Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10297
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Sentenza 27 luglio 2001

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Quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose , non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell'art. 331 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10297
    Data del deposito : 27 luglio 2001

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