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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1735/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CELOT MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RUBERT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 123/2019 pubblicata il 04/02/2019 – R.G. 2319/2018 –
tribunale Ordinario di Pordenone;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
16/07/2010;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal giudice relatore con ordinanza di data 11/02/2025 e cioè “in parziale modifica della sentenza n.
123/2019,
disporsi che il padre provveda al mantenimento del figlio in via Parte_1
indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di CP_1
euro 180,00 mensili per il mantenimento ordinario, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza che omologherà l'accordo. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Eventuali sopravvenienze saranno valutate o con un nuovo accordo tra le parti o, in difetto, con l'introduzione di procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.“
alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/02/2025.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 ha avanzato domanda di Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la sopravvenienza di malattia con riduzione della capacità lavorativa e chiedendo di revocarsi l'assegno pari ad euro 300,00 a carico del padre per il mantenimento ordinario
2 e indiretto del figlio minore, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, e, invece, di prevedere un mantenimento diretto in capo al genitore che ha il figlio con sé; ha chiesto che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre;
ha chiesto di confermarsi la suddivisione delle spese nella misura del 50% tra i genitori, con spese e compensi di causa rifusi in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento, contestando l'effettiva CP_1
contrazione della capacità economica del ricorrente, ha chiesto di confermarsi quanto già statuito con la sentenza di divorzio e, per l'effetto, confermarsi l'assegno a carico del padre quale titolo di contributo per il mantenimento del minore pari ad euro 300,00, rivalutato secondo l'indice Istat all'attualità pari ad euro 350,10 ad oggi e, infine, ha chiesto di disporre un percorso di sostegno alla genitorialità, eventualmente anche a mezzo di mediazione familiare, volto ad agevolare la comunicazione tra genitori nell'interesse del figlio, con rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 23/12/2024, constatato il rifiuto del ricorrente a partecipare a un percorso di mediazione familiare, il giudice relatore ha avanzato una proposta conciliativa, modificata a seguito di note scritte depositate dalle parti il 31/01/2025. I genitori hanno quindi aderito alla proposta conciliativa, con note scritte depositate in sostituzione di udienza del
21/02/2025.
Con ordinanza del 21/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Premesso che con sentenza di divorzio n. 123/2019 veniva stabilito, tra le altre cose, che il padre contribuisse al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie (tranne che per il primo anno, previste a carico del padre al 100%), sussistono giustificati
3 motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che il ricorrente ha dichiarato, quale circostanza sopravvenuta, l'insorgenza di grave patologia che non gli consente di lavorare nell'attualità, né nel prossimo futuro, come dimostrato da documentazione allegata in atti. Il Tribunale rileva che le condizioni proposte per conciliare la controversia, alle quali le parti hanno aderito, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti,
dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 123/2019 pubblicata il 04/02/2019 – R.G.
2319/2018 – Tribunale Ordinario di Pordenone,
dispone che provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, Parte_1
mediante versamento a dell'importo di euro 180,00 mensili per CP_1
il mantenimento ordinario, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come
4 per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Eventuali sopravvenienze saranno valutate o con un nuovo accordo tra le parti o, in difetto, con l'introduzione di procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Conferma, per il resto, le statuizioni della sentenza n. 123/2019 pubblicata il
04/02/2019 – R.G. 2319/2018 – Tribunale Ordinario di Pordenone.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1735/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CELOT MAURO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RUBERT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
divorziati con sentenza n. 123/2019 pubblicata il 04/02/2019 – R.G. 2319/2018 –
tribunale Ordinario di Pordenone;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
16/07/2010;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal giudice relatore con ordinanza di data 11/02/2025 e cioè “in parziale modifica della sentenza n.
123/2019,
disporsi che il padre provveda al mantenimento del figlio in via Parte_1
indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di CP_1
euro 180,00 mensili per il mantenimento ordinario, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza che omologherà l'accordo. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Eventuali sopravvenienze saranno valutate o con un nuovo accordo tra le parti o, in difetto, con l'introduzione di procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.“
alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/02/2025.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 ha avanzato domanda di Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio, deducendo la sopravvenienza di malattia con riduzione della capacità lavorativa e chiedendo di revocarsi l'assegno pari ad euro 300,00 a carico del padre per il mantenimento ordinario
2 e indiretto del figlio minore, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, e, invece, di prevedere un mantenimento diretto in capo al genitore che ha il figlio con sé; ha chiesto che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre;
ha chiesto di confermarsi la suddivisione delle spese nella misura del 50% tra i genitori, con spese e compensi di causa rifusi in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento, contestando l'effettiva CP_1
contrazione della capacità economica del ricorrente, ha chiesto di confermarsi quanto già statuito con la sentenza di divorzio e, per l'effetto, confermarsi l'assegno a carico del padre quale titolo di contributo per il mantenimento del minore pari ad euro 300,00, rivalutato secondo l'indice Istat all'attualità pari ad euro 350,10 ad oggi e, infine, ha chiesto di disporre un percorso di sostegno alla genitorialità, eventualmente anche a mezzo di mediazione familiare, volto ad agevolare la comunicazione tra genitori nell'interesse del figlio, con rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 23/12/2024, constatato il rifiuto del ricorrente a partecipare a un percorso di mediazione familiare, il giudice relatore ha avanzato una proposta conciliativa, modificata a seguito di note scritte depositate dalle parti il 31/01/2025. I genitori hanno quindi aderito alla proposta conciliativa, con note scritte depositate in sostituzione di udienza del
21/02/2025.
Con ordinanza del 21/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Premesso che con sentenza di divorzio n. 123/2019 veniva stabilito, tra le altre cose, che il padre contribuisse al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie (tranne che per il primo anno, previste a carico del padre al 100%), sussistono giustificati
3 motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela della prole e in materia di contributi economici, considerato che il ricorrente ha dichiarato, quale circostanza sopravvenuta, l'insorgenza di grave patologia che non gli consente di lavorare nell'attualità, né nel prossimo futuro, come dimostrato da documentazione allegata in atti. Il Tribunale rileva che le condizioni proposte per conciliare la controversia, alle quali le parti hanno aderito, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti,
dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della sentenza n. 123/2019 pubblicata il 04/02/2019 – R.G.
2319/2018 – Tribunale Ordinario di Pordenone,
dispone che provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, Parte_1
mediante versamento a dell'importo di euro 180,00 mensili per CP_1
il mantenimento ordinario, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come
4 per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Eventuali sopravvenienze saranno valutate o con un nuovo accordo tra le parti o, in difetto, con l'introduzione di procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Conferma, per il resto, le statuizioni della sentenza n. 123/2019 pubblicata il
04/02/2019 – R.G. 2319/2018 – Tribunale Ordinario di Pordenone.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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