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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 1 di 21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2445 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a BARI (BA) in [...] Parte_1 C.F._1 10.05.78, rappresentata e difesa dall'avv. DELMORGINE ANDREA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 06.05.73, rappresentata e difesa dall'avv. MANFREDI MIMMO e dall'avv. BELLIZZI EMANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.10.21 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...] CP_1
. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
[...]
- La ricorrente, in data 18.09.2016 contraeva matrimonio religioso in RE CS, in regime di separazione dei beni, con il SI. regolarmente trascritto Controparte_1 nell'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune al N. 28 parte II serie A;
- Dall'unione dei coniugi nasceva, in data 24.01.2019, il piccolo , che Per_1 attualmente ha due anni e mezzo;
- Da tempo tra i coniugi è venuto meno l'affectio maritalis, talché la convivenza è divenuta oramai intollerabile ed improseguibile, e ciò per esclusiva colpa del SI. il quale si è reso protagonista di episodi di violenza e maltrattamenti, anche CP_1 alla presenza del figlio minore;
- Dopo un primo periodo di convivenza coniugale in RE (Cs), in appartamento di proprietà del SI. gli sposi si trasferivano a Genova, per ragioni lavorative CP_1 del coniuge resistente, impiegato presso un istituto scolastico del luogo e, successivamente, a partire dal 2019, fissavano la residenza coniugale in RE (CS), R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 2 di 21
via M. Buonarroti 13, in un appartamento di proprietà della madre della ricorrente, dove attualmente questa ancora abita unitamente al piccolo;
Per_1
- A far data dal 31.07.2021, a seguito del verificarsi di un increscioso accadimento, di cui si argomenterà meglio in fase istruttoria, il SI. si allontanava dal tetto CP_1 coniugale, appropriandosi indebitamente del veicolo di esclusiva proprietà della ricorrente, Fiat Modello 500L, di colore bianco, targata EX727ZJ, poiché acquistato tempo addietro con i risparmi della ricorrente;
- A partire dalla data di allontanamento dalla casa coniugale del SI. CP_1 quest'ultimo, non solo per come verrà esposto appresso, lasciava il coniuge ed il figlio senza disponibilità economiche sul conto corrente cointestato, ma si disinteressava completamente (nonché tutt'ora) del sostegno economico in favore del coniuge e del figlio minore, provvedendo a versare dopo ripetuti e formali solleciti solo in data 22 settembre 2021 l'irrisoria somma di € 150,00, vale a dire € 75,00 mensili.
- Tale somma è evidente che sia del tutto inconsistente ed insufficiente, specie con riferimento alle eSIenze primarie del figlio minore;
- Non deve sottacersi che il che aveva l'esclusiva CP_1
- gestione economica e contabile del conto comune, più volte, a seguito dei rapporti non più sereni e
- della oramai perdurante crisi coniugale, aveva minacciato la ricorrente di prelevare risparmi dal conto corrente comune, sì configurandosi un chiaro e inconfutabile premeditato intento.
- Ed infatti, in data 23.07.2021, a seguito di un estratto conto, la ricorrente ebbe la certezza che a tanto aveva provveduto con chiara premeditazione: dal conto corrente cointestato n. 1000/5964 presso la filiale di credito Intesa San Paolo, già il CP_2
SI. in tre riprese, svuotava il conto familiare c/c1000/5964, che alla data del CP_1 18.05.2021 presentava un saldo contabile che ammontava ad € 22.672,36, mentre alla data del 23.07.2021 era pari ad € -176,81. Quest'ultimo, per come si evince dalla lista movimenti predisponeva i bonifici dal conto familiare su un conto corrente a sé intestato (segnatamente un primo bonifico pari ad € 12.600,00 veniva effettuato in data 18.05.2021, nella stessa data disponeva altro bonifico di importo pari ad € 9.900,00 ed infine un ulteriore bonifico pari ad € 2.777,63 in data 21.05.2021);
- Il SI. impiegato amministrativo percepisce mensilmente una consistente CP_1 retribuzione, per come verrà comprovato in corso di causa, a seguito del deposito della documentazione reddituale, ricevendo altresì l'assegno per il nucleo familiare (ANF), che a seguito della dichiaranda separazione dovranno essere disposte in favore della ricorrente, genitore collocataria con affidamento prevalente. Al contrario, la ricorrente non esercita alcuna attività lavorativa poiché, di comune accordo con il coniuge, a tanto aveva rinunciato, al fine di dedicarsi interamente alla gestione della casa ed alle cure del figlio minore. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, SI.ri e Parte_1
, per esclusiva colpa di quest'ultimo e autorizzare i coniugi a vivere Controparte_1 separati;
b. Determinare l'affidamento condiviso, come per legge, del figlio minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
c. Determinare la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio in ragione di un incontro settimanale, nei giorni di mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
d. Il diritto del padre a tenere con sé il figlio per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 3 di 21
giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la SI.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. e. a carico del SI. un assegno mensile a titolo di concorso al CP_3 CP_1 mantenimento del figlio, che consenta allo stesso di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00). Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra , tramite assegno o Pt_1 bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. f. Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro). g. Porre a carico del SI. un assegno mensile per il mantenimento del coniuge di CP_1 importo non inferiore ad € 300,00 (trecento/00), che consenta alla stessa di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra , tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. h. Disporre la corresponsione degli assegni del nucleo familiare in favore della ricorrente i. Ordinare la ripetizione in favore della SI.ra della metà delle Parte_2 somme indebitamente prelevate dal dal conto corrente cointestato n. CP_1
1000/5964 presso la filiale di credito Intesa San Paolo, già CP_2
j. Ordinare la restituzione del veicolo Fiat Modello 500L, di colore bianco, targata EX727ZJ, di proprietà della ricorrente, di cui il si è indebitamente appropriato CP_1 a far data dal 31.07.2021; k. Adottare ogni altro provvedimento utile e pertinente ai fini della presente decisione;
l. Con condanna delle spese e competenze di lite a carico del resistente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.2.22, si è costituita la parte resistente, la quale ha dedotto che:
- Il SI. impugna e contesta il contenuto del ricorso introduttivo, Controparte_1 nella sua interezza, e nelle conclusioni in esso rassegnate, ad eccezione della richiesta di dichiarazione della separazione coniugale dalla SI.ra a cui vi Parte_1 aderisce ampiamente;
- L'affezione coniugale tra le parti, è venuta a mancare, per scelta, volere e responsabilità esclusiva della ricorrente, sin dal rientro della coppia da Genova a RE il 01.09.2020;
- Precisamente, la , in quel periodo, in maniera repentina e inaspettata ebbe ad Pt_1 intraprendere una vita del tutto libertina e discinta, intrattenendo anche relazione Cont extraconiugale con il SI. ,. a tutt'oggi mantenuta. Relazione durevole, tale da condizionare irrimediabilmente la vita coniugale della coppia. I ritmi di vita personale della ricorrente non collimavano più, dunque, con quelli propri del matrimonio e della responsabilità genitoriale. Il SI. è stato premeditatamente e scientemente CP_1
“messo fuori di casa” il 31.7.2021 dalla SI.ra , molto abilmente, per poter Pt_1 riacquistare, lei, l'indiscussa libertà di movimento e scelte personali che il “riacquisito dello stato civile di separata” le garantisce”;
- La coppia dall'anno 2020, viveva una grave crisi, per quanto detto, ma anche perché la SI.ra , è solita fare uso di sostanze stupefacenti ed alcolici in maniera costante e Pt_1 giornaliera, uscire senza limiti di orari e luoghi di destinazione, incurante della presenza R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 4 di 21
del figlio, molto piccolo, in casa, delegandolo al o, nell'orario di lavoro di CP_1 questi, alla madre SI.ra nt. il 3/5/1948 affetta da gravissime patologie Parte_3 invalidanti ( sclerosi) o al suocero nt 8/11/1939 ultraottantenne;
Persona_2
- Spesso, rientrando il a casa dal lavoro (all'epoca DSGA in Istituto CP_1 comprensivo a Rocca Imperiale con 5 comuni e 9 plessi da gestire) all'imbrunire, rinveniva la moglie “alterata” da alcool e altre sostanze lasciate sparse per casa, con il figlio chiuso fuori il balcone, o in camera, ovvero lasciato ad attenderla in macchina con le chiavi nelle sue piccole mani, davanti a punti scommesse in RE;
- La separazione è addebitabile esclusivamente alla SI.ra , giacchè, “le dipendenze Pt_1 della , si sono rivelate causa diretta della violazione dei doveri coniugali di cui Pt_1 all'art. 143 e 144 codice civile, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e dunque l'addebito ai sensi dell'art. 151 codice civile, e quindi ogni addebito deve essere ricondotto nella direzione della ricorrente;
- Meraviglia non poco, che la , si sia ricordata di “episodi di violenza” peraltro Pt_1 subiti alla presenza del minore, solo in sede di separazione coniugale per giunta con richiesta di addebito. Tali argomentazioni sono false e del tutto gratuite.
- MM il SI. ha tenuto comportamenti violenti nei confronti della moglie, CP_1 poi addirittura in presenza del figlio piccolo. E' vero l'esatto contrario. La SI.ra Pt_1 al rientro dalle sue diverse uscite notturne, talvolta in condizioni psico-fisiche non ottimali, incurante delle eSIenze del figlio minore dormiente, usava urlare epiteti contro il marito rimasto in casa con il figlio, aggredendolo, mortificandolo, con lo scopo premeditato di allontanarlo da casa. Insulti rivolti a Lui e ai suoi familiari, finanche alla madre defunta!
- La , dopo l'episodio del 31.7.2021, poiché ostacolata nelle “scorribande Pt_1 notturne” dal coniuge non lo ha fatto rientrare più nell'abitazione coniugale, CP_1 facendogli trovare i propri effetti personali, in buste di plastica (della spazzatura) all'ingresso del portone di casa!!!! (doc fotografico);
- Inoltre, vero è ancora l'esatto opposto, vero è che la ricorrente, per dirne una, in pubblico, durante una festa, in un noto lido di RE, in evidente stato di alterazione alcolica, ha aggredito gli avventori presenti in loco. Poi non soddisfatta, ha aggredito il a casa con il figlio in braccio! E come questi, altri episodi, in altri luoghi. Il CP_1 tutto potrà essere confermato dal SI. anche egli aggredito, direttore del Parte_4 Centro commerciale I Portali di Corigliano Calabro. E altri testi indicandi presenti nell'occasione dell'aggressione ai clienti del locale. Per poi arrivare infine alla premeditata aggressione verbale del 31.7.21;
- la famigerata notte del 31.7.2021, la SI.ra rientrava in casa alle 01.10 del Pt_1 mattino accompagnata da un cugino con al guinzaglio un pitbull, la musica al telefonino ed una amica o due. Il e il figlio dormivano. Il resistente si oppponeva CP_1 all'ingresso di tutta quella gente chiassosa in casa e a quell'ora, invitando la “ex”, a far allontanare gli astanti, giacchè il figlio dormiva e gli stessi risultavano “particolarmente allegri e chiassosi”. Non vi fù verso!. Il SI. veniva anche minacciato, e CP_1 dunque telefonava alle forze dell'ordine temendo per la propria incolumità e quella del figlio minore. Tanto è vero, per come attestato, dalla pec datata 22.10.2021 allegata in atti proveniente dai Carabinieri di Roseto con la quale si comunica. “1) - L'intervento è stato eseguito da pattuglia di questo Comando Arma in data 31.07.2021, alle ore 01:20, a seguito di richiesta del SI. tramite la Centrale Operativa del Controparte_1 Comando Carabinieri di Corigliano Calabro”;
- nasceva un'aggressione verbale verso il SI. ad opera di tutti i presenti. I CP_1
Carabinieri, intervenuti, vista l'alterazione degli stessi e l'acredine verso il CP_1 gli “conSIliavano vivamente” e previo contatto telefonico con lo scrivente avvocato, di R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 5 di 21
allontanarsi da casa, quella notte, per tutela della sua incolumità e per quieto vivere. Il
suo malgrado, pur non volendo lasciare il figlio piccolo con in casa la SI.ra CP_1
e i di lei amici, evidentemente “alterati”, si allontanava recandosi presso la casa Pt_1 paterna. Altro che abbandono del tetto coniugale;
- Dal 1 agosto 2021 il SI. poiché gli venne inibito l'ingresso nella casa CP_1 coniugale, abita presso il padre in RE e la coppia è di fatto separata. Il SI.
nel periodo che va da 31.7.21 a tutt'oggi, vede e trattiene con regolarità il CP_1 figlio minore con assiduità e per lunghi periodi, nel pieno rispetto dell'affidamento condiviso e di quello che è lo spirito della legge sulll'affido condiviso. Ha fatto solo eccezione il periodo delle ultime due settimane di agosto 2021, quando la SI.ra , Pt_1 strumentalizzando la posizione materna e di allocazione del figlio presso di sè, “ha minacciato” il di negargli il figlio se non avesse corrisposto l'assegno di CP_1 mantenimento anche a lei. Ne nacque una lunga discussione e dal mese di settembre 2021, al fine di provare documentalmente il costante mantenimento del solo figlio, il versa la somma di €150,00 mese;
CP_1
- In ultimo, ed in riferimento alla cura del figlio minore della coppia e – segnatamente- in riferimento al denunziato inadempimento genitoriale della madre, SI.ra , corre Pt_1 l'obbligo precisare, che per esclusiva volontà della stessa il minore non frequenta la scuola dell'infanzia, trascorrendo gran parte del suo tempo guardando la televisione, con ogni conseguenza del caso;
- Nulla è stato versato e nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla SI.ra , per Pt_1 due ragioni: a) la separazione è da addebitare alla ricorrente. b) la ricorrente è economicamente autosufficiente intendendo per “autosufficienza”, sulla scorta di quanto precisato in giurisprudenza, "la capacità per una determinata persona, adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento - di provvedere al proprio sostentamento”.
- La ricorrente ha propietà immobiliari locate, è inserita in graduatorie ATA in Provincia di Taranto ed ha incarichi lavorativi a cui sistematicamente rinunzia. E precisamente:
1. Tace inoltre opportunisticamente la ricorrente, che la stessa è comproprietaria di una casa in Roma (visure doc.all. 3) fittata a studenti universitari, per la complessiva
“modica” cifra di € 1.500,00 mensili. Dalle allegate bollette (doc.all.) di utenze intestate alla ricorrente e relative ad immobile in Roma alla Via della Cava Aurelia n.143/a, si deduce che la casa è abitata tanto da avere importanti consumi di energia e gas.
2.Tace, la ricorrente, di percepire da immobile in RE alla via M. Buonarroti, 13 -
3° piano, ( in proprietà dei genitori) locata all'arch. e moglie € 290,00 Persona_3 mensili senza contratto di locazione regolarmente registrato (dunque “a nero”),
3. Tace di percepire le pigioni per le locazioni estive degli appartamenti di RE in proprietà dei genitori. Case formalmente intestate alla loro madre, SI.ra , Pt_3 effettivamente gestite dalle figlie, come detto, al 50% ciascuno.
4. Tace, inoltre, la SI.ra di avere lavorato in Genova con la sua Parte_1 qualifica ATA, presso alcune scuole della città, di avere poi lavorato al punto scommesse Snai di RE e di essere inserita nelle graduatorie provinciali di Taranto personale ATA III Fascia(doc all. 5)
5. di avere rifiutato diversi incarichi lavorativi, preferendo formulare l'avversata richiesta di mantenimento.
6. tace di avere un uliveto in comproprietà con la sorella. Ad aprile 2021 la SI.ra con l'aiuto e sostegno del marito ha stilato le domande Pt_1 di assunzione (all.) presso le scuole della provincia di Taranto, ma alle chiamate ha sistematicamente rifiutato (all.5) ed a tutt'oggi si rifiuta.
- Tace la SI.ra che, già al tempo della residenza in Genova, era titolare di Pt_1 autonomo conto corrente ove era convogliato lo stipendio;
in base ad un accordo tra R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 6 di 21
coniugi, il conto cointestato, ove veniva versato lo stipendio del veniva CP_1 impiegato per il mantenimento della famiglia tutta, mentre quello della SI.ra Pt_1 ove confluivano e confluiscono gli introiti delle locazioni , gli stipendi le indennità di disoccupazione e bonus bebè, non se ne conosce la destinazione;
- La SI.ra , ha come detto, altro conto corrente personale sul quale la stessa ha Pt_1 sempre versato e versa il proprio danaro, “bonus bebè”, Naspi, maternità pari a 9 mesi di stipendio di collaboratore scolastico (in Genova) per una media mensile di €1.100,00, le
“ Locazioni richiamate”. In ogni caso si riserva ogni ulteriore eccezione, deduzione prova documentale nel prosieguo istruttorio della causa. Per l'effetto, la parte resistente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. pronunzi sentenza parziale sullo status di separazione coniugale dalla SI.ra
[...] nata a [...] il [...] cf con addebito in Parte_1 C.F._1 capo alla stessa per le dimostrate violazioni agli obblighi nascenti dal matrimonio anche nei confronti del figlio minore, e annotazione sui registri dello Stato Civile del Comune di RE Cs, autorizzandoli per ciò stesso a vivere separatamente;
b. in via urgente e provvisoria, a tutela degli interessi del figlio minore, in ragione dei gravi fatti ivi esposti e denunciati:
1. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tra i genitori secondo la Per_1 relativa disciplina di legge, con allocazione prevalente presso lo stesso presso il padre alla Via Sandro Pertini n. 6, ove lo stesso trascorre il suo tempo in armonia e amore familiare ed ove ha instaurato SInificativi legami affettivi, anche con il nonno paterno, con diritto di visita della madre e trattenimento del minore nelle sole ore diurne e sino alle 18,00, secondo i bisogni e le necessità del minore, ovvero in estremo subordine, secondo le determinazione del Presidente in funzione di Giudice Tutelare;
2. Onerare entrambi i genitori, SIg.ri e del mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 nella misura di €150,00 ciascuno, mediante versamento in libretto postale o bancario cointestato in favore del figlio ed obbligo reciproco di rendicontazione;
in subordine, in caso di onere ricadente sul solo scorporare da detta somma quella riferibile ai CP_1 periodi di permanenza del minore presso il padre per periodi non inferiore alla settimana, onerando la SI.ra di rendicontazione del mantenimento del figlio;
Pt_1
3. Rigettare la domanda di mantenimento in favore della SI.ra per mancanza dei Pt_1 requisiti di legge previsti essendo la separazione a lei addebitata e per autosufficienza economica, come in atti dimostrato, nonché per rifiuto ad accedere ad occupazione lavorativa;
4. Disporre indagini fiscali in capo alla SI.ra nata a [...] il Parte_1 10.05.1978 cf , a mezzo la Guardia di Finanza, per le omissioni C.F._1 patrimoniali in atti riferite e verifica dei conti correnti alla stessa intestata, nonché verifica sulle unità immobiliari in proprieta, con ogni accertamento di rito ritenuto utile e indispensabile;
che sia disposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. acquiszione di copia degli estratti di conto corrente e conto titoli degli ultimi tre anni della ricorrente, previa dichiarazione giurata della stessa su quali e quanti siano i rapporti intrattenuti con i diversi istituti bancari. rigettare la domanda di addebito, perché inammissibile.
5. subordinatamente compensare e disporre la restituzione delle somme spese con la carta di credito del SI. nella misura accertanda in corso di causa. Disporre la CP_1 corresponsione della metà del valore economico dell'auto, acquistata con fondi comuni.
6. Disporre ctu medico legale sulla SI.ra nata a [...] il Parte_1 10.05.1978 cf , in ordine ai denunziati gravi abusi di alcol e altre C.F._1 sostanze, con consequenziale adozione dei provvedimenti che si renderanno necessari e opportuni;
Subordinatamente disporre come per legge e distribuendo visite e permanenze secondo il principio di paritarietà dei tempi di frequentazione dei figli. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 7 di 21
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 21.6.22 ha disposto:
“A scioglimento della riserva assunta in data 21 giugno 2022; rilevato che le prospettazioni del resistente, allo stato degli atti, non hanno trovato riscontro sia in ordine alle particolari condizioni di salute della sia in ordine alle rappresentate Pt_1 condotte e frequentazioni asseritamente pregiudizievoli per la serenità del minore;
Fatto salvo ogni più completo ed esaustivo approfondimento al riguardo nella fase istruttoria del giudizio, essendo precluso nella fase presidenziale, per sua natura, ogni ulteriore accertamento, anche di natura tecnica ed in merito alle modalità di acquisizione dei campioni sottoposti ad analisi;
ritenuto necessario preservare un corretto rapporto bigenitoriale nell'interesse del minore garantendogli una assidua frequentazione del padre;
ritenuto, di dover disporre in ordine al mantenimento della moglie ed al figlio come da dispositivo;
ritenuto che
la richiesta di emissione di provvedimenti urgenti, in attesa dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, resta, allo stato, superata dal provvedimento presente provvedimento;
PQM
1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
2) dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederlo nei giorni di lunedi giovedi e sabato/domenica a settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
3) dispone che i genitori trascorreranno con il figlio minore, alternativamente, il 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre - 1 gennaio nonchè domenica o lunedi di pasqua;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con il minore un periodo di giorni 15 durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori.
5) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di Parte_1 giorni trenta per prelevare i propri effetti personali.
6) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 500 quale Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore ( € 250) e della moglie (€ 250), da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eSIenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
7) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 8 di 21
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
.
8) DeSIna il dott. Caronia quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 8.11.2022 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
9) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
10) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11) dispone la trasmissione degli atti al PM Si comunichi. Castrovillari, 21 giugno 2022 Il Presidente Massimo Lento” Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo delle prove testimoniali e documentali nonché per mezzo degli approfondimenti dei Servizi Sociali – coadiuvati anche dal Consultorio – e della c.t.u. della dott.ssa . Per_4 Peraltro, in corso di causa, giusta ricorso ex art. 710 c.p.c., l'ordinanza presidenziale è stata rimodulata anche per effetto degli approfondimenti istruttori. Infatti, con ordinanza del 23.3.23, l'odierno relatore ha statuito come di seguito riportato:
“Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23.5.23; OSSERVA
Visto l'art. 709, ultimo comma, c.p.c.;
Letti tutti gli atti e i documenti di causa, nonché le relazioni del Servizio Sociale e del Consultorio incaricato, sulla base degli accertamenti disposti dal Tribunale;
R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 9 di 21
Considerato che, nell'interesse della prole, il potere di modifica o revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti possa essere esercitato anche d'ufficio dal Tribunale, nell'ottica della migliore tutela dell'interesse del minore;
Ritenuto che le istanze, formulate dal , relative al contributo economico posto CP_1 a suo carico per il mantenimento del figlio e della moglie non possano essere accolte, allo stato degli atti, necessitando dell'approfondimento istruttorio, peraltro già disposto, nel giudizio principale;
nelle more il Tribunale non può che riportarsi alle conclusioni della ordinanza presidenziale e della Corte di Appello;
Ritenuto, d'altro canto, che le medesime conclusioni possono essere riprodotte in ordine alla richiesta formulata dalla dal momento che, anche in tal caso, Pt_1 l'approfondimento istruttorio disposto nel giudizio principale e l'assunzione dei mezzi di prova ammessi consentirà un chiaro quadro delle situazioni economiche e patrimoniali delle parti;
nelle more, il contributo previsto nella ordinanza presidenziale e confermato dalla Corte di Appello può ritenersi congruo alle eSIenze del minore;
Ritenuto, poi, in ordine al regime di affidamento e collocamento del minore, alla luce della documentazioni in atti e dell'affidamento disposto – salvi, ovviamente, gli approfondimenti già disposti con la nomina di un Consulente -, il Tribunale ritiene che, nonostante talune criticità già emerse, allo stato degli atti non sussistono ragioni di gravità tale da derogare alla soluzione dell'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori. Tuttavia, è opportuno sottolineare, che il clima ingenerato, la conflittualità latente e le vicende giudiziarie che, inevitabilmente, finiscono per coinvolgere anche il minore, ove si tradurranno in una fonte di disagio per il minore, importeranno, per il Tribunale, la adozione di tutti i provvedimenti opportuni nel superiore interesse del minore;
Quanto al diritto di visita, si premette che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice in ordine alla ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, da un lato, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori;
dall'altro bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole.
Per l'effetto, è convincimento del Tribunale, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, che – in applicazione anche dei principi di proporzionalità e del minimo mezzo (traslati dalla giurisprudenza eurounitaria e immanenti nel nostro ordinamento) - le limitazioni al diritto di visita possono essere disposte solo laddove ciò sia richiesto nell'interesse superiore del minore e, inoltre, in presenza di un serio e specifico pregiudizio. Allo stato degli atti, nessun elemento è emerso che possa giustificare una limitazione del diritto di visita del padre in misura tale da escludere il pernottamento del figlio presso la sua abitazione. Depongono in senso contrario la relazione del Consultorio e del Servizio Sociale (anche in ordine alla soluzione abitativa paterna e al fatto che possa riconoscere la sua Per_1 camera come proprio spazio abitativo), soprattutto ove aggiunge che il minore ha trascorso del tempo con il padre, previo accordo con i genitori, anche per periodi ulteriori rispetto a quelli fissati dal Tribunale;
Di contro, poi, quella di garantire che il minore pernotti anche con il padre è decisione che il Tribunale ritiene utile nell'esclusivo interesse del minore, alla luce della necessità della instaurazione di un legame continuo con il padre, con il quale è indispensabile che condivida anche tali momenti, nonché della concreta attuazione del principio della bigenitorialità, con la opportuna responsabilizzazione del padre nell'adempimento di tutti i doveri di accudimento del minore.
Sotto tale profilo, allora, può essere accolta la istanza del in ordine alla CP_1 rimodulazione del proprio diritto di visita. Si rammenta, ancora, che è necessario, per il R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 10 di 21
bene di , che i genitori riescano a gestire tra loro le occasioni e il tempo delle Per_1 visite. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Per_5 Svizzera, 6.7.2010; CEDU: SO e AN c. Italia, 12.7.2011).
Chiarito ciò, non essendo emerso alcun elemento ostativo, tenuto conto dell'età del minore, si ritiene, comunque, opportuno stabilire il seguente calendario minimo di frequentazione paterna:
- il padre vedrà e terrà con sé, anche fuori della residenza materna, il figlio due pomeriggi a settimana;
in assenza di diverso accordo, tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica sera, quando provvederà ad accompagnare il minore presso la residenza materna, con pernottamento di anche presso il domicilio paterno;
Per_1
- durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre giorni 15 continuativi, da concordare tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie e di fine anno il minore trascorrerà con il padre, alternativamente di anno in anno, il periodo dalle 10.00 del 22 dicembre sino alle 18.00 del 25 dicembre ovvero dalle 18.00 del 25 dicembre sino 20.00 del 28 dicembre;
dalle ore 17.00 del 30 dicembre alle 20.00 del primo gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
analogamente, con alternanza annuale, il minore trascorrerà con il padre le festività pasquali dalle 09.00 del venerdì santo sino alle 20.00 del lunedì in albis. Parimenti con alternanza annuale, il minore trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà e sempre con la madre in occasione della festa della mamma e dell' onomastico e compleanno della mamma.
- Inoltre nel caso di malattia della minore il padre avrà diritto di recuperare il periodo quando sarà guarito. Per_1
P.Q.M.
A definizione del presente sub.procedimento n. 2445-1/2021 A. ACCOGLIE parzialmente l'istanza del , rimodulando il diritto di visita del CP_1 minore, come dettagliatamente articolato in parte motiva;
B. RIGETTA le ulteriori richieste di REVOCA/MODIFICA dell'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c., come confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro;
C. INVITA i coniugi ad intraprendere un PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE presso i mediatori che saranno scelti dai genitori, eventualmente su suggerimento offerto dai competenti Servizi Sociali, come già sollecitato da questi ultimi;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito;
E. Si comunichi alle parti ed al P.M. in sede. Così deciso in data 24 maggio 2023. IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia”
2. Conclusioni delle parti All'udienza del giorno 28.1.25 le parti hanno concluso come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012; da ultimo anche Cass. Civ. n. 5741 del 2019, secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 11 di 21
al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”).
3. In rito. A meri fini di completezza della decisione e anche al fine di sottolineare l'opportunità nei giudizi di famiglia di decisioni ponderate non dettate dalla idiosincrasia delle parti, va dichiarata la inammissibilità delle istanze variamente denominate (che non si siano tradotti in veri e propri ricorsi volti alla modifica e/o alla attuazione ex art. 709 ter c.p.c., ratione temporis applicabile) depositate dalle parti. In linea generale, il processo civile è strutturato attraverso una concatenazione di atti tipici, individuati dal legislatore, che, nelle forme prescritte, consente la produzione dell'effetto processuale predeterminato. Del resto, da un lato, gli atti processuali sono gli atti regolati dalla legge processuale;
d'altro lato, gli atti, disciplinati dal legislatore, sono quelli inseriti in una serie procedimentale, coordinati tra loro dalle norme processuali, che consentono l'esercizio della giurisdizione civile nel rispetto delle cadenze (scandite anche da termini e preclusioni) disegnate dal legislatore, al fine di permettere a colui che agisce di proporre le proprie domande e a colui che è convenuto di articolare le proprie difese, secondo l'ordine processuale prefigurato, che contempera gli interessi di tutti coloro che sono parti del giudizio. Ne consegue la tendenziale inammissibilità di generiche ed innominate istanze – che evocano la l. 241 del 1990, pacificamente inapplicabile all'esercizio della giurisdizione e in relazione alle quali non sussiste alcun obbligo di provvedere, previsto solo per le pubbliche amministrazioni su istanze di natura amministrativa – depositate fuori udienza, che non rappresentano atti tipici (ricorsi, comparse, memorie) e, quindi, non si inseriscono nella serie concatenata di atti disegnata dal legislatore, traducendosi, peraltro, di fatto in memorie che non solo non sono previste dal codice di rito, ma neppure previamente autorizzate dal Tribunale. Ammettere memorie di questo tipo SInificherebbe violare il principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della discussione e delle deduzioni da compiersi o con gli atti tipici del giudizio (e, quindi, con le forme previste dal legislatore, che consentono anche al convenuto di avere piena contezza delle nuove questioni evocate, con idoneo spatium deliberandi per adottare le proprie difese) o in udienza a verbale. Peraltro, con specifico riferimento ai giudizi di famiglia, esse si traducono vieppiù nello stimolare l'adozione di provvedimenti pseudo cautelari i quali, senza adeguato approfondimento deduttivo ed istruttorio, lungi dal tutelare il minore, lasciano lo stesso in balìa dell'idiosincrasia del momento.
4. La domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse del figlio, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
5. Le domande di addebito della separazione Le parti hanno formulato entrambe richiesta di addebito della separazione. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 12 di 21
4.1.Da un punto di vista processuale, giova ricordare che la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della “vocatio in ius” (v. Cass. Civ. n. 17590 del 2019). La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e, cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ. n. 14840 del 2006). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ. n. 14162 del 2001). Con riferimento al profilo probatorio, poi, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (v. Cass. Civ. n. 16691 del 2020). 4.2. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che la domanda di addebito proposta dalla parte resistente, ricorrente in riconvenzionale, è infondata e non può essere accolta. Invero, dall'ampia istruttoria espletata, non vi è alcuna prova né delle condotte della Pt_1 poste in essere in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. né che le condotte violative contestate siano munite della necessaria efficacia dal punto di vista causale: sotto tale profilo dall'istruttoria espletata non emergono adeguati riscontri circa l'effettiva riconducibilità della riscontrata crisi coniugale ai comportamenti della . Pt_1 Si rammenta, infatti, che ai fini dell'addebito della separazione deve emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto. 4.3. Di contro, la domanda di addebito proposta dalla nei confronti del è Pt_1 CP_1 fondata e deve essere accolta. L'autonomia e la separazione dei procedimenti, cui è improntata la vigente disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, postulano che, al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria e delle altre previste dagli artt. 651 c.p.p. e segg., aventi carattere derogatorio, il processo civile, anche se riguardante un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che costituiscono oggetto di un giudizio penale, prosegua il suo corso senza essere influenzato da quest'ultimo; ma il giudice civile, pur potendo utilizzare gli elementi di prova R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 13 di 21
acquisiti in sede penale, è necessario che accerti autonomamente i fatti con pienezza di cognizione, sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere vincolato dalle soluzioni e dalle qualificazioni adottate dal giudice penale (cfr. Cass. Civ. n. 17316 del 2018 e Cass. Civ. n. 287 del 2016; Cass. Civ. n. 4758 del 2015). Inoltre, il giudice civile, per formare il proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche gli elementi di prova raccolti in sede di un procedimento penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, assurgendo gli stessi ad indizi che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 2168 del 2013; Cass. Civ. n. 1948 del 2016). Né può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, dal momento che quest'ultima può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. e poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio rivelano un clima, nel rapporto coniugale, di denigrazione e violenze esercitate dall'odierno resistente. Indipendentemente dal fatto che le condotte assurgano o meno alla soglia di offensività del penalmente rilevante ovvero concorrano alla integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, le dichiarazioni rese in quella sede, ampiamente documentate in atti, dalle persone escusse sono univoche e circostanziate;
inoltre, riscontrandosi le une con le altre ed essendo prive di contraddizioni, assurgono certamente al rango di indizi gravi, precisi e concordanti. Di particolare rilievo, peraltro, si rivelano sia le dichiarazioni rese dai genitori della ricorrente, in relazione all'episodio di agosto del 2020, che riferiscono in maniera puntuale le vicende, sia la testimonianza della sorella della ricorrente: tutti narrano con dovizia di particolari i momenti concitati della sera e riferiscono anche della contrita consapevolezza del di aver CP_1 superato ogni limite. Suffragano, poi, le conclusioni del Tribunale gli altri atti del processo penale (ivi compresa la richiesta di rinvio a giudizio) nonché le foto del giorno successivo a quello della lite, che raffigurano gli evidenti segni sul corpo della . Pt_1 Le medesime considerazioni, poi, possono essere svolte con riferimento all'episodio dell'estate del 2021, alla presenza di e . Quest'ultimo, già sentito a Persona_6 Parte_5 s.i.t., ha confermato integralmente l'episodio della aggressione alla anche in sede di Pt_1 escussione testimoniale nel presente giudizio, con dichiarazioni precise e concordanti con quelle rese nella fase di apertura del procedimento penale, che non lasciano spazio a ricostruzioni alternative. Da una analisi critica e coordinata delle risultanze istruttorie, emerge che tutti evocano in maniera compiuta il clima vessatorio esistente nel corso del rapporto matrimoniale e fanno esplicito riferimento a specifici episodi violenti e aggressivi, esattamente collocati nello spazio e nel tempo. Di contro, alcun elemento in senso contrario è stato fornito dal resistente, volto ad una ricostruzione alternativa dei suddetti episodi. In particolare, in relazione al primo, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, egli si è limitato ad una contestazione generica – e come tale inidonea allo scopo – dei fatti dedotti. In relazione al secondo episodio, a nulla valgono i video e gli audio depositati in atti;
ad una attenta analisi degli stessi, anzi, si evince il timore della manifestato in un contesto di Pt_1 allentamento dei freni inibitori nonché il profondo solco creatosi nella coppia proprio per effetto delle condotte aggressive e offensive del CP_1 Ora, il ricorso alla violenza nei confronti dell'altro coniuge è certamente un fatto che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e suscettibile di recare grave pregiudizio alla prole. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 14 di 21
Infatti, si tratta di una condotta che viola in modo chiaro ed inequivocabile tutti i doveri che il coniuge si è assunto con il vincolo del matrimonio e che attenta al diritto costituzionalmente tutelato dell'integrità morale. Per l'effetto, la presenza di una condotta di uno dei partner di aggressione ingiustificata a beni fondamentali della persona è idonea ex sé a giustificare l'addebito della separazione (v. anche Cass. Civ. n. 8928 del 2012). Tali condotte, infatti, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità fisica e l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner e si sottraggono anche alla comparazione con il comportamento dell'altro coniuge. Deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche (ma lo stesso discorso deve essere riferito in ordine alle violenze morali) costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare le stesse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale ed essendo compatibili solo con comportamenti omogenei (cfr., in questi termini, ad esempio, Cass. Civ. ordinanza n. 7388 del 2017; Cass. civ. n. 31351 del 2022). Per l'effetto, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo a . Controparte_1
6. L'affidamento del figlio minore.
A livello generale vanno premessi i seguenti principi. I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.p.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., n. 18131 del 2013). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ. n. 1777 del 2012). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. civ. n. 5108 del 2012). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter, già art. 155 c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (v. Cass. civ. n. 26587 del 2009). R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 15 di 21
V. La deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Alla luce della istruttoria espletata nonché degli approfondimenti disposti nel corso del tempo per mezzo dei Servizi Sociali di RE (coadiuvati anche dal Consultorio) e della c.t.u. della dott.ssa , il Tribunale ritiene che, nonostante difficoltà comunicative ed Per_4 organizzative tra le parti, non sussistano gravi ragioni per derogare alla soluzione dell'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori. Invero, non si tralasciano le difficoltà vissute dal con particolare riferimento alle CP_1 condotte, rivolte nei confronti del coniuge, certamente non tollerabili ma, presumibilmente, connesse alla difficile gestione della crisi della coppia. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore). E, sotto tale profilo, va evidenziato, in primo luogo, che il minore, da quanto emerso nel corso del tempo mediante l'approfondimento dei Servizi Sociali di RE e del Consultorio competente, è un bambino sereno, sveglio, socievole, con un buon legame con entrambi i genitori e con le rispettive reti familiari (in particolare, i nonni). Nello stesso senso depongono le conclusioni del Consulente, dott.ssa , la quale Per_4 precisa che è un bambino sereno e curioso e che non presenta alcun segno di disagio o di Per_1 difficoltà nella crescita. Ne discende che i contrasti e dissapori tra i genitori, nonostante una conflittualità talvolta infantile che antepone – soprattutto nella gestione delle visite - i propri interessi e visioni della educazione ai reali bisogni del minore, non si sono mai tradotti in un serio disagio per il piccolo né hanno inciso, rebus sic stantibus, sulla sua crescita. Per_1 In secondo luogo, è emerso, nel corso della istruttoria, che il rapporto tra il minore ed entrambi i genitori si traduce in un legame autentico e sincero, che importa la necessità di smussare le criticità e di favorire, invece, la presenza del padre e della madre nel percorso di crescita del minore. Sotto tale profilo, non può non evidenziarsi, tuttavia, la necessità di un serio impegno dei genitori di stemperare la acuta litigiosità e le difficoltà comunicative relative anche agli aspetti organizzativi della vita del minore, ponendo in secondo piano i propri punti di vista e anteponendo a tutto l'interesse del minore, che non si traduce nell'assecondare tutte le richieste di , ma di Per_1 rispettare un sistema di regole che consenta la partecipazione di entrambi i genitori al percorso formativo ed educativo del minore. Il più volte suggerito percorso relativo alla mediazione non è stato mai colto né dal né dalla . CP_1 Pt_1
Infine, alla luce della Consulenza in atti, redatta all'esito della somministrazione di test, di colloqui con le parti e con il minore, non è emersa una inidoneità del e della o CP_1 Pt_1 una carenza educativa tale da giustificare la soluzione – tutt'ora residuale nel nostro ordinamento – dell'affido esclusivo. Il Collegio reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 16 di 21
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; da ultimo, Cass. civ. n. 33742 del 2022). È opportuno, invece, sottolineare che l'intero percorso disegnato dal Tribunale (relazioni Consultorio, intervento servizi sociali, consulenza) ha consentito un approfondimento da cui si evince un quadro articolato, dettagliato e complesso che consente di fondare la decisione in maniera ponderata e alla attualità, tenuto conto, quindi, dell'intera evoluzione nel corso del tempo. Il fine, in sostanza, è quello di valutare la migliore soluzione nell'interesse del minore al tempo della decisione, rifuggendo da qualsiasi automatismo tra singoli episodi di violenza datati nel tempo e rivolti nei confronti del coniuge con un accertamento definitivo di inidoneità genitoriale. E, sotto tale profilo, non possono che condividersi in pieno le conclusioni della dott.ssa
. Per_4 Il minore, poi, sarà collocato presso la madre, con la quale hanno convissuto sin dall'epoca della ordinanza presidenziale e in ordine alla quale nessun dubbio sussiste circa la sua idoneità genitoriale, nonostante talune criticità evidenziate anche dal consulente, frutto, tuttavia, della conflittualità con il indubbiamente da stemperare. CP_1 Non può, invece, essere ipotizzato un affido alternato. Quest'ultimo, previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è soluzione educativa di limitate applicazioni, atteso che assicura buoni risultati unicamente allorché sussista un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, compreso il figlio, condividono la soluzione (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 4060 del 2017, ove la Suprema corte la scelta dei giudici dei merito di disporre l'affido condiviso appare corretta, oltre che adeguatamente motivata). Nel caso di specie, osta ad una siffatta statuizione la già riferita età del minore nonché la conflittualità tuttora sussistente tra i genitori. Disposta la collocazione di presso la madre, deve essere regolato il diritto di visita Per_1 del padre, rilevando il principio (cfr. da ultimo, Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021) secondo cui la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice in ordine alla ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, da un lato, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori;
dall'altro bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole. Sul punto, non può che essere confermato quanto già predisposto con ordinanza del 23.3.23. Con due opportune precisazioni. In primo luogo, ovviamente, che si tratta di un calendario tendenziale, sempre suscettibile di integrazione e di adeguamento con il consenso delle parti, che – in un maturo esercizio della responsabilità genitoriale – nel corso delle evenienze della vita organizzeranno le soluzioni di volta in volta più opportune nell'interesse del minore ad un rapporto con entrambi i genitori. Inoltre, si precisa, al fine di sterilizzare qualsiasi questione concernente il rispetto del calendario predisposto, che lo stesso è strumentale a tutelare il miglior interesse del minore, per cui, in assenza di accordo, si impone il rispetto delle modalità di visita e dei tempi strutturati dal Collegio. Infine, proprio al fine di consentire una equilibrata presenza di entrambi i genitori nella vita di e auspicando che, con la maturità che si impone nell'esercizio della responsabilità Per_1 genitoriale, si evitino condotte che turbino l'equilibrio del minore nella gestione delle visite, nel corso della settimana in cui il figlio trascorrerà il week end con la madre, il padre avrà il diritto di R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 17 di 21
tenere con sé il bambino un altro giorno della settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00: in assenza di accordo, il venerdì. E, inoltre, di regola (e salvo diverso opportuno accordo dei coniugi, che mostreranno la maturità dei genitori e non innescheranno dinamiche adolescenziali nella gestione del minore), la madre accompagnerà il minore per consentire al padre di esercitare il diritto di visita e il padre, al termine della visita, provvederà a riaccompagnare il minore presso la madre. Di contro le parti sono onerate, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, di adiuvare il minore e di coordinare gli impegni del figlio, di supportarlo nelle sue attività e sempre nel miglior soddisfacimento dell'interesse del minore, superando sterili conflittualità e improntando le visite a cooperazione reciproca e flessibilità.
7. L'assegnazione della casa familiare Va confermata l'assegnazione alla della ex casa coniugale, perché, convivendo la Pt_1 stessa con il minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico (v. giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ n. 30199 del 2011).
8. Il mantenimento in favore del figlio. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali eSIenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Non vi è dubbio che, essendo il figlio delle parti ancora minorenne, entrambi i genitori sono chiamati a contribuire al suo mantenimento. Convivendo con la madre, che vi provvede in via diretta, deve essere determinato un contributo al mantenimento a carico del padre, sotto forma di assegno di mantenimento, il quale “risponde all'eSIenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (cfr. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Si tratta di contributo cui il genitore è tenuto ex art. 316 bis c.c., indipendente dalla posizione economica e patrimoniale dell'altro. Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati. Alla luce di quanto emerso dall'analisi coordinata delle acquisizioni istruttorie, risulta in maniera pacifica che il gode di una sistemazione abitativa dove vive da solo e lavora per CP_1 R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 18 di 21
un reddito mensile che oscilla tra i 1.300,00 e 1.800,00 euro mensili. Inoltre, è comproprietario, iure successionis, di un immobile sito in Anacapri. Di contro, la resistente gode anche ella di una autonoma sistemazione abitativa di proprietà, è comproprietaria di un appartamento a Roma, locato, e trae anche altre utilità dalla gestione (in uno con la famiglia) di altri appartamenti, come si evince agevolmente dalla disponibilità utilizzata per l'acquisto della autovettura in costanza di matrimonio e con risparmi propri, secondo quanto asserito dalla stessa ricorrente. Ella, inoltre, gode di ampia capacità lavorativa, alla luce dei contratti stipulati in atti quale collaboratore scolastico e delle graduatorie concernenti l'istruttore amministrativo. Di conseguenza, può essere confermato quanto già stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, dal momento che il minore vivrà in via prevalente con la madre e, pertanto, minore sarà il contributo paterno ai compiti diretti di accudimento e cura quotidiani, con un leggero aumento per tenere conto delle accresciute eSIenze dello stesso secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (v. Cass. civ. n. 10720 del 2013). Di conseguenza, alla luce di quanto esposto e di quanto emerso, dell'età del minore, delle eSIenze di vita e relazione dello stesso, delle condizioni delle parti, delle diverse sistemazioni abitative, deve essere fissato a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio pari a complessivi euro 300,00 mensili. Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre, il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed extrassegno, purché documentate, secondo il seguente schema, al fine di sterilizzare pro futuro i conflitti, alla luce della precisa giurisprudenza in materia:
- a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per eSIenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 19 di 21
pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. Per tali spese – precisazione utile pro futuro al fine di sterilizzare futuri conflitti e atteggiamenti ostruzionistici - ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore. Per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ. 21087 del 2004; Cass. Civ. 317 del 1998). Pertanto, la decorrenza reatroagirà al momento della domanda della parte ricorrente.
9. Assegno unico universale. Ai sensi del d.lgs. n. 230/2021 art. 6 comma 4 e 5, “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”. Nel caso di specie, alla luce delle peculiarità del caso concreto e delle risorse in capo ad entrambi i genitori, nonché delle situazioni patrimoniali sopra evidenziate, è indispensabile, per una precisa contribuzione all'obbligo di mantenimento del minore che tenga conto delle prospettive reddituali e patrimoniali dei genitori e che consenta un serio contributo al benessere del minore, che l'assegno unico sia attribuito integralmente alla parte ricorrente (v. sul punto Cass. civ. n. 4672 del 2025).
10. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla , va premesso che, per Pt_1 giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. Civ. n. 1480 del 2006; Cass. Civ. n. 23071 del 2005: Cass. Civ. n. 26835 del 2006), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 20 di 21
Va, poi, osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È, infatti, notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. Pertanto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ. n. 9878 del 2006). Al fine del relativo apprezzamento, poi, da un lato, vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica – e, dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue eSIenze (v. Cass. Civ. n. 19291 del 2005 e Cass. Civ. n. 25618 del 2007). Orbene, la domanda proposta dalla è infondata e non può essere accolta. Invero, Pt_1 come già precedentemente evidenziato, la gode di una autonoma sistemazione abitativa di Pt_1 proprietà, è comproprietaria di un appartamento a Roma, locato, e trae anche altre utilità dalla gestione (in uno con la famiglia) di altri appartamenti: non si spiegherebbe altrimenti la disponibilità utilizzata per l'acquisto della autovettura in costanza di matrimonio e con risparmi propri, secondo le prospettazioni assertive dalla stessa ricorrente. Inoltre, ella gode di tutte le competenze per reperire una stabile occupazione lavorativa;
anzi, è plausibile ritenere, anche alla luce della produzione documentale di parte resistente, che ella, in precedenza, non abbia sfruttato appieno i titoli e i punteggi per l'esercizio della propria attività professionale. Non a caso, inoltrate le domande, la stessa ha svolto attività lavorativa presso gli istituti scolastici, sebbene con contratti a tempo determinato. Ne consegue che la , accanto alle consistenze patrimoniali e alle altre utilità che Pt_1 mensilmente ricava, per effetto delle proprie competenze professionali e della propria attività lavorativa non ha provato – pur essendone onerata (v. Cass. Civ. n. 1691 del 1987) - l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio (v. Cass. Civ. n. 6886 del 2018, secondo cui rientra nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando sia stato accertato, in fatto, che questi aveva la possibilità di lavorare). Peraltro, tenuto conto anche del contributo che il resistente è chiamato a sostenere per il mantenimento della minore e della necessità di provvedere alle proprie eSIenze di vita primarie, non vi è prova di una disparità economica che giustifichi l'attribuzione dell'assegno. Per l'effetto la domanda proposta dalla parte ricorrente è infondata e non può essere accolta (v. Cass. Civ. 5253 del 2000).
11. Inammissibilità delle altre domande in questa sede Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 21 di 21
dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili, sebbene rinunciate dalla parte ricorrente. Medesima sorte spetta alle domande di restituzione formulate dalla parte resistente in ordine ai dedotti importi versati nonché alle domande di risarcimento dei danni (v. Cass. civ. n. 18870 del 2014). Ne consegue l'inammissibilità delle domande proposte.
12. Il regime delle spese Le spese del giudizio – ivi comprese quelle di c.t.u. - vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, con addebito esclusivo della separazione a;
Controparte_1 B. RIGETTA la domanda di ADDEBITO formulata dalla parte resistente;
C. il figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre Pt_6
e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1 E. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore del ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 l'assegno mensile di €300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extrassegno, come indicate in parte motiva;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di luglio 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla Pt_1 G. RIGETTA la domanda ex art. 156 c.c. di parte ricorrente;
H. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande proposte dalle parti;
I. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
definitivamente a carico di entrambe le parti – in egual quota tra loro - le spese della CP_5 consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 17.7.25. K. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 28, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016); L. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 17.7.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conSIlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2445 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a BARI (BA) in [...] Parte_1 C.F._1 10.05.78, rappresentata e difesa dall'avv. DELMORGINE ANDREA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 06.05.73, rappresentata e difesa dall'avv. MANFREDI MIMMO e dall'avv. BELLIZZI EMANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.10.21 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...] CP_1
. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
[...]
- La ricorrente, in data 18.09.2016 contraeva matrimonio religioso in RE CS, in regime di separazione dei beni, con il SI. regolarmente trascritto Controparte_1 nell'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune al N. 28 parte II serie A;
- Dall'unione dei coniugi nasceva, in data 24.01.2019, il piccolo , che Per_1 attualmente ha due anni e mezzo;
- Da tempo tra i coniugi è venuto meno l'affectio maritalis, talché la convivenza è divenuta oramai intollerabile ed improseguibile, e ciò per esclusiva colpa del SI. il quale si è reso protagonista di episodi di violenza e maltrattamenti, anche CP_1 alla presenza del figlio minore;
- Dopo un primo periodo di convivenza coniugale in RE (Cs), in appartamento di proprietà del SI. gli sposi si trasferivano a Genova, per ragioni lavorative CP_1 del coniuge resistente, impiegato presso un istituto scolastico del luogo e, successivamente, a partire dal 2019, fissavano la residenza coniugale in RE (CS), R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 2 di 21
via M. Buonarroti 13, in un appartamento di proprietà della madre della ricorrente, dove attualmente questa ancora abita unitamente al piccolo;
Per_1
- A far data dal 31.07.2021, a seguito del verificarsi di un increscioso accadimento, di cui si argomenterà meglio in fase istruttoria, il SI. si allontanava dal tetto CP_1 coniugale, appropriandosi indebitamente del veicolo di esclusiva proprietà della ricorrente, Fiat Modello 500L, di colore bianco, targata EX727ZJ, poiché acquistato tempo addietro con i risparmi della ricorrente;
- A partire dalla data di allontanamento dalla casa coniugale del SI. CP_1 quest'ultimo, non solo per come verrà esposto appresso, lasciava il coniuge ed il figlio senza disponibilità economiche sul conto corrente cointestato, ma si disinteressava completamente (nonché tutt'ora) del sostegno economico in favore del coniuge e del figlio minore, provvedendo a versare dopo ripetuti e formali solleciti solo in data 22 settembre 2021 l'irrisoria somma di € 150,00, vale a dire € 75,00 mensili.
- Tale somma è evidente che sia del tutto inconsistente ed insufficiente, specie con riferimento alle eSIenze primarie del figlio minore;
- Non deve sottacersi che il che aveva l'esclusiva CP_1
- gestione economica e contabile del conto comune, più volte, a seguito dei rapporti non più sereni e
- della oramai perdurante crisi coniugale, aveva minacciato la ricorrente di prelevare risparmi dal conto corrente comune, sì configurandosi un chiaro e inconfutabile premeditato intento.
- Ed infatti, in data 23.07.2021, a seguito di un estratto conto, la ricorrente ebbe la certezza che a tanto aveva provveduto con chiara premeditazione: dal conto corrente cointestato n. 1000/5964 presso la filiale di credito Intesa San Paolo, già il CP_2
SI. in tre riprese, svuotava il conto familiare c/c1000/5964, che alla data del CP_1 18.05.2021 presentava un saldo contabile che ammontava ad € 22.672,36, mentre alla data del 23.07.2021 era pari ad € -176,81. Quest'ultimo, per come si evince dalla lista movimenti predisponeva i bonifici dal conto familiare su un conto corrente a sé intestato (segnatamente un primo bonifico pari ad € 12.600,00 veniva effettuato in data 18.05.2021, nella stessa data disponeva altro bonifico di importo pari ad € 9.900,00 ed infine un ulteriore bonifico pari ad € 2.777,63 in data 21.05.2021);
- Il SI. impiegato amministrativo percepisce mensilmente una consistente CP_1 retribuzione, per come verrà comprovato in corso di causa, a seguito del deposito della documentazione reddituale, ricevendo altresì l'assegno per il nucleo familiare (ANF), che a seguito della dichiaranda separazione dovranno essere disposte in favore della ricorrente, genitore collocataria con affidamento prevalente. Al contrario, la ricorrente non esercita alcuna attività lavorativa poiché, di comune accordo con il coniuge, a tanto aveva rinunciato, al fine di dedicarsi interamente alla gestione della casa ed alle cure del figlio minore. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, SI.ri e Parte_1
, per esclusiva colpa di quest'ultimo e autorizzare i coniugi a vivere Controparte_1 separati;
b. Determinare l'affidamento condiviso, come per legge, del figlio minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
c. Determinare la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio in ragione di un incontro settimanale, nei giorni di mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, nonché, alternativamente un fine settimana si ed uno no, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
d. Il diritto del padre a tenere con sé il figlio per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 3 di 21
giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, terrà presso di sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la SI.ra entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. e. a carico del SI. un assegno mensile a titolo di concorso al CP_3 CP_1 mantenimento del figlio, che consenta allo stesso di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00). Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra , tramite assegno o Pt_1 bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. f. Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro). g. Porre a carico del SI. un assegno mensile per il mantenimento del coniuge di CP_1 importo non inferiore ad € 300,00 (trecento/00), che consenta alla stessa di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra , tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. h. Disporre la corresponsione degli assegni del nucleo familiare in favore della ricorrente i. Ordinare la ripetizione in favore della SI.ra della metà delle Parte_2 somme indebitamente prelevate dal dal conto corrente cointestato n. CP_1
1000/5964 presso la filiale di credito Intesa San Paolo, già CP_2
j. Ordinare la restituzione del veicolo Fiat Modello 500L, di colore bianco, targata EX727ZJ, di proprietà della ricorrente, di cui il si è indebitamente appropriato CP_1 a far data dal 31.07.2021; k. Adottare ogni altro provvedimento utile e pertinente ai fini della presente decisione;
l. Con condanna delle spese e competenze di lite a carico del resistente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.2.22, si è costituita la parte resistente, la quale ha dedotto che:
- Il SI. impugna e contesta il contenuto del ricorso introduttivo, Controparte_1 nella sua interezza, e nelle conclusioni in esso rassegnate, ad eccezione della richiesta di dichiarazione della separazione coniugale dalla SI.ra a cui vi Parte_1 aderisce ampiamente;
- L'affezione coniugale tra le parti, è venuta a mancare, per scelta, volere e responsabilità esclusiva della ricorrente, sin dal rientro della coppia da Genova a RE il 01.09.2020;
- Precisamente, la , in quel periodo, in maniera repentina e inaspettata ebbe ad Pt_1 intraprendere una vita del tutto libertina e discinta, intrattenendo anche relazione Cont extraconiugale con il SI. ,. a tutt'oggi mantenuta. Relazione durevole, tale da condizionare irrimediabilmente la vita coniugale della coppia. I ritmi di vita personale della ricorrente non collimavano più, dunque, con quelli propri del matrimonio e della responsabilità genitoriale. Il SI. è stato premeditatamente e scientemente CP_1
“messo fuori di casa” il 31.7.2021 dalla SI.ra , molto abilmente, per poter Pt_1 riacquistare, lei, l'indiscussa libertà di movimento e scelte personali che il “riacquisito dello stato civile di separata” le garantisce”;
- La coppia dall'anno 2020, viveva una grave crisi, per quanto detto, ma anche perché la SI.ra , è solita fare uso di sostanze stupefacenti ed alcolici in maniera costante e Pt_1 giornaliera, uscire senza limiti di orari e luoghi di destinazione, incurante della presenza R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 4 di 21
del figlio, molto piccolo, in casa, delegandolo al o, nell'orario di lavoro di CP_1 questi, alla madre SI.ra nt. il 3/5/1948 affetta da gravissime patologie Parte_3 invalidanti ( sclerosi) o al suocero nt 8/11/1939 ultraottantenne;
Persona_2
- Spesso, rientrando il a casa dal lavoro (all'epoca DSGA in Istituto CP_1 comprensivo a Rocca Imperiale con 5 comuni e 9 plessi da gestire) all'imbrunire, rinveniva la moglie “alterata” da alcool e altre sostanze lasciate sparse per casa, con il figlio chiuso fuori il balcone, o in camera, ovvero lasciato ad attenderla in macchina con le chiavi nelle sue piccole mani, davanti a punti scommesse in RE;
- La separazione è addebitabile esclusivamente alla SI.ra , giacchè, “le dipendenze Pt_1 della , si sono rivelate causa diretta della violazione dei doveri coniugali di cui Pt_1 all'art. 143 e 144 codice civile, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e dunque l'addebito ai sensi dell'art. 151 codice civile, e quindi ogni addebito deve essere ricondotto nella direzione della ricorrente;
- Meraviglia non poco, che la , si sia ricordata di “episodi di violenza” peraltro Pt_1 subiti alla presenza del minore, solo in sede di separazione coniugale per giunta con richiesta di addebito. Tali argomentazioni sono false e del tutto gratuite.
- MM il SI. ha tenuto comportamenti violenti nei confronti della moglie, CP_1 poi addirittura in presenza del figlio piccolo. E' vero l'esatto contrario. La SI.ra Pt_1 al rientro dalle sue diverse uscite notturne, talvolta in condizioni psico-fisiche non ottimali, incurante delle eSIenze del figlio minore dormiente, usava urlare epiteti contro il marito rimasto in casa con il figlio, aggredendolo, mortificandolo, con lo scopo premeditato di allontanarlo da casa. Insulti rivolti a Lui e ai suoi familiari, finanche alla madre defunta!
- La , dopo l'episodio del 31.7.2021, poiché ostacolata nelle “scorribande Pt_1 notturne” dal coniuge non lo ha fatto rientrare più nell'abitazione coniugale, CP_1 facendogli trovare i propri effetti personali, in buste di plastica (della spazzatura) all'ingresso del portone di casa!!!! (doc fotografico);
- Inoltre, vero è ancora l'esatto opposto, vero è che la ricorrente, per dirne una, in pubblico, durante una festa, in un noto lido di RE, in evidente stato di alterazione alcolica, ha aggredito gli avventori presenti in loco. Poi non soddisfatta, ha aggredito il a casa con il figlio in braccio! E come questi, altri episodi, in altri luoghi. Il CP_1 tutto potrà essere confermato dal SI. anche egli aggredito, direttore del Parte_4 Centro commerciale I Portali di Corigliano Calabro. E altri testi indicandi presenti nell'occasione dell'aggressione ai clienti del locale. Per poi arrivare infine alla premeditata aggressione verbale del 31.7.21;
- la famigerata notte del 31.7.2021, la SI.ra rientrava in casa alle 01.10 del Pt_1 mattino accompagnata da un cugino con al guinzaglio un pitbull, la musica al telefonino ed una amica o due. Il e il figlio dormivano. Il resistente si oppponeva CP_1 all'ingresso di tutta quella gente chiassosa in casa e a quell'ora, invitando la “ex”, a far allontanare gli astanti, giacchè il figlio dormiva e gli stessi risultavano “particolarmente allegri e chiassosi”. Non vi fù verso!. Il SI. veniva anche minacciato, e CP_1 dunque telefonava alle forze dell'ordine temendo per la propria incolumità e quella del figlio minore. Tanto è vero, per come attestato, dalla pec datata 22.10.2021 allegata in atti proveniente dai Carabinieri di Roseto con la quale si comunica. “1) - L'intervento è stato eseguito da pattuglia di questo Comando Arma in data 31.07.2021, alle ore 01:20, a seguito di richiesta del SI. tramite la Centrale Operativa del Controparte_1 Comando Carabinieri di Corigliano Calabro”;
- nasceva un'aggressione verbale verso il SI. ad opera di tutti i presenti. I CP_1
Carabinieri, intervenuti, vista l'alterazione degli stessi e l'acredine verso il CP_1 gli “conSIliavano vivamente” e previo contatto telefonico con lo scrivente avvocato, di R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 5 di 21
allontanarsi da casa, quella notte, per tutela della sua incolumità e per quieto vivere. Il
suo malgrado, pur non volendo lasciare il figlio piccolo con in casa la SI.ra CP_1
e i di lei amici, evidentemente “alterati”, si allontanava recandosi presso la casa Pt_1 paterna. Altro che abbandono del tetto coniugale;
- Dal 1 agosto 2021 il SI. poiché gli venne inibito l'ingresso nella casa CP_1 coniugale, abita presso il padre in RE e la coppia è di fatto separata. Il SI.
nel periodo che va da 31.7.21 a tutt'oggi, vede e trattiene con regolarità il CP_1 figlio minore con assiduità e per lunghi periodi, nel pieno rispetto dell'affidamento condiviso e di quello che è lo spirito della legge sulll'affido condiviso. Ha fatto solo eccezione il periodo delle ultime due settimane di agosto 2021, quando la SI.ra , Pt_1 strumentalizzando la posizione materna e di allocazione del figlio presso di sè, “ha minacciato” il di negargli il figlio se non avesse corrisposto l'assegno di CP_1 mantenimento anche a lei. Ne nacque una lunga discussione e dal mese di settembre 2021, al fine di provare documentalmente il costante mantenimento del solo figlio, il versa la somma di €150,00 mese;
CP_1
- In ultimo, ed in riferimento alla cura del figlio minore della coppia e – segnatamente- in riferimento al denunziato inadempimento genitoriale della madre, SI.ra , corre Pt_1 l'obbligo precisare, che per esclusiva volontà della stessa il minore non frequenta la scuola dell'infanzia, trascorrendo gran parte del suo tempo guardando la televisione, con ogni conseguenza del caso;
- Nulla è stato versato e nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla SI.ra , per Pt_1 due ragioni: a) la separazione è da addebitare alla ricorrente. b) la ricorrente è economicamente autosufficiente intendendo per “autosufficienza”, sulla scorta di quanto precisato in giurisprudenza, "la capacità per una determinata persona, adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento - di provvedere al proprio sostentamento”.
- La ricorrente ha propietà immobiliari locate, è inserita in graduatorie ATA in Provincia di Taranto ed ha incarichi lavorativi a cui sistematicamente rinunzia. E precisamente:
1. Tace inoltre opportunisticamente la ricorrente, che la stessa è comproprietaria di una casa in Roma (visure doc.all. 3) fittata a studenti universitari, per la complessiva
“modica” cifra di € 1.500,00 mensili. Dalle allegate bollette (doc.all.) di utenze intestate alla ricorrente e relative ad immobile in Roma alla Via della Cava Aurelia n.143/a, si deduce che la casa è abitata tanto da avere importanti consumi di energia e gas.
2.Tace, la ricorrente, di percepire da immobile in RE alla via M. Buonarroti, 13 -
3° piano, ( in proprietà dei genitori) locata all'arch. e moglie € 290,00 Persona_3 mensili senza contratto di locazione regolarmente registrato (dunque “a nero”),
3. Tace di percepire le pigioni per le locazioni estive degli appartamenti di RE in proprietà dei genitori. Case formalmente intestate alla loro madre, SI.ra , Pt_3 effettivamente gestite dalle figlie, come detto, al 50% ciascuno.
4. Tace, inoltre, la SI.ra di avere lavorato in Genova con la sua Parte_1 qualifica ATA, presso alcune scuole della città, di avere poi lavorato al punto scommesse Snai di RE e di essere inserita nelle graduatorie provinciali di Taranto personale ATA III Fascia(doc all. 5)
5. di avere rifiutato diversi incarichi lavorativi, preferendo formulare l'avversata richiesta di mantenimento.
6. tace di avere un uliveto in comproprietà con la sorella. Ad aprile 2021 la SI.ra con l'aiuto e sostegno del marito ha stilato le domande Pt_1 di assunzione (all.) presso le scuole della provincia di Taranto, ma alle chiamate ha sistematicamente rifiutato (all.5) ed a tutt'oggi si rifiuta.
- Tace la SI.ra che, già al tempo della residenza in Genova, era titolare di Pt_1 autonomo conto corrente ove era convogliato lo stipendio;
in base ad un accordo tra R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 6 di 21
coniugi, il conto cointestato, ove veniva versato lo stipendio del veniva CP_1 impiegato per il mantenimento della famiglia tutta, mentre quello della SI.ra Pt_1 ove confluivano e confluiscono gli introiti delle locazioni , gli stipendi le indennità di disoccupazione e bonus bebè, non se ne conosce la destinazione;
- La SI.ra , ha come detto, altro conto corrente personale sul quale la stessa ha Pt_1 sempre versato e versa il proprio danaro, “bonus bebè”, Naspi, maternità pari a 9 mesi di stipendio di collaboratore scolastico (in Genova) per una media mensile di €1.100,00, le
“ Locazioni richiamate”. In ogni caso si riserva ogni ulteriore eccezione, deduzione prova documentale nel prosieguo istruttorio della causa. Per l'effetto, la parte resistente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. pronunzi sentenza parziale sullo status di separazione coniugale dalla SI.ra
[...] nata a [...] il [...] cf con addebito in Parte_1 C.F._1 capo alla stessa per le dimostrate violazioni agli obblighi nascenti dal matrimonio anche nei confronti del figlio minore, e annotazione sui registri dello Stato Civile del Comune di RE Cs, autorizzandoli per ciò stesso a vivere separatamente;
b. in via urgente e provvisoria, a tutela degli interessi del figlio minore, in ragione dei gravi fatti ivi esposti e denunciati:
1. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tra i genitori secondo la Per_1 relativa disciplina di legge, con allocazione prevalente presso lo stesso presso il padre alla Via Sandro Pertini n. 6, ove lo stesso trascorre il suo tempo in armonia e amore familiare ed ove ha instaurato SInificativi legami affettivi, anche con il nonno paterno, con diritto di visita della madre e trattenimento del minore nelle sole ore diurne e sino alle 18,00, secondo i bisogni e le necessità del minore, ovvero in estremo subordine, secondo le determinazione del Presidente in funzione di Giudice Tutelare;
2. Onerare entrambi i genitori, SIg.ri e del mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 nella misura di €150,00 ciascuno, mediante versamento in libretto postale o bancario cointestato in favore del figlio ed obbligo reciproco di rendicontazione;
in subordine, in caso di onere ricadente sul solo scorporare da detta somma quella riferibile ai CP_1 periodi di permanenza del minore presso il padre per periodi non inferiore alla settimana, onerando la SI.ra di rendicontazione del mantenimento del figlio;
Pt_1
3. Rigettare la domanda di mantenimento in favore della SI.ra per mancanza dei Pt_1 requisiti di legge previsti essendo la separazione a lei addebitata e per autosufficienza economica, come in atti dimostrato, nonché per rifiuto ad accedere ad occupazione lavorativa;
4. Disporre indagini fiscali in capo alla SI.ra nata a [...] il Parte_1 10.05.1978 cf , a mezzo la Guardia di Finanza, per le omissioni C.F._1 patrimoniali in atti riferite e verifica dei conti correnti alla stessa intestata, nonché verifica sulle unità immobiliari in proprieta, con ogni accertamento di rito ritenuto utile e indispensabile;
che sia disposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. acquiszione di copia degli estratti di conto corrente e conto titoli degli ultimi tre anni della ricorrente, previa dichiarazione giurata della stessa su quali e quanti siano i rapporti intrattenuti con i diversi istituti bancari. rigettare la domanda di addebito, perché inammissibile.
5. subordinatamente compensare e disporre la restituzione delle somme spese con la carta di credito del SI. nella misura accertanda in corso di causa. Disporre la CP_1 corresponsione della metà del valore economico dell'auto, acquistata con fondi comuni.
6. Disporre ctu medico legale sulla SI.ra nata a [...] il Parte_1 10.05.1978 cf , in ordine ai denunziati gravi abusi di alcol e altre C.F._1 sostanze, con consequenziale adozione dei provvedimenti che si renderanno necessari e opportuni;
Subordinatamente disporre come per legge e distribuendo visite e permanenze secondo il principio di paritarietà dei tempi di frequentazione dei figli. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 7 di 21
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data 21.6.22 ha disposto:
“A scioglimento della riserva assunta in data 21 giugno 2022; rilevato che le prospettazioni del resistente, allo stato degli atti, non hanno trovato riscontro sia in ordine alle particolari condizioni di salute della sia in ordine alle rappresentate Pt_1 condotte e frequentazioni asseritamente pregiudizievoli per la serenità del minore;
Fatto salvo ogni più completo ed esaustivo approfondimento al riguardo nella fase istruttoria del giudizio, essendo precluso nella fase presidenziale, per sua natura, ogni ulteriore accertamento, anche di natura tecnica ed in merito alle modalità di acquisizione dei campioni sottoposti ad analisi;
ritenuto necessario preservare un corretto rapporto bigenitoriale nell'interesse del minore garantendogli una assidua frequentazione del padre;
ritenuto, di dover disporre in ordine al mantenimento della moglie ed al figlio come da dispositivo;
ritenuto che
la richiesta di emissione di provvedimenti urgenti, in attesa dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, resta, allo stato, superata dal provvedimento presente provvedimento;
PQM
1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno.
2) dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederlo nei giorni di lunedi giovedi e sabato/domenica a settimane alterne dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
3) dispone che i genitori trascorreranno con il figlio minore, alternativamente, il 24 e 25 dicembre, il 31 dicembre - 1 gennaio nonchè domenica o lunedi di pasqua;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con il minore un periodo di giorni 15 durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori.
5) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di Parte_1 giorni trenta per prelevare i propri effetti personali.
6) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 500 quale Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore ( € 250) e della moglie (€ 250), da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eSIenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
7) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
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- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
.
8) DeSIna il dott. Caronia quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 8.11.2022 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
9) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
10) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11) dispone la trasmissione degli atti al PM Si comunichi. Castrovillari, 21 giugno 2022 Il Presidente Massimo Lento” Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo delle prove testimoniali e documentali nonché per mezzo degli approfondimenti dei Servizi Sociali – coadiuvati anche dal Consultorio – e della c.t.u. della dott.ssa . Per_4 Peraltro, in corso di causa, giusta ricorso ex art. 710 c.p.c., l'ordinanza presidenziale è stata rimodulata anche per effetto degli approfondimenti istruttori. Infatti, con ordinanza del 23.3.23, l'odierno relatore ha statuito come di seguito riportato:
“Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23.5.23; OSSERVA
Visto l'art. 709, ultimo comma, c.p.c.;
Letti tutti gli atti e i documenti di causa, nonché le relazioni del Servizio Sociale e del Consultorio incaricato, sulla base degli accertamenti disposti dal Tribunale;
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Considerato che, nell'interesse della prole, il potere di modifica o revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti possa essere esercitato anche d'ufficio dal Tribunale, nell'ottica della migliore tutela dell'interesse del minore;
Ritenuto che le istanze, formulate dal , relative al contributo economico posto CP_1 a suo carico per il mantenimento del figlio e della moglie non possano essere accolte, allo stato degli atti, necessitando dell'approfondimento istruttorio, peraltro già disposto, nel giudizio principale;
nelle more il Tribunale non può che riportarsi alle conclusioni della ordinanza presidenziale e della Corte di Appello;
Ritenuto, d'altro canto, che le medesime conclusioni possono essere riprodotte in ordine alla richiesta formulata dalla dal momento che, anche in tal caso, Pt_1 l'approfondimento istruttorio disposto nel giudizio principale e l'assunzione dei mezzi di prova ammessi consentirà un chiaro quadro delle situazioni economiche e patrimoniali delle parti;
nelle more, il contributo previsto nella ordinanza presidenziale e confermato dalla Corte di Appello può ritenersi congruo alle eSIenze del minore;
Ritenuto, poi, in ordine al regime di affidamento e collocamento del minore, alla luce della documentazioni in atti e dell'affidamento disposto – salvi, ovviamente, gli approfondimenti già disposti con la nomina di un Consulente -, il Tribunale ritiene che, nonostante talune criticità già emerse, allo stato degli atti non sussistono ragioni di gravità tale da derogare alla soluzione dell'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori. Tuttavia, è opportuno sottolineare, che il clima ingenerato, la conflittualità latente e le vicende giudiziarie che, inevitabilmente, finiscono per coinvolgere anche il minore, ove si tradurranno in una fonte di disagio per il minore, importeranno, per il Tribunale, la adozione di tutti i provvedimenti opportuni nel superiore interesse del minore;
Quanto al diritto di visita, si premette che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice in ordine alla ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, da un lato, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori;
dall'altro bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole.
Per l'effetto, è convincimento del Tribunale, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, che – in applicazione anche dei principi di proporzionalità e del minimo mezzo (traslati dalla giurisprudenza eurounitaria e immanenti nel nostro ordinamento) - le limitazioni al diritto di visita possono essere disposte solo laddove ciò sia richiesto nell'interesse superiore del minore e, inoltre, in presenza di un serio e specifico pregiudizio. Allo stato degli atti, nessun elemento è emerso che possa giustificare una limitazione del diritto di visita del padre in misura tale da escludere il pernottamento del figlio presso la sua abitazione. Depongono in senso contrario la relazione del Consultorio e del Servizio Sociale (anche in ordine alla soluzione abitativa paterna e al fatto che possa riconoscere la sua Per_1 camera come proprio spazio abitativo), soprattutto ove aggiunge che il minore ha trascorso del tempo con il padre, previo accordo con i genitori, anche per periodi ulteriori rispetto a quelli fissati dal Tribunale;
Di contro, poi, quella di garantire che il minore pernotti anche con il padre è decisione che il Tribunale ritiene utile nell'esclusivo interesse del minore, alla luce della necessità della instaurazione di un legame continuo con il padre, con il quale è indispensabile che condivida anche tali momenti, nonché della concreta attuazione del principio della bigenitorialità, con la opportuna responsabilizzazione del padre nell'adempimento di tutti i doveri di accudimento del minore.
Sotto tale profilo, allora, può essere accolta la istanza del in ordine alla CP_1 rimodulazione del proprio diritto di visita. Si rammenta, ancora, che è necessario, per il R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 10 di 21
bene di , che i genitori riescano a gestire tra loro le occasioni e il tempo delle Per_1 visite. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Per_5 Svizzera, 6.7.2010; CEDU: SO e AN c. Italia, 12.7.2011).
Chiarito ciò, non essendo emerso alcun elemento ostativo, tenuto conto dell'età del minore, si ritiene, comunque, opportuno stabilire il seguente calendario minimo di frequentazione paterna:
- il padre vedrà e terrà con sé, anche fuori della residenza materna, il figlio due pomeriggi a settimana;
in assenza di diverso accordo, tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nonché un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica sera, quando provvederà ad accompagnare il minore presso la residenza materna, con pernottamento di anche presso il domicilio paterno;
Per_1
- durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre giorni 15 continuativi, da concordare tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie e di fine anno il minore trascorrerà con il padre, alternativamente di anno in anno, il periodo dalle 10.00 del 22 dicembre sino alle 18.00 del 25 dicembre ovvero dalle 18.00 del 25 dicembre sino 20.00 del 28 dicembre;
dalle ore 17.00 del 30 dicembre alle 20.00 del primo gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
analogamente, con alternanza annuale, il minore trascorrerà con il padre le festività pasquali dalle 09.00 del venerdì santo sino alle 20.00 del lunedì in albis. Parimenti con alternanza annuale, il minore trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà e sempre con la madre in occasione della festa della mamma e dell' onomastico e compleanno della mamma.
- Inoltre nel caso di malattia della minore il padre avrà diritto di recuperare il periodo quando sarà guarito. Per_1
P.Q.M.
A definizione del presente sub.procedimento n. 2445-1/2021 A. ACCOGLIE parzialmente l'istanza del , rimodulando il diritto di visita del CP_1 minore, come dettagliatamente articolato in parte motiva;
B. RIGETTA le ulteriori richieste di REVOCA/MODIFICA dell'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c., come confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro;
C. INVITA i coniugi ad intraprendere un PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE presso i mediatori che saranno scelti dai genitori, eventualmente su suggerimento offerto dai competenti Servizi Sociali, come già sollecitato da questi ultimi;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito;
E. Si comunichi alle parti ed al P.M. in sede. Così deciso in data 24 maggio 2023. IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia”
2. Conclusioni delle parti All'udienza del giorno 28.1.25 le parti hanno concluso come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012; da ultimo anche Cass. Civ. n. 5741 del 2019, secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 11 di 21
al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”).
3. In rito. A meri fini di completezza della decisione e anche al fine di sottolineare l'opportunità nei giudizi di famiglia di decisioni ponderate non dettate dalla idiosincrasia delle parti, va dichiarata la inammissibilità delle istanze variamente denominate (che non si siano tradotti in veri e propri ricorsi volti alla modifica e/o alla attuazione ex art. 709 ter c.p.c., ratione temporis applicabile) depositate dalle parti. In linea generale, il processo civile è strutturato attraverso una concatenazione di atti tipici, individuati dal legislatore, che, nelle forme prescritte, consente la produzione dell'effetto processuale predeterminato. Del resto, da un lato, gli atti processuali sono gli atti regolati dalla legge processuale;
d'altro lato, gli atti, disciplinati dal legislatore, sono quelli inseriti in una serie procedimentale, coordinati tra loro dalle norme processuali, che consentono l'esercizio della giurisdizione civile nel rispetto delle cadenze (scandite anche da termini e preclusioni) disegnate dal legislatore, al fine di permettere a colui che agisce di proporre le proprie domande e a colui che è convenuto di articolare le proprie difese, secondo l'ordine processuale prefigurato, che contempera gli interessi di tutti coloro che sono parti del giudizio. Ne consegue la tendenziale inammissibilità di generiche ed innominate istanze – che evocano la l. 241 del 1990, pacificamente inapplicabile all'esercizio della giurisdizione e in relazione alle quali non sussiste alcun obbligo di provvedere, previsto solo per le pubbliche amministrazioni su istanze di natura amministrativa – depositate fuori udienza, che non rappresentano atti tipici (ricorsi, comparse, memorie) e, quindi, non si inseriscono nella serie concatenata di atti disegnata dal legislatore, traducendosi, peraltro, di fatto in memorie che non solo non sono previste dal codice di rito, ma neppure previamente autorizzate dal Tribunale. Ammettere memorie di questo tipo SInificherebbe violare il principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della discussione e delle deduzioni da compiersi o con gli atti tipici del giudizio (e, quindi, con le forme previste dal legislatore, che consentono anche al convenuto di avere piena contezza delle nuove questioni evocate, con idoneo spatium deliberandi per adottare le proprie difese) o in udienza a verbale. Peraltro, con specifico riferimento ai giudizi di famiglia, esse si traducono vieppiù nello stimolare l'adozione di provvedimenti pseudo cautelari i quali, senza adeguato approfondimento deduttivo ed istruttorio, lungi dal tutelare il minore, lasciano lo stesso in balìa dell'idiosincrasia del momento.
4. La domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse del figlio, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
5. Le domande di addebito della separazione Le parti hanno formulato entrambe richiesta di addebito della separazione. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 12 di 21
4.1.Da un punto di vista processuale, giova ricordare che la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della “vocatio in ius” (v. Cass. Civ. n. 17590 del 2019). La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e, cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ. n. 14840 del 2006). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ. n. 14162 del 2001). Con riferimento al profilo probatorio, poi, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (v. Cass. Civ. n. 16691 del 2020). 4.2. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che la domanda di addebito proposta dalla parte resistente, ricorrente in riconvenzionale, è infondata e non può essere accolta. Invero, dall'ampia istruttoria espletata, non vi è alcuna prova né delle condotte della Pt_1 poste in essere in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. né che le condotte violative contestate siano munite della necessaria efficacia dal punto di vista causale: sotto tale profilo dall'istruttoria espletata non emergono adeguati riscontri circa l'effettiva riconducibilità della riscontrata crisi coniugale ai comportamenti della . Pt_1 Si rammenta, infatti, che ai fini dell'addebito della separazione deve emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto. 4.3. Di contro, la domanda di addebito proposta dalla nei confronti del è Pt_1 CP_1 fondata e deve essere accolta. L'autonomia e la separazione dei procedimenti, cui è improntata la vigente disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, postulano che, al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria e delle altre previste dagli artt. 651 c.p.p. e segg., aventi carattere derogatorio, il processo civile, anche se riguardante un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che costituiscono oggetto di un giudizio penale, prosegua il suo corso senza essere influenzato da quest'ultimo; ma il giudice civile, pur potendo utilizzare gli elementi di prova R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 13 di 21
acquisiti in sede penale, è necessario che accerti autonomamente i fatti con pienezza di cognizione, sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere vincolato dalle soluzioni e dalle qualificazioni adottate dal giudice penale (cfr. Cass. Civ. n. 17316 del 2018 e Cass. Civ. n. 287 del 2016; Cass. Civ. n. 4758 del 2015). Inoltre, il giudice civile, per formare il proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche gli elementi di prova raccolti in sede di un procedimento penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, assurgendo gli stessi ad indizi che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 2168 del 2013; Cass. Civ. n. 1948 del 2016). Né può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, dal momento che quest'ultima può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. e poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio rivelano un clima, nel rapporto coniugale, di denigrazione e violenze esercitate dall'odierno resistente. Indipendentemente dal fatto che le condotte assurgano o meno alla soglia di offensività del penalmente rilevante ovvero concorrano alla integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, le dichiarazioni rese in quella sede, ampiamente documentate in atti, dalle persone escusse sono univoche e circostanziate;
inoltre, riscontrandosi le une con le altre ed essendo prive di contraddizioni, assurgono certamente al rango di indizi gravi, precisi e concordanti. Di particolare rilievo, peraltro, si rivelano sia le dichiarazioni rese dai genitori della ricorrente, in relazione all'episodio di agosto del 2020, che riferiscono in maniera puntuale le vicende, sia la testimonianza della sorella della ricorrente: tutti narrano con dovizia di particolari i momenti concitati della sera e riferiscono anche della contrita consapevolezza del di aver CP_1 superato ogni limite. Suffragano, poi, le conclusioni del Tribunale gli altri atti del processo penale (ivi compresa la richiesta di rinvio a giudizio) nonché le foto del giorno successivo a quello della lite, che raffigurano gli evidenti segni sul corpo della . Pt_1 Le medesime considerazioni, poi, possono essere svolte con riferimento all'episodio dell'estate del 2021, alla presenza di e . Quest'ultimo, già sentito a Persona_6 Parte_5 s.i.t., ha confermato integralmente l'episodio della aggressione alla anche in sede di Pt_1 escussione testimoniale nel presente giudizio, con dichiarazioni precise e concordanti con quelle rese nella fase di apertura del procedimento penale, che non lasciano spazio a ricostruzioni alternative. Da una analisi critica e coordinata delle risultanze istruttorie, emerge che tutti evocano in maniera compiuta il clima vessatorio esistente nel corso del rapporto matrimoniale e fanno esplicito riferimento a specifici episodi violenti e aggressivi, esattamente collocati nello spazio e nel tempo. Di contro, alcun elemento in senso contrario è stato fornito dal resistente, volto ad una ricostruzione alternativa dei suddetti episodi. In particolare, in relazione al primo, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, egli si è limitato ad una contestazione generica – e come tale inidonea allo scopo – dei fatti dedotti. In relazione al secondo episodio, a nulla valgono i video e gli audio depositati in atti;
ad una attenta analisi degli stessi, anzi, si evince il timore della manifestato in un contesto di Pt_1 allentamento dei freni inibitori nonché il profondo solco creatosi nella coppia proprio per effetto delle condotte aggressive e offensive del CP_1 Ora, il ricorso alla violenza nei confronti dell'altro coniuge è certamente un fatto che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e suscettibile di recare grave pregiudizio alla prole. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 14 di 21
Infatti, si tratta di una condotta che viola in modo chiaro ed inequivocabile tutti i doveri che il coniuge si è assunto con il vincolo del matrimonio e che attenta al diritto costituzionalmente tutelato dell'integrità morale. Per l'effetto, la presenza di una condotta di uno dei partner di aggressione ingiustificata a beni fondamentali della persona è idonea ex sé a giustificare l'addebito della separazione (v. anche Cass. Civ. n. 8928 del 2012). Tali condotte, infatti, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità fisica e l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner e si sottraggono anche alla comparazione con il comportamento dell'altro coniuge. Deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche (ma lo stesso discorso deve essere riferito in ordine alle violenze morali) costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare le stesse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale ed essendo compatibili solo con comportamenti omogenei (cfr., in questi termini, ad esempio, Cass. Civ. ordinanza n. 7388 del 2017; Cass. civ. n. 31351 del 2022). Per l'effetto, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo a . Controparte_1
6. L'affidamento del figlio minore.
A livello generale vanno premessi i seguenti principi. I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.p.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., n. 18131 del 2013). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ. n. 1777 del 2012). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. civ. n. 5108 del 2012). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter, già art. 155 c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (v. Cass. civ. n. 26587 del 2009). R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 15 di 21
V. La deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Alla luce della istruttoria espletata nonché degli approfondimenti disposti nel corso del tempo per mezzo dei Servizi Sociali di RE (coadiuvati anche dal Consultorio) e della c.t.u. della dott.ssa , il Tribunale ritiene che, nonostante difficoltà comunicative ed Per_4 organizzative tra le parti, non sussistano gravi ragioni per derogare alla soluzione dell'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori. Invero, non si tralasciano le difficoltà vissute dal con particolare riferimento alle CP_1 condotte, rivolte nei confronti del coniuge, certamente non tollerabili ma, presumibilmente, connesse alla difficile gestione della crisi della coppia. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore). E, sotto tale profilo, va evidenziato, in primo luogo, che il minore, da quanto emerso nel corso del tempo mediante l'approfondimento dei Servizi Sociali di RE e del Consultorio competente, è un bambino sereno, sveglio, socievole, con un buon legame con entrambi i genitori e con le rispettive reti familiari (in particolare, i nonni). Nello stesso senso depongono le conclusioni del Consulente, dott.ssa , la quale Per_4 precisa che è un bambino sereno e curioso e che non presenta alcun segno di disagio o di Per_1 difficoltà nella crescita. Ne discende che i contrasti e dissapori tra i genitori, nonostante una conflittualità talvolta infantile che antepone – soprattutto nella gestione delle visite - i propri interessi e visioni della educazione ai reali bisogni del minore, non si sono mai tradotti in un serio disagio per il piccolo né hanno inciso, rebus sic stantibus, sulla sua crescita. Per_1 In secondo luogo, è emerso, nel corso della istruttoria, che il rapporto tra il minore ed entrambi i genitori si traduce in un legame autentico e sincero, che importa la necessità di smussare le criticità e di favorire, invece, la presenza del padre e della madre nel percorso di crescita del minore. Sotto tale profilo, non può non evidenziarsi, tuttavia, la necessità di un serio impegno dei genitori di stemperare la acuta litigiosità e le difficoltà comunicative relative anche agli aspetti organizzativi della vita del minore, ponendo in secondo piano i propri punti di vista e anteponendo a tutto l'interesse del minore, che non si traduce nell'assecondare tutte le richieste di , ma di Per_1 rispettare un sistema di regole che consenta la partecipazione di entrambi i genitori al percorso formativo ed educativo del minore. Il più volte suggerito percorso relativo alla mediazione non è stato mai colto né dal né dalla . CP_1 Pt_1
Infine, alla luce della Consulenza in atti, redatta all'esito della somministrazione di test, di colloqui con le parti e con il minore, non è emersa una inidoneità del e della o CP_1 Pt_1 una carenza educativa tale da giustificare la soluzione – tutt'ora residuale nel nostro ordinamento – dell'affido esclusivo. Il Collegio reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 16 di 21
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; da ultimo, Cass. civ. n. 33742 del 2022). È opportuno, invece, sottolineare che l'intero percorso disegnato dal Tribunale (relazioni Consultorio, intervento servizi sociali, consulenza) ha consentito un approfondimento da cui si evince un quadro articolato, dettagliato e complesso che consente di fondare la decisione in maniera ponderata e alla attualità, tenuto conto, quindi, dell'intera evoluzione nel corso del tempo. Il fine, in sostanza, è quello di valutare la migliore soluzione nell'interesse del minore al tempo della decisione, rifuggendo da qualsiasi automatismo tra singoli episodi di violenza datati nel tempo e rivolti nei confronti del coniuge con un accertamento definitivo di inidoneità genitoriale. E, sotto tale profilo, non possono che condividersi in pieno le conclusioni della dott.ssa
. Per_4 Il minore, poi, sarà collocato presso la madre, con la quale hanno convissuto sin dall'epoca della ordinanza presidenziale e in ordine alla quale nessun dubbio sussiste circa la sua idoneità genitoriale, nonostante talune criticità evidenziate anche dal consulente, frutto, tuttavia, della conflittualità con il indubbiamente da stemperare. CP_1 Non può, invece, essere ipotizzato un affido alternato. Quest'ultimo, previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è soluzione educativa di limitate applicazioni, atteso che assicura buoni risultati unicamente allorché sussista un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, compreso il figlio, condividono la soluzione (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 4060 del 2017, ove la Suprema corte la scelta dei giudici dei merito di disporre l'affido condiviso appare corretta, oltre che adeguatamente motivata). Nel caso di specie, osta ad una siffatta statuizione la già riferita età del minore nonché la conflittualità tuttora sussistente tra i genitori. Disposta la collocazione di presso la madre, deve essere regolato il diritto di visita Per_1 del padre, rilevando il principio (cfr. da ultimo, Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021) secondo cui la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice in ordine alla ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, da un lato, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori;
dall'altro bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole. Sul punto, non può che essere confermato quanto già predisposto con ordinanza del 23.3.23. Con due opportune precisazioni. In primo luogo, ovviamente, che si tratta di un calendario tendenziale, sempre suscettibile di integrazione e di adeguamento con il consenso delle parti, che – in un maturo esercizio della responsabilità genitoriale – nel corso delle evenienze della vita organizzeranno le soluzioni di volta in volta più opportune nell'interesse del minore ad un rapporto con entrambi i genitori. Inoltre, si precisa, al fine di sterilizzare qualsiasi questione concernente il rispetto del calendario predisposto, che lo stesso è strumentale a tutelare il miglior interesse del minore, per cui, in assenza di accordo, si impone il rispetto delle modalità di visita e dei tempi strutturati dal Collegio. Infine, proprio al fine di consentire una equilibrata presenza di entrambi i genitori nella vita di e auspicando che, con la maturità che si impone nell'esercizio della responsabilità Per_1 genitoriale, si evitino condotte che turbino l'equilibrio del minore nella gestione delle visite, nel corso della settimana in cui il figlio trascorrerà il week end con la madre, il padre avrà il diritto di R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 17 di 21
tenere con sé il bambino un altro giorno della settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00: in assenza di accordo, il venerdì. E, inoltre, di regola (e salvo diverso opportuno accordo dei coniugi, che mostreranno la maturità dei genitori e non innescheranno dinamiche adolescenziali nella gestione del minore), la madre accompagnerà il minore per consentire al padre di esercitare il diritto di visita e il padre, al termine della visita, provvederà a riaccompagnare il minore presso la madre. Di contro le parti sono onerate, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, di adiuvare il minore e di coordinare gli impegni del figlio, di supportarlo nelle sue attività e sempre nel miglior soddisfacimento dell'interesse del minore, superando sterili conflittualità e improntando le visite a cooperazione reciproca e flessibilità.
7. L'assegnazione della casa familiare Va confermata l'assegnazione alla della ex casa coniugale, perché, convivendo la Pt_1 stessa con il minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico (v. giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ n. 30199 del 2011).
8. Il mantenimento in favore del figlio. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali eSIenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Non vi è dubbio che, essendo il figlio delle parti ancora minorenne, entrambi i genitori sono chiamati a contribuire al suo mantenimento. Convivendo con la madre, che vi provvede in via diretta, deve essere determinato un contributo al mantenimento a carico del padre, sotto forma di assegno di mantenimento, il quale “risponde all'eSIenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (cfr. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Si tratta di contributo cui il genitore è tenuto ex art. 316 bis c.c., indipendente dalla posizione economica e patrimoniale dell'altro. Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati. Alla luce di quanto emerso dall'analisi coordinata delle acquisizioni istruttorie, risulta in maniera pacifica che il gode di una sistemazione abitativa dove vive da solo e lavora per CP_1 R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 18 di 21
un reddito mensile che oscilla tra i 1.300,00 e 1.800,00 euro mensili. Inoltre, è comproprietario, iure successionis, di un immobile sito in Anacapri. Di contro, la resistente gode anche ella di una autonoma sistemazione abitativa di proprietà, è comproprietaria di un appartamento a Roma, locato, e trae anche altre utilità dalla gestione (in uno con la famiglia) di altri appartamenti, come si evince agevolmente dalla disponibilità utilizzata per l'acquisto della autovettura in costanza di matrimonio e con risparmi propri, secondo quanto asserito dalla stessa ricorrente. Ella, inoltre, gode di ampia capacità lavorativa, alla luce dei contratti stipulati in atti quale collaboratore scolastico e delle graduatorie concernenti l'istruttore amministrativo. Di conseguenza, può essere confermato quanto già stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, dal momento che il minore vivrà in via prevalente con la madre e, pertanto, minore sarà il contributo paterno ai compiti diretti di accudimento e cura quotidiani, con un leggero aumento per tenere conto delle accresciute eSIenze dello stesso secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (v. Cass. civ. n. 10720 del 2013). Di conseguenza, alla luce di quanto esposto e di quanto emerso, dell'età del minore, delle eSIenze di vita e relazione dello stesso, delle condizioni delle parti, delle diverse sistemazioni abitative, deve essere fissato a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio pari a complessivi euro 300,00 mensili. Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre, il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed extrassegno, purché documentate, secondo il seguente schema, al fine di sterilizzare pro futuro i conflitti, alla luce della precisa giurisprudenza in materia:
- a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per eSIenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 19 di 21
pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. Per tali spese – precisazione utile pro futuro al fine di sterilizzare futuri conflitti e atteggiamenti ostruzionistici - ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore. Per la decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda (cfr. Cass. Civ. 21087 del 2004; Cass. Civ. 317 del 1998). Pertanto, la decorrenza reatroagirà al momento della domanda della parte ricorrente.
9. Assegno unico universale. Ai sensi del d.lgs. n. 230/2021 art. 6 comma 4 e 5, “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”. Nel caso di specie, alla luce delle peculiarità del caso concreto e delle risorse in capo ad entrambi i genitori, nonché delle situazioni patrimoniali sopra evidenziate, è indispensabile, per una precisa contribuzione all'obbligo di mantenimento del minore che tenga conto delle prospettive reddituali e patrimoniali dei genitori e che consenta un serio contributo al benessere del minore, che l'assegno unico sia attribuito integralmente alla parte ricorrente (v. sul punto Cass. civ. n. 4672 del 2025).
10. Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Per analizzare la domanda di mantenimento proposta dalla , va premesso che, per Pt_1 giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. Civ. n. 1480 del 2006; Cass. Civ. n. 23071 del 2005: Cass. Civ. n. 26835 del 2006), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 20 di 21
Va, poi, osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È, infatti, notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. Pertanto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ. n. 9878 del 2006). Al fine del relativo apprezzamento, poi, da un lato, vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica – e, dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue eSIenze (v. Cass. Civ. n. 19291 del 2005 e Cass. Civ. n. 25618 del 2007). Orbene, la domanda proposta dalla è infondata e non può essere accolta. Invero, Pt_1 come già precedentemente evidenziato, la gode di una autonoma sistemazione abitativa di Pt_1 proprietà, è comproprietaria di un appartamento a Roma, locato, e trae anche altre utilità dalla gestione (in uno con la famiglia) di altri appartamenti: non si spiegherebbe altrimenti la disponibilità utilizzata per l'acquisto della autovettura in costanza di matrimonio e con risparmi propri, secondo le prospettazioni assertive dalla stessa ricorrente. Inoltre, ella gode di tutte le competenze per reperire una stabile occupazione lavorativa;
anzi, è plausibile ritenere, anche alla luce della produzione documentale di parte resistente, che ella, in precedenza, non abbia sfruttato appieno i titoli e i punteggi per l'esercizio della propria attività professionale. Non a caso, inoltrate le domande, la stessa ha svolto attività lavorativa presso gli istituti scolastici, sebbene con contratti a tempo determinato. Ne consegue che la , accanto alle consistenze patrimoniali e alle altre utilità che Pt_1 mensilmente ricava, per effetto delle proprie competenze professionali e della propria attività lavorativa non ha provato – pur essendone onerata (v. Cass. Civ. n. 1691 del 1987) - l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio (v. Cass. Civ. n. 6886 del 2018, secondo cui rientra nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando sia stato accertato, in fatto, che questi aveva la possibilità di lavorare). Peraltro, tenuto conto anche del contributo che il resistente è chiamato a sostenere per il mantenimento della minore e della necessità di provvedere alle proprie eSIenze di vita primarie, non vi è prova di una disparità economica che giustifichi l'attribuzione dell'assegno. Per l'effetto la domanda proposta dalla parte ricorrente è infondata e non può essere accolta (v. Cass. Civ. 5253 del 2000).
11. Inammissibilità delle altre domande in questa sede Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano R.G. n. 2445 del 2021 - Pag. 21 di 21
dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili, sebbene rinunciate dalla parte ricorrente. Medesima sorte spetta alle domande di restituzione formulate dalla parte resistente in ordine ai dedotti importi versati nonché alle domande di risarcimento dei danni (v. Cass. civ. n. 18870 del 2014). Ne consegue l'inammissibilità delle domande proposte.
12. Il regime delle spese Le spese del giudizio – ivi comprese quelle di c.t.u. - vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, con addebito esclusivo della separazione a;
Controparte_1 B. RIGETTA la domanda di ADDEBITO formulata dalla parte resistente;
C. il figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre Pt_6
e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1 E. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore del ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 l'assegno mensile di €300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extrassegno, come indicate in parte motiva;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di luglio 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. DISPONE che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla Pt_1 G. RIGETTA la domanda ex art. 156 c.c. di parte ricorrente;
H. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande proposte dalle parti;
I. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
definitivamente a carico di entrambe le parti – in egual quota tra loro - le spese della CP_5 consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 17.7.25. K. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 28, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016); L. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 17.7.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia