TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4767/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4767/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Erika Vivoli
e
DANIELA STABILE (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Marco Vitalizi
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 199/2013 pubblicata in data 23.02.2013 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 10.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 199/2013 pubblicata in data 23.02.2013 alle condizioni di cui al ricorso, allegando la nuova situazione economica delle parti e della prole, ovvero:
- che la signora DA AB lavora presso la G.B.L. S.R.L., con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili per 13 mensilità; - che il signor lavora presso la PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L., Pt_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con uno stipendio di circa € 1.800,00 mesili per 14 mensilità e da circa nove anni convive stabilmente con la signora dalla quale ha avuto due figli di anni 8 ed di anni 3; Parte_2 Per_1 Per_2
- che il signor è titolare di un c/c presso la , come da Parte_1 Controparte_1 estratti delle giacenze medie che si allegano;
- che la signora DA AB è titolare di un c/c presso la Banca Unicredit S.p.a., come da estratti delle giacenze medie che si allegano;
- che in data 09/02/2024 il figlio è stato assunto con contratto di apprendistato Per_3 professionalizzante full-time presso la concessionaria Scotti & Co. S.r.l. di Livorno, con uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 per 14 mensilità e precedentemente aveva già lavorato presso la Caravanbacci S.r.l.;
- che in data 01-12-2023, il figlio è stato assunto con contratto di lavoro a tempo Per_4 indeterminato full-time presso la Berni Gastone S.r.l. di Livorno, con qualifica di operaio, con uno stipendio mensile di circa 1.700,00 per 13 mensilità;
- che ad oggi pertanto i figli e , che abitano ancora con la madre, presso Per_3 Per_4
l'abitazione sita in Livorno, Via Calzabigi n. 94 (doc. n.13), sono da considerarsi economicamente autosufficienti, dato che hanno un proprio stipendio che permette loro di mantenersi autonomamente ed in maniera decorosa, avendo dimostrato altresì il possesso di capacità idonee per immettersi nel mercato di lavoro. Con provvedimento in data 11.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 199/2013 del 23.02.2013 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la nuova situazione economica delle parti permette l'eliminazione delle erogazioni economica previste. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 199/2013 del 23.02.2013, invariato il resto, come segue:
1)-viene eliminata la previsione dell'assegno di mantenimento, per i figli e , Per_3 Per_4 posto a carico del signor ed a favore della signora DA AB, poiché Parte_1 allo stato i figli sono da ritenersi economicamente autosufficienti;
2)- viene eliminata la previsione del contributo del 50% delle spese straordinarie relative ai figli e , posto a carico del signor poiché allo stato i figli Per_4 Per_3 Parte_1 sono da ritenersi economicamente autosufficienti;
3)-il signor si impegna a corrispondere direttamente ai figli e Parte_1 Per_3
, per il periodo di due anni (dal mese di dicembre 2024 al mese di dicembre 2026), Per_4 la somma mensile di € 100,00 ciascuno che dovrà essere loro corrisposta sul proprio c/c, mediante bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo alle spese di assicurazione e bollo che gli stessi sostengono per le autovetture ed i motoveicoli di loro proprietà. Il predetto impegno cesserà automaticamente a partire da gennaio 2027 e, pertanto, da detto mese nessuna somma dovrà più essere corrisposta dal signor Parte_1
ai figli e;
[...] Per_3 Per_4
4) i signori DA AB e dichiarano di essere economicamente Parte_1 autosufficienti e di non aver più niente a pretendere gli uni dagli altri a nessun titolo e/o causa, neanche a titolo di arretrati.
5) Le presenti condizioni hanno effetto dal mese di dicembre 2024. Spese di lite compensate.
Livorno, 4.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4767/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Erika Vivoli
e
DANIELA STABILE (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Marco Vitalizi
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 199/2013 pubblicata in data 23.02.2013 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 10.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 199/2013 pubblicata in data 23.02.2013 alle condizioni di cui al ricorso, allegando la nuova situazione economica delle parti e della prole, ovvero:
- che la signora DA AB lavora presso la G.B.L. S.R.L., con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con uno stipendio di circa € 1.700,00 mensili per 13 mensilità; - che il signor lavora presso la PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L., Pt_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con uno stipendio di circa € 1.800,00 mesili per 14 mensilità e da circa nove anni convive stabilmente con la signora dalla quale ha avuto due figli di anni 8 ed di anni 3; Parte_2 Per_1 Per_2
- che il signor è titolare di un c/c presso la , come da Parte_1 Controparte_1 estratti delle giacenze medie che si allegano;
- che la signora DA AB è titolare di un c/c presso la Banca Unicredit S.p.a., come da estratti delle giacenze medie che si allegano;
- che in data 09/02/2024 il figlio è stato assunto con contratto di apprendistato Per_3 professionalizzante full-time presso la concessionaria Scotti & Co. S.r.l. di Livorno, con uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 per 14 mensilità e precedentemente aveva già lavorato presso la Caravanbacci S.r.l.;
- che in data 01-12-2023, il figlio è stato assunto con contratto di lavoro a tempo Per_4 indeterminato full-time presso la Berni Gastone S.r.l. di Livorno, con qualifica di operaio, con uno stipendio mensile di circa 1.700,00 per 13 mensilità;
- che ad oggi pertanto i figli e , che abitano ancora con la madre, presso Per_3 Per_4
l'abitazione sita in Livorno, Via Calzabigi n. 94 (doc. n.13), sono da considerarsi economicamente autosufficienti, dato che hanno un proprio stipendio che permette loro di mantenersi autonomamente ed in maniera decorosa, avendo dimostrato altresì il possesso di capacità idonee per immettersi nel mercato di lavoro. Con provvedimento in data 11.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 199/2013 del 23.02.2013 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la nuova situazione economica delle parti permette l'eliminazione delle erogazioni economica previste. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 199/2013 del 23.02.2013, invariato il resto, come segue:
1)-viene eliminata la previsione dell'assegno di mantenimento, per i figli e , Per_3 Per_4 posto a carico del signor ed a favore della signora DA AB, poiché Parte_1 allo stato i figli sono da ritenersi economicamente autosufficienti;
2)- viene eliminata la previsione del contributo del 50% delle spese straordinarie relative ai figli e , posto a carico del signor poiché allo stato i figli Per_4 Per_3 Parte_1 sono da ritenersi economicamente autosufficienti;
3)-il signor si impegna a corrispondere direttamente ai figli e Parte_1 Per_3
, per il periodo di due anni (dal mese di dicembre 2024 al mese di dicembre 2026), Per_4 la somma mensile di € 100,00 ciascuno che dovrà essere loro corrisposta sul proprio c/c, mediante bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo alle spese di assicurazione e bollo che gli stessi sostengono per le autovetture ed i motoveicoli di loro proprietà. Il predetto impegno cesserà automaticamente a partire da gennaio 2027 e, pertanto, da detto mese nessuna somma dovrà più essere corrisposta dal signor Parte_1
ai figli e;
[...] Per_3 Per_4
4) i signori DA AB e dichiarano di essere economicamente Parte_1 autosufficienti e di non aver più niente a pretendere gli uni dagli altri a nessun titolo e/o causa, neanche a titolo di arretrati.
5) Le presenti condizioni hanno effetto dal mese di dicembre 2024. Spese di lite compensate.
Livorno, 4.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai