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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. ES NA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1022/2025 R.G. promossa da
con sede a Catanzaro, alla Via G. da Fiore n. 22 (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante P.IVA_2
p.t., dott. (C.F.: , difesa dagli avv.ti Michela Parte_2 C.F._1
CO (C. F.: ) IM CU (C.F.: C.F._2
); C.F._3
opponente contro nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, difesa dall'avv. Pietro SIVIGLIA;
C.F._4
opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda può essere riassunta nei termini che seguono.
Parte opposta ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di Parte_3 dal 12.07.2022 al 25.09.2022, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato (20 ore settimanali), qualifica di cassiera 1^ livello del CCNL Imprese Pulizie e Servizi
1 integrati/Multiservizi, con sede di servizio presso il punto vendita “Porto Bolaro” di
Reggio Calabria.
Essa è stata utilizzata presso il predetto punto vendita, appartenente ad Parte_1 nell'ambito di un contratto di subappalto stipulato, in data 02.01.2023, tra la la società appaltatrice he, a sua volta, Parte_3 Parte_4 con contratto del 01.07.2022, protrattosi, a seguito di proroga, fino al 30.09.2023, aveva ricevuto in appalto da i servizi di “barriera cassa e box Parte_1 informazioni”, contestualmente concessi in subappalto ad Parte_3 società controllata da Parte_4
Lamenta l'opposta che, in violazione dell'art. 12.8 del contratto di appalto, la subappaltatrice non aveva applicato il CCNL Commercio, che era quello maggiormente rappresentativo, bensì il CCNL Pulizia, con un credito per differenze retributive a suo favore che, a seguito di intervento dell'Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, era stato determinato in complessivi euro 999,86.
Co In particolare, gli ispettori accertavano che tra la e la Parte_1 CP_3 era intercorso un contratto di appalto, avente ad oggetto il servizio “barriera
[...] casse e box informazioni”, dalla seconda società a sua volta e per la stessa durata subappaltato alla e che tali contratti dissimulavano una Parte_3 somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti di legge.
Con Tra gli elementi considerati sintomatici della non genuinità dell'appalto, l' evidenziava l'assenza di congruità fra l'attività appaltata/subappaltata ed il
[...] applicato dal subappaltatore ai propri lavoratori utilizzati Controparte_5 nell'appalto, dove in particolare la figura professionale del cassiere richiesta dal
“capitolato delle attività dei dipendenti dell'appaltatore addetti alla gestione della barriera casse”, risultava retribuita con un CCNL, quello di Pulizia, difforme sia rispetto alla mansione/qualifica richiesta (quella di cassiere) sia all'attività Con appaltata/subappaltata (servizio di cassa). Pertanto, l' reputava che Parte_1 ricorrendo a contratti di appalto/subappalto che nascondevano un diverso schema negoziale, aveva realizzato un'attività di somministrazione fraudolenta di
2 manodopera caratterizzata dalla finalità di eludere “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo”, rappresentate dall'art. 33, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, avendo il contratto di appalto dissimulato una somministrazione di lavoro in assenza dei previsti requisiti di legge, e dall'art. 1, co. 1, D.L. 338/1989, avendo l'utilizzatore beneficiato di un abbattimento del costo della manodopera derivante dall'applicazione del difforme rispetto alle mansioni Controparte_5 svolte ed all'attività appaltata/subappaltata, al fine di conseguire un trattamento retributivo/contributivo inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL Commercio
Confcommercio, così determinando una concreta lesione dei diritti dei lavoratori utilizzati e tra questi l'odierna comparente. Conseguentemente, l'Ispettorato del
Lavoro di Reggio Calabria procedeva, ai sensi dell'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 124/2004, ad emettere diffida accertativa N. DA-RC/2024/0814 prot. n. 0026495, nei confronti di quale soggetto obbligato in solido, per crediti patrimoniali inerenti a Parte_1 differenze retributive spettanti a parte opposta sulla scorta dell'applicazione di un contratto collettivo peggiorativo.
Avverso la suddetta diffida, proponeva ricorso innanzi all' Parte_1 [...]
che veniva respinto con provvedimento n. Controparte_6
2 del 06.02.2025 prot. n. 0003355 del 07.02.2025, sicché la diffida acquisiva efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 124/2004, come da comunicazione di esecutività del 10.02.2025.
Parte opposta, quindi, sul fondamento della diffida divenuta esecutiva, notificava atto di precetto nei confronti di che interponeva opposizione, contenente Parte_1 istanza di sospensione, in base ai seguenti motivi: illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e per carenza di motivazione;
violazione dell'art. 12, co. 1, D. Lg.s. n. 124/2004, nonché delle note dell'inl n. 1170/2020 e
685/2021; eccezione di decadenza, ex artt. 39 D. L.gs n. 81/2015 e 32 L. n. 183/2010; violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
contestazione della quantificazione della pretesa e dei relativi presupposti;
illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
eccesso di potere, insussistenza in capo all'ispettorato del lavoro del potere di qualificazione giuridica;
ed infondatezza della pretesa. Concludeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della suddetta diffida accertativa e previa eventuale disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello IAM di Reggio
Calabria n. 656 e 665, nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre del IAM RC 12388 del 21-05/2024, dichiararsi la diffida ed il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati.
All'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione, come da presente sentenza contestuale.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla
Sezione Lavoro di questo Tribunale, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello per cui è causa, definito con sentenza n. 666/2025, emessa dal dott. Paolo Pirruccio in data 24.06.2025 (R.G. n. 1031/2025), la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti di causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025, la a proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole a mezzo p.e.c. in data 02/04/2025, con il quale Controparte_7 intimava ad essa ricorrente, in qualità di soggetto solidalmente responsabile, il
[...] pagamento della somma complessiva di € 5.508,09.
La ricorrente espone che dal medesimo atto di precetto si evince che esso trae titolo da una diffida accertativa (n. DA-RC/2024/0798) emessa dall'Ispettorato dell'Area Metropolitana (in breve, IAM) di Reggio Calabria per un credito di € 4.864,22; detta somma sarebbe dovuta a titolo di differenze retributive, differenze sulla 13ma mensilità e sul TFR maturate nel periodo dal 01/07/2022 al 18/06/2023.
La diffida accertativa e la comunicazione della sua esecutività era stata notificata unitamente al precetto.
Essa trae fondamento, a sua volta, da due verbali dell'IAM di Reggio Calabria recanti i nn. 656 e 665 del 10/04/2024.
La ricorrente precisa ancora che con i predetti verbali, premesso che tra essa e la società
era intercorso fino al 30/09/2023 (data in cui è definitivamente cessato) Parte_4 un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di “barriera casse e box informazioni” (dalla seconda, a sua volta e per la stessa durata, subappaltato ad altra società denominata
, l'Ispettorato aveva ritenuto che tali contratti dissimulassero una Parte_3 somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti di legge.
4 La ricorrente osserva, comunque, che le conclusioni dell'Ispettorato, benché contestate, non rilevano in questa sede ove, invece, rileva soltanto che - a detta dell'IAM di Reggio Calabria
- ai lavoratori sarebbe stato applicato un CCNL (Pulizie) ed un inquadramento non congrui. In particolare, nei verbali di accertamento si afferma che “la figura professionale del cassiere
… risulta retribuita con un CCNL, quello di Pulizia, chiaramente difforme rispetto, sia alla mansione/qualifica richiesta (quella di cassiere) sia alla attività appaltata/subappaltata (servizio cassa)” (punto III del verbale unico di accertamento e notificazione n. 656 del 10/04/2024, pag.
5 - doc. n. 3 allegato al ricorso).
1.1. La ricorrente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:
1. illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e carenza di motivazione;
Par
2. violazione dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, nonché delle note dell n. 1170/2020 e n. 685/2021; eccezione di decadenza ex art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 ed ex art. 32 della legge n. 183/2010;
3. infondatezza della pretesa;
violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
4. espressa contestazione della quantificazione della pretesa e dei relativi presupposti;
5. illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
6. eccesso di potere;
insussistenza in capo all'Ispettorato del lavoro del potere di qualificazione giuridica;
7. infondatezza della pretesa.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il G.L. voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA- RC/2024/0798 emessa dall'IAM di Reggio Calabria e previa eventuale disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello IAM di Reggio Calabria n. 656 e n. 665 nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre dell'IAM di Reggio Calabria n. 12388 del 21/05/2024, dichiarare la stessa e il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati.
2. Si è costituita la resistente che ha concluso per il rigetto Controparte_7 dell'istanza cautelare e, nel merito, dell'opposizione, con conferma dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di pagamento delle somme di cui al precetto, con maggiorazione degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria.
3. In primo luogo, si deve rilevare che è destituito di fondamento l'assunto di parte resistente secondo cui le eccezioni sollevate da parte opponente non rientrerebbero nella competenza del Giudice del Lavoro “in quanto la diffida accertativa è atto amministrativo emesso da soggetto pubblico che non è parte nel presente giudizio che può riguardare solo l'oggetto dell'accertamento ispettivo” (così a pag. 5 della memoria di costituzione).
5 3.1. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che seppur la diffida accertativa (non opposta ovvero confermata dal ) sia “atto di natura amministrativa … idone[o] Controparte_8 ad acquisire valore di titolo esecutivo”, tuttavia “non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così, Cass. ord. n. 23744/2022, che ha quindi implicitamente riconosciuto, come era avvenuto nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, che la legittimazione passiva ricade unicamente in capo al lavoratore, che è il soggetto in favore del quale la diffida è stata emanata e validata e che provvede alla notifica del titolo esecutivo - vale a dire della diffida - e del precetto per poter dare avvio all'esecuzione forzata, mentre l'Ispettorato del lavoro è carente di legittimazione passiva al riguardo;
nella giurisprudenza di merito, si vedano, sempre nel senso che la legittimazione passiva ricade unicamente sul lavoratore, ex multis: Trib. Ferrara, sez. lav., ord. 24 maggio 2013; Trib. Cuneo, sez. lav., sent. 12 settembre 2012 n. 156).
4. L'opposizione deve essere accolta nel merito, risultando fondato, in via assorbente (ed in applicazione del principio della ragione più liquida), il motivo di ricorso sub n. 3), attinente alla infondatezza della pretesa per violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale.
Resta, dunque, assorbita l'istanza di sospensione cautelare avanzata dall'opponente.
5. La diffida accertativa per crediti patrimoniali trae fondamento, nel caso specifico, dalla individuazione, ad opera dell'Ispettorato, di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro.
In particolare, dalle “modalità di calcolo” della diffida accertativa si evince che le differenze retributive derivano dalla applicazione del CCNL “Commercio Confcommercio per la mansione di cassiere di IV livello” scomputando dalle retribuzioni ivi previste “il trattamento retributivo previsto dal CCNL Pulizia per l'operaio di 1° livello … riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga”.
5.1. Ciò premesso, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004 statuisce che «Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che
6 utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».
La formulazione della norma è, evidentemente, generica, atteso che essa si limita a menzionare le “inosservanze alla disciplina contrattuale” da cui scaturiscono “crediti patrimoniali”.
Occorre, quindi, chiedersi fino a che punto possa spingersi l'attività dell'Ispettorato del lavoro e se essa possa eventualmente giungere finanche all'applicazione, in favore del lavoratore, di un CCNL diverso da quello in concreto applicato ai fini della determinazione della retribuzione spettante.
Ritiene questo Giudice, per le ragioni che saranno subito esposte, che l'espressione
“inosservanze alla disciplina contrattuale” vada intesa in senso restrittivo e che, pertanto, l'Ispettorato del lavoro possa (almeno nel periodo temporale oggetto di controversia) soltanto accertare differenze retributive scaturenti dalla disciplina contrattuale (collettiva e individuale) concretamente applicata al lavoratore, ma non possa invece parametrare la retribuzione ad un diverso CCNL ritenuto più confacente all'attività lavorativa espletata. In altri termini, la diffida accertativa può essere emessa per differenze retributive connesse alla concreta effettuazione (entità) della prestazione lavorativa oppure alla misura (entità) della retribuzione corrisposta sulla base del CCNL concretamente applicato, dovendosi escludere che l'attività dell'Ispettorato possa sconfinare nella individuazione di un CCNL diverso da quello in concreto applicato, perché ritenuto maggiormente aderente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta o al settore merceologico in cui opera il datore di lavoro.
In altri termini, potranno essere accertate differenze retributive pur sempre fondate sul contratto individuale o sul CCNL applicato dal datore di lavoro a quel lavoratore, ma scaturenti da una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto individuale o dal citato CCNL oppure da prestazioni lavorative (ordinarie o straordinarie) non retribuite, ma pur sempre da computarsi sulla base del CCNL concretamente applicato.
L'attività accertativa dei crediti patrimoniali del lavoratore ad opera dell'Ispettorato è, dunque, un'attività fondata su semplici calcoli matematici sviluppati sulle ore di lavoro e sulla retribuzione oraria prevista dal contratto individuale o dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Si tratta di un'attività priva, dunque, di apprezzamenti discrezionali.
“La disposizione preclude, invece, il ricorso a questo tipo di strumento … laddove si pongano questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ossia quando si renda necessario accertare la natura della prestazione lavorativa, sulla base di apprezzamenti di fatto connotati da discrezionalità, giacché una siffatta verifica implica attività istruttorie complesse e interpretative, rimesse dall'ordinamento giuridico alla autorità giudiziaria, con tutte le garanzie del processo” (così, Trib. Napoli, sent. 7 marzo 2024, n. 1751).
5.2. Non sembra, pertanto, corretto sostenere (almeno nel periodo oggetto di causa) che l'Ispettorato possa attribuirsi il potere di individuare un CCNL diverso da quello in concreto applicato e, sulla scorta di tale individuazione, calcolare le differenze retributive spettanti al lavoratore.
7 La Suprema Corte ha infatti chiarito che «Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato» (Cass., Sez. Un. n. 2665/1997; conf.: Cass., Sez. Lav., n. 26742/2014).
5.2.1. Da tale principio, si evince, quindi, che:
- solo il giudice, su domanda del lavoratore, può determinare la retribuzione sulla scorta di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro (e la eventuale applicazione investe unicamente il profilo retributivo);
- il lavoratore, che invoca l'applicazione di un diverso CCNL, ha però l'onere di allegare e dimostrare che la retribuzione corrispostagli in forza del CCNL applicato dal datore di lavoro non è conforme al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. ovvero che la retribuzione corrispostagli, in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro, non è sufficiente ed adeguata.
6. È pur vero che il comma 1-bis dell'art. 29 (rubricato “Appalto”) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ora prevede espressamente che:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto».
Si deve però rilevare che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024 ed è entrata in vigore soltanto in data 01/05/2024.
Essa - come anticipato - non è, dunque, applicabile ratione temporis al caso di specie, poiché il periodo oggetto della diffida accertativa (si veda l'allegato alla p.e.c. contenente l'atto di precetto - doc. n. 2 allegato al ricorso) è anteriore alla predetta data (i crediti retributivi attengono al periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 18/06/2023).
8 Il dato della inapplicabilità temporale della citata disposizione è, comunque, pacifico tra le parti, atteso che parte resistente ha dedotto che “l'Ispettorato non procedeva all'applicazione del diverso contratto collettivo in attuazione della prefata disposizione normativa - neppure in vigore al momento degli accertamenti - ma a fronte dell'acclarata finalità fraudolenta riscontrata nella determinazione della società subappaltante di applicare un CCNL Pulizia del tutto difforme alle mansioni svolte e oggetto di appalto che le avrebbe garantito un cospicuo abbattimento dei costi della manodopera” (pag. 9 della memoria di costituzione). Il che, però, come si è visto, non rientra tra i poteri dell'Ispettorato del Lavoro.
In altri termini, l'ambito di applicazione temporale della disposizione esime questo Giudice dal verificare se, seppur a partire dalla sua entrata in vigore (01/05/2024), essa comporti che le “inosservanze alla disciplina contrattuale” di cui discorre l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004, possano compendiare anche il “trattamento economico … non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 29 cit.).
Sebbene sembrerebbe preferibile propendere, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, per la soluzione negativa, il dato cronologico (ovvero l'entrata in vigore della norma in epoca successiva all'accertamento compiuto dell'Ispettorato del Lavoro) è già da solo sufficiente ad escludere che, al tempo dell'accertamento, all'Ispettorato potesse essere attribuito siffatto potere in materia di individuazione del CCNL applicabile.
Basti osservare, sul punto, che se tale disposizione ora attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo senz'altro azionabile dinanzi al Giudice del Lavoro (per conseguire la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive), appare del tutto logico e consequenziale ritenere che l'Ispettorato del Lavoro non potesse, prima della sua introduzione, procedere ad individuare una diversa disciplina contrattuale collettiva ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Se, infatti, ciò fosse stato possibile (almeno - si ripete - fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis cit.) si perverrebbe alla assurda conclusione secondo cui il personale ispettivo avrebbe addirittura poteri maggiori e di contenuto più ampio ed esteso rispetto ai diritti soggettivi riconosciuti al lavoratore stesso (essendo fuor di dubbio - come detto - che il comma 1-bis cit. attribuisca, innanzitutto, al lavoratore il diritto soggettivo di chiedere le differenze retributive discendenti dal diverso CCNL ivi richiamato).
D'altronde, l'introduzione della norma imporrebbe un particolare onere motivazionale a carico dell'Ispettorato, atteso che le differenze retributive non potrebbero essere riconosciute sulla scorta di un qualsivoglia diverso CCNL. Come precisato nel Dossier n. 248/2 - Atto Senato n. 1100 della XIX Legislatura, il “contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È di tutta evidenza, però, che (tenuto conto dell'epoca della sua emissione) la diffida accertativa individua il CCNL “Commercio Confcommercio” non sulla scorta del parametro
9 normativo sopravvenuto (CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto), bensì sulla base del (diverso) dato che detto contratto è quello applicato dal committente/utilizzatore Parte_1
7. Né la lavoratrice resistente, dal canto suo, è stata in grado di fornire indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del CCNL “Pulizie”, dovendosi condividere l'osservazione secondo cui “lo scopo dell'art. 36 Cost. - a ben vedere - non è quello d'offrire un canale giudiziale di sottoposizione di un dato rapporto lavorativo all'articolato di un contratto (collettivo) più economicamente gratificante, bensì quello d'impedire remunerazioni simboliche, apparenti, sostanzialmente irrispettose della dignità umana e professionale dei lavoratori subordinati” (così, Tribunale di Vibo Valentia, sentenza 15 novembre 2023 n. 791, prodotta da parte ricorrente – doc. n. 11 allegato al ricorso).
Parte resistente si è, infatti, limitata ad osservare che “Non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro paese, che quella conforme ai dettami costituzionali sia la paga tabellare del CCNL Commercio Confcommercio e non anche quella inferiore disposta dal CCNL Pulizia lo si evince. dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità che ha consentito di individuare il minimo retributivo al di sotto del quale non si può andare e che coincide con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (pag. 10 della memoria di costituzione).
Così facendo ha, però, omesso del tutto di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione (c.d. pars destruens, tesa a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione), ovvero di “fornire utili elementi di giudizio indicando
i parametri di raffronto”, passando direttamente alla indicazione dei criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto (immotivatamente) insufficiente (c.d. pars construens), in violazione dei principi di diritto espressi recentemente da Cass. n. 27711/2023 in tema di congruità della retribuzione ex art. 36, comma 1, Cost. …”.
In aggiunta a quanto enucleato nella suindicata pronuncia, va solo specificato che, come più volte ha ribadito la stessa parte opposta, oggetto dell'odierno giudizio non
è la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente/utilizzatore e, neppure, mancando una esplicita richiesta in tal senso, l'accertamento Parte_1 di detto rapporto in via incidentale al solo fine della fruizione del CCNL Commercio applicato da ai propri dipendenti. Parte_1
Tanto è reso evidente dalla circostanza che parte opposta riconosce pacificamente che la diffida accertativa è stata emessa nei confronti di non come debitore Parte_1
10 principale, ma nella qualità di committente/utilizzatore, responsabile in via solidale, ai sensi dell'art. 12, co. 1, D. Lgs n. 124/2004, con il datore di lavoro Pt_3
per i crediti retributivi dei dipendenti di quest'ultima.
[...]
Ne deriva che si trova a dover rispondere, in base alla diffida accertativa, Parte_1 di un debito altrui posto a carico di generato, però, Parte_3 dall'applicazione ai dipendenti di del CCNL Confcommercio che Parte_3 adotta all'interno della propria azienda. Parte_1
Con In altri termini, l' , una volta reputati fittizi i due contratti di appalto in questione e pur dando atto che soltanto i singoli dipendenti di avrebbero Parte_3 potuto richiedere giudizialmente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il committente/utilizzatore a cui sarebbe evidentemente conseguita Parte_1
l'adozione, anche nei loro confronti, del CCNL Commercio Confcommercio utilizzato da con riguardo al proprio personale, è pervenuta, nondimeno, Parte_1 ad applicare il suddetto CCNL (disapplicando il CCNL Pulizia adottato da
, in favore dei lavoratori di anche in assenza di Parte_3 Parte_3 una siffatta domanda giudiziale da parte di questi ultimi, emettendo la diffida accertativa, per le relative differenze retributive, tanto contro il datore Pt_3
(in via principale), quanto contro il committente/utilizzatore (in via
[...] Parte_1 solidale).
Ed è evidente che la diffida accertativa ha individuato il CCNL Commercio
Confcommercio poiché tale contratto collettivo era quello applicato dal committente/utilizzatore senza motivare, però, le ragioni per cui il Parte_1 [...]
, adottato da non assicurava l'ossequio all'art. 36 Cost.. CP_9 Parte_3
La stessa parte opposta non ha fornito indicazioni concrete circa la pretesa violazione dell'art. 36 Cost., derivante dalla assunta inadeguatezza della retribuzione percepita tramite l'applicazione del limitandosi ad osservare, apoditticamente, CP_9 che, non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro ordinamento, quella conforme ai dettami costituzionali doveva necessariamente essere la paga tabellare prevista dal CCNL Commercio Confcommercio (e non quella inferiore del CCNL
Pulizia), coincidente con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria
11 stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sennonché, così facendo, – ed il punto è stato bene illustrato nella richiamata sentenza - parte convenuta ha omesso di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione, cioè di fornire elementi di giudizio utili a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione percepita (donde la irrilevanza della prova orale che ha articolato nella memoria di costituzione), passando direttamente ad indicare i criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto immotivatamente insufficiente, in violazione dei principi di diritto espressi dalla
Corte Suprema, con sentenza n. 27711/2023, in tema di congruità della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost..
Per tutti i motivi suesposti, la domanda va respinta.
Le spese di lite, attesa la novità delle questioni trattate, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la diffida accertativa per crediti patrimoniali diffida accertativa N. DA-RC/2024/0814 prot. n. 0026495, emessa dall' in favore di parte opposta Controparte_6
e dichiara la conseguente nullità dell'impugnato atto di precetto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, lì 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
ES NA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. ES NA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1022/2025 R.G. promossa da
con sede a Catanzaro, alla Via G. da Fiore n. 22 (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante P.IVA_2
p.t., dott. (C.F.: , difesa dagli avv.ti Michela Parte_2 C.F._1
CO (C. F.: ) IM CU (C.F.: C.F._2
); C.F._3
opponente contro nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, difesa dall'avv. Pietro SIVIGLIA;
C.F._4
opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda può essere riassunta nei termini che seguono.
Parte opposta ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di Parte_3 dal 12.07.2022 al 25.09.2022, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato (20 ore settimanali), qualifica di cassiera 1^ livello del CCNL Imprese Pulizie e Servizi
1 integrati/Multiservizi, con sede di servizio presso il punto vendita “Porto Bolaro” di
Reggio Calabria.
Essa è stata utilizzata presso il predetto punto vendita, appartenente ad Parte_1 nell'ambito di un contratto di subappalto stipulato, in data 02.01.2023, tra la la società appaltatrice he, a sua volta, Parte_3 Parte_4 con contratto del 01.07.2022, protrattosi, a seguito di proroga, fino al 30.09.2023, aveva ricevuto in appalto da i servizi di “barriera cassa e box Parte_1 informazioni”, contestualmente concessi in subappalto ad Parte_3 società controllata da Parte_4
Lamenta l'opposta che, in violazione dell'art. 12.8 del contratto di appalto, la subappaltatrice non aveva applicato il CCNL Commercio, che era quello maggiormente rappresentativo, bensì il CCNL Pulizia, con un credito per differenze retributive a suo favore che, a seguito di intervento dell'Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, era stato determinato in complessivi euro 999,86.
Co In particolare, gli ispettori accertavano che tra la e la Parte_1 CP_3 era intercorso un contratto di appalto, avente ad oggetto il servizio “barriera
[...] casse e box informazioni”, dalla seconda società a sua volta e per la stessa durata subappaltato alla e che tali contratti dissimulavano una Parte_3 somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti di legge.
Con Tra gli elementi considerati sintomatici della non genuinità dell'appalto, l' evidenziava l'assenza di congruità fra l'attività appaltata/subappaltata ed il
[...] applicato dal subappaltatore ai propri lavoratori utilizzati Controparte_5 nell'appalto, dove in particolare la figura professionale del cassiere richiesta dal
“capitolato delle attività dei dipendenti dell'appaltatore addetti alla gestione della barriera casse”, risultava retribuita con un CCNL, quello di Pulizia, difforme sia rispetto alla mansione/qualifica richiesta (quella di cassiere) sia all'attività Con appaltata/subappaltata (servizio di cassa). Pertanto, l' reputava che Parte_1 ricorrendo a contratti di appalto/subappalto che nascondevano un diverso schema negoziale, aveva realizzato un'attività di somministrazione fraudolenta di
2 manodopera caratterizzata dalla finalità di eludere “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo”, rappresentate dall'art. 33, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, avendo il contratto di appalto dissimulato una somministrazione di lavoro in assenza dei previsti requisiti di legge, e dall'art. 1, co. 1, D.L. 338/1989, avendo l'utilizzatore beneficiato di un abbattimento del costo della manodopera derivante dall'applicazione del difforme rispetto alle mansioni Controparte_5 svolte ed all'attività appaltata/subappaltata, al fine di conseguire un trattamento retributivo/contributivo inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL Commercio
Confcommercio, così determinando una concreta lesione dei diritti dei lavoratori utilizzati e tra questi l'odierna comparente. Conseguentemente, l'Ispettorato del
Lavoro di Reggio Calabria procedeva, ai sensi dell'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 124/2004, ad emettere diffida accertativa N. DA-RC/2024/0814 prot. n. 0026495, nei confronti di quale soggetto obbligato in solido, per crediti patrimoniali inerenti a Parte_1 differenze retributive spettanti a parte opposta sulla scorta dell'applicazione di un contratto collettivo peggiorativo.
Avverso la suddetta diffida, proponeva ricorso innanzi all' Parte_1 [...]
che veniva respinto con provvedimento n. Controparte_6
2 del 06.02.2025 prot. n. 0003355 del 07.02.2025, sicché la diffida acquisiva efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 124/2004, come da comunicazione di esecutività del 10.02.2025.
Parte opposta, quindi, sul fondamento della diffida divenuta esecutiva, notificava atto di precetto nei confronti di che interponeva opposizione, contenente Parte_1 istanza di sospensione, in base ai seguenti motivi: illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e per carenza di motivazione;
violazione dell'art. 12, co. 1, D. Lg.s. n. 124/2004, nonché delle note dell'inl n. 1170/2020 e
685/2021; eccezione di decadenza, ex artt. 39 D. L.gs n. 81/2015 e 32 L. n. 183/2010; violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
contestazione della quantificazione della pretesa e dei relativi presupposti;
illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
eccesso di potere, insussistenza in capo all'ispettorato del lavoro del potere di qualificazione giuridica;
ed infondatezza della pretesa. Concludeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della suddetta diffida accertativa e previa eventuale disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello IAM di Reggio
Calabria n. 656 e 665, nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre del IAM RC 12388 del 21-05/2024, dichiararsi la diffida ed il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati.
All'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione, come da presente sentenza contestuale.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla
Sezione Lavoro di questo Tribunale, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello per cui è causa, definito con sentenza n. 666/2025, emessa dal dott. Paolo Pirruccio in data 24.06.2025 (R.G. n. 1031/2025), la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti di causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025, la a proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole a mezzo p.e.c. in data 02/04/2025, con il quale Controparte_7 intimava ad essa ricorrente, in qualità di soggetto solidalmente responsabile, il
[...] pagamento della somma complessiva di € 5.508,09.
La ricorrente espone che dal medesimo atto di precetto si evince che esso trae titolo da una diffida accertativa (n. DA-RC/2024/0798) emessa dall'Ispettorato dell'Area Metropolitana (in breve, IAM) di Reggio Calabria per un credito di € 4.864,22; detta somma sarebbe dovuta a titolo di differenze retributive, differenze sulla 13ma mensilità e sul TFR maturate nel periodo dal 01/07/2022 al 18/06/2023.
La diffida accertativa e la comunicazione della sua esecutività era stata notificata unitamente al precetto.
Essa trae fondamento, a sua volta, da due verbali dell'IAM di Reggio Calabria recanti i nn. 656 e 665 del 10/04/2024.
La ricorrente precisa ancora che con i predetti verbali, premesso che tra essa e la società
era intercorso fino al 30/09/2023 (data in cui è definitivamente cessato) Parte_4 un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di “barriera casse e box informazioni” (dalla seconda, a sua volta e per la stessa durata, subappaltato ad altra società denominata
, l'Ispettorato aveva ritenuto che tali contratti dissimulassero una Parte_3 somministrazione di manodopera in assenza dei requisiti di legge.
4 La ricorrente osserva, comunque, che le conclusioni dell'Ispettorato, benché contestate, non rilevano in questa sede ove, invece, rileva soltanto che - a detta dell'IAM di Reggio Calabria
- ai lavoratori sarebbe stato applicato un CCNL (Pulizie) ed un inquadramento non congrui. In particolare, nei verbali di accertamento si afferma che “la figura professionale del cassiere
… risulta retribuita con un CCNL, quello di Pulizia, chiaramente difforme rispetto, sia alla mansione/qualifica richiesta (quella di cassiere) sia alla attività appaltata/subappaltata (servizio cassa)” (punto III del verbale unico di accertamento e notificazione n. 656 del 10/04/2024, pag.
5 - doc. n. 3 allegato al ricorso).
1.1. La ricorrente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:
1. illegittimità della diffida accertativa per vizio di contraddittorietà e carenza di motivazione;
Par
2. violazione dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004, nonché delle note dell n. 1170/2020 e n. 685/2021; eccezione di decadenza ex art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 ed ex art. 32 della legge n. 183/2010;
3. infondatezza della pretesa;
violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale;
4. espressa contestazione della quantificazione della pretesa e dei relativi presupposti;
5. illegittimità del procedimento ispettivo e di tutti i suoi atti e di quelli conseguenti;
6. eccesso di potere;
insussistenza in capo all'Ispettorato del lavoro del potere di qualificazione giuridica;
7. infondatezza della pretesa.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il G.L. voglia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA- RC/2024/0798 emessa dall'IAM di Reggio Calabria e previa eventuale disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per quanto di ragione, anche dei verbali dello IAM di Reggio Calabria n. 656 e n. 665 nonché anche di quello per accertamento per obbligazione contributiva sempre dell'IAM di Reggio Calabria n. 12388 del 21/05/2024, dichiarare la stessa e il precetto su cui essa si basa e/o comunque la pretesa con essi vantata, illegittimi e/o infondati.
2. Si è costituita la resistente che ha concluso per il rigetto Controparte_7 dell'istanza cautelare e, nel merito, dell'opposizione, con conferma dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di pagamento delle somme di cui al precetto, con maggiorazione degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria.
3. In primo luogo, si deve rilevare che è destituito di fondamento l'assunto di parte resistente secondo cui le eccezioni sollevate da parte opponente non rientrerebbero nella competenza del Giudice del Lavoro “in quanto la diffida accertativa è atto amministrativo emesso da soggetto pubblico che non è parte nel presente giudizio che può riguardare solo l'oggetto dell'accertamento ispettivo” (così a pag. 5 della memoria di costituzione).
5 3.1. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che seppur la diffida accertativa (non opposta ovvero confermata dal ) sia “atto di natura amministrativa … idone[o] Controparte_8 ad acquisire valore di titolo esecutivo”, tuttavia “non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (così, Cass. ord. n. 23744/2022, che ha quindi implicitamente riconosciuto, come era avvenuto nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, che la legittimazione passiva ricade unicamente in capo al lavoratore, che è il soggetto in favore del quale la diffida è stata emanata e validata e che provvede alla notifica del titolo esecutivo - vale a dire della diffida - e del precetto per poter dare avvio all'esecuzione forzata, mentre l'Ispettorato del lavoro è carente di legittimazione passiva al riguardo;
nella giurisprudenza di merito, si vedano, sempre nel senso che la legittimazione passiva ricade unicamente sul lavoratore, ex multis: Trib. Ferrara, sez. lav., ord. 24 maggio 2013; Trib. Cuneo, sez. lav., sent. 12 settembre 2012 n. 156).
4. L'opposizione deve essere accolta nel merito, risultando fondato, in via assorbente (ed in applicazione del principio della ragione più liquida), il motivo di ricorso sub n. 3), attinente alla infondatezza della pretesa per violazione del principio di libertà di contrattazione sindacale.
Resta, dunque, assorbita l'istanza di sospensione cautelare avanzata dall'opponente.
5. La diffida accertativa per crediti patrimoniali trae fondamento, nel caso specifico, dalla individuazione, ad opera dell'Ispettorato, di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro.
In particolare, dalle “modalità di calcolo” della diffida accertativa si evince che le differenze retributive derivano dalla applicazione del CCNL “Commercio Confcommercio per la mansione di cassiere di IV livello” scomputando dalle retribuzioni ivi previste “il trattamento retributivo previsto dal CCNL Pulizia per l'operaio di 1° livello … riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga”.
5.1. Ciò premesso, l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004 statuisce che «Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che
6 utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».
La formulazione della norma è, evidentemente, generica, atteso che essa si limita a menzionare le “inosservanze alla disciplina contrattuale” da cui scaturiscono “crediti patrimoniali”.
Occorre, quindi, chiedersi fino a che punto possa spingersi l'attività dell'Ispettorato del lavoro e se essa possa eventualmente giungere finanche all'applicazione, in favore del lavoratore, di un CCNL diverso da quello in concreto applicato ai fini della determinazione della retribuzione spettante.
Ritiene questo Giudice, per le ragioni che saranno subito esposte, che l'espressione
“inosservanze alla disciplina contrattuale” vada intesa in senso restrittivo e che, pertanto, l'Ispettorato del lavoro possa (almeno nel periodo temporale oggetto di controversia) soltanto accertare differenze retributive scaturenti dalla disciplina contrattuale (collettiva e individuale) concretamente applicata al lavoratore, ma non possa invece parametrare la retribuzione ad un diverso CCNL ritenuto più confacente all'attività lavorativa espletata. In altri termini, la diffida accertativa può essere emessa per differenze retributive connesse alla concreta effettuazione (entità) della prestazione lavorativa oppure alla misura (entità) della retribuzione corrisposta sulla base del CCNL concretamente applicato, dovendosi escludere che l'attività dell'Ispettorato possa sconfinare nella individuazione di un CCNL diverso da quello in concreto applicato, perché ritenuto maggiormente aderente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta o al settore merceologico in cui opera il datore di lavoro.
In altri termini, potranno essere accertate differenze retributive pur sempre fondate sul contratto individuale o sul CCNL applicato dal datore di lavoro a quel lavoratore, ma scaturenti da una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto individuale o dal citato CCNL oppure da prestazioni lavorative (ordinarie o straordinarie) non retribuite, ma pur sempre da computarsi sulla base del CCNL concretamente applicato.
L'attività accertativa dei crediti patrimoniali del lavoratore ad opera dell'Ispettorato è, dunque, un'attività fondata su semplici calcoli matematici sviluppati sulle ore di lavoro e sulla retribuzione oraria prevista dal contratto individuale o dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Si tratta di un'attività priva, dunque, di apprezzamenti discrezionali.
“La disposizione preclude, invece, il ricorso a questo tipo di strumento … laddove si pongano questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro, ossia quando si renda necessario accertare la natura della prestazione lavorativa, sulla base di apprezzamenti di fatto connotati da discrezionalità, giacché una siffatta verifica implica attività istruttorie complesse e interpretative, rimesse dall'ordinamento giuridico alla autorità giudiziaria, con tutte le garanzie del processo” (così, Trib. Napoli, sent. 7 marzo 2024, n. 1751).
5.2. Non sembra, pertanto, corretto sostenere (almeno nel periodo oggetto di causa) che l'Ispettorato possa attribuirsi il potere di individuare un CCNL diverso da quello in concreto applicato e, sulla scorta di tale individuazione, calcolare le differenze retributive spettanti al lavoratore.
7 La Suprema Corte ha infatti chiarito che «Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato» (Cass., Sez. Un. n. 2665/1997; conf.: Cass., Sez. Lav., n. 26742/2014).
5.2.1. Da tale principio, si evince, quindi, che:
- solo il giudice, su domanda del lavoratore, può determinare la retribuzione sulla scorta di un CCNL diverso da quello applicato dal datore di lavoro (e la eventuale applicazione investe unicamente il profilo retributivo);
- il lavoratore, che invoca l'applicazione di un diverso CCNL, ha però l'onere di allegare e dimostrare che la retribuzione corrispostagli in forza del CCNL applicato dal datore di lavoro non è conforme al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. ovvero che la retribuzione corrispostagli, in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro, non è sufficiente ed adeguata.
6. È pur vero che il comma 1-bis dell'art. 29 (rubricato “Appalto”) del decreto legislativo n. 276 del 2003 ora prevede espressamente che:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto».
Si deve però rilevare che tale disposizione è stata introdotta dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024 ed è entrata in vigore soltanto in data 01/05/2024.
Essa - come anticipato - non è, dunque, applicabile ratione temporis al caso di specie, poiché il periodo oggetto della diffida accertativa (si veda l'allegato alla p.e.c. contenente l'atto di precetto - doc. n. 2 allegato al ricorso) è anteriore alla predetta data (i crediti retributivi attengono al periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 18/06/2023).
8 Il dato della inapplicabilità temporale della citata disposizione è, comunque, pacifico tra le parti, atteso che parte resistente ha dedotto che “l'Ispettorato non procedeva all'applicazione del diverso contratto collettivo in attuazione della prefata disposizione normativa - neppure in vigore al momento degli accertamenti - ma a fronte dell'acclarata finalità fraudolenta riscontrata nella determinazione della società subappaltante di applicare un CCNL Pulizia del tutto difforme alle mansioni svolte e oggetto di appalto che le avrebbe garantito un cospicuo abbattimento dei costi della manodopera” (pag. 9 della memoria di costituzione). Il che, però, come si è visto, non rientra tra i poteri dell'Ispettorato del Lavoro.
In altri termini, l'ambito di applicazione temporale della disposizione esime questo Giudice dal verificare se, seppur a partire dalla sua entrata in vigore (01/05/2024), essa comporti che le “inosservanze alla disciplina contrattuale” di cui discorre l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004, possano compendiare anche il “trattamento economico … non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cui fa riferimento il comma 1-bis dell'art. 29 cit.).
Sebbene sembrerebbe preferibile propendere, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, per la soluzione negativa, il dato cronologico (ovvero l'entrata in vigore della norma in epoca successiva all'accertamento compiuto dell'Ispettorato del Lavoro) è già da solo sufficiente ad escludere che, al tempo dell'accertamento, all'Ispettorato potesse essere attribuito siffatto potere in materia di individuazione del CCNL applicabile.
Basti osservare, sul punto, che se tale disposizione ora attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo senz'altro azionabile dinanzi al Giudice del Lavoro (per conseguire la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive), appare del tutto logico e consequenziale ritenere che l'Ispettorato del Lavoro non potesse, prima della sua introduzione, procedere ad individuare una diversa disciplina contrattuale collettiva ai fini del calcolo delle differenze retributive.
Se, infatti, ciò fosse stato possibile (almeno - si ripete - fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis cit.) si perverrebbe alla assurda conclusione secondo cui il personale ispettivo avrebbe addirittura poteri maggiori e di contenuto più ampio ed esteso rispetto ai diritti soggettivi riconosciuti al lavoratore stesso (essendo fuor di dubbio - come detto - che il comma 1-bis cit. attribuisca, innanzitutto, al lavoratore il diritto soggettivo di chiedere le differenze retributive discendenti dal diverso CCNL ivi richiamato).
D'altronde, l'introduzione della norma imporrebbe un particolare onere motivazionale a carico dell'Ispettorato, atteso che le differenze retributive non potrebbero essere riconosciute sulla scorta di un qualsivoglia diverso CCNL. Come precisato nel Dossier n. 248/2 - Atto Senato n. 1100 della XIX Legislatura, il “contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È di tutta evidenza, però, che (tenuto conto dell'epoca della sua emissione) la diffida accertativa individua il CCNL “Commercio Confcommercio” non sulla scorta del parametro
9 normativo sopravvenuto (CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto), bensì sulla base del (diverso) dato che detto contratto è quello applicato dal committente/utilizzatore Parte_1
7. Né la lavoratrice resistente, dal canto suo, è stata in grado di fornire indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del CCNL “Pulizie”, dovendosi condividere l'osservazione secondo cui “lo scopo dell'art. 36 Cost. - a ben vedere - non è quello d'offrire un canale giudiziale di sottoposizione di un dato rapporto lavorativo all'articolato di un contratto (collettivo) più economicamente gratificante, bensì quello d'impedire remunerazioni simboliche, apparenti, sostanzialmente irrispettose della dignità umana e professionale dei lavoratori subordinati” (così, Tribunale di Vibo Valentia, sentenza 15 novembre 2023 n. 791, prodotta da parte ricorrente – doc. n. 11 allegato al ricorso).
Parte resistente si è, infatti, limitata ad osservare che “Non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro paese, che quella conforme ai dettami costituzionali sia la paga tabellare del CCNL Commercio Confcommercio e non anche quella inferiore disposta dal CCNL Pulizia lo si evince. dall'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità che ha consentito di individuare il minimo retributivo al di sotto del quale non si può andare e che coincide con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (pag. 10 della memoria di costituzione).
Così facendo ha, però, omesso del tutto di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione (c.d. pars destruens, tesa a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione), ovvero di “fornire utili elementi di giudizio indicando
i parametri di raffronto”, passando direttamente alla indicazione dei criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto (immotivatamente) insufficiente (c.d. pars construens), in violazione dei principi di diritto espressi recentemente da Cass. n. 27711/2023 in tema di congruità della retribuzione ex art. 36, comma 1, Cost. …”.
In aggiunta a quanto enucleato nella suindicata pronuncia, va solo specificato che, come più volte ha ribadito la stessa parte opposta, oggetto dell'odierno giudizio non
è la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente/utilizzatore e, neppure, mancando una esplicita richiesta in tal senso, l'accertamento Parte_1 di detto rapporto in via incidentale al solo fine della fruizione del CCNL Commercio applicato da ai propri dipendenti. Parte_1
Tanto è reso evidente dalla circostanza che parte opposta riconosce pacificamente che la diffida accertativa è stata emessa nei confronti di non come debitore Parte_1
10 principale, ma nella qualità di committente/utilizzatore, responsabile in via solidale, ai sensi dell'art. 12, co. 1, D. Lgs n. 124/2004, con il datore di lavoro Pt_3
per i crediti retributivi dei dipendenti di quest'ultima.
[...]
Ne deriva che si trova a dover rispondere, in base alla diffida accertativa, Parte_1 di un debito altrui posto a carico di generato, però, Parte_3 dall'applicazione ai dipendenti di del CCNL Confcommercio che Parte_3 adotta all'interno della propria azienda. Parte_1
Con In altri termini, l' , una volta reputati fittizi i due contratti di appalto in questione e pur dando atto che soltanto i singoli dipendenti di avrebbero Parte_3 potuto richiedere giudizialmente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il committente/utilizzatore a cui sarebbe evidentemente conseguita Parte_1
l'adozione, anche nei loro confronti, del CCNL Commercio Confcommercio utilizzato da con riguardo al proprio personale, è pervenuta, nondimeno, Parte_1 ad applicare il suddetto CCNL (disapplicando il CCNL Pulizia adottato da
, in favore dei lavoratori di anche in assenza di Parte_3 Parte_3 una siffatta domanda giudiziale da parte di questi ultimi, emettendo la diffida accertativa, per le relative differenze retributive, tanto contro il datore Pt_3
(in via principale), quanto contro il committente/utilizzatore (in via
[...] Parte_1 solidale).
Ed è evidente che la diffida accertativa ha individuato il CCNL Commercio
Confcommercio poiché tale contratto collettivo era quello applicato dal committente/utilizzatore senza motivare, però, le ragioni per cui il Parte_1 [...]
, adottato da non assicurava l'ossequio all'art. 36 Cost.. CP_9 Parte_3
La stessa parte opposta non ha fornito indicazioni concrete circa la pretesa violazione dell'art. 36 Cost., derivante dalla assunta inadeguatezza della retribuzione percepita tramite l'applicazione del limitandosi ad osservare, apoditticamente, CP_9 che, non essendo prevista una retribuzione minima nel nostro ordinamento, quella conforme ai dettami costituzionali doveva necessariamente essere la paga tabellare prevista dal CCNL Commercio Confcommercio (e non quella inferiore del CCNL
Pulizia), coincidente con la paga tabellare prevista nei contratti collettivi di categoria
11 stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sennonché, così facendo, – ed il punto è stato bene illustrato nella richiamata sentenza - parte convenuta ha omesso di procedere alla elaborazione degli indici sintomatici dell'inadeguatezza della retribuzione, cioè di fornire elementi di giudizio utili a provare il fatto negativo dell'insufficienza della retribuzione percepita (donde la irrilevanza della prova orale che ha articolato nella memoria di costituzione), passando direttamente ad indicare i criteri parametrici sostitutivi del salario ritenuto immotivatamente insufficiente, in violazione dei principi di diritto espressi dalla
Corte Suprema, con sentenza n. 27711/2023, in tema di congruità della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost..
Per tutti i motivi suesposti, la domanda va respinta.
Le spese di lite, attesa la novità delle questioni trattate, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la diffida accertativa per crediti patrimoniali diffida accertativa N. DA-RC/2024/0814 prot. n. 0026495, emessa dall' in favore di parte opposta Controparte_6
e dichiara la conseguente nullità dell'impugnato atto di precetto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, lì 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
ES NA
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