di vantare nei Parte_1
confronti del a finanziamento di un progetto di Controparte_4
industrializzazione, poi finito male;
questo era il credito ceduto da Controparte_2 CP_2
a che per poterlo azionare (non costituendo il contratto di
[...] Controparte_1
cessione intercorso tra e titolo esecutivo) aveva dovuto Parte_1 CP_5
ottenere il decreto ingiuntivo n. 446/2019 opposto da innanzi al Parte_1
Tribunale di Bolzano e sostanzialmente riconfermato con la sentenza n. 942/2020 (che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto sol perché aveva dato atto della riduzione CP_1 del credito ingiunto a seguito dell'accordo transattivo raggiunto con i coobbligati).
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte opponente, ovvero contratto di mutuo di credito fondiario del 5.11.2007 a ministero Notaio in Salerno, Persona_1 notificato “in uno” all'atto di precetto dalla alla CP_2 Controparte_2 [...] per un importo complessivo di € 1.324.027,18 e ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo proposto dalla dinanzi al Tribunale di Bolzano con Controparte_3
il quale si chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti di
[...]
per il pagamento della complessiva somma di € 1.437.558,15, in Parte_1
dipendenza del finanziamento n. 37217207, emerge chiaramente che i titoli azionati da
[...]
e da sono assolutamente differenti. Invero, Controparte_2 Controparte_1
agiva in virtù del contratto di mutuo di credito fondiario del Controparte_2
5.11.2007 a ministero Notaio in Salerno, come tra l'altro confermato anche Persona_1
nella relazione CTU, dott. , espletata nel corso del giudizio di opposizione Persona_2 al precetto incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno (pag. 5 della relazione: “la
[...]
in data 7 giugno 2019, notificava alla società Controparte_6
atto di precetto, unitamente al titolo, per Parte_1
l'importo complessivo di € 1.324.027,18, in forza del contratto di mutuo di credito fondiario con atto del 5 novembre 2007 per Notaio di Salerno”), mentre la Persona_1 CP_1
azionava il credito scaturente dal finanziamento n. 37217207, concesso a seguito
[...]
della cessione di credito pro-solvendo operata da in favore di Parte_1
(che ha a sua volta ceduto il credito a Controparte_7 CP_1
) stipulato, sempre a ministero del Notaio , in data 21.6.2007 rep. n.
[...] Persona_1
pagina 4 di 5 42.942/Racc.n.20.762, titolo in base al quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, CP_1
poi opposto, e la successiva sentenza n. 942/2020 in base alla quale agiva esecutivamente.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n.
21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n.
21393). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96
c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In conclusione, sulla base della documentazione versati in atti, la domanda dell'opponente non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre
[...]
accessori come per legge.
Si comunichi.
25.05.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5338.2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Prisco;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Rampinelli Rota Giampiero e Rampinelli Rota Bartolomeo;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In Via preliminare dichiarare, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del pedissequo atto di precetto notificato in data 11.10.2021 in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. rg 7497/2019 Tribunale di
Salerno GI Ferraiuolo ed avente ad oggetto la legittimità della pretesa creditoria della
[...]
, quale credito ceduto alla e presupposto all'impugnato Controparte_2 CP_1 precetto;
2. Nel merito dichiarare la inammissibilità, nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato
e degli atti ad esso presupposti;
3. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio.” Per il convenuto “NEL MERITO: - rigettarsi la proposta opposizione,
pagina 1 di 5 totalmente infondata in fatto e in diritto -accertarsi e dichiararsi che
[...]
ha proposto la presente opposizione nella consapevolezza Parte_1 dell'infondatezza dei motivi addotti a sostegno della propria domanda, e per l'effetto condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 1° co. cpc, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ai compensi tabellari minimi previsti per lo scaglione di valore dal D.M. n. 55/2014 (cd. parametri forensi) - condannarsi in ogni caso al rimborso delle spese di lite. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione
[...] avverso l'atto di precetto notificatole in data 11.10.2021, con il quale la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo esecutivo
[...]
costituito dalla sentenza n. 942/220 resa dal Tribunale di Bolzano (Rg n. 2476/2019), le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.437.558,15. Più in particolare, parte opponente asseriva che il credito scaturiva dal contratto di finanziamento n. 37217207 stipulato tra la e la Parte_1 Controparte_2
, in virtù del quale la società quale cessionaria dei crediti della
[...] Controparte_1
, giusto contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, Controparte_2 stipulato il 20.12.2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130 e dell'art. 58 T.U., richiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 446/2019 sul presupposto di essere creditrice nei confronti di dell'importo di € 1.437.558,15; Parte_1
pagina 2 di 5 avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione, la ed il relativo Parte_1
giudizio veniva iscritto al n. 2476/2019 RG Tribunale di Bolzano e definito con sentenza n.
942/220 con la quale il Tribunale di Bolzano disponeva: “revoca il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente soc. a pagare alla soc. Parte_1
l'importo di € 1.119.568,00, oltre interessi come da decreto ingiuntivo n. Controparte_1
446/2019, dal 19.12.2018 fino al saldo;
condanna l'opponente soc.
[...]
a rifondere alla soc. le spese di lite, liquidate come Parte_1 CP_1 segue: € 6.900,00 per spese liquidate in decreto ingiuntivo, € 9.694,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie”.
A sostegno della domanda oggetto del giudizio a quo, parte opponente osservava che il credito presupposto del titolo azionato in executivis con l'impugnato atto di precetto, era oggetto di contestazione in un altro giudizio di opposizione ex art. 615 cpc, pendente dinanzi al Tribunale di Salerno ed iscritto al n. 7497/2019, in quanto la Controparte_2
, creditrice cedente, nell'anno 2019, e quindi dopo l'intervenuta cessione del credito,
[...]
nelle more della pendenza del giudizio RG 2476/2020, che si concludeva con la sentenza azionata in executivis, agendo sulla scorta del medesimo titolo costituito dal contratto di finanziamento n. 37217207, notificava alla il relativo contratto di mutuo di Parte_1 credito fondiario, con pedissequo atto di precetto per un importo complessivo di €
1.324.027,18, oggetto poi di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno.
Con comparsa depositata in data 18.3.2022 si costituiva la che nel Controparte_3
merito chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, totalmente infondata in fatto e in diritto nonché accertarsi e dichiararsi che Parte_1 aveva proposto la presente opposizione nella consapevolezza dell'infondatezza dei motivi addotti a sostegno della propria domanda, e per l'effetto condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 1° co. cpc. Parte opposta chiariva che i titoli azionati da e da erano assolutamente Controparte_2 Controparte_1
differenti, in quanto agiva sulla base di un titolo esecutivo, Controparte_2
costituito dal contratto di mutuo di credito fondiario del 5.11.2007 a ministero Notaio Per_1
in Salerno, ai nn. 43629 rep e 21326 racc., come da nota di iscrizione ipotecaria,
[...]
Part mentre il credito azionato da traeva origine dal contratto di cessione di CP_1
credito in autentica Notaio dr. , ai nn. 42.942 Rep./20.762 Racc. del 21.6.2007 Persona_1
con il quale aveva ceduto pro-solvendo a Parte_1 CP_2
pagina 3 di 5 Monte dei Paschi di Siena SPA, a copertura di una linea di credito pari a €. 1.100.000,00 il credito che la stessa asseriva di vantare nei Parte_1
confronti del a finanziamento di un progetto di Controparte_4
industrializzazione, poi finito male;
questo era il credito ceduto da Controparte_2 CP_2
a che per poterlo azionare (non costituendo il contratto di
[...] Controparte_1
cessione intercorso tra e titolo esecutivo) aveva dovuto Parte_1 CP_5
ottenere il decreto ingiuntivo n. 446/2019 opposto da innanzi al Parte_1
Tribunale di Bolzano e sostanzialmente riconfermato con la sentenza n. 942/2020 (che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto sol perché aveva dato atto della riduzione CP_1 del credito ingiunto a seguito dell'accordo transattivo raggiunto con i coobbligati).
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte opponente, ovvero contratto di mutuo di credito fondiario del 5.11.2007 a ministero Notaio in Salerno, Persona_1 notificato “in uno” all'atto di precetto dalla alla CP_2 Controparte_2 [...] per un importo complessivo di € 1.324.027,18 e ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo proposto dalla dinanzi al Tribunale di Bolzano con Controparte_3
il quale si chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti di
[...]
per il pagamento della complessiva somma di € 1.437.558,15, in Parte_1
dipendenza del finanziamento n. 37217207, emerge chiaramente che i titoli azionati da
[...]
e da sono assolutamente differenti. Invero, Controparte_2 Controparte_1
agiva in virtù del contratto di mutuo di credito fondiario del Controparte_2
5.11.2007 a ministero Notaio in Salerno, come tra l'altro confermato anche Persona_1
nella relazione CTU, dott. , espletata nel corso del giudizio di opposizione Persona_2 al precetto incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno (pag. 5 della relazione: “la
[...]
in data 7 giugno 2019, notificava alla società Controparte_6
atto di precetto, unitamente al titolo, per Parte_1
l'importo complessivo di € 1.324.027,18, in forza del contratto di mutuo di credito fondiario con atto del 5 novembre 2007 per Notaio di Salerno”), mentre la Persona_1 CP_1
azionava il credito scaturente dal finanziamento n. 37217207, concesso a seguito
[...]
della cessione di credito pro-solvendo operata da in favore di Parte_1
(che ha a sua volta ceduto il credito a Controparte_7 CP_1
) stipulato, sempre a ministero del Notaio , in data 21.6.2007 rep. n.
[...] Persona_1
pagina 4 di 5 42.942/Racc.n.20.762, titolo in base al quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, CP_1
poi opposto, e la successiva sentenza n. 942/2020 in base alla quale agiva esecutivamente.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n.
21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n.
21393). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96
c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In conclusione, sulla base della documentazione versati in atti, la domanda dell'opponente non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre
[...]
accessori come per legge.
Si comunichi.
25.05.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5