Articolo 5 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 aprile 1958
Art. 5.
I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.
Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalita' prescritte dalle norme in vigore.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
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