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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
,. N. R.G. 7038/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.6.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonio La Torre presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonio La Torre presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 16 dicembre 2011 (Anno 2011, Atto n. 1428, Registro 01, Parte 1, Serie //) in separazione dei beni.
pagina 1 di 4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La casa familiare di Milano, Via G. Frua n. 15, di proprietà del sig. resta assegnata Parte_1 allo stesso.
3) Nelle more del reperimento di un'abitazione, la sig.ra è autorizzata a permanere Parte_3 presso la casa di Milano, Via G. Frua n. 15, essendo comunque inteso che la stessa è tenuta a rilasciarla al sig. entro e non oltre il 31 maggio 2026. Parte_1
4) È in facoltà del sig. porre in vendita l'appartamento di Milano Via G. Frua n. 15 prima Parte_1 del 31 maggio 2026, data prevista per il rilascio della citata unità immobiliare da parte della sig.ra
In tal caso, la sig.ra sarà tenuta al rilascio anticipato Parte_2 Parte_2 dell'appartamento, con un preavviso di mesi 4 e che, in ogni caso, non potrà eccedere il termine ultimo di rilascio del 31 maggio 2026. 5) Nelle more del rilascio della casa di Milano, Via G. Frua n. 15, da parte della sig.ra
[...]
il sig. si attiverà per conseguire a decorrere dall'1 ottobre 2025 la Parte_2 Parte_1 disponibilità di altro appartamento di sua proprietà sito a Milano, Viale Daniele Ranzoni n. 19, attualmente occupato, ove trasferirsi provvisoriamente, essendo comunque inteso che lo stesso, sino a che non avrà la disponibilità di tale ultimo appartamento, potrà soggiornare nella casa familiare per periodi correlati alle sue esigenze lavorative. Sempre nelle more del rilascio della casa di Milano, Via G. Frua n. 15 da parte della sig.ra il sig. è autorizzato a permanere Parte_2 Parte_1 presso l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra sita nel Comune di Lerici, Parte_2
Località Pozzuolo-Baia Blu, Via Santa Teresa n. 12, essendo comunque inteso che lo stesso è tenuto a rilasciarla alla sig.ra entro e non oltre il 31 maggio 2026. Alla sig.ra Parte_2 [...] competerà in ogni caso il diritto ad usare in via esclusiva la citata unità immobiliare nel Parte_2 periodo compreso dall'1 al 20 agosto 2025 nonché per una settimana al mese da individuare di volta in volta di comune accordo. 6) È in facoltà della sig.ra porre in vendita l'unità immobiliare sita nel Comune di Parte_2
Lerici, Località Pozzuolo-Baia Blu, Via Santa Teresa n. 12, prima del 31 maggio 2026, data prevista per il rilascio della citata unità immobiliare da parte del sig. In tal caso, il sig. Parte_1 Pt_1 sarà tenuto al rilascio anticipato dell'appartamento, con un preavviso di mesi 2 e che, in ogni
[...] caso, non potrà eccedere il termine ultimo di rilascio del 31 maggio 2026.
7) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento, Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 1.400,00 e che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2026 (prima rivalutazione). Il sig. Parte_1 consegnerà altresì alla moglie buoni pasto del valore di € 100,00 mensili a Parte_2 decorrere dal mese di luglio 2025. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) A decorrere dall'1 luglio 2025 e sino al 31 maggio 2026 ovvero sino alla data di rilascio anticipato da parte della sig.ra le utenze di luce e gas relative alla casa di Milano, Via G. Frua Parte_2 pagina 2 di 4 n. 15, sono a carico esclusivo della sig.ra mentre gli oneri condominiali e la tassa Parte_2 rifiuti restano a carico esclusivo del sig. Parte_1
9) A decorrere dall'1 luglio 2025 e sino al 31 maggio 2026 ovvero sino alla data di rilascio anticipato da parte del sig. l'utenza idrica, l'utenza elettrica, la tassa rifiuti e gli oneri condominiali Parte_1 relativi alla casa sita nel Comune di Lerici, Località Pozzuolo-Baia Blu, Via Santa Teresa n. 12, sono a carico esclusivo del sig. Parte_1
10) Il sig. si impegna a mantenere in essere sino al 31 maggio 2026 il rapporto di lavoro Parte_1 dipendente con la colf sig.ra e che viene svolto presso la madre della sig.ra CP_1 Pt_3 in Milano.
[...]
11) Il sig. sino a che non cesserà il vincolo di coniugio, manterrà l'estensione alla Parte_1 moglie della polizza sanitaria di cui gode. Parte_3
12) I coniugi concordano e si danno atto che il c/c n accesso presso Banca Patrimoni P.IVA_1
SE & c., benché cointestato, è di esclusiva competenza e titolarità del sig. e si Parte_1 impegnano a formalizzare in Banca la cessazione della cointestazione della sig.ra Parte_2
13) I coniugi dichiarano di aver definito i loro rapporti economici e di non avere reciprocamente nulla a pretendere. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 16 dicembre 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente pagina 3 di 4 Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.6.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonio La Torre presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonio La Torre presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 16 dicembre 2011 (Anno 2011, Atto n. 1428, Registro 01, Parte 1, Serie //) in separazione dei beni.
pagina 1 di 4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La casa familiare di Milano, Via G. Frua n. 15, di proprietà del sig. resta assegnata Parte_1 allo stesso.
3) Nelle more del reperimento di un'abitazione, la sig.ra è autorizzata a permanere Parte_3 presso la casa di Milano, Via G. Frua n. 15, essendo comunque inteso che la stessa è tenuta a rilasciarla al sig. entro e non oltre il 31 maggio 2026. Parte_1
4) È in facoltà del sig. porre in vendita l'appartamento di Milano Via G. Frua n. 15 prima Parte_1 del 31 maggio 2026, data prevista per il rilascio della citata unità immobiliare da parte della sig.ra
In tal caso, la sig.ra sarà tenuta al rilascio anticipato Parte_2 Parte_2 dell'appartamento, con un preavviso di mesi 4 e che, in ogni caso, non potrà eccedere il termine ultimo di rilascio del 31 maggio 2026. 5) Nelle more del rilascio della casa di Milano, Via G. Frua n. 15, da parte della sig.ra
[...]
il sig. si attiverà per conseguire a decorrere dall'1 ottobre 2025 la Parte_2 Parte_1 disponibilità di altro appartamento di sua proprietà sito a Milano, Viale Daniele Ranzoni n. 19, attualmente occupato, ove trasferirsi provvisoriamente, essendo comunque inteso che lo stesso, sino a che non avrà la disponibilità di tale ultimo appartamento, potrà soggiornare nella casa familiare per periodi correlati alle sue esigenze lavorative. Sempre nelle more del rilascio della casa di Milano, Via G. Frua n. 15 da parte della sig.ra il sig. è autorizzato a permanere Parte_2 Parte_1 presso l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra sita nel Comune di Lerici, Parte_2
Località Pozzuolo-Baia Blu, Via Santa Teresa n. 12, essendo comunque inteso che lo stesso è tenuto a rilasciarla alla sig.ra entro e non oltre il 31 maggio 2026. Alla sig.ra Parte_2 [...] competerà in ogni caso il diritto ad usare in via esclusiva la citata unità immobiliare nel Parte_2 periodo compreso dall'1 al 20 agosto 2025 nonché per una settimana al mese da individuare di volta in volta di comune accordo. 6) È in facoltà della sig.ra porre in vendita l'unità immobiliare sita nel Comune di Parte_2
Lerici, Località Pozzuolo-Baia Blu, Via Santa Teresa n. 12, prima del 31 maggio 2026, data prevista per il rilascio della citata unità immobiliare da parte del sig. In tal caso, il sig. Parte_1 Pt_1 sarà tenuto al rilascio anticipato dell'appartamento, con un preavviso di mesi 2 e che, in ogni
[...] caso, non potrà eccedere il termine ultimo di rilascio del 31 maggio 2026.
7) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento, Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 1.400,00 e che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2026 (prima rivalutazione). Il sig. Parte_1 consegnerà altresì alla moglie buoni pasto del valore di € 100,00 mensili a Parte_2 decorrere dal mese di luglio 2025. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) A decorrere dall'1 luglio 2025 e sino al 31 maggio 2026 ovvero sino alla data di rilascio anticipato da parte della sig.ra le utenze di luce e gas relative alla casa di Milano, Via G. Frua Parte_2 pagina 2 di 4 n. 15, sono a carico esclusivo della sig.ra mentre gli oneri condominiali e la tassa Parte_2 rifiuti restano a carico esclusivo del sig. Parte_1
9) A decorrere dall'1 luglio 2025 e sino al 31 maggio 2026 ovvero sino alla data di rilascio anticipato da parte del sig. l'utenza idrica, l'utenza elettrica, la tassa rifiuti e gli oneri condominiali Parte_1 relativi alla casa sita nel Comune di Lerici, Località Pozzuolo-Baia Blu, Via Santa Teresa n. 12, sono a carico esclusivo del sig. Parte_1
10) Il sig. si impegna a mantenere in essere sino al 31 maggio 2026 il rapporto di lavoro Parte_1 dipendente con la colf sig.ra e che viene svolto presso la madre della sig.ra CP_1 Pt_3 in Milano.
[...]
11) Il sig. sino a che non cesserà il vincolo di coniugio, manterrà l'estensione alla Parte_1 moglie della polizza sanitaria di cui gode. Parte_3
12) I coniugi concordano e si danno atto che il c/c n accesso presso Banca Patrimoni P.IVA_1
SE & c., benché cointestato, è di esclusiva competenza e titolarità del sig. e si Parte_1 impegnano a formalizzare in Banca la cessazione della cointestazione della sig.ra Parte_2
13) I coniugi dichiarano di aver definito i loro rapporti economici e di non avere reciprocamente nulla a pretendere. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 16 dicembre 2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente pagina 3 di 4 Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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