TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5407 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NN LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 3877/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:46 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NN LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3877 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare della prestazione INVCIV, n. 044-550007188402 e che, con comunicazione del 10.06.2024, l' gli comunicava di aver ricalcolato CP_1
la prestazione a far data dal 01.06.2019, con l'insorgenza di un indebito a suo carico di € 8.313,26;
-di aver proposto ricorso amministrativo, rigettato dall' , CP_2 conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità dei provvedimenti dell' adottati in data 10.06.2024; - annullare la CP_1
pratica di indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di parte CP_1
resistente dall'azione restitutoria;
- annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione CP_1
di parte resistente;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le somme dedotte in giudizio;
- conseguentemente CP_1
condannare l' alla rifusione delle somme eventualmente riscosse” CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito contestato, deriva da ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale, in conseguenza della quale il ricorrente superava la soglia reddituale della prestazione goduta
(invalidità civile convertita automaticamente in assegno sociale)precisando quindi che a decorrere dalla verifica dei redditi 2021 diversi da casellario pensioni - il sig. abbia superato i limiti reddituali per il diritto alla Pt_1
prestazione assistenziale in godimento per il 2022. Segnatamente, il ricorrente nel 2021 ha percepito redditi di lavoro dipendente pari ad €
9.984,00; nel 2022, redditi di lavoro dipendente pari ad € 9.984,00; nel
2023, redditi di lavoro dipendente pari ad € 11.494,00. Gli importi sopracitati anno per anno sono superiori ai limiti reddituali previsti per la fascia d'invalidità civile d'appartenenza, rispettivamente per gli anni 2022
(in cui si tiene conto dei redditi diversi da casellario per il 2021), per il 2023
(in cui si tiene conto dei redditi diversi 2022), per il 2024 (in cui si tiene conto dei redditi diversi 2023), contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deve preliminarmente dichiararsi l'inapplicabilità di ogni norma o successiva interpretazione giurisprudenziale dettata in materia pensionistica, venendo in contesa due prestazioni di natura squisitamente assistenziali, la prima discendente dalla sussistenza di specifici requisiti sanitari (invalidità parziale) la seconda frutto della trasformazione automatica dell'assegno d'invalidità in assegno sociale ,entrambe quindi legate al reddito aliunde conseguito.
Risultando pertanto inapplicabili sia la legge n. 88/1989 che la successiva legge 412/1991, quanto all'irripetibilità di quanto erogato in eccesso per errore che quanto alla tempestività dell'azione di cui al comma 2° dell'art. 13 della 412/1991. analogica [(…) Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n.
3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e
15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) (…) per tutte: Cass, n.
13915/2021].
[(…) Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) (…) per tutte: Cass, n. 13915/2021].
Deduce sul punto l' l'estensione dell'applicabilità della normativa CP_2
citata a mezzo dell'art. 10bis dell'art. 35 del prefato D.L. 207/2008 aggiunto dal citato D.L. 78/2010, "10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".
Sul punto, vista anche la copiosa giurisprudenza sopra citata (per la quale appare arduo immaginare che non si sia accorta della eventuale modifica legislativa) si ha ragione di ritenere che il riferimento alla legge 412/1991 sia limitato genericamente agli “adempimenti” e quindi alla verifica della congruità della prestazione, non però all'applicazione analogica della lex specialis ad ogni prestazione erogata.
Orbene posto il carattere meramente assistenziale della prestazione in contestazione, giacché non dipendente da un precedente rapporto di provvista contributiva, ma esclusivamente dalla legge, è alla legge istitutiva che deve farsi riferimento.
L'art. 3 comma 6° della L. n. 335 del 8.8.1995 ha disposto che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Tale norma, quindi, ha sostituito la pensione sociale prima erogata, sostanzialmente a carattere definitivo e ove il richiedente doveva preventivamente allegare l'esistenza di ogni necessaria condizione di legge, con una prestazione provvisoria ove ogni anno deve essere fatta la verifica della persistenza di ogni requisito.
E così, nella norma, si è agganciato il momento di controllo alla verifica della persistenza al termine ultimo della presentazione della dichiarazione dei redditi;
allora prevista a luglio dell'anno successivo, adesso oramai identificabile nella fine del mese di novembre.
Così, tale data è quella prevista per il controllo.
La potestà di controllo e di ricostituzione reddituale dell' in merito CP_1 alla prestazione assegno sociale deve quindi ritenersi in massima parte vincolata alla tempistica di rilevazione del reddito.
I redditi rilevati sulla base della dichiarazione dei redditi conseguiti nel
2021, 2022 e 2023 comportano quindi la loro ricostituzione entro l'anno successivo a quello di produzione.
Nel caso di specie interviene però la norma dell'art. 2 del DL 145 del
18.10.2023 come convertito dalla L. 191/2023, che estende la tipologia di recupero delle prestazioni pensionistiche e assistenziali al 31.12.2024.
[Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024].
Non rileva quindi nel caso di specie l'assenza di dolo da parte dell'accipiens, avendo l'Istituto proceduto alla verifica dei redditi prodotti e dichiarati all'amministrazione finanziaria e provveduto al recupero di quanti erogato in eccesso.
Osservando che l'essere legate al reddito sia la prestazione d'invalidità che il successivo assegno sociale è determinato dalla ratio legis istitutiva di entrambe le prestazioni, ossia il supporto al reddito dei soggetti in stato d'indigenza.
Allorquando lo stato d'indigenza non sia più, in base ai citati limiti, il diritto al sostegno decade.
In ultimo va considerata non rilevante l'eccezione formulata dal ricorrente circa la non corrispondenza della firma sull'avviso di ricevimento della notifica dell'indebito, atteso che deve ritenersi applicabile la normativa inerente appunto le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c.,
e non quelle relative agli atti giudiziari.
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Cass. 25.9.2006 n. 20784)
A mente dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Per ritenere sussistente, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9696/1998), la presunzione di conoscenza del destinatario della dichiarazione a questa diretta, ex art. 1335 c.c. , occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario".
Ciò comporta, ai fini della presunzione di conoscenza, che non sia necessario che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale ( RD 689/1940), bensì
è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335 c.c.) di provare di non aver avuto notizia, senza sua colpa di detta ricezione.
Né può essere accolta l'eccezione di inidentificabilità dell'atto in ragione del numero di raccomandata (66509805391-8), essendo viceversa lo stesso sull'atto notificato e sull'avviso di ricevimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Spese di lite compensate giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
NN LE
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott. NN LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 3877/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:46 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NN LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3877 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare della prestazione INVCIV, n. 044-550007188402 e che, con comunicazione del 10.06.2024, l' gli comunicava di aver ricalcolato CP_1
la prestazione a far data dal 01.06.2019, con l'insorgenza di un indebito a suo carico di € 8.313,26;
-di aver proposto ricorso amministrativo, rigettato dall' , CP_2 conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità dei provvedimenti dell' adottati in data 10.06.2024; - annullare la CP_1
pratica di indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di parte CP_1
resistente dall'azione restitutoria;
- annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione CP_1
di parte resistente;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le somme dedotte in giudizio;
- conseguentemente CP_1
condannare l' alla rifusione delle somme eventualmente riscosse” CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che l'indebito contestato, deriva da ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale, in conseguenza della quale il ricorrente superava la soglia reddituale della prestazione goduta
(invalidità civile convertita automaticamente in assegno sociale)precisando quindi che a decorrere dalla verifica dei redditi 2021 diversi da casellario pensioni - il sig. abbia superato i limiti reddituali per il diritto alla Pt_1
prestazione assistenziale in godimento per il 2022. Segnatamente, il ricorrente nel 2021 ha percepito redditi di lavoro dipendente pari ad €
9.984,00; nel 2022, redditi di lavoro dipendente pari ad € 9.984,00; nel
2023, redditi di lavoro dipendente pari ad € 11.494,00. Gli importi sopracitati anno per anno sono superiori ai limiti reddituali previsti per la fascia d'invalidità civile d'appartenenza, rispettivamente per gli anni 2022
(in cui si tiene conto dei redditi diversi da casellario per il 2021), per il 2023
(in cui si tiene conto dei redditi diversi 2022), per il 2024 (in cui si tiene conto dei redditi diversi 2023), contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deve preliminarmente dichiararsi l'inapplicabilità di ogni norma o successiva interpretazione giurisprudenziale dettata in materia pensionistica, venendo in contesa due prestazioni di natura squisitamente assistenziali, la prima discendente dalla sussistenza di specifici requisiti sanitari (invalidità parziale) la seconda frutto della trasformazione automatica dell'assegno d'invalidità in assegno sociale ,entrambe quindi legate al reddito aliunde conseguito.
Risultando pertanto inapplicabili sia la legge n. 88/1989 che la successiva legge 412/1991, quanto all'irripetibilità di quanto erogato in eccesso per errore che quanto alla tempestività dell'azione di cui al comma 2° dell'art. 13 della 412/1991. analogica [(…) Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n.
3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e
15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) (…) per tutte: Cass, n.
13915/2021].
[(…) Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di leg1ttimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) (…) per tutte: Cass, n. 13915/2021].
Deduce sul punto l' l'estensione dell'applicabilità della normativa CP_2
citata a mezzo dell'art. 10bis dell'art. 35 del prefato D.L. 207/2008 aggiunto dal citato D.L. 78/2010, "10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".
Sul punto, vista anche la copiosa giurisprudenza sopra citata (per la quale appare arduo immaginare che non si sia accorta della eventuale modifica legislativa) si ha ragione di ritenere che il riferimento alla legge 412/1991 sia limitato genericamente agli “adempimenti” e quindi alla verifica della congruità della prestazione, non però all'applicazione analogica della lex specialis ad ogni prestazione erogata.
Orbene posto il carattere meramente assistenziale della prestazione in contestazione, giacché non dipendente da un precedente rapporto di provvista contributiva, ma esclusivamente dalla legge, è alla legge istitutiva che deve farsi riferimento.
L'art. 3 comma 6° della L. n. 335 del 8.8.1995 ha disposto che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Tale norma, quindi, ha sostituito la pensione sociale prima erogata, sostanzialmente a carattere definitivo e ove il richiedente doveva preventivamente allegare l'esistenza di ogni necessaria condizione di legge, con una prestazione provvisoria ove ogni anno deve essere fatta la verifica della persistenza di ogni requisito.
E così, nella norma, si è agganciato il momento di controllo alla verifica della persistenza al termine ultimo della presentazione della dichiarazione dei redditi;
allora prevista a luglio dell'anno successivo, adesso oramai identificabile nella fine del mese di novembre.
Così, tale data è quella prevista per il controllo.
La potestà di controllo e di ricostituzione reddituale dell' in merito CP_1 alla prestazione assegno sociale deve quindi ritenersi in massima parte vincolata alla tempistica di rilevazione del reddito.
I redditi rilevati sulla base della dichiarazione dei redditi conseguiti nel
2021, 2022 e 2023 comportano quindi la loro ricostituzione entro l'anno successivo a quello di produzione.
Nel caso di specie interviene però la norma dell'art. 2 del DL 145 del
18.10.2023 come convertito dalla L. 191/2023, che estende la tipologia di recupero delle prestazioni pensionistiche e assistenziali al 31.12.2024.
[Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024].
Non rileva quindi nel caso di specie l'assenza di dolo da parte dell'accipiens, avendo l'Istituto proceduto alla verifica dei redditi prodotti e dichiarati all'amministrazione finanziaria e provveduto al recupero di quanti erogato in eccesso.
Osservando che l'essere legate al reddito sia la prestazione d'invalidità che il successivo assegno sociale è determinato dalla ratio legis istitutiva di entrambe le prestazioni, ossia il supporto al reddito dei soggetti in stato d'indigenza.
Allorquando lo stato d'indigenza non sia più, in base ai citati limiti, il diritto al sostegno decade.
In ultimo va considerata non rilevante l'eccezione formulata dal ricorrente circa la non corrispondenza della firma sull'avviso di ricevimento della notifica dell'indebito, atteso che deve ritenersi applicabile la normativa inerente appunto le dichiarazioni unilaterali recettizie, ex art. 1334 e ss. c.c.,
e non quelle relative agli atti giudiziari.
L'atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell'art.1334 cod. civ., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia. (Cass. 25.9.2006 n. 20784)
A mente dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se quest'ultimo prova di esser stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.
Per ritenere sussistente, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9696/1998), la presunzione di conoscenza del destinatario della dichiarazione a questa diretta, ex art. 1335 c.c. , occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario".
Ciò comporta, ai fini della presunzione di conoscenza, che non sia necessario che il mittente provi la ricezione della raccomandata in questione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale ( RD 689/1940), bensì
è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito del plico raccomandato all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità (ex art. 1335 c.c.) di provare di non aver avuto notizia, senza sua colpa di detta ricezione.
Né può essere accolta l'eccezione di inidentificabilità dell'atto in ragione del numero di raccomandata (66509805391-8), essendo viceversa lo stesso sull'atto notificato e sull'avviso di ricevimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Spese di lite compensate giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
NN LE