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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri LI, in data 14 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1164/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. RINALDI GIOVANNI, GANCI Parte_1 C.F._1
BI, IC TE e ZA NI
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La signora negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ha lavorato alle Parte_1 dipendenze del in forza di contratti di supplenza brevi e saltuari senza Controparte_1 percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 1.500, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In via preliminare occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella causa C-
268/24, secondo cui:
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
In particolare nel caso sottoposto alla Corte trattavasi di una serie di supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal 24 gennaio al 10 febbraio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022.
La Corte in via preliminare ha osservato come: Co Il giudice del rinvio rileva, a tal riguardo, che i compiti e i doveri di durante l'anno scolastico
2021/2022 erano gli stessi dei suoi colleghi, docenti di ruolo a tempo indeterminato. Inoltre, i docenti non di ruolo che effettuano supplenze, come ZT, sarebbero assunti sulla base di graduatorie in conformità al diritto interno. Essi sarebbero altresì soggetti agli stessi doveri nei confronti degli studenti e agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Detto giudice ritiene, peraltro, che il nesso tra la carta elettronica di cui si tratta e il carattere annuale della didattica sia eventuale, in particolare in quanto tale nesso sarebbe rimesso alla volontà del docente, essendo quest'ultimo libero di spendere o meno l'importo di cui si tratta nel corso dell'anno scolastico di interesse. Un siffatto nesso non troverebbe del resto alcun fondamento nel tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, dato che il riferimento, che figura in tale disposizione, al piano triennale dell'offerta formativa è collegato più con l'offerta formativa al pubblico che con la formazione dei docenti.
Rilevando come:
In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori. In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento
2 diverso non sia giustificato da ragioni oggettive [v., in tal senso, ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 39, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata].
Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, come rilevato, in sostanza, anche dalla Commissione europea.
A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_1
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 47 nonché giurisprudenza citata].
Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano.
La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche.
Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo.
In tale contesto essa ha già tenuto conto della difformità relativa al non svolgimento delle attività di carattere collegiale affermando come:
A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche.
Rimettendo al Giudice del rinvio la seguente valutazione:
Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da
3 modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, Controparte_7
EU:C:2023:933, punto 68).
Alla luce di alcuni punti fermi di diritto:
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 59 e giurisprudenza citata].
Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio.
Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
[…]
Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_1
EU:C:2014:2401, punto 110 nonché giurisprudenza citata).
Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4
4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare.
Nel caso di specie parte ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha svolto le seguenti supplenze:
27/10/2021, 29/10/2021, 02/11/2021, Dal 03/11/2021 al 05/11/2021 e dal 10/11/2021 al 12/11/2021 presso la Scuola Infanzia - I.c. Leini' – Leini;
dal 24/11/2021 al 26/11/2021 presso la Scuola Primaria - Primaria Frazione Tedeschi;
03/12/2021 e dal 04/12/2021 al 09/12/2021 presso la Scuola Primo Grado - I.c. Castellamonte –
Cresto;
dal 14/12/2021 al 17/12/2021 e dal 20/12/2021 al 21/12/2021 presso la Scuola Infanzia - I.c.
Cuorgne';
il 23/12/2021 presso la Scuola Primaria - I.c. Castellamonte;
dal 10/01/2022 in sostanziale continuità fino al 25/02/2022, dal 02/03/2022 in sostanziale continuità fino al 11/03/2022, dal 15/03/2022 in sostanziale continuità fino al 12/04/2022, dal 09/05/2022 in sostanziale continuità fino al 18/05/2022 e dal 20/06/2022 al 30/06/2022 presso la Scuola Primaria
- I.c. San Giorgio.
Orbene, dai suddetti contratti si evince che la ricorrente non è stata assunta con un rapporto di lavoro paragonabile a quello dei docenti per i quali il legislatore ha previsto il bonus della carta docenti e sussistono ragioni oggettive, secondo la nozione del diritto unitario, per escludere la ricorrente dalla carta docenti. Nel caso di specie, la ricorrente ha ricoperto svariate cattedre diverse per sostituzioni del tutto estemporanee, senza alcuna continuità nell'attività di docenza ricoperta.
L'ultimo periodo dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 è stato svolto presso un medesimo istituto ma non con continuità, vertendosi in ipotesi di un ristretto lasso temporale non paragonabile per estensione a quello dell'intero periodo delle attività didattiche, a cui si aggiunge la discontinuità della supplenza, alternata a periodi di non supplenza sulla cattedra. E' evidente, quindi, che la supplenza è stata di carattere del tutto saltuario e volta a periodi di sostituzione facenti, necessariamente, capo alla docenza di altro insegnante per la medesima cattedra. Ciò rende non comparabile l'attività di supplenza svolta dalla ricorrente all'annualità della supplenza (prevista nei casi in cui la supplenza sia fino al termine delle attività didattiche) cui è correlata l'annualità dell'attività didattica e la programmazione che, coerentemente, sostiene il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Infatti, solo nel caso delle supplenze annuali, ovvero delle supplenze conferite per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico
5 (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.” può predicarsi la stretta connessione tra la didattica annua e i tempi della programmazione didattico-educativa che fonda il diritto all'attribuzione della Carta a favore dei docenti precari che in tale attività – al pari dei docenti di ruolo – sono coinvolti. Ciò necessariamente implica, sul piano formativo, l'esclusione della docente dal bonus per cui è causa, sussistendo evidenti ragioni oggettive, date dall'inesistenza di alcuna formazione del docente che con supplenza breve e saltuaria può essere chiamato financo a compiere un solo giorno di sostituzione su di una singola cattedra, sì che egli non può compiere alcuna utile attività formativa, né beneficiare di un bonus che risulterebbe financo superiore alla retribuzione spettante al docente assunto per una giornata lavorativa. Ne consegue che il docente assunto con contratti di supplenza breve e saltuaria non è escluso dalla carta docenti solo ove abbia svolto un'attività continuativa nell'ambito di una sola cattedra e presso un solo istituto scolastico, sì da essere paragonabile nelle attività didattiche annue ai docenti di ruolo e necessitare di quelle esigenze formative che solo il docente chiamato a reggere la cattedra nel lungo periodo – con la relativa attività programmatica – può avere;
attività certo mancanti ove, come nel caso di specie per l'a.s. 2021/2022, sia risultata totalmente assente alcuna seria continuità di insegnamento della docente presso il medesimo posto, risultando necessariamente a monte altro docente che – al di fuori delle supplenze svolte dalla ricorrente – ha ricoperto quella cattedra in modo continuativo – assentandosi appunto per periodi brevi e saltuari a cui il ha sopperito con le supplenze della ricorrente – che ha svolto CP_1 quell'attività programmatica - che necessità di adeguata formazione specifica di cui al bonus c.d. carta docenti – in cui la ricorrente si è inserita per l'attività già svolta da altri. Ne consegue che per l'a.s. 2021/2022 la domanda di parte ricorrente deve reietta.
A conclusioni opposte deve, invece, giungersi con riguardo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in cui la docente ha sì operato con supplenze brevi e saltuarie ma caratterizzate da una continuità presso la medesima cattedra e il medesimo istituto, tali che la supplenza deve essere paragonata a quella dei docenti di ruolo. In particolare per l'a.s. 2022/2023 risulta dirimente lo svolgimento di una sola supplenza dal 06/12/2022 al 30/06/2023 presso la Scuola Primaria - Sc. Prim. CP_8
, solo formalmente breve e saltuaria in quanto in sostanza coincidente con una supplenza fino
[...] al termine delle attività didattiche, per un lasso di periodo in continuità e di particolare rilevanza. Allo stesso modo per l'a.s. 2023/2024 la ricorrente ha ricoperto una serie di supplenze solo formalmente brevi e saltuarie in quanto si sono poste in assoluta linea di continutà dal 05/10/2023 al
10/06/2024 per la cattedra “Lingua inglese” presso la Scuola Primaria - Sc. Prim. CP_8
, ovvero una supplenza di fatto integralmente sovrapponibile a quella dei docenti di ruolo.
[...]
***
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime
6 modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad € 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.000), valori minimi stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisoria, in € 321,00 per compenso professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Rigetta la domanda avanzata da er l'a.s. 2021/2022; Parte_1
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € Controparte_1
321, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI BI, IC
TE e ZA NI.
7 Ivrea, 14 novembre 2025
Il Giudice
Meri LI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri LI, in data 14 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1164/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. RINALDI GIOVANNI, GANCI Parte_1 C.F._1
BI, IC TE e ZA NI
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La signora negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ha lavorato alle Parte_1 dipendenze del in forza di contratti di supplenza brevi e saltuari senza Controparte_1 percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 1.500, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In via preliminare occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella causa C-
268/24, secondo cui:
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
In particolare nel caso sottoposto alla Corte trattavasi di una serie di supplenze in tre istituti scolastici diversi, in tre periodi distinti dell'anno, vale a dire dall'8 ottobre al 22 dicembre 2021, dal 24 gennaio al 10 febbraio 2022 e dall'11 febbraio al 27 maggio 2022.
La Corte in via preliminare ha osservato come: Co Il giudice del rinvio rileva, a tal riguardo, che i compiti e i doveri di durante l'anno scolastico
2021/2022 erano gli stessi dei suoi colleghi, docenti di ruolo a tempo indeterminato. Inoltre, i docenti non di ruolo che effettuano supplenze, come ZT, sarebbero assunti sulla base di graduatorie in conformità al diritto interno. Essi sarebbero altresì soggetti agli stessi doveri nei confronti degli studenti e agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Detto giudice ritiene, peraltro, che il nesso tra la carta elettronica di cui si tratta e il carattere annuale della didattica sia eventuale, in particolare in quanto tale nesso sarebbe rimesso alla volontà del docente, essendo quest'ultimo libero di spendere o meno l'importo di cui si tratta nel corso dell'anno scolastico di interesse. Un siffatto nesso non troverebbe del resto alcun fondamento nel tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, dato che il riferimento, che figura in tale disposizione, al piano triennale dell'offerta formativa è collegato più con l'offerta formativa al pubblico che con la formazione dei docenti.
Rilevando come:
In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori. In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento
2 diverso non sia giustificato da ragioni oggettive [v., in tal senso, ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 39, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punti 42 e 45 nonché giurisprudenza citata].
Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, come rilevato, in sostanza, anche dalla Commissione europea.
A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_1
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 47 nonché giurisprudenza citata].
Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano.
La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche.
Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo.
In tale contesto essa ha già tenuto conto della difformità relativa al non svolgimento delle attività di carattere collegiale affermando come:
A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche.
Rimettendo al Giudice del rinvio la seguente valutazione:
Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da
3 modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, Controparte_7
EU:C:2023:933, punto 68).
Alla luce di alcuni punti fermi di diritto:
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022,
(Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e sentenza del Controparte_1
20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 59 e giurisprudenza citata].
Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio.
Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
[…]
Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_1
EU:C:2014:2401, punto 110 nonché giurisprudenza citata).
Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4
4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare.
Nel caso di specie parte ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha svolto le seguenti supplenze:
27/10/2021, 29/10/2021, 02/11/2021, Dal 03/11/2021 al 05/11/2021 e dal 10/11/2021 al 12/11/2021 presso la Scuola Infanzia - I.c. Leini' – Leini;
dal 24/11/2021 al 26/11/2021 presso la Scuola Primaria - Primaria Frazione Tedeschi;
03/12/2021 e dal 04/12/2021 al 09/12/2021 presso la Scuola Primo Grado - I.c. Castellamonte –
Cresto;
dal 14/12/2021 al 17/12/2021 e dal 20/12/2021 al 21/12/2021 presso la Scuola Infanzia - I.c.
Cuorgne';
il 23/12/2021 presso la Scuola Primaria - I.c. Castellamonte;
dal 10/01/2022 in sostanziale continuità fino al 25/02/2022, dal 02/03/2022 in sostanziale continuità fino al 11/03/2022, dal 15/03/2022 in sostanziale continuità fino al 12/04/2022, dal 09/05/2022 in sostanziale continuità fino al 18/05/2022 e dal 20/06/2022 al 30/06/2022 presso la Scuola Primaria
- I.c. San Giorgio.
Orbene, dai suddetti contratti si evince che la ricorrente non è stata assunta con un rapporto di lavoro paragonabile a quello dei docenti per i quali il legislatore ha previsto il bonus della carta docenti e sussistono ragioni oggettive, secondo la nozione del diritto unitario, per escludere la ricorrente dalla carta docenti. Nel caso di specie, la ricorrente ha ricoperto svariate cattedre diverse per sostituzioni del tutto estemporanee, senza alcuna continuità nell'attività di docenza ricoperta.
L'ultimo periodo dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 è stato svolto presso un medesimo istituto ma non con continuità, vertendosi in ipotesi di un ristretto lasso temporale non paragonabile per estensione a quello dell'intero periodo delle attività didattiche, a cui si aggiunge la discontinuità della supplenza, alternata a periodi di non supplenza sulla cattedra. E' evidente, quindi, che la supplenza è stata di carattere del tutto saltuario e volta a periodi di sostituzione facenti, necessariamente, capo alla docenza di altro insegnante per la medesima cattedra. Ciò rende non comparabile l'attività di supplenza svolta dalla ricorrente all'annualità della supplenza (prevista nei casi in cui la supplenza sia fino al termine delle attività didattiche) cui è correlata l'annualità dell'attività didattica e la programmazione che, coerentemente, sostiene il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Infatti, solo nel caso delle supplenze annuali, ovvero delle supplenze conferite per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico
5 (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.” può predicarsi la stretta connessione tra la didattica annua e i tempi della programmazione didattico-educativa che fonda il diritto all'attribuzione della Carta a favore dei docenti precari che in tale attività – al pari dei docenti di ruolo – sono coinvolti. Ciò necessariamente implica, sul piano formativo, l'esclusione della docente dal bonus per cui è causa, sussistendo evidenti ragioni oggettive, date dall'inesistenza di alcuna formazione del docente che con supplenza breve e saltuaria può essere chiamato financo a compiere un solo giorno di sostituzione su di una singola cattedra, sì che egli non può compiere alcuna utile attività formativa, né beneficiare di un bonus che risulterebbe financo superiore alla retribuzione spettante al docente assunto per una giornata lavorativa. Ne consegue che il docente assunto con contratti di supplenza breve e saltuaria non è escluso dalla carta docenti solo ove abbia svolto un'attività continuativa nell'ambito di una sola cattedra e presso un solo istituto scolastico, sì da essere paragonabile nelle attività didattiche annue ai docenti di ruolo e necessitare di quelle esigenze formative che solo il docente chiamato a reggere la cattedra nel lungo periodo – con la relativa attività programmatica – può avere;
attività certo mancanti ove, come nel caso di specie per l'a.s. 2021/2022, sia risultata totalmente assente alcuna seria continuità di insegnamento della docente presso il medesimo posto, risultando necessariamente a monte altro docente che – al di fuori delle supplenze svolte dalla ricorrente – ha ricoperto quella cattedra in modo continuativo – assentandosi appunto per periodi brevi e saltuari a cui il ha sopperito con le supplenze della ricorrente – che ha svolto CP_1 quell'attività programmatica - che necessità di adeguata formazione specifica di cui al bonus c.d. carta docenti – in cui la ricorrente si è inserita per l'attività già svolta da altri. Ne consegue che per l'a.s. 2021/2022 la domanda di parte ricorrente deve reietta.
A conclusioni opposte deve, invece, giungersi con riguardo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in cui la docente ha sì operato con supplenze brevi e saltuarie ma caratterizzate da una continuità presso la medesima cattedra e il medesimo istituto, tali che la supplenza deve essere paragonata a quella dei docenti di ruolo. In particolare per l'a.s. 2022/2023 risulta dirimente lo svolgimento di una sola supplenza dal 06/12/2022 al 30/06/2023 presso la Scuola Primaria - Sc. Prim. CP_8
, solo formalmente breve e saltuaria in quanto in sostanza coincidente con una supplenza fino
[...] al termine delle attività didattiche, per un lasso di periodo in continuità e di particolare rilevanza. Allo stesso modo per l'a.s. 2023/2024 la ricorrente ha ricoperto una serie di supplenze solo formalmente brevi e saltuarie in quanto si sono poste in assoluta linea di continutà dal 05/10/2023 al
10/06/2024 per la cattedra “Lingua inglese” presso la Scuola Primaria - Sc. Prim. CP_8
, ovvero una supplenza di fatto integralmente sovrapponibile a quella dei docenti di ruolo.
[...]
***
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime
6 modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad € 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.000), valori minimi stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisoria, in € 321,00 per compenso professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Rigetta la domanda avanzata da er l'a.s. 2021/2022; Parte_1
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € Controparte_1
321, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI BI, IC
TE e ZA NI.
7 Ivrea, 14 novembre 2025
Il Giudice
Meri LI
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