Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 1
Quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose , non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell'art. 331 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10297 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, con sede in Roma in persona del suo Commissario liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AR PA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO NANNA, difeso dall'avvocato VITO VOLPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IN RA PA, IN DE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 385/99 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 31/03/99 e depositata il 26/04/99 (R.G. 406/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Stefano STELLACCI;
udito l'Avvocato Antonio PELLEGRINI (per delega Avv. Raffaele BIA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 settembre 1985 AN OD, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore AN, premesso che questi, il 5 novembre 1984, mentre viaggiava a bordo di un vespino condotto da PA NZ, aveva subito danni alla persona nello scontro di detto veicolo con la moto Cagiva di proprietà di AN NT e guidata da BE NT, conveniva davanti al Tribunale di Bari i menzionati NT e la società FI Italiana Assicurazioni s.p.a. (d'ora in poi: FI), impresa garante per la responsabilità civile della motocicletta, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. La società FI, costituendosi, eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva sul rilievo che la moto Cagiva era scoperta di. garanzia assicurativa;
nel merito deduceva che l'incidente era avvenuto per colpa, quanto meno concorrente, del NZ. Si costituivano anche i due NT, i quali, deducendo che l'incidente era ascrivibile a colpa esclusiva del NZ, chiamavano in causa quest'ultimo perché fosse dichiarato responsabile dei danni lamentati dall'attore. Il NZ, costituendosi, spiegava domanda di risarcimento dei danni da lui subiti nella persona, nei confronti dei due NT e della società assicuratrice FI. All'udienza del 28 settembre 1987 BE NT depositava comparsa di intervento volontario nel quale chiedeva, nei confronti del NZ, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti nella persona. All'udienza del 19 giugno 1989 AN OD, divenuto maggiorenne, si costituiva in proprio ed insisteva sulle domande proposte dal padre in suo nome.
Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 25 ottobre 1993, accoglieva la domanda di OD e condannava i NT e la FI in solido al pagamento della somma di L. 42.046.425, oltre gli interessi legali dal fatto;
accoglieva la domanda del NZ, condannando in solido i NT e la FI al pagamento della somma di L. 4.000.000, oltre gli interessi dal fatto;
rigettava la domanda di BE NT;
condannava i NT e la FI in solido al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale la FI proponeva appello con atto notificato soltanto ai due NT (e non anche a AN OD e PA, NZ, pure se citati nell'atto di appello). La società appellante censurava il rigetto dell'eccezione da essa proposta di carenza di legittimazione passiva, l'attribuzione della responsabilità esclusiva dell'incidente a BE NT e la liquidazione dei danni in favore dello OD e del NZ. I due NT, in comparsa di risposta, chiedevano il rigetto dell'appello della FI e proponevano appello incidentale contro il NZ e lo OD. All'udienza del 14 giugno 1994 era dichiarata l'interruzione del processo a seguito della liquidazione coatta amministrativa della FI. Disposta la prosecuzione del giudizio su ricorso dei NT, si costituiva la FI in liquidazione, in persona del commissario liquidatore, che rilevava la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di OD e NZ. Ordinata tale integrazione, si costituivano, con distinte comparse, PA NZ e AN OD, i quali deducevano che gli appelli erano inammissibili essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado alla data di notifica della citazione per integrazione del contraddittorio. La Corte di appello di Bari, con la sentenza depositata il 26 aprile 1999, rilevava che l'appello della FI, essendo stato proposto nei confronti dei soli NT, e non anche delle controparti vittoriose (OD e NZ), era inidoneo "alla funzione essenziale di costituzione del contraddittorio" e pertanto era nullo, onde non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza a favore di OD e NZ;
osservava ancora che l'inammissibilità dell'appello principale della FI comportava l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dai NT;
nel dispositivo rigettava gli appelli e compensava le spese tra la FI ed i NT, mentre condannava la FI a pagare le spese allo OD ed al NZ.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari la FI in liquidazione: ha proposto corso per cassazione, deducendo due motivi, a cui hanno resistito con separati controricorsi AN OD e PA NZ. AN PA NT e BE NT non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte. La FI e lo OD ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo la società assicuratrice FI deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.18 della legge 24 dicembre 1969 n.990 e vizi di motivazione, osservando che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, quando dal danneggiato sia proposta azione diretta contro l'assicuratore, al giudizio deve partecipare, come litisconsorte necessario, anche l'assicurato, onde si instaura tra i detti soggetti una controversia che si svolge in maniera unitaria e che abbraccia inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo. Nel caso di specie, l'eccezione della ricorrente di mancanza di copertura assicurativa (la prova della cui esistenza incombe sull'assicurato e non sull'assicuratore, contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata) riguardava non soltanto i danneggiati (OD e NZ), ma anche i convenuti NT, i quali avevano contestato l'eccezione della ricorrente assicuratrice, che li rendeva ì soli tenuti a risarcire i danni.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 101 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'inidoneità dell'atto di appello da essa proposto a costituire il contraddittorio. Al riguardo si osserva nel ricorso che parti vittoriose nel giudizio di primo grado erano anche i NT per effetto del rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa e di difetto di legittimazione passiva spiegata da essa ricorrente. Quindi l'atto di appello notificato ai NT è stato proposto nei confronti di una parte processuale "antagonista e per questo aspetto vittoriosa". I due motivi vanno esaminati contestualmente perché sono strettamente connessi. Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Va premesso che, come si desume dalla narrativa che precede, l'azione per il risarcimento del danno è stata promossa dal danneggiato OD nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile dei soggetti (i due NT) indicati come responsabili del danno lamentato dall'attore. Nel corso del giudizio è intervenuto il NZ, il quale ha proposto altra domanda di risarcimento del danno nei confronti dello stesso assicuratore della responsabilità civile dei convenuti NT (società FI). Rispetto alle due domande di risarcimento del danno proposte dall'attore OD e dall'intervenuto NZ contro la menzionata società assicuratrice il responsabile del danno assume la posizione di litisconsorte necessario, secondo il disposto dell'art.23 della legge 24 dicembre 1969 n.990. Dagli artt.331 e 334 c.p.c. si desume che l'impugnazione notificata ad uno solo dei litisconsorti necessari impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti degli altri litisconsorti. Consegue che l'appello notificato,. nel presente giudizio, dalla assicuratrice FI al litisconsorte necessario NT (considerato dalla sentenza di primo grado responsabile dei danni subiti dallo OD e dal NZ) è idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della stessa sentenza nei riguardi dei due menzionati danneggiati, la cui pretesa risarcitoria è stata investita dall'appello stesso (che, come si è detto in narrativa, è stato nella sua stesura diretto contro i due danneggiati, ma agli stessi non notificato). La Corte di appello, nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, è pervenuta alla conclusione opposta sulla base della considerazione che i due NT non erano "controparte" della appellante FI nel giudizio di primo grado, onde li ha parificati ad "un soggetto diverso" nel cui confronti la notifica dell'atto di appello, "implicando la inidoneità alla funzione essenziale di costituzione del contraddittorio, comporta la nullità" dell'appello stesso. Ma è facile osservare che il responsabile del danno, nell'azione promossa dal danneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile a norma dell'art.18 della legge n.990 del 1969, non può considerarsi un soggetto diverso dalle parti legittimate a partecipare al giudizio, e quindi tale da rendere la notifica dell'appello a lui effettuata inidonea ad introdurre il giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto la sussistenza della sua responsabilità e/o l'ammontare del debito risarcitorio. A sostegno della pronunzia impugnata il controricorrente OD ha fatto richiamo al precedente di questa Corte 8 settembre 1977 n. 3931, secondo cui, nel caso di sentenza pronunziata fra più parti in causa inscindibile, l'integrazione del contraddittorio in appello va ordinata soltanto se l'atto di impugnazione è stato notificato nei termini ad almeno una delle parti vittoriose, mentre, qualora il gravarne sia stato notificato tempestivamente solo alla parte che è anch'essa soccombente, "l'effetto conservativo" dell'impugnazione (e cioè l'effetto impeditivo del formarsi del giudicato nei confronti delle parti alle quali l'appello non è stato notificato nei termini) non si verifica (non pertinente è, invece, il richiamo dell'altra sentenza di questa Corte 29 giugno 1979 n. 3255, che concerne la diversa situazione della notifica dell'atto di impugnazione alla sola parte estranea alla causa inscindibile o alle cause tra loro dipendenti).
Va osservato, al guardo del precedente costituito dalla sentenza n. 3931/1977, che esso introduce, nell'ambito dei litisconsorti necessari, una distinzione che non vi è nella disciplina dettata dall'art.331 c.p.c., la quale si riferisce a "tutte" le parti che sono litisconsorti necessari, siano state esse vincitrici o soccombentì nel giudizio di primo grado. Tale assenza di distinzione è coerente con la ragion d'essere del litisconsorzio necessario, che richiede la partecipazione al giudizio di più parti perché la sentenza emessa all'esito dello stesso sia "utiliter data". A conferma delle esposte considerazioni può notarsi che la citata sentenza qui invocata è stata criticata in dottrina per essersi riferita ad una situazione che non era inquadrabile tra quelle che determinano un litisconsorzio necessario.
Ma, anche a prescindere dalle perplessità che suscita l'invocato precedente di questa Corte, esso non è comunque applicabile nel caso di specie perché, nella sentenza di primo grado, i due NT sono rimasti soccombenti rispetto alle domande risarcitorie proposte dallo OD e dal NZ, ma sono risultati vincitori rispetto alla assicuratrice FI, la quale aveva eccepito l'assenza di copertura assicurativa del NT medesimi. Tale eccezione è stata rigettata dal giudice di primo grado con pronunzia che è stata censurata dalla FI con il primo motivo dell'appello (mentre le altre censure dello stesso appello si sono dirette contro l'attribuzione della responsabilità esclusiva dell'incidente a BE NT e contro l'entità dei danni liquidati allo OD ed al NZ). Consegue che l'appello proposto dalla società FI si è indirizzato anche contro i NT, che non possono considerarsi soltanto soccombenti nel giudizio di primo grado, e cioè nella identica posizione della FI rispetto alla sentenza da questa parte appellata.
In conclusione, la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge nel ritenere che l'appello della FI, per essere stato notificato soltanto ai NT, era nullo o, in successivo passaggio della motivazione, inammissibile e, perciò, non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dello OD e del NZ. La sentenza impugnata, che ha (nel dispositivo) rigettato" l'appello della FI, va quindi cassata. Deve, al contrario, affermarsi che la notifica dell'appello della FI ai NT ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a favore dello OD e del NZ, comportando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei detti due litisconsorti necessari (come è avvenuto nel corso del giudizio di appello).
Di conseguenza, il giudice di rinvio dovrà pronunziare nuovamente sull'appello della FI, di cui dovrà esaminare anche il primo motivo con cui l'appellante ha riproposto la questione sull'esistenza della copertura assicurativa della responsabilità civile del NT, questione che la sentenza impugnata non ha risolto, avendo essa ritenuto nullo (o inammissibile) l'appello che l'introduceva. È, pertanto, inammissibile la censura della ricorrente FI nella parte in cui si discute sul soggetto su cui incombe l'onere di fornire la prova di detta copertura assicurativa;
tale censura si indirizza contro una affermazione in proposito contenuta nella sentenza impugnata, la quale va però qualificata come un irrilevante obiter dictum rispetto alle ragioni processuali su cui la sentenza stessa si fonda.
Si designa il giudice di rinvio in altra sezione della Corte di appello, che pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bari, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001