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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
udita la relazione del consigliere istruttore Marco Giacomo Ferrucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 320/2023 R.G., di appello avverso l'ordinanza ex artt. 702-ter c.p.c. e 15 d. lgs. n. 150/2011, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 5.8.2023 nella controversia n. 483/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione ex art. 170 d. p. r. n.
115/2002;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Rosario Mariani, in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2
( ), in qualità di trustee del "Trust Simona"; Controparte_2 C.F._3
), in qualità di guardiano del "Trust Controparte_3 C.F._4
Simona", rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, con domicilio digitale come da pag. 1 di 5 pec da Registri di giustizia;
APPELLATI
E
Controparte_4
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso adita, contrariis reiectis, riformare
l'Ordinanza n. 375/2023 del 5 agosto 2023, emessa da Tribunale di Isernia e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1) in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
2) accertare e dichiarare la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (T.U.
“Spese di Giustizia”) parte seconda, titolo settimo e delle tabelle allegate al dm. 30 maggio 2002 (tabelle contenenti la misura degli onorari dei consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria) nonché dell'art.2 delle tabelle e conseguentemente in riforma della impaginata ordinanza confermare il decreto di liquidazione emesso dal G.I. del Tribunale di Isernia in data 29/04/2022;
3) con vittoria di onorari e spese al doppio grado di giudizio.
Per gli appellati costituiti:
L'Ecc. ma Corte di Appello di Campobasso, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni disattese, voglia:
A) rigettare integralmente l'appello così come proposto e la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'Ordinanza impugnata, poiché inammissibile, improponibile e, comunque , infondato nel merito, con conferma dell'Ordinanza del
Tribunale di Isernia cronol. 3508/2023 del 05/08/2023 e condanna alle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, adito da , e Controparte_1 Controparte_2
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avente ad oggetto Controparte_3
"opposizione al decreto di liquidazione delle spese di ctu ex art. 15 del d.lgs. n.
pag. 2 di 5 150/2011", proposto avverso il decreto del 29.4.2022 di liquidazione del compenso in favore di , nominata c.t.u. nell'ambito di un giudizio pendente Parte_1 presso il Tribunale di Isernia in cui erano parte i predetti e (n. Controparte_4
999/2014 R.G.), con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5.8.2023 (n. cron.
3508/2023) ha revocato il suddetto decreto, con cui era stata liquidata la somma di
€ 15.274,00, posta provvisoriamente a carico degli attori (odierni appellanti), liquidando in favore della la somma di € 3.000,00, oltre oneri di legge. Pt_1
2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione del 6.9.2023, chiedendone la totale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, gli ultimi due nelle rispettive qualità di trustee e di guardiano del "Trust
[...]
Simona", e hanno insistito nel rigetto dell'appello.
Non si è costituita Controparte_4
Con ordinanza dell'8.7.2024 il consigliere istruttore, "apprezzata la sussistenza del presupposto di cui all'art. 348-bis c.p.c. per la pronuncia a seguito di discussione orale ex art. 350-bis c.p.c., in relazione alla previsione di cui all'art. 15 comma 6 del
D. lgs. n. 150/2011", ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi a sé.
Quindi, con ordinanza del 17.1.2025, pronunciata all'esito della trattazione scritta della causa in sostituzione dell'udienza del 15.2.2025, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza di discussione dinanzi al collegio, fissando il termine per il deposito di note conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del regime dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 150/2011, definisce le controversie di cui all'art. 170 del d. p. r. n. 115/2002 (opposizioni al decreto di pagamento in favore dell'ausiliario del magistrato), il cui ultimo comma ne stabilisce l'inappellabilità.
Sulla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione è stato stimolato il contraddittorio delle parti, in quanto con l'ordinanza dell'8.7.2024, nel ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia a seguito di discussione orale, si è espressamente richiamata la "previsione di cui all'art. 15 comma 6 del D. lgs. n.
pag. 3 di 5 150/2011"; in ogni caso, il rilievo d'ufficio di questioni di mero diritto, quali quelle di natura processuale, è sempre possibile, dovendo le parti avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass., 22.2.2016, n. 3432 Cass., n. 24312 del 16.10.2017;
Cass., n. 12978 del 30.6.2020).
Considerato l'oggetto della controversia, non può nutrirsi dubbio alcuno in ordine all'applicabilità della disciplina indicata, che, peraltro, è stata richiamata nella stessa intestazione del ricorso in opposizione proposto dagli odierni appellati.
Per completezza va rilevato che il medesimo regime di inappellabilità del provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia è previsto anche a seguito delle modifiche introdotte dal D. lgs. n.
149/2022, che ha sostituito al rito sommario di cognizione, e all'ordinanza che lo concludeva, il rito semplificato di cognizione, che invece si conclude con sentenza.
2. Alla pronuncia adottata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento di metà delle spese processuali del presente grado sostenute dagli appellati costituiti, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d.m. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, applicando i valori minimi
(considerata l'unicità e non complessità della questione affrontata), con esclusione della fase istruttoria.
Per la restante metà va disposta la compensazione, in considerazione del fatto che la questione di ammissibilità è stata rilevata d'ufficio.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico dell'appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 ter c.p.c.
e 15 d. lgs. n. 150/2011, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 5.8.2023, proposto da , con citazione del 6.9.2023, nei confronti di Parte_1 CP_1
, e , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
1) dichiara l'appello inammissibile;
pag. 4 di 5 2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati costituiti la metà delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per tale quota in €
481,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
con distrazione in favore degli Avv.ti Aldo De Benedittis
e Stefano De Benedittis;
dichiara compensata tra le parti la restante metà;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 22.5.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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