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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/08/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 235/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce al presente ricorso, rilasciato su foglio separato nel rispetto della normativa vigente, dall'avv. Marianna FAMÀ, (c.f.: - fax 0982/583967 - pec: C.F._2
, presso il cui studio sito in Rende (Cs) alla Via Rossini n. 190 è Email_1 elettivamente domiciliata,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3 San Lucido (CS), Contrada San Giovanni n. 6 e rappresentato e difeso, in virtù di mandato posto in calce al presente ricorso rilasciato su foglio separato nel rispetto della normativa vigente, dall'avv. Giuseppe Mandarino (c.f.: – pec: e C.F._4 Email_2 presso il cui studio sito in San Lucido (CS), Via Strada Provinciale n. 42, è elettivamente domiciliato.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 28.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in OL (Cs) il 21.06.2016 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2016 dello stesso comune al n. 23 parte II serie A, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che
- che, la sig.ra è assunta a tempo determinato presso Europa Commercial srl Parte_1 ed è proprietaria di un appartamento sito in Gizzeria Lido Viale Stazione n 29;
- che, il sig. , è attualmente disoccupato;
CP_1
- che l'unione coniugale è andata nel tempo deteriorandosi sino a quando i rapporti tra i coniugi sono andati sempre più affievolendosi, facendo venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, con la conseguenza che la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile;
- che, quindi, è interesse delle parti separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- L'abitazione coniugale, sita in San Lucido (CS), Contrada San Giovanni, rimane assegnata al Sig. , di proprietà dei suoi genitori, che continuerà a farne esclusivo utilizzo ed CP_1 a carico del quale andranno poste a carico tutte le spese ordinarie e straordinarie.
- L'arredo della casa coniugale e precisamente cucina divano e poltroncine, parete attrezzata, camera da letto è stato acquistato dalla Sig.ra e, pertanto, le parti concordano che Parte_1 la stessa provvederà a prelevare il predetto arredo unitamente al vestiario, al momento presenti nella casa familiare, entro il termine di mesi 6 dal deposito del presente ricorso, previo avviso al Sig. con il quale verrà concordata la data e la modalità del CP_1 trasloco dei predetti beni.
- I coniugi sono entrambi autonomi economicamente e, pertanto, non viene stabilito nessun assegno di mantenimento in tal senso. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 235/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in
[...] OL (Cs) il 21.06.2016 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2016 dello stesso comune al n. 23 parte II serie A,;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 235/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce al presente ricorso, rilasciato su foglio separato nel rispetto della normativa vigente, dall'avv. Marianna FAMÀ, (c.f.: - fax 0982/583967 - pec: C.F._2
, presso il cui studio sito in Rende (Cs) alla Via Rossini n. 190 è Email_1 elettivamente domiciliata,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3 San Lucido (CS), Contrada San Giovanni n. 6 e rappresentato e difeso, in virtù di mandato posto in calce al presente ricorso rilasciato su foglio separato nel rispetto della normativa vigente, dall'avv. Giuseppe Mandarino (c.f.: – pec: e C.F._4 Email_2 presso il cui studio sito in San Lucido (CS), Via Strada Provinciale n. 42, è elettivamente domiciliato.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 28.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in OL (Cs) il 21.06.2016 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2016 dello stesso comune al n. 23 parte II serie A, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che
- che, la sig.ra è assunta a tempo determinato presso Europa Commercial srl Parte_1 ed è proprietaria di un appartamento sito in Gizzeria Lido Viale Stazione n 29;
- che, il sig. , è attualmente disoccupato;
CP_1
- che l'unione coniugale è andata nel tempo deteriorandosi sino a quando i rapporti tra i coniugi sono andati sempre più affievolendosi, facendo venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, con la conseguenza che la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile;
- che, quindi, è interesse delle parti separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- L'abitazione coniugale, sita in San Lucido (CS), Contrada San Giovanni, rimane assegnata al Sig. , di proprietà dei suoi genitori, che continuerà a farne esclusivo utilizzo ed CP_1 a carico del quale andranno poste a carico tutte le spese ordinarie e straordinarie.
- L'arredo della casa coniugale e precisamente cucina divano e poltroncine, parete attrezzata, camera da letto è stato acquistato dalla Sig.ra e, pertanto, le parti concordano che Parte_1 la stessa provvederà a prelevare il predetto arredo unitamente al vestiario, al momento presenti nella casa familiare, entro il termine di mesi 6 dal deposito del presente ricorso, previo avviso al Sig. con il quale verrà concordata la data e la modalità del CP_1 trasloco dei predetti beni.
- I coniugi sono entrambi autonomi economicamente e, pertanto, non viene stabilito nessun assegno di mantenimento in tal senso. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 235/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in
[...] OL (Cs) il 21.06.2016 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2016 dello stesso comune al n. 23 parte II serie A,;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo