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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G. tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Anita Corigliano
-ricorrente-
e
CP_1
-resistente contumace-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.03.2025.
Con ricorso depositato il 23.02.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro affinché questo dichiarasse la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a due ore della retribuzione, irrogata al dipendente sig.
con provvedimento del 05.01.2024, dopo avergli contestato, con CP_1 missiva del 06.12.2023, di aver smarrito il Pacco contraddistinto dal nr. CP_2
e della Raccomandata Veloce recante numero 05628216390-2 presi NumeroDiCa_1 in consegna per il recapito.
, regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
1 Con note di trattazione scritta depositate il 19.03.2025, a Parte_1 chiesto emettersi sentenza di cessata materia del contendere, sulla scorta del verbale conciliativo sottoscritto dalle parti e allegato alle predette note.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia il quale, ritualmente CP_1 citato, non si è costituito in giudizio.
Quanto al merito della controversia, essendo venuta meno la ragion d'essere del presente giudizio, stante l'intervenuto verbale conciliativo in sede sindacale sottoscritto in data 11.02.2025 (cfr. fascicolo telematico) tra Parte_1
e il sig. , che ha previsto la derubricazione della sanzione
[...] CP_1 disciplinare irrogata (multa pari a due ore della retribuzione) con una meno afflittiva
(ammonizione scritta), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, attesa la volontà in tal senso manifestata dalla ricorrente e la mancata opposizione di , rimasto CP_1 contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
Catanzaro, li 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G. tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Anita Corigliano
-ricorrente-
e
CP_1
-resistente contumace-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.03.2025.
Con ricorso depositato il 23.02.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro affinché questo dichiarasse la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a due ore della retribuzione, irrogata al dipendente sig.
con provvedimento del 05.01.2024, dopo avergli contestato, con CP_1 missiva del 06.12.2023, di aver smarrito il Pacco contraddistinto dal nr. CP_2
e della Raccomandata Veloce recante numero 05628216390-2 presi NumeroDiCa_1 in consegna per il recapito.
, regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
1 Con note di trattazione scritta depositate il 19.03.2025, a Parte_1 chiesto emettersi sentenza di cessata materia del contendere, sulla scorta del verbale conciliativo sottoscritto dalle parti e allegato alle predette note.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia il quale, ritualmente CP_1 citato, non si è costituito in giudizio.
Quanto al merito della controversia, essendo venuta meno la ragion d'essere del presente giudizio, stante l'intervenuto verbale conciliativo in sede sindacale sottoscritto in data 11.02.2025 (cfr. fascicolo telematico) tra Parte_1
e il sig. , che ha previsto la derubricazione della sanzione
[...] CP_1 disciplinare irrogata (multa pari a due ore della retribuzione) con una meno afflittiva
(ammonizione scritta), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, attesa la volontà in tal senso manifestata dalla ricorrente e la mancata opposizione di , rimasto CP_1 contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
Catanzaro, li 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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