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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 113/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MURONI ADRIANA Parte_1
Contro
con l'avv. SOZZI GIOVANNI Controparte_1
Oggi 20/05/2025 sono comparsi i procuratori delle parti , il sig. LI personalmente e
[...]
egale rappresentante della società ricorrente CP_2
Liberamente interrogate le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi che confermano integralmente
AD il sig. LI risponde: la sig. ( è il nominativo che appare nei whatsup che ho prodotto Per_1
) era presumibilmente un impiegata della società ricorrente con cui mi rapportavo per tutto cio' che riguardava l'amministrazione e i pagamenti degli operai
Per_
era il titolare dell'azienda
AD il sig. isponde: era il “proprietario” ( socio della società opponente) CP_2 CP_3
nonché il legale rappresentante della società a cui io sono succeduto
Il giudice esperisce il tentativo di conciliazione che dà esito negativo
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Muroni chiede termine per note , l'avv. Sossi si oppone e chiede di poter discutere la causa oralmente
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e invita le parti alla discussione orale
I procuratori delle parti discutono la causa e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo .
Il giudice si ritira in camera di consiglio
- 1 - Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo RG n. 113/25 all'udienza del 20.5.2025
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
14.2.2025
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Parte_2
Muroni
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sozzi Controparte_4
-opposto-
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, contrariis reiectis:
Previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa
In via principale
- 3 - 1. Accertare e dichiarare l'esistenza del controcredito vantato dall'odierna opponente, ai sensi degli artt. 1241 ss. c.c. e 2033 c.c., per i premi di produzione e i rimborsi chilometrici indebitamente corrisposti all'opposto dal giugno 2022 al maggio 2023, per come quantificato in complessivi Euro
30.314,00 o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
2. Preso atto della rinuncia alla voce Rimb.Indennità Kilometrica, accertare e dichiarare la non debenza, per le ragioni di cui in espositiva, delle voci relative a “Premio produzione”, nonché delle trattenute legittimamente operate, portate nelle buste paga allegate al monitorio per complessivi Euro
8.109,00 e conseguentemente ridurre le somme effettivamente spettanti all'opposto ad Euro
24.601,43 s.e.o. o alla diversa somma che emergerà causa cognita per l'effetto
3. Accertare e dichiarare che, a seguito della compensazione impropria tra il suddetto credito e le somme effettivamente spettanti all'opposto, nulla risulta dovuto dall'opponente in favore del SI.
LI. Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine
4. Preso atto della rinuncia da parte dell'opposto alle voci relative al rimborso chilometrico e accertata la non debenza delle somme pretese a titolo di premi di produzione per complessivi Euro 8.109,00 (o per la diversa misura ritenuta di giustizia), nonché delle trattenute legittimamente operate, ridurre di conseguenza il credito rivendicato dall'opposto, determinando il residuo dovuto, se del caso, nella minor somma di Euro 24.601,43 (s.e.o.) o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria. 5.
Conseguentemente, accertato e dichiarato che l'opponente vanta un controcredito, ai sensi degli artt.
1241 ss. c.c. e 2033 c.c., per i premi di produzione e i rimborsi chilometrici indebitamente percepiti dall'opposto per le mensilità dal giugno 2022 al maggio 2023, di complessivi Euro 30.314,00 o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa conseguentemente dichiarare la compensazione dello stesso, assumendo ogni più opportuno provvedimento di legge, con le effettive spettanze retributive dell'opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In ogni caso
7. Condannare la parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente di tutte le spese, competenze, onorari di lite, ivi incluse quelle generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
PER LA PARTE RESISTENTE
1) In via preliminare, concedere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto sussistendo entrambi i requisiti richiesti dalla legge (fumus boni iuris e periculum in mora), infatti non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e sussistendo grave pericolo nel ritardo ritenute le pregiudizievoli a carico della società opponente;
- 4 - 2) Nel merito, rigettare con qualsiasi statuizione la svolta opposi-zione, perché totalmente infondata sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare la controparte per responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., avendo agito e resistito in giudizio con malafede e colpa grave, condannandola al pagamento, in favore del lavoratore, di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, nell'importo che verrà ritenuto equo e giusto in relazione al valore dichiarato della causa, all'oggetto del contendere ed al-la qualità delle parti in causa;
4) Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.-
Salvo ogni altro diritto.-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.25 la proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2024 con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro
€ 40.779,94 in favore di Controparte_4
Il procuratore della opponente esponeva che nel ricorso monitorio il SI. LI dichiara espressamente di rinunciare alle voci “Rimb. Indennità Kilometrica” indicate nelle buste paga dei mesi di aprile 2023 (Euro1.035,00) e giugno 2023 (Euro 1.204,00), per un totale di Euro 2.239,00; che con un precedente ricorso, promosso innanzi a un giudice territorialmente incompetente, il SI.
LI aveva — per le medesime ragioni — ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il maggior importo di Euro 43.018,94 successivamente revocato, che includeva le somme a titolo di rimborso chilometrico di cui alla richiamata rinuncia;
che l'opposto ha già percepito quanto gli era dovuto per le mensilità agite monitoriamente in quanto per tutta la durata del rapporto LI - che ha personalmente e del tutto autonomamente fornito al consulente del lavoro i dati relativi al supposto raggiungimento di obiettivi di produzione e a viaggi in automobile rimborsabili che invece non corrispondono a realtà - ha incassato anche somme non dovute, le quali hanno determinato un credito dell'opponente che è stato posto in compensazione con il controcredito dell'opposto.
Eccepiva che , con specifico riferimento ai premi di produzione, il SI. LI non ne ha maturato il diritto ai sensi del CCNL applicato e l'opposto non offre alcuna prova in merito alla sussistenza o al maturato diritto a tali premi.
Rilevava che la prestazione lavorativa resa dal medesimo all'interno della serra è stata contraddistinta da disorganizzazione, carente pulizia ed errori significativi, che non solo non hanno migliorato
- 5 - l'attività agricola, ma hanno provocato un costante e marcato calo della produzione;
che sotto la gestione del SI. LI si sono altresì verificate reiterate problematiche colturali, tanto gravi da determinare la sospensione anticipata dell'intera produzione in serra, con conseguenze economicamente dannose per la società; che la coltivazione ivi svolta era di tipo idroponico, con pomodori a residui zero, e richiedeva pertanto una cura particolarmente scrupolosa, anche in termini di igiene, per prevenire l'ingresso di parassiti e che in tale contesto, le dimissioni volontarie del SI. LI non appaiono riconducibili al mancato pagamento di spettanze retributive, come da questi sostenuto, bensì alla presa di coscienza della sua inadeguatezza nella gestione di un'attività che richiedeva elevate competenze specialistiche;
che quindi la condotta dell'opposto ha causato danni rilevanti all'azienda, escludendo in radice la sussistenza di qualsiasi “risultato utile” in grado di legittimare l'erogazione di premi;
che ciononostante le buste paga emesse attestano che, da giugno 2022 a maggio 2023, il SI. LI ha percepito, pur non avendone diritto, la somma netta di Euro 28.170,00 a titolo di premi di produzione e detta somma è del tutto priva di giustificazione fattuale e contrattuale ed è quindi da considerarsi indebita e che indebiti sono anche i pagamenti dei premi di produzione per i mesi di giugno, luglio e aprile per un totale di euro 8.109,00 (nello specifico, Euro 4.533,00 ad aprile, Euro 2.416,00 a giugno ed Euro 1.160,00 a luglio, quando la produzione aveva subito, si badi, un blocco anticipato), che pertanto devono essere del pari espunte al pari dei rimborsi kilometrici ai quali controparte ha correttamente rinunciato
Aggiungeva il sig. LI, per quanto attiene ai rimborsi chilometrici, ha avuto a disposizione, per l'intera durata del rapporto, un alloggio presso la struttura serricola di , dove ha Per_3
effettivamente dimorato, come precisato nel contratto dallo stesso allegato;
che non risulta inoltre alcuna previsione contrattuale che giustifichi il riconoscimento di rimborsi per spostamenti inesistenti, con la conseguenza che il rimborso chilometrico di complessivi Euro 2.114,00 integralmente percepito dall'opponente come indicato nelle buste di marzo 2023 di Euro 1.079,00 e di maggio 2023 di Euro 1.035,00 costituisce un indebito che fonda un pari credito in capo all'opponente.
Tanto premesso rilevava che l'opponente ha operato una compensazione impropria tra il proprio credito di Euro 30.314,00 (per i richiamati importi non dovuti ma comunque percepiti da LI in corso di rapporto di lavoro) e gli importi che risultavano effettivamente dovuti al SI. LI per i mesi di aprile, giugno, luglio e agosto 2023 pari a complessivi, detratti rimborsi e premi non dovuti
, Euro 24.601,43 s.e.o. al netto delle ritenute e che da tale e operazione di compensazione residua un credito in capo alla opponente di Euro 5.712,57, la quale si riserva espressamente di agire per il recupero dello stesso all'esito del presente giudizio.
- 6 - Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso . Controparte_4
Il procuratore dell'opposto rilevava preliminarmente che il deposito delle stesse buste paga in possesso del lavoratore, importa che parte opponente non ha smentito la documentazione dell'ingiungente, la quale pertanto si ha per tacitamente e pacificamente riconosciuta secondo il meccanismo ex art.215 c.p.c; che inoltre “la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 del c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute” e che se assieme alle buste paga vengono anche prodotti dal lavoratore i rispettivi CUD rilasciati dal datore di lavoro “i quali ultimi valgono come comune prova documentale per il giudice del merito dell'esistenza del rapporto lavorativo” il credito del lavoratore deve ritenersi ampiamente e documentalmente provato;
che per tutto il periodo del rapporto lavorativo il lavoratore ha ricevuto in busta paga la voce “premio produzione” e quindi deve essere considerato come un diritto acquisito del lavoratore, che ormai vi ha fatto affidamento e che, pertanto, non deve essere assolutamente restituito.
Sottolineava che la società i cui beni erano già tutti oggetto di pesanti Parte_1
garanzie ipotecarie, è fortemente indebitata con gli istituti bancari finanziatori;
che essa è di recente passata di mano a tutt'altra e totalmente differente compagine sociale, ovvero alla Controparte_5
(società Svizzera) e così il precedente amministratore SI. , che deteneva il controllo CP_3
della per mezzo della Delmar Holding S.p.A. dotata di cospicue riserve finanziarie , si è Parte_1
del tutto defilato dalla fallimentare operazione finanziaria
Invocava di seguito il contratto individuale stipulato dalle parti dal quale si evince che solo per il premio success fee mensile le parti si erano riservate di stabilire in separato accordo “le condizioni per la maturazione”
Contestava la circostanza allegata da controparte secondo la quale “la prestazione lavorativa resa dal medesimo (n.d.r. ) all'interno della serra è stata contraddistinta da Controparte_4 disorganizzazione, carente pulizia ed errori significativi, che non solo non hanno migliorato l'attività agricola, ma hanno provocato un costante e marcato calo della produzione”, sottolineando che il conto economico della società del bilancio aggiornato al 31/12/2023 riporta alla Parte_1
lettera A) Valore della produzione - n.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, proventi al
31/12/2023 di 710.863,00 euro, in aumento sia rispetto al 31/12/2022 dove il dato era di 557.682,00 euro, e sia al 31/12/2021 dove il dato era di 293.044,00 euro ; che inoltre il SI. era CP_3
perfettamente al corrente sia dello stato delle coltivazioni e sia degli splendidi risultati ottenuti dal
LI, per essere stato lo stesso costantemente informato dal lavoratore, come si può apprezzare nella messaggistica WhatsApp in atti;
che inoltre, nel corso del rapporto lavorativo, il SI. LI ha
- 7 - fatto conseguire nell'agosto 2022 all'azienda la certificazione GLOBALG.A.P. Parte_1
requisito che permette la commercializzazione delle produzioni agricole con la GDO anche internazionale - nell'agosto 2023 quella GRASP standard per le ispezioni delle buone pratiche sociali, ed anche se il SI. LI in data 23/07/023 ha rassegnato le proprie dimissioni e dato a tutti le consegne incluso il , ciò non ha impedito all'azienda, alla data di accertamento del CP_3
14/08/023, di ottenere per un altro anno la certificazione GLOBALG.A.P., circostanza che depone in favore dello ottimo lavoro svolto dal LI, a dimostrazione che l'imprinting dato nel corso del rapporto lavorativo agli operai, alla produzione orticola ed all'impianto serricolo altamente tecnologico, non è svanito nel nulla come invece diversamente supposto dall'opponente .
In via subordinata rilevava che l'individuazione della somma richiesta in restituzione ed opposta in compensazione è del tutto errata, poiché è stato individuato il valore lordo e non quello netto in busta pari a 1.200,00 euro, come previsto dalla giurisprudenza in materia.
Ribadiva la rinuncia espressa in sede monitoria precisando tuttavia che la voce in busta “rimborsi chilometrici” dissimula le anticipazioni che il SI. , con soldi propri, ha effettuato di Controparte_4 volta in volta in favore dell'azienda, e relative all'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività agricola nell'impianto serricolo, e che la stessa azienda ha successivamente rimborsato al lavoratore;
che nello specifico, una volta assunto e messo a capo della serra idroponica, il SI.
ha dovuto affrontare e risolvere tutta una serie di problemi pratici, che spaziavano Controparte_4 dall'acquisto dei semplici guanti in lattice per gli operai, ai concimi, al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività lavorative in serra ed il costo di tutte queste operazioni è stato anticipato dal SI. LI e successivamente rimborsato dalla società con appositi bonifici extra busta paga, tutti con la causale “Fondo cassa per anticipo spese” come da documento 29 ; che la spesa del predetto importo è stata giustificata dal SI. LI all'azienda, come da mail inviata contenente i relativi prospetti Excel e che , poiché non era fiscalmente ammissibile per l'azienda rimborsare le spese anticipate in tale maniera, le parti hanno concordemente deciso, come da mail prodotte di giustificare il rimborso di queste spese vive con la voce in busta paga “rimborsi chilometrici” e quindi, diversamente da quanto sostenuto in grave mala fede dalla controparte, il lavoratore non ha assolutamente ingannato il datore di lavoro richiedendogli somme non spettanti, e così non esiste per nulla l'eccepito indebito pagamento.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento
- 8 - Il credito ingiunto è fondato sulle buste paga prodotte sia dal LI in sede monitoria , sia dalla società opponente nel presente giudizio e trova un supporto probatorio ulteriore nei CUD 2023 e
2024 prodotti dall'opposto in questa sede sub doc. 5 e 6
In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti.
Le buste paga in atti prodotte da entrambe le parti sono chiarissime e riportano alcun fatti idoneo a estinguere gli effetti del credito del LI riconosciuto nelle stesse .
Inoltre non vi il minimo elemento in atti che consente di affermare che quanto indicato nelle buste paga non corrisponda a quanto pattuito dalle parti in ordine al trattamento retributivo del lavoratore
Anzi, nel contratto individuale in atti stipulato il 24.5.22 si legge che le parti hanno pattuito una retribuzione netta mensile di €.3.000,00 , un premio di produzione mensile di €.1.200,00 e un premio success fee mensile di €.1.500,00 e che soltanto le condizioni per la maturazione di quest'ultimo emolumento sarebbero state definite separatamente.
Come correttamente sottolineato dall'opposto dal suddetto contratto si evince chiaramente che il datore di lavoro ha inteso riconoscere al lavoratore, oltre alla retribuzione base, anche un premio di produzione mensile da corrispondersi incondizionatamente in quanto in esso non viene indicata alcun particolare requisito per la sua maturazione, contrariamento a quanto pattuito invece per il premio
“success fee” che è invece un compenso ulteriore che viene determinato in base al successo ottenuto nel raggiungere un obiettivo prefissato e di cui le parti contraenti si erano, infatti, riservate di stabilire in separato accordo “le condizioni per la maturazione”..
Diversamente detto : il premio di produzione pattuito è in realtà un superminimo che è svincolato , per sua natura, da condizioni quali il raggiungimento di obiettivi e non puo', ovviamente, essere ripetuto dal datore di lavoro ma al piu' assorbito da aumenti previsti dal contratto collettivo o da un passaggio di livello.
La giurisprudenza sul punto è assolutamente consolidata nel ritenere che pagamento al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi del contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio
(art. 2077 c.c., comma 2), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore;
che spetta al primo di dedurre e di provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo di provare
- 9 - il titolo giustificativo della maggiorazione e che l'invalidità di una clausola contrattuale avente ad oggetto una parte della prestazione eseguita da uno dei contraenti imputabile ad errore di questo, può essere dichiarata solo qualora egli provi l'errore riconoscibile dalla controparte ai sensi dell'art. 1431 cod. civ.
Nel caso in esame l'errore , e tantomeno la sua riconoscibilità, non stati neppure dedotti e , pertanto, nulla puo' ripetere il datore di lavoro .
E che le busta paga siano esecuzione di quanto pattuito dalle parti e che , quindi, riproducano la concorde volontà delle parti è dimostrato ulteriormente dal fatto che delle 15 buste paga emesse nel periodo lavorativo dal 24/5/22 al 23/7/23 , ben 10 sono state regolarmente pagate senza che sia stata mai mossa alcuna contestazione , dalla circostanza inoltre che delle ultime quattro buste paga oggetto del procedimento monitorio quella di aprile è stata pagata in parte con bonifico del 19.5.23( cfr doc. 8 di parte convenute) , nonché dallo scambio di messaggi sulla piattaforma whatsapp (sub doc. 9 di parte ricorrente) nei quali l'allora legale rappresentante della società opponente e l'impiegata hanno piu' volte promesso il pagamento del dovuto , senza mai obiettare nulla in Per_1 ordine alla misura dello stesso o all'esigenza di porre in compensazione importi dovuti con somme indebitamente ricevute dal lavoratore e , anzi, subordinando il versamento del dovuto all'incasso del
PSR di cui beneficiava la società opponente .
Per quanto concerne infine i rimborsi kilometrici , parte dei quali sono stati rinunciati in questa sede dal lavoratore e per parte dei quali ( quelli riportati nelle buste paga di marzo e maggio 2023) la opponente rivendica la restituzione ponendoli in compensazione con il credito azionato con la procedura monitoria, andrà rilevato che il sig. LI ha ampiamente dimostrato che trattasi in realtà di rimborsi spese da lui sostenute (cfr doc. da 26 a 33 di parte opposta ) con la conseguenza che il lavoratore nulla deve in restituzione al datore di lavoro neppure per i “rimborsi kilometrici “ introitati
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata in toto e il decreto ingiuntivo confermato
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così dispone:
- rigetta l'opposizione presentata da . Parte_1 avverso il d.i. n. 206/2024 che, per l'effetto , conferma;
- condanna la alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sostenute da che liquida in complessivi euro 3.700,00 , oltre Controparte_4
contr. forf, Iva e CPA di legge
- 10 - Così deciso in Mantova, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Simona Gerola
- 11 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MURONI ADRIANA Parte_1
Contro
con l'avv. SOZZI GIOVANNI Controparte_1
Oggi 20/05/2025 sono comparsi i procuratori delle parti , il sig. LI personalmente e
[...]
egale rappresentante della società ricorrente CP_2
Liberamente interrogate le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi che confermano integralmente
AD il sig. LI risponde: la sig. ( è il nominativo che appare nei whatsup che ho prodotto Per_1
) era presumibilmente un impiegata della società ricorrente con cui mi rapportavo per tutto cio' che riguardava l'amministrazione e i pagamenti degli operai
Per_
era il titolare dell'azienda
AD il sig. isponde: era il “proprietario” ( socio della società opponente) CP_2 CP_3
nonché il legale rappresentante della società a cui io sono succeduto
Il giudice esperisce il tentativo di conciliazione che dà esito negativo
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Muroni chiede termine per note , l'avv. Sossi si oppone e chiede di poter discutere la causa oralmente
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e invita le parti alla discussione orale
I procuratori delle parti discutono la causa e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo .
Il giudice si ritira in camera di consiglio
- 1 - Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo RG n. 113/25 all'udienza del 20.5.2025
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
14.2.2025
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Parte_2
Muroni
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sozzi Controparte_4
-opposto-
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, contrariis reiectis:
Previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa
In via principale
- 3 - 1. Accertare e dichiarare l'esistenza del controcredito vantato dall'odierna opponente, ai sensi degli artt. 1241 ss. c.c. e 2033 c.c., per i premi di produzione e i rimborsi chilometrici indebitamente corrisposti all'opposto dal giugno 2022 al maggio 2023, per come quantificato in complessivi Euro
30.314,00 o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
2. Preso atto della rinuncia alla voce Rimb.Indennità Kilometrica, accertare e dichiarare la non debenza, per le ragioni di cui in espositiva, delle voci relative a “Premio produzione”, nonché delle trattenute legittimamente operate, portate nelle buste paga allegate al monitorio per complessivi Euro
8.109,00 e conseguentemente ridurre le somme effettivamente spettanti all'opposto ad Euro
24.601,43 s.e.o. o alla diversa somma che emergerà causa cognita per l'effetto
3. Accertare e dichiarare che, a seguito della compensazione impropria tra il suddetto credito e le somme effettivamente spettanti all'opposto, nulla risulta dovuto dall'opponente in favore del SI.
LI. Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine
4. Preso atto della rinuncia da parte dell'opposto alle voci relative al rimborso chilometrico e accertata la non debenza delle somme pretese a titolo di premi di produzione per complessivi Euro 8.109,00 (o per la diversa misura ritenuta di giustizia), nonché delle trattenute legittimamente operate, ridurre di conseguenza il credito rivendicato dall'opposto, determinando il residuo dovuto, se del caso, nella minor somma di Euro 24.601,43 (s.e.o.) o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria. 5.
Conseguentemente, accertato e dichiarato che l'opponente vanta un controcredito, ai sensi degli artt.
1241 ss. c.c. e 2033 c.c., per i premi di produzione e i rimborsi chilometrici indebitamente percepiti dall'opposto per le mensilità dal giugno 2022 al maggio 2023, di complessivi Euro 30.314,00 o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa conseguentemente dichiarare la compensazione dello stesso, assumendo ogni più opportuno provvedimento di legge, con le effettive spettanze retributive dell'opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In ogni caso
7. Condannare la parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente di tutte le spese, competenze, onorari di lite, ivi incluse quelle generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
PER LA PARTE RESISTENTE
1) In via preliminare, concedere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto sussistendo entrambi i requisiti richiesti dalla legge (fumus boni iuris e periculum in mora), infatti non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e sussistendo grave pericolo nel ritardo ritenute le pregiudizievoli a carico della società opponente;
- 4 - 2) Nel merito, rigettare con qualsiasi statuizione la svolta opposi-zione, perché totalmente infondata sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare la controparte per responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., avendo agito e resistito in giudizio con malafede e colpa grave, condannandola al pagamento, in favore del lavoratore, di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, nell'importo che verrà ritenuto equo e giusto in relazione al valore dichiarato della causa, all'oggetto del contendere ed al-la qualità delle parti in causa;
4) Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.-
Salvo ogni altro diritto.-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.25 la proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2024 con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro
€ 40.779,94 in favore di Controparte_4
Il procuratore della opponente esponeva che nel ricorso monitorio il SI. LI dichiara espressamente di rinunciare alle voci “Rimb. Indennità Kilometrica” indicate nelle buste paga dei mesi di aprile 2023 (Euro1.035,00) e giugno 2023 (Euro 1.204,00), per un totale di Euro 2.239,00; che con un precedente ricorso, promosso innanzi a un giudice territorialmente incompetente, il SI.
LI aveva — per le medesime ragioni — ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il maggior importo di Euro 43.018,94 successivamente revocato, che includeva le somme a titolo di rimborso chilometrico di cui alla richiamata rinuncia;
che l'opposto ha già percepito quanto gli era dovuto per le mensilità agite monitoriamente in quanto per tutta la durata del rapporto LI - che ha personalmente e del tutto autonomamente fornito al consulente del lavoro i dati relativi al supposto raggiungimento di obiettivi di produzione e a viaggi in automobile rimborsabili che invece non corrispondono a realtà - ha incassato anche somme non dovute, le quali hanno determinato un credito dell'opponente che è stato posto in compensazione con il controcredito dell'opposto.
Eccepiva che , con specifico riferimento ai premi di produzione, il SI. LI non ne ha maturato il diritto ai sensi del CCNL applicato e l'opposto non offre alcuna prova in merito alla sussistenza o al maturato diritto a tali premi.
Rilevava che la prestazione lavorativa resa dal medesimo all'interno della serra è stata contraddistinta da disorganizzazione, carente pulizia ed errori significativi, che non solo non hanno migliorato
- 5 - l'attività agricola, ma hanno provocato un costante e marcato calo della produzione;
che sotto la gestione del SI. LI si sono altresì verificate reiterate problematiche colturali, tanto gravi da determinare la sospensione anticipata dell'intera produzione in serra, con conseguenze economicamente dannose per la società; che la coltivazione ivi svolta era di tipo idroponico, con pomodori a residui zero, e richiedeva pertanto una cura particolarmente scrupolosa, anche in termini di igiene, per prevenire l'ingresso di parassiti e che in tale contesto, le dimissioni volontarie del SI. LI non appaiono riconducibili al mancato pagamento di spettanze retributive, come da questi sostenuto, bensì alla presa di coscienza della sua inadeguatezza nella gestione di un'attività che richiedeva elevate competenze specialistiche;
che quindi la condotta dell'opposto ha causato danni rilevanti all'azienda, escludendo in radice la sussistenza di qualsiasi “risultato utile” in grado di legittimare l'erogazione di premi;
che ciononostante le buste paga emesse attestano che, da giugno 2022 a maggio 2023, il SI. LI ha percepito, pur non avendone diritto, la somma netta di Euro 28.170,00 a titolo di premi di produzione e detta somma è del tutto priva di giustificazione fattuale e contrattuale ed è quindi da considerarsi indebita e che indebiti sono anche i pagamenti dei premi di produzione per i mesi di giugno, luglio e aprile per un totale di euro 8.109,00 (nello specifico, Euro 4.533,00 ad aprile, Euro 2.416,00 a giugno ed Euro 1.160,00 a luglio, quando la produzione aveva subito, si badi, un blocco anticipato), che pertanto devono essere del pari espunte al pari dei rimborsi kilometrici ai quali controparte ha correttamente rinunciato
Aggiungeva il sig. LI, per quanto attiene ai rimborsi chilometrici, ha avuto a disposizione, per l'intera durata del rapporto, un alloggio presso la struttura serricola di , dove ha Per_3
effettivamente dimorato, come precisato nel contratto dallo stesso allegato;
che non risulta inoltre alcuna previsione contrattuale che giustifichi il riconoscimento di rimborsi per spostamenti inesistenti, con la conseguenza che il rimborso chilometrico di complessivi Euro 2.114,00 integralmente percepito dall'opponente come indicato nelle buste di marzo 2023 di Euro 1.079,00 e di maggio 2023 di Euro 1.035,00 costituisce un indebito che fonda un pari credito in capo all'opponente.
Tanto premesso rilevava che l'opponente ha operato una compensazione impropria tra il proprio credito di Euro 30.314,00 (per i richiamati importi non dovuti ma comunque percepiti da LI in corso di rapporto di lavoro) e gli importi che risultavano effettivamente dovuti al SI. LI per i mesi di aprile, giugno, luglio e agosto 2023 pari a complessivi, detratti rimborsi e premi non dovuti
, Euro 24.601,43 s.e.o. al netto delle ritenute e che da tale e operazione di compensazione residua un credito in capo alla opponente di Euro 5.712,57, la quale si riserva espressamente di agire per il recupero dello stesso all'esito del presente giudizio.
- 6 - Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso . Controparte_4
Il procuratore dell'opposto rilevava preliminarmente che il deposito delle stesse buste paga in possesso del lavoratore, importa che parte opponente non ha smentito la documentazione dell'ingiungente, la quale pertanto si ha per tacitamente e pacificamente riconosciuta secondo il meccanismo ex art.215 c.p.c; che inoltre “la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 del c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute” e che se assieme alle buste paga vengono anche prodotti dal lavoratore i rispettivi CUD rilasciati dal datore di lavoro “i quali ultimi valgono come comune prova documentale per il giudice del merito dell'esistenza del rapporto lavorativo” il credito del lavoratore deve ritenersi ampiamente e documentalmente provato;
che per tutto il periodo del rapporto lavorativo il lavoratore ha ricevuto in busta paga la voce “premio produzione” e quindi deve essere considerato come un diritto acquisito del lavoratore, che ormai vi ha fatto affidamento e che, pertanto, non deve essere assolutamente restituito.
Sottolineava che la società i cui beni erano già tutti oggetto di pesanti Parte_1
garanzie ipotecarie, è fortemente indebitata con gli istituti bancari finanziatori;
che essa è di recente passata di mano a tutt'altra e totalmente differente compagine sociale, ovvero alla Controparte_5
(società Svizzera) e così il precedente amministratore SI. , che deteneva il controllo CP_3
della per mezzo della Delmar Holding S.p.A. dotata di cospicue riserve finanziarie , si è Parte_1
del tutto defilato dalla fallimentare operazione finanziaria
Invocava di seguito il contratto individuale stipulato dalle parti dal quale si evince che solo per il premio success fee mensile le parti si erano riservate di stabilire in separato accordo “le condizioni per la maturazione”
Contestava la circostanza allegata da controparte secondo la quale “la prestazione lavorativa resa dal medesimo (n.d.r. ) all'interno della serra è stata contraddistinta da Controparte_4 disorganizzazione, carente pulizia ed errori significativi, che non solo non hanno migliorato l'attività agricola, ma hanno provocato un costante e marcato calo della produzione”, sottolineando che il conto economico della società del bilancio aggiornato al 31/12/2023 riporta alla Parte_1
lettera A) Valore della produzione - n.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, proventi al
31/12/2023 di 710.863,00 euro, in aumento sia rispetto al 31/12/2022 dove il dato era di 557.682,00 euro, e sia al 31/12/2021 dove il dato era di 293.044,00 euro ; che inoltre il SI. era CP_3
perfettamente al corrente sia dello stato delle coltivazioni e sia degli splendidi risultati ottenuti dal
LI, per essere stato lo stesso costantemente informato dal lavoratore, come si può apprezzare nella messaggistica WhatsApp in atti;
che inoltre, nel corso del rapporto lavorativo, il SI. LI ha
- 7 - fatto conseguire nell'agosto 2022 all'azienda la certificazione GLOBALG.A.P. Parte_1
requisito che permette la commercializzazione delle produzioni agricole con la GDO anche internazionale - nell'agosto 2023 quella GRASP standard per le ispezioni delle buone pratiche sociali, ed anche se il SI. LI in data 23/07/023 ha rassegnato le proprie dimissioni e dato a tutti le consegne incluso il , ciò non ha impedito all'azienda, alla data di accertamento del CP_3
14/08/023, di ottenere per un altro anno la certificazione GLOBALG.A.P., circostanza che depone in favore dello ottimo lavoro svolto dal LI, a dimostrazione che l'imprinting dato nel corso del rapporto lavorativo agli operai, alla produzione orticola ed all'impianto serricolo altamente tecnologico, non è svanito nel nulla come invece diversamente supposto dall'opponente .
In via subordinata rilevava che l'individuazione della somma richiesta in restituzione ed opposta in compensazione è del tutto errata, poiché è stato individuato il valore lordo e non quello netto in busta pari a 1.200,00 euro, come previsto dalla giurisprudenza in materia.
Ribadiva la rinuncia espressa in sede monitoria precisando tuttavia che la voce in busta “rimborsi chilometrici” dissimula le anticipazioni che il SI. , con soldi propri, ha effettuato di Controparte_4 volta in volta in favore dell'azienda, e relative all'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività agricola nell'impianto serricolo, e che la stessa azienda ha successivamente rimborsato al lavoratore;
che nello specifico, una volta assunto e messo a capo della serra idroponica, il SI.
ha dovuto affrontare e risolvere tutta una serie di problemi pratici, che spaziavano Controparte_4 dall'acquisto dei semplici guanti in lattice per gli operai, ai concimi, al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività lavorative in serra ed il costo di tutte queste operazioni è stato anticipato dal SI. LI e successivamente rimborsato dalla società con appositi bonifici extra busta paga, tutti con la causale “Fondo cassa per anticipo spese” come da documento 29 ; che la spesa del predetto importo è stata giustificata dal SI. LI all'azienda, come da mail inviata contenente i relativi prospetti Excel e che , poiché non era fiscalmente ammissibile per l'azienda rimborsare le spese anticipate in tale maniera, le parti hanno concordemente deciso, come da mail prodotte di giustificare il rimborso di queste spese vive con la voce in busta paga “rimborsi chilometrici” e quindi, diversamente da quanto sostenuto in grave mala fede dalla controparte, il lavoratore non ha assolutamente ingannato il datore di lavoro richiedendogli somme non spettanti, e così non esiste per nulla l'eccepito indebito pagamento.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento
- 8 - Il credito ingiunto è fondato sulle buste paga prodotte sia dal LI in sede monitoria , sia dalla società opponente nel presente giudizio e trova un supporto probatorio ulteriore nei CUD 2023 e
2024 prodotti dall'opposto in questa sede sub doc. 5 e 6
In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti.
Le buste paga in atti prodotte da entrambe le parti sono chiarissime e riportano alcun fatti idoneo a estinguere gli effetti del credito del LI riconosciuto nelle stesse .
Inoltre non vi il minimo elemento in atti che consente di affermare che quanto indicato nelle buste paga non corrisponda a quanto pattuito dalle parti in ordine al trattamento retributivo del lavoratore
Anzi, nel contratto individuale in atti stipulato il 24.5.22 si legge che le parti hanno pattuito una retribuzione netta mensile di €.3.000,00 , un premio di produzione mensile di €.1.200,00 e un premio success fee mensile di €.1.500,00 e che soltanto le condizioni per la maturazione di quest'ultimo emolumento sarebbero state definite separatamente.
Come correttamente sottolineato dall'opposto dal suddetto contratto si evince chiaramente che il datore di lavoro ha inteso riconoscere al lavoratore, oltre alla retribuzione base, anche un premio di produzione mensile da corrispondersi incondizionatamente in quanto in esso non viene indicata alcun particolare requisito per la sua maturazione, contrariamento a quanto pattuito invece per il premio
“success fee” che è invece un compenso ulteriore che viene determinato in base al successo ottenuto nel raggiungere un obiettivo prefissato e di cui le parti contraenti si erano, infatti, riservate di stabilire in separato accordo “le condizioni per la maturazione”..
Diversamente detto : il premio di produzione pattuito è in realtà un superminimo che è svincolato , per sua natura, da condizioni quali il raggiungimento di obiettivi e non puo', ovviamente, essere ripetuto dal datore di lavoro ma al piu' assorbito da aumenti previsti dal contratto collettivo o da un passaggio di livello.
La giurisprudenza sul punto è assolutamente consolidata nel ritenere che pagamento al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi del contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio
(art. 2077 c.c., comma 2), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore;
che spetta al primo di dedurre e di provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo di provare
- 9 - il titolo giustificativo della maggiorazione e che l'invalidità di una clausola contrattuale avente ad oggetto una parte della prestazione eseguita da uno dei contraenti imputabile ad errore di questo, può essere dichiarata solo qualora egli provi l'errore riconoscibile dalla controparte ai sensi dell'art. 1431 cod. civ.
Nel caso in esame l'errore , e tantomeno la sua riconoscibilità, non stati neppure dedotti e , pertanto, nulla puo' ripetere il datore di lavoro .
E che le busta paga siano esecuzione di quanto pattuito dalle parti e che , quindi, riproducano la concorde volontà delle parti è dimostrato ulteriormente dal fatto che delle 15 buste paga emesse nel periodo lavorativo dal 24/5/22 al 23/7/23 , ben 10 sono state regolarmente pagate senza che sia stata mai mossa alcuna contestazione , dalla circostanza inoltre che delle ultime quattro buste paga oggetto del procedimento monitorio quella di aprile è stata pagata in parte con bonifico del 19.5.23( cfr doc. 8 di parte convenute) , nonché dallo scambio di messaggi sulla piattaforma whatsapp (sub doc. 9 di parte ricorrente) nei quali l'allora legale rappresentante della società opponente e l'impiegata hanno piu' volte promesso il pagamento del dovuto , senza mai obiettare nulla in Per_1 ordine alla misura dello stesso o all'esigenza di porre in compensazione importi dovuti con somme indebitamente ricevute dal lavoratore e , anzi, subordinando il versamento del dovuto all'incasso del
PSR di cui beneficiava la società opponente .
Per quanto concerne infine i rimborsi kilometrici , parte dei quali sono stati rinunciati in questa sede dal lavoratore e per parte dei quali ( quelli riportati nelle buste paga di marzo e maggio 2023) la opponente rivendica la restituzione ponendoli in compensazione con il credito azionato con la procedura monitoria, andrà rilevato che il sig. LI ha ampiamente dimostrato che trattasi in realtà di rimborsi spese da lui sostenute (cfr doc. da 26 a 33 di parte opposta ) con la conseguenza che il lavoratore nulla deve in restituzione al datore di lavoro neppure per i “rimborsi kilometrici “ introitati
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata in toto e il decreto ingiuntivo confermato
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così dispone:
- rigetta l'opposizione presentata da . Parte_1 avverso il d.i. n. 206/2024 che, per l'effetto , conferma;
- condanna la alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sostenute da che liquida in complessivi euro 3.700,00 , oltre Controparte_4
contr. forf, Iva e CPA di legge
- 10 - Così deciso in Mantova, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Simona Gerola
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