CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino - Piazza De Gasperi 03043 Cassino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01062951007
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000000000000000000000000141 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.4.2024, ritualmente notificato al Comune di Cassino nonché alla Resistente_1 SpA, concessionario per la riscossione dei tributi di tale comune, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 141 del 7 marzo 2024 notificata in data
8 marzo 2024.
A motivo del gravame deduceva che la Resistente_1 SpA era priva del potere di emettere ingiunzioni di pagamento essendo tale potere riservato alla sola pubblica amministrazione e non ai concessionari per la riscossione.
Eccepiva, poi, che il credito era prescritto in quanto l'ingiunzione fondava su un accertamento n. 394/2017, asseritamente notificato il 4 gennaio 2018 ma in realtà mai notificato per € 448,83 e relativo ad un mancato pagamento TARSU e su altro accertamento n. 564/2013, asseritamente notificato il 25 maggio 2018 per
€ 458,24 ma anch'esso mai notificato, relativo ad un mancato pagamento TARES, per un importo ingiunto complessivo di € 1.034,00.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
La Resistente_1 SpA si costituiva giudizio: a) argomentando in merito alla propria legittimazione ad emettere ingiunzione fiscale;
b) producendo le notifiche degli atti sottesi.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo profilo, deve affermarsi che è ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal d.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non
è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella l. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cfr.
Sez.
3 - Ordinanza n. 7365 del 19/03/2024 (Rv. 670512 - 01) a mente della quale il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n.
639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico).
Nel costituirsi in giudizio la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi. E segnatamente delle seguenti relate: l'avviso di accertamento n. 394 per TARSU/TARES anno 2012 risulta notificato in data
04/01/2018, mentre l'avviso di accertamento n. 564 per TARSU/TARES anno 2013 risulta notificato in data
23/05/2018. Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica degli avvisi senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, eventuali fati estintivi o modificativi della pretesa creditoria verificatisi prima della notifica degli avvisi non sono più deducibili in questa sede.
Infine, la sospensione dei termini della riscossione introdotta dalla normativa emergenziale da CO -19 esclude che sia maturata la eccepita prescrizione.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia oltre che dall'esito della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino - Piazza De Gasperi 03043 Cassino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01062951007
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 000000000000000000000000000141 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.4.2024, ritualmente notificato al Comune di Cassino nonché alla Resistente_1 SpA, concessionario per la riscossione dei tributi di tale comune, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 141 del 7 marzo 2024 notificata in data
8 marzo 2024.
A motivo del gravame deduceva che la Resistente_1 SpA era priva del potere di emettere ingiunzioni di pagamento essendo tale potere riservato alla sola pubblica amministrazione e non ai concessionari per la riscossione.
Eccepiva, poi, che il credito era prescritto in quanto l'ingiunzione fondava su un accertamento n. 394/2017, asseritamente notificato il 4 gennaio 2018 ma in realtà mai notificato per € 448,83 e relativo ad un mancato pagamento TARSU e su altro accertamento n. 564/2013, asseritamente notificato il 25 maggio 2018 per
€ 458,24 ma anch'esso mai notificato, relativo ad un mancato pagamento TARES, per un importo ingiunto complessivo di € 1.034,00.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
La Resistente_1 SpA si costituiva giudizio: a) argomentando in merito alla propria legittimazione ad emettere ingiunzione fiscale;
b) producendo le notifiche degli atti sottesi.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo profilo, deve affermarsi che è ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal d.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non
è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella l. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cfr.
Sez.
3 - Ordinanza n. 7365 del 19/03/2024 (Rv. 670512 - 01) a mente della quale il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n.
639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico).
Nel costituirsi in giudizio la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi. E segnatamente delle seguenti relate: l'avviso di accertamento n. 394 per TARSU/TARES anno 2012 risulta notificato in data
04/01/2018, mentre l'avviso di accertamento n. 564 per TARSU/TARES anno 2013 risulta notificato in data
23/05/2018. Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica degli avvisi senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, eventuali fati estintivi o modificativi della pretesa creditoria verificatisi prima della notifica degli avvisi non sono più deducibili in questa sede.
Infine, la sospensione dei termini della riscossione introdotta dalla normativa emergenziale da CO -19 esclude che sia maturata la eccepita prescrizione.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia oltre che dall'esito della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.