CASS
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2025, n. 13356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13356 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza DE 12/09/2024 DEla CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni DE PG, in persona DEla sostituta Lucia ODElo, che ha chiesto il rigetto DE ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13356 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza DE 12 settembre 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione proposta nell'interesse di SC TO in relazione alla detenzione da costui patita dal 12 luglio 2019 al 23 novembre 2019, in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, co. 1 e 2, cod. pen. ai danni DEla ex convivente. Il TO era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, confermata dal Tribunale in sede di riesame, che veniva revocata a seguito DEla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, con la formula perché il fatto non sussiste. 2. La Corte DEla riparazione ha ritenuto la sussistenza in capo all'istante, di condotte gravemente colpose tanto sul piano extraprocessuale quanto processuale. Quanto al primo profilo, al netto DEla ritrattazione da parte DEla persona offesa,. è stato posto l'accento sui file audio che il TO ha inviato alla persona offesa aventi contenuto minaccioso. Altro comportamento ritenuto gravemente colposo era quello riferito dai genitori DE TO relativamente a una discussione animata tra il figlio e la persona offesa in occasione DEla quale la donna veniva da costui strattonata violentemente, rompendole il cellulare. Quanto al profilo processuale la Corte ritenuto ostativo l'avere, il Mobntone, proceduto al risarcimento DE danno cagionato alla persona offesa, prima DEla sua ritrattazione e DEl'udienza di discussione. Secondo il giudice DEla riparazione, detto risarcimento, che presuppone l'esistenza di un atto illecito, sarebbe da considerarsi quale ammissione dei fatti ad ulteriore conferma degli elementi addotti dalla Pubblica accusa. 3. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo DE difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui deduce inosservanza DEle regole di valutazione relative al dolo e alla colpa quali condizioni ostative al diritto alla riparazione e vizi di motivazione. La Corte di appello, secondo la difesa, ha ravvisato erroneamente profili di colpa processuale senza considerare che il TO si è da subito attivato con indagini difensive rappresentando elementi da cui il giudicante non poteva dissociarsi per il raggiungimento DEla verità dei fatti contestati. TO ha acconsentito ad acquisire atti esistenti nel fascicolo DE pubblico ministero, ivi compresa la denuncia querela per dimostrare la sua estraneità alle accuse mosse. La Corte territoriale ha valorizzato elementi che attengono alle sole dichiarazioni 2 DEla denunciante, peraltro, condannata in via definitiva per calunnia. Non si comprende come tali condotte possano integrare la colpa grave. Errata è anche la individuazione di profili di colpa extraprocessuale consistiti nell'avere inviato dei file audio dal contenuto "sconclusionato" e vagamente minaccioso che non consentono di configurare a carico DE TO la colpa grave ostativa né la loro sinergia rispetto all'adozione e al mantenimento DEla misura. Discorso analogo vale anche per ciò che attiene alle dichiarazioni dei genitori DE TO che hanno riferito di un unico episodio in cui la persona offesa sarebbe stata strattonata e le sarebbe stato rotto il telefono. La Corte DEla riparazione contesta al TO di non avere "proferito parola in quella circostanza". Ad avviso DEla difesa il silenzio serbato nell'occasione dal TO, all'epoca neppure indagato non può essere configurato come colpa grave. Quanto all'avvenuto risarcimento DE danno, lo stesso è stato interpretato erroneamente, come idoneo a determinare il convincimento DEl'esistenza di un atto illecito e, pertanto, meritevole di rimprovero in termini di negligenza. L'avere risarcito il danno prima DEl'apertura DE dibattimento, secondo la difesa, costituiva il tentativo disperato di proporre una nuova e ulteriore istanza di sostituzione DEla misura cautelare. La scelta di proporre una offerta reale non può e non deve essere ritenuta colpa grave in termini di mantenimento DEla misura. 4. Il P.G., in persona DEla sostituta Lucia ODElo, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che per giurisprudenza costante di questa Corte l'operazione logica propria DE giudice DE processo penale, volta all'accertamento DEla sussistenza di un reato e DEla sua commissione da parte DEl'imputato va tenuta distinta da quella propria DE giudice DEla riparazione. Quest'ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale DE giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale DE tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto, piuttosto, se queste si siano poste come fattore condizionante alla produzione DEl'evento "detenzione". In relazione a tale aspetto DEla decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non per rivalutarlo quanto piuttosto per controllare la ricorrenza o meno DEle condizioni DEl'azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione DE diritto alla riparazione (in tal senso Sez. 4, n. 3359 DE 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, La Fornara, Rv. 268952). 3 Ha chiarito questa Corte che il giudice DEla riparazione «non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo;
mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto, in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate» (Sez. 4 n. 372 DE 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, Garcia de Medina, Rv. 263197). 2. La Corte DEla riparazione, con motivazione non manifestamente illogica nè contraddittoria, nel rigettare la richiesta di riparazione, in ossequio ai principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di questa Suprema Cortei, in subiecta materia, soffermandosi sui canoni che orientano il giudizio riparatorio che diverge da quello diretto ad accertare le responsabilità penali nella misura in cui è volto a verificare se le condotte DE ricorrente, tanto di natura processuale che extraprocessuale, valutate ex ante, abbiano quantomeno concorso a determinare l'adozione DE provvedimento restrittivo, ha rinvenuto nei file audio inviati alla persona offesa un profilo di colpa extraprocessuale in termini gravemente ostativi. Il giudice DEla riparazione, dopo avere passato in rassegna la pronuncia assolutoria cui il giudice di merito è pervenuto, una volta acquisita la ritrattazione DEla denunciante, ha posto l'accento sul materiale probatorio che era stato valorizzato dal giudice DEla cautela. Si trattava dei file audio che la persona offesa aveva prodotto in occasione DEla presentazione DEla denuncia, a lei inviati dall'odierno ricorrente e il cui contenuto, la Corte DEla riparazione, riportava a riprova DEl'inequivoco contenuto minaccioso ("scavati la fossa.... Forse non hai capito, io non ho niente da perdere ... forse non hai capito ora è arrivata la tua fine..."). Il giudice DEla riparazione evidenziava, altresì, che il contenuto dei messaggi audio era stato valorizzato quale riscontro alla denuncia DEla persona offesa tanto dal giudice DEla cautela quanto dal Tribunale DE riesame e che il Tribunale, dal canto proprio, nella sentenza di assoluzione aveva dato atto DE contenuto di detti file audio il cui tenore veniva minimizzato dalla GA in occasione DEla ritrattazione di quanto aveva denunciato, relegando il contenuto degli stessi a termini usati "per scherzare". E' stato congruamente e logicamente evidenziato come, a fronte di una imputazione di atti persecutori, l'avere il TO inviato messaggi DE genere sopra indicato, in un contesto di conflittualità tra i due ex conviventi ha costituito, da parte DE TO, comportamento gravemente imprudente, negligente e in ogni caso in violazione di norme di legge (art. 612 cod. pen.), tale da ritenere legittimamente integrata, sotto il profilo DEla gravità indiziaria, l'ipotesi 4 accusatoria. La condotta in esame, valutata dal giudice DE procedimento secondo il parametro DEl'id quod plerumque accidit, era tale da creare, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento DEl'autorità giudiziaria a tutela DEla comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Del pari la Corte DEla riparazione ha ritenuto gravemente colposa la condotta tenuta dal TO e riferita dai suoi genitori. Costoro avevano raccontato che il figlio aveva atteso la compagna sul luogo di lavoro e poi "l'aveva picchiata e le aveva rotto il cellulare" (pag. 5 DE provvedimento impugnato). Veniva posto l'accento sulla circostanza che, nell'occasione, il padre DEl'odierno ricorrente si offriva di ricomprare alla persona offesa un telefono cellulare nuovo e che "il figlio assisteva alla scena senza parlare" mentre la persona offesa si allontanava minacciando di denunciare l'accaduto. Si tratta -all'evidenza di motivazione congrua, non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite che si pone nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in subiecta materia e che non merita le censure mosse dal ricorrente. Alla luce di tali elementi, la Corte DEla riparazione ha, dunque, ritenuto che la sentenza di assoluzione non contenesse statuizioni attestanti la insussistenza degli elementi sui quali si era fondato il titolo cautelare, essendo l'assoluzione conseguita alla ritrattazione avvenuta in dibattimento proprio al mancato ingresso di tali elementi probatori in giudizio, elementi che, vicevrsa, il GIP aveva considerato in sede di emissione DEla misura. 3. L'argomento speso dai giudici DEla riparazione, con riferimento all'avvenuto risarcimento in favore DEla persona offesa prima DEla sua "ritrattazione" e DEla discussione finale, pur non incrinando il complessivo ragionamento svolto, non coglie nel segno nella misura in cui lo si ritiene una conferma degli elementi addotti dalla Pubblica accusa. A tale proposito va ricordato che non è possibile negare la riparazione sulla scorta di condotte tenute dal ricorrente che non siano state poste a base DEla misura cautelare o DE suo mantenimento senza spiegare la rilevanza sinergica di questa. Nel caso in esame, in un errore prospettico, l'argomento speso dal giudice DEla riparazione risulta carente in merito alla incidenza causale DEla condotta tenuta in termini di creazione DEl'apparenza DEla esistenza dei presupposti non tanto per l'esistenza dei presupposti DEla misura custodiale, quanto per il suo mantenimento, quale comportamento ostativo alla insorgenza DE diritto alla riparazione (sez. 4, n. 8615 DE 8/2/2022, Z., Rv. 283017; n. 8616 5 DE 8/2/2022, n.m.; n. 19621 DE 12/4/2022, L., Rv. 283241; n. 37200 DE 14/6/2022, G., Rv. 283557). In altri termini, il riferimento operato dalla Corte territoriale al comportamento processuale tenuto dal TO, "ancora prima DEl'udienza di discussione" è stato considerato una ammissione dei fatti, postuma, senza spiegare tuttavia l'incidenza che lo stesso avrebbe avuto sul mantenimento DEla misura. Il ragionamento seguito dalla Corte, tuttavia, è posto a completamento di una valutazione che, già di per sé, è idonea a fondare la decisione, cosicché anche espungendo detto riferimento, il complessivo ragionamento esplicativo è idoneo a sorreggere la motivazione, che resiste alle critiche difensive. 4. Al rigetto segue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Deciso il 26 febbraio 2025
lette le conclusioni DE PG, in persona DEla sostituta Lucia ODElo, che ha chiesto il rigetto DE ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13356 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 26/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza DE 12 settembre 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione proposta nell'interesse di SC TO in relazione alla detenzione da costui patita dal 12 luglio 2019 al 23 novembre 2019, in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, co. 1 e 2, cod. pen. ai danni DEla ex convivente. Il TO era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, confermata dal Tribunale in sede di riesame, che veniva revocata a seguito DEla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, con la formula perché il fatto non sussiste. 2. La Corte DEla riparazione ha ritenuto la sussistenza in capo all'istante, di condotte gravemente colpose tanto sul piano extraprocessuale quanto processuale. Quanto al primo profilo, al netto DEla ritrattazione da parte DEla persona offesa,. è stato posto l'accento sui file audio che il TO ha inviato alla persona offesa aventi contenuto minaccioso. Altro comportamento ritenuto gravemente colposo era quello riferito dai genitori DE TO relativamente a una discussione animata tra il figlio e la persona offesa in occasione DEla quale la donna veniva da costui strattonata violentemente, rompendole il cellulare. Quanto al profilo processuale la Corte ritenuto ostativo l'avere, il Mobntone, proceduto al risarcimento DE danno cagionato alla persona offesa, prima DEla sua ritrattazione e DEl'udienza di discussione. Secondo il giudice DEla riparazione, detto risarcimento, che presuppone l'esistenza di un atto illecito, sarebbe da considerarsi quale ammissione dei fatti ad ulteriore conferma degli elementi addotti dalla Pubblica accusa. 3. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo DE difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui deduce inosservanza DEle regole di valutazione relative al dolo e alla colpa quali condizioni ostative al diritto alla riparazione e vizi di motivazione. La Corte di appello, secondo la difesa, ha ravvisato erroneamente profili di colpa processuale senza considerare che il TO si è da subito attivato con indagini difensive rappresentando elementi da cui il giudicante non poteva dissociarsi per il raggiungimento DEla verità dei fatti contestati. TO ha acconsentito ad acquisire atti esistenti nel fascicolo DE pubblico ministero, ivi compresa la denuncia querela per dimostrare la sua estraneità alle accuse mosse. La Corte territoriale ha valorizzato elementi che attengono alle sole dichiarazioni 2 DEla denunciante, peraltro, condannata in via definitiva per calunnia. Non si comprende come tali condotte possano integrare la colpa grave. Errata è anche la individuazione di profili di colpa extraprocessuale consistiti nell'avere inviato dei file audio dal contenuto "sconclusionato" e vagamente minaccioso che non consentono di configurare a carico DE TO la colpa grave ostativa né la loro sinergia rispetto all'adozione e al mantenimento DEla misura. Discorso analogo vale anche per ciò che attiene alle dichiarazioni dei genitori DE TO che hanno riferito di un unico episodio in cui la persona offesa sarebbe stata strattonata e le sarebbe stato rotto il telefono. La Corte DEla riparazione contesta al TO di non avere "proferito parola in quella circostanza". Ad avviso DEla difesa il silenzio serbato nell'occasione dal TO, all'epoca neppure indagato non può essere configurato come colpa grave. Quanto all'avvenuto risarcimento DE danno, lo stesso è stato interpretato erroneamente, come idoneo a determinare il convincimento DEl'esistenza di un atto illecito e, pertanto, meritevole di rimprovero in termini di negligenza. L'avere risarcito il danno prima DEl'apertura DE dibattimento, secondo la difesa, costituiva il tentativo disperato di proporre una nuova e ulteriore istanza di sostituzione DEla misura cautelare. La scelta di proporre una offerta reale non può e non deve essere ritenuta colpa grave in termini di mantenimento DEla misura. 4. Il P.G., in persona DEla sostituta Lucia ODElo, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che per giurisprudenza costante di questa Corte l'operazione logica propria DE giudice DE processo penale, volta all'accertamento DEla sussistenza di un reato e DEla sua commissione da parte DEl'imputato va tenuta distinta da quella propria DE giudice DEla riparazione. Quest'ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale DE giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale DE tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto, piuttosto, se queste si siano poste come fattore condizionante alla produzione DEl'evento "detenzione". In relazione a tale aspetto DEla decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non per rivalutarlo quanto piuttosto per controllare la ricorrenza o meno DEle condizioni DEl'azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione DE diritto alla riparazione (in tal senso Sez. 4, n. 3359 DE 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, La Fornara, Rv. 268952). 3 Ha chiarito questa Corte che il giudice DEla riparazione «non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo;
mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto, in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate» (Sez. 4 n. 372 DE 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, Garcia de Medina, Rv. 263197). 2. La Corte DEla riparazione, con motivazione non manifestamente illogica nè contraddittoria, nel rigettare la richiesta di riparazione, in ossequio ai principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di questa Suprema Cortei, in subiecta materia, soffermandosi sui canoni che orientano il giudizio riparatorio che diverge da quello diretto ad accertare le responsabilità penali nella misura in cui è volto a verificare se le condotte DE ricorrente, tanto di natura processuale che extraprocessuale, valutate ex ante, abbiano quantomeno concorso a determinare l'adozione DE provvedimento restrittivo, ha rinvenuto nei file audio inviati alla persona offesa un profilo di colpa extraprocessuale in termini gravemente ostativi. Il giudice DEla riparazione, dopo avere passato in rassegna la pronuncia assolutoria cui il giudice di merito è pervenuto, una volta acquisita la ritrattazione DEla denunciante, ha posto l'accento sul materiale probatorio che era stato valorizzato dal giudice DEla cautela. Si trattava dei file audio che la persona offesa aveva prodotto in occasione DEla presentazione DEla denuncia, a lei inviati dall'odierno ricorrente e il cui contenuto, la Corte DEla riparazione, riportava a riprova DEl'inequivoco contenuto minaccioso ("scavati la fossa.... Forse non hai capito, io non ho niente da perdere ... forse non hai capito ora è arrivata la tua fine..."). Il giudice DEla riparazione evidenziava, altresì, che il contenuto dei messaggi audio era stato valorizzato quale riscontro alla denuncia DEla persona offesa tanto dal giudice DEla cautela quanto dal Tribunale DE riesame e che il Tribunale, dal canto proprio, nella sentenza di assoluzione aveva dato atto DE contenuto di detti file audio il cui tenore veniva minimizzato dalla GA in occasione DEla ritrattazione di quanto aveva denunciato, relegando il contenuto degli stessi a termini usati "per scherzare". E' stato congruamente e logicamente evidenziato come, a fronte di una imputazione di atti persecutori, l'avere il TO inviato messaggi DE genere sopra indicato, in un contesto di conflittualità tra i due ex conviventi ha costituito, da parte DE TO, comportamento gravemente imprudente, negligente e in ogni caso in violazione di norme di legge (art. 612 cod. pen.), tale da ritenere legittimamente integrata, sotto il profilo DEla gravità indiziaria, l'ipotesi 4 accusatoria. La condotta in esame, valutata dal giudice DE procedimento secondo il parametro DEl'id quod plerumque accidit, era tale da creare, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento DEl'autorità giudiziaria a tutela DEla comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Del pari la Corte DEla riparazione ha ritenuto gravemente colposa la condotta tenuta dal TO e riferita dai suoi genitori. Costoro avevano raccontato che il figlio aveva atteso la compagna sul luogo di lavoro e poi "l'aveva picchiata e le aveva rotto il cellulare" (pag. 5 DE provvedimento impugnato). Veniva posto l'accento sulla circostanza che, nell'occasione, il padre DEl'odierno ricorrente si offriva di ricomprare alla persona offesa un telefono cellulare nuovo e che "il figlio assisteva alla scena senza parlare" mentre la persona offesa si allontanava minacciando di denunciare l'accaduto. Si tratta -all'evidenza di motivazione congrua, non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite che si pone nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in subiecta materia e che non merita le censure mosse dal ricorrente. Alla luce di tali elementi, la Corte DEla riparazione ha, dunque, ritenuto che la sentenza di assoluzione non contenesse statuizioni attestanti la insussistenza degli elementi sui quali si era fondato il titolo cautelare, essendo l'assoluzione conseguita alla ritrattazione avvenuta in dibattimento proprio al mancato ingresso di tali elementi probatori in giudizio, elementi che, vicevrsa, il GIP aveva considerato in sede di emissione DEla misura. 3. L'argomento speso dai giudici DEla riparazione, con riferimento all'avvenuto risarcimento in favore DEla persona offesa prima DEla sua "ritrattazione" e DEla discussione finale, pur non incrinando il complessivo ragionamento svolto, non coglie nel segno nella misura in cui lo si ritiene una conferma degli elementi addotti dalla Pubblica accusa. A tale proposito va ricordato che non è possibile negare la riparazione sulla scorta di condotte tenute dal ricorrente che non siano state poste a base DEla misura cautelare o DE suo mantenimento senza spiegare la rilevanza sinergica di questa. Nel caso in esame, in un errore prospettico, l'argomento speso dal giudice DEla riparazione risulta carente in merito alla incidenza causale DEla condotta tenuta in termini di creazione DEl'apparenza DEla esistenza dei presupposti non tanto per l'esistenza dei presupposti DEla misura custodiale, quanto per il suo mantenimento, quale comportamento ostativo alla insorgenza DE diritto alla riparazione (sez. 4, n. 8615 DE 8/2/2022, Z., Rv. 283017; n. 8616 5 DE 8/2/2022, n.m.; n. 19621 DE 12/4/2022, L., Rv. 283241; n. 37200 DE 14/6/2022, G., Rv. 283557). In altri termini, il riferimento operato dalla Corte territoriale al comportamento processuale tenuto dal TO, "ancora prima DEl'udienza di discussione" è stato considerato una ammissione dei fatti, postuma, senza spiegare tuttavia l'incidenza che lo stesso avrebbe avuto sul mantenimento DEla misura. Il ragionamento seguito dalla Corte, tuttavia, è posto a completamento di una valutazione che, già di per sé, è idonea a fondare la decisione, cosicché anche espungendo detto riferimento, il complessivo ragionamento esplicativo è idoneo a sorreggere la motivazione, che resiste alle critiche difensive. 4. Al rigetto segue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Deciso il 26 febbraio 2025