TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 964/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARCHI VALENTINA C.F._2
con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Taranto, il 25 luglio 1964, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), Anno 1964, Parte II, Serie B, n°18.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 [...]
uniti in matrimonio in Taranto, il 25 luglio 1964, con atto trascritto nei registri dello stato Pt_1
civile del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), Anno 1964, Parte II, Serie B, n°18, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno;
2) la casa coniugale di proprietà del Signor resterà assegnata alla moglie Parte_2
sino a quando la stessa non verrà inserita in struttura e sino a tale data il Signor Parte_1
si impegna a sostenere il costo di tutte le utenze domestiche (acqua, luce, gas, Tari, Pt_2
Consorzio 4 Basso Valdarno) e tutte le spese e imposte relative all'immobile di sua proprietà;
3) al momento dell'ingresso della Signora in struttura il Signor si impegna a Pt_1 Pt_2 corrispondere alla Signora la somma di €200,00 quale assegno di mantenimento Parte_1
che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) il Sig. risulta intestatario di due autovetture: a) RD FIESTA targata ED019XR Pt_2
resta a lui assegnate in proprietà esclusiva con accollo esclusivo da parte sua di ogni relativo onere, per uso, manutenzione, assicurazione e quant'altro; b) FI AN targata
GA328MM concessa in comodato d'uso alla figlia Persona_1
5) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali precedentemente alla domanda di separazione consensuale e, pertanto, si concedono reciproca liberatoria in relazione ai beni dagli stessi detenuti.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 964/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARCHI VALENTINA C.F._2
con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Taranto, il 25 luglio 1964, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), Anno 1964, Parte II, Serie B, n°18.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 [...]
uniti in matrimonio in Taranto, il 25 luglio 1964, con atto trascritto nei registri dello stato Pt_1
civile del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), Anno 1964, Parte II, Serie B, n°18, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno;
2) la casa coniugale di proprietà del Signor resterà assegnata alla moglie Parte_2
sino a quando la stessa non verrà inserita in struttura e sino a tale data il Signor Parte_1
si impegna a sostenere il costo di tutte le utenze domestiche (acqua, luce, gas, Tari, Pt_2
Consorzio 4 Basso Valdarno) e tutte le spese e imposte relative all'immobile di sua proprietà;
3) al momento dell'ingresso della Signora in struttura il Signor si impegna a Pt_1 Pt_2 corrispondere alla Signora la somma di €200,00 quale assegno di mantenimento Parte_1
che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) il Sig. risulta intestatario di due autovetture: a) RD FIESTA targata ED019XR Pt_2
resta a lui assegnate in proprietà esclusiva con accollo esclusivo da parte sua di ogni relativo onere, per uso, manutenzione, assicurazione e quant'altro; b) FI AN targata
GA328MM concessa in comodato d'uso alla figlia Persona_1
5) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali precedentemente alla domanda di separazione consensuale e, pertanto, si concedono reciproca liberatoria in relazione ai beni dagli stessi detenuti.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina