Ordinanza presidenziale 5 aprile 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2016, proposto da
NO OR, UI OR, VA OR, AN Zamponi, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Felici Bedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio AB UO in Ancona, corso Mazzini n.73;
contro
Comune di Fermo, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Gentili, Cristina Argentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio IZ RA in Ancona, viale della Vittoria 7;
Provincia di Fermo, non costituita in giudizio;
nei confronti
Idrotermica San Marco F.lli Cerretani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LE D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio DA ER in Ancona, via San Martino, 43;
per l'annullamento
della deliberazione c.c. n. 52 dell’11 giugno 2014, di adozione variante piano regolatore generale, nonché degli atti inerenti e conseguenti ad essa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fermo Sindaco e di Idrotermica San Marco F.lli Cerretani;
Vista la comunicazione depositata il 12 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente, con atto depositato il 12 dicembre 2025, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, sussistendone giusti motivi considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA DI, Presidente, Estensore
LE BA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA DI |
IL SEGRETARIO