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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5323 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 2036/2023 R.G. il 13.1.2023 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Federico Ferri, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale della rappresentata e Controparte_2
difesa dagli avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2022, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
17939/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 13.10.2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 13.234,14 oltre alle Controparte_2
spese di procedura, e chiedeva disporsene la revoca, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Pistoia;
si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore che, nel contestare la Controparte_2
domanda avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, formulava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 11.12.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito del deposito degli scritti conclusionali della sola parte opposta, veniva decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva che la generica eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Pistoia, pur essendo stata argomentata nel corpo dell'atto introduttivo, non ha formato oggetto delle conclusioni ivi rassegnate (in cui la società opponente si limita a richiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto), sicché la stessa deve ritenersi abbandonata;
si osserva, in ogni caso, che,
nella fattispecie in esame, la competenza territoriale trova radicamento in riferimento al forum
destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., coincidente con il domicilio del creditore alla data di scadenza dell'obbligazione dedotta in giudizio;
il credito azionato in via monitoria dalla odierna opposta ha ad oggetto un'obbligazione pecuniaria da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3°, in quanto liquida e di ammontare predeterminato, che non lascia alcun margine di scelta discrezionale in ordine alla sua effettiva individuazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 5068 del 15.3.2016).
Nel merito, la domanda monitoria proposta dalla trova il proprio Controparte_2
fondamento nei contratti del 2.2.2015, con cui la noleggiava due veicoli Range Parte_1
Rover, modello Evoque, tg. FA785BW e FA546BW e, sul presupposto del mancato pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture poste a fondamento della domanda monitoria (aventi ad oggetto il saldo dei canoni insoluti fino alla data di restituzione dei veicoli, la penale da risoluzione anticipata ed i verbali di contestazione di infrazioni al CdS), ha ad oggetto il pagamento del relativo importo, pari ad € 13.234,14, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
L'unica, generica censura che la società opponente muove all'avversa pretesa creditoria attiene al rilievo della chiusura anticipata del rapporto contrattuale, cui sarebbe seguita la restituzione dei veicoli ed il pagamento di quanto richiesto a tale titolo, con conseguente insussistenza del debito oggetto della domanda monitoria.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da un diverso fatto estintivo (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
In realtà, a fronte dell'anticipata risoluzione del rapporto contrattuale (cui consegue l'obbligo di pagamento della relativa penale), risulta comprovato in atti che i due veicoli oggetto di causa sono stati riconsegnati, rispettivamente, in data 15.1.2019 e 22.1.2019 (cfr. il documento allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta), mentre non risulta in alcun modo comprovato in atti l'avvenuto pagamento della somma di € 3.401,54, richiesta dalla odierna opposta nella comunicazione del 20.11.2018 (allegata sub 4 all'atto di citazione); risulta, per il resto, incontestata la circostanza della riconsegna dei veicoli nel mese di gennaio 2019 (con la conseguente debenza del canone relativo al mese di gennaio 2019), oltre che dell'ammontare della pretesa creditoria azionata dalla odierna opposta.
Ampiamente provato deve ritenersi, pertanto, il mancato pagamento del corrispettivo dovuto:
sul punto si deve rilevare come l'opponente non abbia in alcun modo dimostrato di aver provveduto al pagamento di quanto indicato nelle fatture in esame.
Dalla estrema genericità delle argomentazioni difensive svolte da parte opponente e dalla incontestata circostanza del mancato integrale saldo dei corrispettivi fatturati discende il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. La palese infondatezza dell'opposizione giustifica la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione in appello notificato in data
27.12.2022 nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 17939/2022,
emesso dal Tribunale di Roma in data 13.10.2022 per il complessivo importo di €
13.234,14;---
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00
in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 7.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi