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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3270 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1978, rappresentata e difesa dagli avvocati KOCI Isida e SANDONA' Maria
Paola
e
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6/11/1982, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINI Tiziana
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
1 “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Thiene il 06.11.1982 residente in [...], c.f.
, e nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
residente a [...] – c.f.: , uniti C.F._3
in matrimonio con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sarcedo al n. 16 Parte II Serie A dell'anno 2009;
2) Mandare alla cancelleria affinché sia trasmessa la copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di Stato civile competente perché provveda alle relative annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Omologare le condizioni di separazione inerenti ai rapporti tra i coniugi di seguito trascritte:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi atto che il IG. trasferirà altrove la propria residenza. CP_1
B) La casa coniugale sita in Sarcedo (VI), Via Madonnetta n. 67 viene assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi. Parte_1
C) i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
D) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori, in considerazione delle eIGenze lavorative dei genitori, secondo le seguenti modalità:
1) - il IG. terrà con sé i figli un fine settimana alternato dalle ore 18,30 del CP_1
venerdì al lunedì mattina quando avrà cura di accompagnarli a scuola;
il padre terrà altresì con sé i figli nei periodi e momenti in cui la madre è impegnata per motivi di lavoro secondo uno schema di massima che le parti si danno atto di aver già predisposto ed accettato;
2) - due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il 31 maggio;
3) - 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze Pasquali alternando il giorno di Natale, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno;
4) - festività nazionali alternate tra i genitori di anno in anno (escluso ferragosto);
5) - nei giorni del compleanno proprio, ciascun genitore ha la facoltà di tenere con sé
2 i figli minori;
il giorno del compleanno dei figli minori ciascun genitore avrà la possibilità di passare mezza giornata con i figli;
il giorno della festa della mamma e della festa del papà, i figli lo trascorreranno rispettivamente con la madre e con il padre.
E) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 25 di ogni mese, un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori dell'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente noto intestato alla IG.ra . Parte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, come da attuale Protocollo del Tribunale di Vicenza, graveranno su entrambi i genitori al 50% e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 8 gg dalla richiesta, dandosi atto che il figlio maggiore pratica le attività sportive sopra indicate e che continuerà a praticarle.
F) L'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla IG.ra Parte_1
. I figli resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% così come le
[...]
detrazioni fiscali saranno fruite al 50%. Nel caso in cui vengano richiesti bonus economici a favore di attività dei figli (centri estivi, bonus istruzione, computer ecc.) quanto percepito verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Il genitore che farà la richiesta dovrà informare l'altro e corrispondere la quota del 50% tramite bonifico;
G) I coniugi nulla verseranno a titolo di reciproco contributo al mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
H) Spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sarcedo (VI) in data 26/12/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di
3 dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Sarcedo (VI), Via Madonnetta n. 67, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Sarcedo (VI) in data 26/12/2009 con atto Controparte_1
trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarcedo
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 21.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3270 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1978, rappresentata e difesa dagli avvocati KOCI Isida e SANDONA' Maria
Paola
e
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6/11/1982, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINI Tiziana
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
1 “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Thiene il 06.11.1982 residente in [...], c.f.
, e nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
residente a [...] – c.f.: , uniti C.F._3
in matrimonio con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sarcedo al n. 16 Parte II Serie A dell'anno 2009;
2) Mandare alla cancelleria affinché sia trasmessa la copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di Stato civile competente perché provveda alle relative annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Omologare le condizioni di separazione inerenti ai rapporti tra i coniugi di seguito trascritte:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi atto che il IG. trasferirà altrove la propria residenza. CP_1
B) La casa coniugale sita in Sarcedo (VI), Via Madonnetta n. 67 viene assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi. Parte_1
C) i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
D) Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori, in considerazione delle eIGenze lavorative dei genitori, secondo le seguenti modalità:
1) - il IG. terrà con sé i figli un fine settimana alternato dalle ore 18,30 del CP_1
venerdì al lunedì mattina quando avrà cura di accompagnarli a scuola;
il padre terrà altresì con sé i figli nei periodi e momenti in cui la madre è impegnata per motivi di lavoro secondo uno schema di massima che le parti si danno atto di aver già predisposto ed accettato;
2) - due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il 31 maggio;
3) - 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze Pasquali alternando il giorno di Natale, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno;
4) - festività nazionali alternate tra i genitori di anno in anno (escluso ferragosto);
5) - nei giorni del compleanno proprio, ciascun genitore ha la facoltà di tenere con sé
2 i figli minori;
il giorno del compleanno dei figli minori ciascun genitore avrà la possibilità di passare mezza giornata con i figli;
il giorno della festa della mamma e della festa del papà, i figli lo trascorreranno rispettivamente con la madre e con il padre.
E) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 25 di ogni mese, un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori dell'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente noto intestato alla IG.ra . Parte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, come da attuale Protocollo del Tribunale di Vicenza, graveranno su entrambi i genitori al 50% e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 8 gg dalla richiesta, dandosi atto che il figlio maggiore pratica le attività sportive sopra indicate e che continuerà a praticarle.
F) L'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla IG.ra Parte_1
. I figli resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% così come le
[...]
detrazioni fiscali saranno fruite al 50%. Nel caso in cui vengano richiesti bonus economici a favore di attività dei figli (centri estivi, bonus istruzione, computer ecc.) quanto percepito verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Il genitore che farà la richiesta dovrà informare l'altro e corrispondere la quota del 50% tramite bonifico;
G) I coniugi nulla verseranno a titolo di reciproco contributo al mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
H) Spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Sarcedo (VI) in data 26/12/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di
3 dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Sarcedo (VI), Via Madonnetta n. 67, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Sarcedo (VI) in data 26/12/2009 con atto Controparte_1
trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarcedo
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 21.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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