Versione
16 aprile 1958
16 aprile 1958
Art. 5.
I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.
Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalita' prescritte dalle norme in vigore.
I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.
Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalita' prescritte dalle norme in vigore.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 30/09/2016, n. 161Provvedimento: […] Ricordati gli artt. 5 della legge n. 311 del 1958 (“Norme sullo stato giuridico ed economico del professori universitari”), 8 del d.P.R. n. 382 del 1980 (“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”), 2 e 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), è stato ancora precisato che il prof. […]Leggi di più...
- danno erariale·
- carica onoraria·
- sede di servizio·
- conflitto di interesse·
- autonomia gestionale·
- nullità notificazione·
- colpa grave·
- mobilità intra ateneo·
- divieto rimborso casa-lavoro·
- autorizzazione rimborso·
- procedura missioni·
- rimborso spese viaggio