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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 2775/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 987/2023
R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Fuschino Pasquale ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del procedimento a.t.p. Persona_1 nr. 987/2023 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto avente diritto alla solo prestazione di cui alla L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 04.02.2022.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare il proprio diritto ad
Pag. 1 di 5 ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa del 04.02.2022, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente CP_
Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 07.03.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 03.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 24.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
Deve osservarsi che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito per l'indennità di accompagnamento, essendo stato riconosciuto in sede atp il beneficio di cui all'art. 3,
Pag. 2 di 5 comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 04.02.2022 (vd. perizia del giudizio atp).
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione dell'indennità di accompagnamento, ma al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
In particolare, l'opponente ha dedotto che tutta la documentazione medica depositata in fase a.t.p. attesta con assoluta chiarezza e certezza la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
in particolare, già dal certificato geriatrico del 03.01.22 e dal referto TC del 10.07.2019 risulta un quadro patologico molto grave, ovvero l'impossibilità di deambulare e la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di assolvere le comuni attività del vivere quotidiano.
A titolo di premessa, deve osservarsi che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico).
Nel caso di specie, il consulente del Tribunale, dopo un attento esame obiettivo, pur riconoscendo la gravità del quadro patologico, in quanto il ricorrente risulta essere affetto da “Cardiopatia ischemica- ipertensiva già sottoposta a PTCA con scompenso cardiaco in II° (seconda) Classe NYHA. Dislipidemia. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale di grado moderato. Pregressa frattura vertebrale (2021) post-traumatica del soma
L1 trattata chirurgicamente con stabilizzazione posteriore percutanea D12-L2 con viti e barre. BPCO. Ipertrofia prostatica benigna. Vasculopatia cerebrale cronica con lieve decadimento cognitivo”, non ha ritenuto il quadro patologico sufficiente ad integrare i requisiti necessari per l'indennità di accompagnamento.
Il CTU non ha riscontrato né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né l'impossibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana.
Lo stesso, difatti, quanto all'apparato osteo-arto muscolare ha accertato: “Dolenzia alla digito-pressione sulle apofisi spinose lungo tutto il tratto di rachide lombo-sacrale in presenza di lieve irrigidimento dei muscoli paravertebrali
e limitazioni funzionali di grado moderato-severo. Limitazioni di grado moderato si apprezzano alla mobilizzazione delle anche, delle ginocchia e delle spalle. Deambulazione possibile autonomamente. Passaggi posturali possibili autonomamente”
(cfr. perizia in atti). Va altresì evidenziato che, nelle proprie conclusioni medico-legali, il consulente ha
Pag. 3 di 5 evidenziato come la deambulazione e i passaggi posturali risultino essere completamente autonomi, pur in presenza di un ricorso ciclico a terapia farmacologica a base di antinfiammatori e antidolorifici, assunti per il trattamento dell'artrosi polidistrettuale di cui il ricorrente è affetto.
Preme precisare che il Sig. , a supporto della propria censura, fa riferimento al certificato Parte_1 geriatrico del 03.01.2022 e il referto TC del 10.07.2019. Va osservato che essi sono già stati valutati dal ctu, e difatti sono indicati in perizia quale documentazione sanitaria allegata al fascicolo a.t.p. (pag. 9 della
Perizia).
Occorre precisare che il riconoscimento di persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 104/92 non attrae il giudizio medico-legale verso un automatico riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto le finalità della norma sulla disabilità sono l'accertamento della diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della stessa (art.2 D.P.C.M. 13 gennaio 2000). La conseguente circolare ministeriale esplicativa ha affermato che l'handicap e il suo grado
(lieve, medio, grave e gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione e la misura di invalidità civile, di sordomutismo e di cecità, influendo il fattore soggettivo nonché quello ambientale, tant'è che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione, potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap.
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato Parte_1 soggetto non avente diritto all'indennità di accompagnamento.
Sussiste in capo a il requisito sanitario di cui all'art.3, comma 3, L.104/1992 con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 04.02.2022.
Le spese del giudizio a.t.p. sono compensate della metà atteso il parziale accoglimento della domanda, mentre la restante parte segue la regola della soccombenza ed è posta a carico dell' con attribuzione, CP_1 evidenziando che in tema di disabilità ex art. 3 l. 104/1992, stante il valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. n. 29311/2020 e ss.) e la bassa complessità dell'accertamento, è possibile ed equo utilizzare lo scaglione tariffario compreso tra Euro 5201,00 ed Euro 26000,00 (cfr Cass. 11887/2019;
Cass. n. 38466/2021; Cass. n. 968/2022).
Le spese del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a
Pag. 4 di 5 carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1)rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente Parte_1 il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
2) dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. Parte_1
104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 04.02.2022;
3) compensate della metà le spese del giudizio atp, condanna l al pagamento della restante metà CP_1 che liquida, in misura già ridotta, in € 585,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di opposizione;
CP_
5) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 03.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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