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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria De Parte_1
Pasquale, giusta delega in atti – INTIMANTE
E
– INTIMATO CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, la in persona del l.r.p.t., Parte_1
deducendo il mancato pagamento dei canoni dovuti per i mesi di dicembre
2023, nonché gennaio e febbraio dell'anno 2024 per complessivi Euro
1.627,80 intimava a sfratto per morosità relativamente Controparte_2
all'immobile sito in Monterotondo (RM), Via Monte Circeo 12 concesso al conduttore in virtù di contratto di locazione ad uso diverso registrato in data
11.07.2018.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per l'intimato ma il Tribunale disponeva la trasformazione del rito, ritenuta la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. incompatibile con il procedimento sommario di convalida. Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa, nella contumacia del convenuto, è stata decisa all'udienza del 12.12.2024 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso diverso registrato in data 11.07.2018, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c., stante la contumacia del convenuto.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 140,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.; sebbene detta norma trovi applicazione per le sole locazioni ad uso abitativo, nulla esclude che il Tribunale possa considerarla quale criterio discretivo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di Euro 1.627,80 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità ed oneri successivi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a il rilascio, senza dilazione, dell'immobile sito Controparte_1
in Monterotondo (RM), Via Monte Circeo n. 12, con destinazione autorimessa, in catasto, al foglio 36, part.lla 29 sub 526;
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 1.627,80 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità ed oneri successivi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 120,00 per esborsi ed Euro 1.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 12 dicembre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria De Parte_1
Pasquale, giusta delega in atti – INTIMANTE
E
– INTIMATO CONTUMACE Controparte_1
OGGETTO : SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, la in persona del l.r.p.t., Parte_1
deducendo il mancato pagamento dei canoni dovuti per i mesi di dicembre
2023, nonché gennaio e febbraio dell'anno 2024 per complessivi Euro
1.627,80 intimava a sfratto per morosità relativamente Controparte_2
all'immobile sito in Monterotondo (RM), Via Monte Circeo 12 concesso al conduttore in virtù di contratto di locazione ad uso diverso registrato in data
11.07.2018.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per l'intimato ma il Tribunale disponeva la trasformazione del rito, ritenuta la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. incompatibile con il procedimento sommario di convalida. Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa, nella contumacia del convenuto, è stata decisa all'udienza del 12.12.2024 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante relativo alla dimostrazione della fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso diverso registrato in data 11.07.2018, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c., stante la contumacia del convenuto.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 140,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.; sebbene detta norma trovi applicazione per le sole locazioni ad uso abitativo, nulla esclude che il Tribunale possa considerarla quale criterio discretivo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della parte conduttrice, protrattasi anche in corso di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna del resistente al rilascio del locale e al pagamento dei ratei insoluti.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di Euro 1.627,80 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità ed oneri successivi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a il rilascio, senza dilazione, dell'immobile sito Controparte_1
in Monterotondo (RM), Via Monte Circeo n. 12, con destinazione autorimessa, in catasto, al foglio 36, part.lla 29 sub 526;
3) Condanna parte resistente al pagamento della somma di Euro 1.627,80 riferita alla morosità intimata, nonché al versamento delle mensilità ed oneri successivi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali maturati;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 120,00 per esborsi ed Euro 1.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 12 dicembre 2024
Il Giudice O.P.