Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 20/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32586, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 66456 riferibile all’agente contabile Pasqualino Codognotto, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per l’esercizio 2019;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione, la Responsabile del Servizio finanziario del Comune, dott.ssa Tamara Plozzer, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
NO UT, che concludevano come da verbale.
FATTO
1.Con relazione n. 304 del 12 giugno 2025, il Magistrato istruttore chiedeva
di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 66456, reso dall'agente contabile Pasqualino Codognotto, quale Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni dell'Ente per il periodo di gestione 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.
Riferiva il Magistrato istruttore che all’esito dell’istruttoria emergevano, in particolare, i seguenti profili critici: a) la non corrispondenza tra i valori delle partecipazioni esposti nel conto, indicati al solo valore nominale (€
4.908.480,00 al 1° gennaio 2019 ed € 4.908.480,00 al 31 dicembre 2019), e quelli risultanti dal conto del patrimonio dell’Ente (€ 13.948.339,22 al 1°
gennaio 2019 ed € 14.571.550,20 al 31 dicembre 2019); b) l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati, quali l’Azienda speciale Ida Zuzzi, Bibione Spiaggia, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (già AATO), il Consorzio Energia Veneto, l’Associazione Conferenza dei Sindaci e la società San Michele Patrimonio Servizi S.r.l.
2. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 le parti presenti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Oggetto del giudizio Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 66456 reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di San Michele al Tagliamento relativamente all'esercizio finanziario 2019.
L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile. In proposito, è opportuno ricordare che il giudizio di conto non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell'agente. Ciò vale in modo particolare laddove, come nel caso di specie, si tratta di partecipazioni societarie e consortili, beni mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell'Ente possono subire, talora in maniera significativa, variazioni nel corso dell'esercizio, e la cui gestione non è puramente formale ma implica l'esercizio di diritti a tutela del valore della partecipazione.
A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che i titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n.
827/1924 e che l'agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. In particolare, il conto giudiziale deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute dall'Ente, non potendosi limitare a indicazioni meramente formali o nominalistiche (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza n. 127/2020). Il Collegio, nel condividere tale orientamento, coerente con gli indirizzi più recenti di questa Sezione (sentt. nn. 104, 110, 112 e 113/2025), osserva quanto segue.
II. Sul criterio di rappresentazione contabile delle partecipazioni e sull'allineamento al conto del patrimonio L’esame del conto evidenzia, innanzitutto, che l’agente contabile ha provveduto a indicare le partecipazioni dell’Ente sulla base del solo valore nominale dei titoli, senza alcun raccordo con i valori risultanti dal conto del patrimonio, predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una significativa divergenza tra le due rappresentazioni contabili, poiché il valore riportato nel Mod. 22 del conto giudiziale si presenta immutato rispetto all’esercizio precedente e, soprattutto, non riflette le variazioni patrimoniali emergenti dalle scritture dell’Ente.
Il Collegio osserva che tale modalità espositiva non è compatibile con la funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico‐patrimoniale. Come affermato da consolidata giurisprudenza, la base di ogni rendicontazione riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati, costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario.
Ne consegue che una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando, come nel caso di specie, disallineata rispetto alle scritture patrimoniali.
In questa prospettiva il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali che ne riflettano comunque l’effettiva consistenza. Tale criterio risponde alla precisa esigenza di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della partecipazione, proporzionata all’andamento dell’ente partecipato e quindi coerente con la realtà economica della gestione.
Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore nominale, il quale – oltre a risultare statico e avulso dalla concreta evoluzione della partecipata – non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell’esercizi (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112, 113, 363, 364 del 2025).
Va, peraltro, dato atto che l’Ente ha rappresentato di avere adottato, a decorrere dall’esercizio 2021, il criterio del patrimonio netto per la rappresentazione delle partecipazioni nel conto del consegnatario, allineando così il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio e ai principi contabili richiamati.
III. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale di talune partecipazioni Dall’attività istruttoria è emerso altresì che l’agente non ha indicato nel conto giudiziale una pluralità di partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio 2019, dalle quali discendevano, per il Comune di San Michele al Tagliamento, diritti di natura amministrativa e patrimoniale.
In particolare, è stata rilevata l’omessa indicazione della partecipazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (già AATO), ente cui, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Veneto n. 52 del 2012, sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di competenza, in subentro alle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito. Il Consiglio di Bacino è stato costituito mediante la sottoscrizione della Convenzione tra tutti i 44 Comuni della provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto; l’adesione a tale ente comporta il riconoscimento di diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi, nonché l’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote di partecipazione, con conseguente rilevanza ai fini della rappresentazione nel conto giudiziale.
Parimenti, non risulta indicata nel conto la partecipazione nel Consorzio Energia Veneto, qualificato come consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi dell’art. 2602 c.c., a totale partecipazione pubblica, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, contabile e patrimoniale, con propri organi e bilanci. Anche tale partecipazione, seppur di entità limitata (0,09%),
avrebbe dovuto essere inclusa nel conto giudiziale, in quanto idonea a generare, in capo al Comune di San Michele al Tagliamento, diritti di natura amministrativa e patrimoniale.
Analoga omissione riguarda la partecipazione nella San Michele Patrimonio Servizi S.r.l., la cui gestione non può qualificarsi come meramente formale, implicando invece l’esercizio di diritti e prerogative funzionali alla tutela e alla conservazione del valore della partecipazione stessa.
Considerazioni analoghe valgono per la Bibione Spiaggia S.r.l., società caratterizzata da una compagine sociale articolata, composta da circa duecento soci, tra i quali il Comune di San Michele al Tagliamento, titolare del 30 per cento delle partecipazioni, mentre il restante 70 per cento è detenuto da associazioni di categoria e operatori privati del settore turistico, tra cui l’A.B.I.T. – Agenzie Immobiliari Turistiche di Bibione, l’A.B.A. –
Associazione Bibionese Albergatori, Confcommercio, nonché locatori privati e altri operatori turistici.
Tali omissioni incidono sulla completezza e sull’attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’Ente.
Il Collegio rileva, infine, che l’esame delle partecipazioni è stato condotto sulla base di dati e informazioni pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto giudiziale e nella documentazione allegata, restando demandata all’Ente la valutazione circa l’eventuale esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni, onde assicurare la puntuale ricognizione dell’intero perimetro partecipativo, la corretta rappresentazione e valorizzazione nel conto giudiziale e il necessario raccordo con le scritture patrimoniali, nonché l’effettivo svolgimento, da parte dell’organo di revisione, delle verifiche di cui all’art. 139 c.g.c., con modalità idonee a prevenire il reiterarsi delle irregolarità accertate.
IV. Conclusioni In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni dell’Ente e la mancata valutazione delle quote di partecipazione secondo criteri conformi ai principi contabili risultano idonee a compromettere la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile della gestione;
conseguentemente, il conto giudiziale n. 66456 deve essere dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile.
V. Spese di giudizio La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32586 del registro di Segreteria dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 66456.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza IN MA ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)