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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2024, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 39732 /23 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso gli Avv. Parte_1
Micaela PULIATTI e Marco PULIATTI che la rappresentano e difendono per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dei benefici ex 1 l. 18/80 e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza del suo diritto alla prestazione richiesta con decorrenza 01.10.2022. Tanto premesso ed esposto, considerato che l' non le ha corrisposto quanto CP_1 dovuto, ha chiesto al Giudice di condannare l'istituto convenuto al pagamento di quanto spettante. L' non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza del 07.05.2024 parte ricorrente ha dato atto della liquidazione della prestazione richiesta e ha concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere, chiedendo la refusione delle spese di lite. All'esito, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di discussione la difesa ricorrente ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, così ritenendo soddisfatte le proprie pretese, insistendo per la condanna di parte resistente alle spese di lite. Le spese del giudizio vanno poste a carico di attesa la tardività del versamento CP_1 della somma dovuta rispetto alla notifica del ricorso, come da documentazione versata in atti. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.900,00 oltre accessori, da distrarsi.
Roma, 07/05/2024 Il Giudice (Laura Bajardi)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 39732 /23 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso gli Avv. Parte_1
Micaela PULIATTI e Marco PULIATTI che la rappresentano e difendono per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dei benefici ex 1 l. 18/80 e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza del suo diritto alla prestazione richiesta con decorrenza 01.10.2022. Tanto premesso ed esposto, considerato che l' non le ha corrisposto quanto CP_1 dovuto, ha chiesto al Giudice di condannare l'istituto convenuto al pagamento di quanto spettante. L' non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza del 07.05.2024 parte ricorrente ha dato atto della liquidazione della prestazione richiesta e ha concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere, chiedendo la refusione delle spese di lite. All'esito, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di discussione la difesa ricorrente ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, così ritenendo soddisfatte le proprie pretese, insistendo per la condanna di parte resistente alle spese di lite. Le spese del giudizio vanno poste a carico di attesa la tardività del versamento CP_1 della somma dovuta rispetto alla notifica del ricorso, come da documentazione versata in atti. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.900,00 oltre accessori, da distrarsi.
Roma, 07/05/2024 Il Giudice (Laura Bajardi)