TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 865/2025 R.G., discussa all'udienza del 31 luglio
2025 e promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Stefano Bianchini
ATTORE
CONTRO
(cod.fisc. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario di un Parte_2 immobile sito in Sarzana via Cisa n.6 p. S1, intimava sfratto per morosità a
[...]
a cui aveva concesso in locazione il predetto immobile, ad uso non CP_1 abitativo, a decorrere dall'1.7.2024, al fine di ottenerne il rilascio con condanna al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti.
Con ordinanza del 29.5.2025, accertato che l'intimazione di sfratto era stata notificata ex art. 143 cpc, il Giudice disponeva il mutamento di rito.
Parte attrice provvedeva alla notifica di tutti gli atti del processo alla parte convenuta, rimasta contumace, e all'udienza di discussione, insisteva perché venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con condanna del convenuto al rilascio ed al pagamento dei canoni dovuti.
******************************
Le domande attoree meritano accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierno attore, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. 19527/12; S.U. 13533/2001).
Il convenuto si è reso irreperibile e, rimanendo contumace, decideva di non assolvere al suo onere probatorio. La morosità risulta quindi pacifica e, stante il periodo in cui si è protratta e l'importo della stessa, l'inadempimento di parte convenuta non può che considerarsi grave.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento del convenuto, con conseguente condanna del medesimo al rilascio dell'immobile. Merita altresì accoglimento la richiesta di condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino alla data del rilascio così come richiesta.
********************************
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al DM
55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
2 Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile di proprietà di parte attrice sito in Sarzana via Cisa n.6 p. S1, per grave inadempimento di , nato a [...] il [...] CP_1
(c.f. ); C.F._2
-per l'effetto, condanna , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) al rilascio immediato dell'immobile predetto, libero da C.F._2 persone e cose, in favore di parte attrice;
- condanna nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) a pagare a la somma di € 7.150,00 per i C.F._2 Parte_1 canoni scaduti oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile;
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice C.F._2 che si liquidano nella misura di 827,81 per esborsi ed € 3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali.
Così deciso in La Spezia, 31.7.2025
Il GOP
Dott.ssa Barbara Forleo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 865/2025 R.G., discussa all'udienza del 31 luglio
2025 e promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Stefano Bianchini
ATTORE
CONTRO
(cod.fisc. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario di un Parte_2 immobile sito in Sarzana via Cisa n.6 p. S1, intimava sfratto per morosità a
[...]
a cui aveva concesso in locazione il predetto immobile, ad uso non CP_1 abitativo, a decorrere dall'1.7.2024, al fine di ottenerne il rilascio con condanna al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti.
Con ordinanza del 29.5.2025, accertato che l'intimazione di sfratto era stata notificata ex art. 143 cpc, il Giudice disponeva il mutamento di rito.
Parte attrice provvedeva alla notifica di tutti gli atti del processo alla parte convenuta, rimasta contumace, e all'udienza di discussione, insisteva perché venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con condanna del convenuto al rilascio ed al pagamento dei canoni dovuti.
******************************
Le domande attoree meritano accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierno attore, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. 19527/12; S.U. 13533/2001).
Il convenuto si è reso irreperibile e, rimanendo contumace, decideva di non assolvere al suo onere probatorio. La morosità risulta quindi pacifica e, stante il periodo in cui si è protratta e l'importo della stessa, l'inadempimento di parte convenuta non può che considerarsi grave.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento del convenuto, con conseguente condanna del medesimo al rilascio dell'immobile. Merita altresì accoglimento la richiesta di condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino alla data del rilascio così come richiesta.
********************************
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al DM
55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
2 Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile di proprietà di parte attrice sito in Sarzana via Cisa n.6 p. S1, per grave inadempimento di , nato a [...] il [...] CP_1
(c.f. ); C.F._2
-per l'effetto, condanna , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) al rilascio immediato dell'immobile predetto, libero da C.F._2 persone e cose, in favore di parte attrice;
- condanna nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) a pagare a la somma di € 7.150,00 per i C.F._2 Parte_1 canoni scaduti oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile;
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice C.F._2 che si liquidano nella misura di 827,81 per esborsi ed € 3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali.
Così deciso in La Spezia, 31.7.2025
Il GOP
Dott.ssa Barbara Forleo
3