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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola DEMARIA Presidente dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta ALOJ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I °Grado iscritta al n. r.g. 1741/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLI Parte_1 C.F._1
CARLO e dell'Avv. CAPPELLINI FRANCESCA;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11.02.1957, deceduto a Torino il 12.4.2023;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.11.2024: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Torino, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria, disattesa e respinta così decidere: - accertare e dichiarare che l'attrice sig.ra è stata lesa nella propria quota di legittima quale Parte_1
erede della madre , e che la suddetta ha diritto, previa riduzione delle disposizioni Persona_1 testamentarie, alla reintegrazione della medesima, nei confronti del convenuto , e Controparte_1
per esso dei suoi eredi contumaci;
- condannare parte convenuta alla restituzione, ovvero alla reintegrazione, in favore della IG.ra , nella proprietà pro-quota dell'immobile Parte_1
pagina 1 di 7 posto in Ceppaloni (BN), Via Tressanti, fraz. San Giovanni, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ceppaloni (BN) al foglio 18, n. 667 sub 3, costituente l'eredità della sig.ra , per Persona_1
la quota di legittima alla suddetta spettante (pari a 2/15); - condannare parte convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 1° e 3° comma c.p.c. nella somma che si indica in Euro 5.000,00 o in quella somma diversa, maggiore o minore, che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto il Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torino il fratello , allegando che: Controparte_1
§ in data 11.06.2020 è deceduta in Ceppaloni (BN), , vedova (nata il Persona_1 Parte_1
07.09.1932 a San Leucio del Sannio -BN-), madre dell'attrice, di , di Controparte_2
, di e del convenuto;
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
§ con testamento pubblico datato 05.03.2019, registrato in data 19.3.2021, Notaio Dott. Persona_2
(Rep. 71864; Racc. 58549), ha così disposto: “Lego a mio figlio
[...] Persona_1
nato a [...] l'[...] l'appartamento sito in Ceppaloni (BN) Controparte_1
alla via Tressanti frazione San Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di Ceppaloni
(BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3 e ciò per remunerarlo delle somme che mi ha prestato per il pagamento di parte del prezzo di acquisto del medesimo appartamento, nonché delle somme che lo stesso spenderà per il pagamento delle rate relative al saldo del prezzo di acquisto” (v. testamento
05.03.2019 – doc. 1);
§ il predetto immobile è stato, quindi, intestato al convenuto, come da visura catastale di cui al doc.2;
§ l'immobile, composto da cinque vani e disposto su tre piani, di superficie di circa 95 metri quadri, è
l'unico bene facente parte dell'asse ereditario della de cuius (v. visura catastale – doc. 2 cit.) ed era stato acquistato da con contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare del Persona_1
5.3.2019 (in pari data rispetto alla redazione del testamento pubblico di cui sopra), per il prezzo di Euro
18.592,80 (v. doc. 1 cit. e contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare del 5.3.2019 – doc. 4);
§ il prezzo di Euro 18.592,80 è stato corrisposto per l'acconto di euro 5587,84 dal convenuto CP_1
per conto della madre, contestualmente alla firma del contratto del 5.3.2019 (v. art. 4, pag. 7
[...]
– doc. 4 cit.); il residuo importo di Euro 13.014,96 deve invece essere corrisposto nei successivi dieci anni, mediante 120 rate mensili dell'importo di Euro 112,89 ciascuna, per complessivi euro 13.546,80;
§ il valore di mercato dell'appartamento è stato stimato, con perizia a firma del Geom. Persona_3
del 03.01.2022, in Euro 47.500,00 circa (doc. 5);
pagina 2 di 7 § con lettera dell'8.10.2021 l'attrice, a mezzo dei propri legali, ha rilevato che detto legato ledeva la quota di legittima a lei riservata in quanto figlia della de cuius, invitando il fratello CP_1
a verificare la possibilità di addivenire a una soluzione bonaria dell'insorgenda controversia
[...]
(doc. 6);
§ sono state quindi avviate trattative stragiudiziali tra il convenuto e i fratelli, a seguito delle quali
, e hanno sottoscritto una Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
transazione con il convenuto, transazione cui l'attrice non ha aderito;
§ quale legittimaria totalmente pretermessa, deve esserle riconosciuto il diritto a partecipare alla successione della madre per la quota indivisa di 2/15 dell'intero patrimonio ereditario (ovvero 1/5 della quota di 2/3, da ripartire in parti uguali tra i figli ex art. 537 II comma c.c.), avendo diritto di ottenere l'assegnazione della quota ad essa spettante della proprietà del bene immobile de quo;
§ il convenuto non ha partecipato alla mediazione e deve essere condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. nella somma indicata in Euro 5.000,00, o quella somma diversa, maggiore o minore che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con decreto in data 24.5.2023 il G.I., visto il decesso del convenuto (non ancora costituito) in data
12.4.2023 (come da certificato di morte prodotto come doc. 9), ha interrotto il giudizio ex art.299 cpc e, vista l'istanza di riassunzione della parte attrice, ha fissato nuova udienza per la prosecuzione del processo, mandando al ricorrente per la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto almeno novanta giorni prima della predetta udienza (la notifica della citazione al convenuto si era perfezionata ex art. 143 cpc in data 5.4.2023, dunque prima del decesso).
All'udienza del 16.11.2023 (poiché la notifica ex art. 143 cpc agli eredi impersonalmente presso l'ultima residenza del convenuto deceduto non rispettava i termini di comparizione), il G.I. ha nuovamente rinviato la causa, mandando a parte attrice di provvedere a rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione, dei decreti sinora emessi e dell'odierno verbale di udienza almeno 90 giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 6.6.2024 nessuno è comparso per gli eredi dell'attore, che sono stati dichiarati contumaci, vista la ritualità e tempestività della notifica della citazione presso l'ultimo domicilio di
, notifica perfezionatasi ex art. 143 cpc il 7.2.2024 (entro l'anno dal decesso del Controparte_1
convenuto).
Infine, all'udienza del 21.11.2024 la parte attrice ha precisato le conclusioni come in epigrafe e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
pagina 3 di 7 L'oggetto della causa involge la tematica della c.d. successione necessaria, la quale trova fondamento nel diritto di legittima (o di riserva) dei legittimari, ai quali la legge riserva una quota dei beni dell'asse ereditario (cd. quota di legittima o di riserva), anche contro la volontà del de cuius.
Ai sensi dell'art. 536 c.c., i soggetti legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
L'entità della quota di riserva spettante a ciascun legittimario è disciplinata dagli artt. 537-548 c.c.
Quanto ai figli, se sono più di uno, come nel caso di specie, la quota loro riservata è di 2/3, da dividersi in parti uguali (art. 537, comma 2 c.c.).
Pertanto, se - come nel caso di specie - il genitore lascia cinque figli, in assenza di concorso con il coniuge, a ciascun figlio spetta una quota di legittima pari a 2/15.
Il legittimario leso nel suo diritto di legittima, per non avere ricevuto nulla (come nel caso di specie) o per aver ricevuto solo in parte la quota dei beni ereditari ad esso riservata, può tutelarsi esperendo l'azione di riduzione (artt. 533-564 Cc), al fine di rendere inefficaci gli atti di disposizione lesivi compiuti dal defunto.
Prodromica all'azione di riduzione è la c.d. riunione fittizia ex art. 556 c.c., la quale consente di calcolare la quota del patrimonio di cui il de cuius poteva disporre (quota disponibile) e la quota riservata ai legittimari (quota di legittima o di riserva), verificando conseguentemente l'eventuale sussistenza della lesione di legittima o la sua entità.
Si tratta, in concreto, di un'operazione matematica con la quale si riuniscono, appunto fittiziamente, tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, sottraendo i debiti e sommando le donazioni, al fine di determinare il valore netto dell'asse sul quale computare la quota disponibile e, simmetricamente, quella spettante ai legittimari (Cass.12919/12).
Più precisamente, le singole operazioni coinvolte nella riunione fittizia sono: a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il relictum, cioè la consistenza dei beni al momento della morte;
b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte (spese funebri, spese per effettuare l'inventario e così via); il risultato così ottenuto costituisce il valore netto del patrimonio ereditario;
c) la riunione fittizia, consistente nell'aggiungere al valore dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito, calcolando il valore per gli immobili al tempo dell'apertura della successione ex art.749 c.c.; d) il calcolo della disponibile e della legittima: sull'asse così determinato (relictum – debiti + donatum) si determinano le quote della disponibile e della legittima;
e) imputazione delle liberalità, fatte dal defunto al legittimario che agisce in riduzione senza dispensa dall'imputazione ai sensi dell'art.564, c. 2 Cc. 3.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, l'attrice appare legittimata all'azione di riduzione, pur non avendo accettato con beneficio di inventario, considerato che il legato è stato fatto in favore di altro legittimario (cfr. Cass. ordinanza n. 4694/2020, secondo cui “I legati, se eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, non sono direttamente inefficaci per l'eccedenza ex art. 549 c.c., ma sono soggetti all'azione di riduzione;
subordinata all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, se il legato è fatto in favore di estranei”).
Applicando i principi suindicati al caso di specie, in primo luogo occorre procedere alla formazione della massa dei beni caduti in successione.
Nel caso di specie, dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione in atti, l'asse ereditario è costituito soltanto dal bene immobile di cui al legato testamentario, e, dunque, dall'appartamento sito in
Ceppaloni (BN) alla via Tressanti frazione San Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di
Ceppaloni (BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3, come da visura catastale di cui al doc.2 e come da contratto di cessione del 5.3.2019 (doc. 4).
Tale bene è stato acquistato dalla de cuius con il contratto del 5.3.2019 di cui al doc. 4, per il prezzo di
€ 18.592,80, di cui € 5577,84 già pagati quale acconto (pacificamente, dal convenuto poi deceduto) e la restante somma di euro 13.014,98 da pagarsi mediante n.120 rate mensili.
Non risultano debiti, né sono allegate donazioni.
La massa, nel caso di specie, è pari al relictum, costituito dall'unico predetto immobile.
Poiché, come detto, la de cuius ha lasciato cinque figli, all'attrice spetta la quota di riserva di 2/15 del patrimonio (art. 537, c. 2 Cc) e, dunque, del descritto immobile.
Per essere reintegrata nella quota di riserva, l'attrice deve dunque partecipare alla comunione ereditaria secondo la quota di 2/15 della proprietà dell'immobile.
In accoglimento dell'azione di riduzione, devono quindi essere ridotte le disposizioni contenute nel testamento pubblico datato 05.03.2019, registrato in data 19.3.2021, Notaio Dott. Persona_2
(Rep. 71864; Racc. 58549), rideterminando con efficacia costitutiva la comunione ereditaria
[...] per cui diviene proprietaria della quota di 2/15 dell'immobile sito in Ceppaloni Parte_1
(BN) alla via Tressanti frazione San Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di Ceppaloni
(BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3.
I convenuti soccombenti devono essere condannati a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate ex
DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, valori minimi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria (considerato l'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e il fatto che non è stata svolta istruttoria). Spettano dunque per compensi: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1743,60 per la fase pagina 5 di 7 decisionale (precisamente, € 1453,00 aumentati del 20% ex art. 4 comma 1 bis c.p.c. in ragione delle tecniche informatiche di cui alla comparsa conclusionale), per complessivi € 3.196,60, cui vanno aggiunti € 221,00 per la mediazione. Spettano altresì euro 294,69 per esposti documentati (CU, marca, spese di notifica).
Deve invece essere rigettata la domanda attorea di condanna della parte convenuta per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., posto la parte convenuta non si è costituita in causa, neppure potendosi applicare l'art.12 bis D.L.vo 28/2010 di cui alla prima “tranche” della riforma c.d. Cartabia (D.lgs
149/2022), poiché la mediazione è stata introdotta prima del 28.2.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che il patrimonio relitto di (nata a [...] -BN- il Persona_1
07.09.1932, deceduta a Ceppaloni -BN- l'11.06.2020, C.F. è composto C.F._3 dall'appartamento sito in Ceppaloni (BN), via Tressanti fraz. San Giovanni, censito nel Catasto
Fabbricato del Comune di Ceppaloni (BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3, Cat. A/4,
Classe 3.
2) In accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attrice, erede necessaria della madre
, riduce le disposizioni contenute nel testamento pubblico datato 05.03.2019, Persona_1
registrato in data 19.3.2021, Notaio Dott. (Rep. 71864; Racc. 58549) e Persona_2 per l'effetto ridetermina con efficacia costitutiva la comunione ereditaria e attribuisce a
(C.F. , nata a [...] -BN- il 04.07.1969) la Parte_1 C.F._1
quota di 2/15 della proprietà dell'immobile sito in Ceppaloni (BN) via Tressanti fraz. San
Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di Ceppaloni (BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3, Cat. A/4, Classe 3.
3) Condanna gli eredi di a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.417,60 per compensi ed € 294,60 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025 della Sezione Seconda Civile del Tribunale di
Torino.
La Presidente dott.ssa Paola Demaria
pagina 6 di 7 Il giudice estensore dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola DEMARIA Presidente dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta ALOJ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I °Grado iscritta al n. r.g. 1741/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLI Parte_1 C.F._1
CARLO e dell'Avv. CAPPELLINI FRANCESCA;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11.02.1957, deceduto a Torino il 12.4.2023;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.11.2024: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Torino, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria, disattesa e respinta così decidere: - accertare e dichiarare che l'attrice sig.ra è stata lesa nella propria quota di legittima quale Parte_1
erede della madre , e che la suddetta ha diritto, previa riduzione delle disposizioni Persona_1 testamentarie, alla reintegrazione della medesima, nei confronti del convenuto , e Controparte_1
per esso dei suoi eredi contumaci;
- condannare parte convenuta alla restituzione, ovvero alla reintegrazione, in favore della IG.ra , nella proprietà pro-quota dell'immobile Parte_1
pagina 1 di 7 posto in Ceppaloni (BN), Via Tressanti, fraz. San Giovanni, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ceppaloni (BN) al foglio 18, n. 667 sub 3, costituente l'eredità della sig.ra , per Persona_1
la quota di legittima alla suddetta spettante (pari a 2/15); - condannare parte convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 1° e 3° comma c.p.c. nella somma che si indica in Euro 5.000,00 o in quella somma diversa, maggiore o minore, che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto il Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torino il fratello , allegando che: Controparte_1
§ in data 11.06.2020 è deceduta in Ceppaloni (BN), , vedova (nata il Persona_1 Parte_1
07.09.1932 a San Leucio del Sannio -BN-), madre dell'attrice, di , di Controparte_2
, di e del convenuto;
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
§ con testamento pubblico datato 05.03.2019, registrato in data 19.3.2021, Notaio Dott. Persona_2
(Rep. 71864; Racc. 58549), ha così disposto: “Lego a mio figlio
[...] Persona_1
nato a [...] l'[...] l'appartamento sito in Ceppaloni (BN) Controparte_1
alla via Tressanti frazione San Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di Ceppaloni
(BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3 e ciò per remunerarlo delle somme che mi ha prestato per il pagamento di parte del prezzo di acquisto del medesimo appartamento, nonché delle somme che lo stesso spenderà per il pagamento delle rate relative al saldo del prezzo di acquisto” (v. testamento
05.03.2019 – doc. 1);
§ il predetto immobile è stato, quindi, intestato al convenuto, come da visura catastale di cui al doc.2;
§ l'immobile, composto da cinque vani e disposto su tre piani, di superficie di circa 95 metri quadri, è
l'unico bene facente parte dell'asse ereditario della de cuius (v. visura catastale – doc. 2 cit.) ed era stato acquistato da con contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare del Persona_1
5.3.2019 (in pari data rispetto alla redazione del testamento pubblico di cui sopra), per il prezzo di Euro
18.592,80 (v. doc. 1 cit. e contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare del 5.3.2019 – doc. 4);
§ il prezzo di Euro 18.592,80 è stato corrisposto per l'acconto di euro 5587,84 dal convenuto CP_1
per conto della madre, contestualmente alla firma del contratto del 5.3.2019 (v. art. 4, pag. 7
[...]
– doc. 4 cit.); il residuo importo di Euro 13.014,96 deve invece essere corrisposto nei successivi dieci anni, mediante 120 rate mensili dell'importo di Euro 112,89 ciascuna, per complessivi euro 13.546,80;
§ il valore di mercato dell'appartamento è stato stimato, con perizia a firma del Geom. Persona_3
del 03.01.2022, in Euro 47.500,00 circa (doc. 5);
pagina 2 di 7 § con lettera dell'8.10.2021 l'attrice, a mezzo dei propri legali, ha rilevato che detto legato ledeva la quota di legittima a lei riservata in quanto figlia della de cuius, invitando il fratello CP_1
a verificare la possibilità di addivenire a una soluzione bonaria dell'insorgenda controversia
[...]
(doc. 6);
§ sono state quindi avviate trattative stragiudiziali tra il convenuto e i fratelli, a seguito delle quali
, e hanno sottoscritto una Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
transazione con il convenuto, transazione cui l'attrice non ha aderito;
§ quale legittimaria totalmente pretermessa, deve esserle riconosciuto il diritto a partecipare alla successione della madre per la quota indivisa di 2/15 dell'intero patrimonio ereditario (ovvero 1/5 della quota di 2/3, da ripartire in parti uguali tra i figli ex art. 537 II comma c.c.), avendo diritto di ottenere l'assegnazione della quota ad essa spettante della proprietà del bene immobile de quo;
§ il convenuto non ha partecipato alla mediazione e deve essere condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. nella somma indicata in Euro 5.000,00, o quella somma diversa, maggiore o minore che verrà liquidata in tutto o in parte in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con decreto in data 24.5.2023 il G.I., visto il decesso del convenuto (non ancora costituito) in data
12.4.2023 (come da certificato di morte prodotto come doc. 9), ha interrotto il giudizio ex art.299 cpc e, vista l'istanza di riassunzione della parte attrice, ha fissato nuova udienza per la prosecuzione del processo, mandando al ricorrente per la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto almeno novanta giorni prima della predetta udienza (la notifica della citazione al convenuto si era perfezionata ex art. 143 cpc in data 5.4.2023, dunque prima del decesso).
All'udienza del 16.11.2023 (poiché la notifica ex art. 143 cpc agli eredi impersonalmente presso l'ultima residenza del convenuto deceduto non rispettava i termini di comparizione), il G.I. ha nuovamente rinviato la causa, mandando a parte attrice di provvedere a rinnovare la notifica del ricorso in riassunzione, dei decreti sinora emessi e dell'odierno verbale di udienza almeno 90 giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 6.6.2024 nessuno è comparso per gli eredi dell'attore, che sono stati dichiarati contumaci, vista la ritualità e tempestività della notifica della citazione presso l'ultimo domicilio di
, notifica perfezionatasi ex art. 143 cpc il 7.2.2024 (entro l'anno dal decesso del Controparte_1
convenuto).
Infine, all'udienza del 21.11.2024 la parte attrice ha precisato le conclusioni come in epigrafe e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
pagina 3 di 7 L'oggetto della causa involge la tematica della c.d. successione necessaria, la quale trova fondamento nel diritto di legittima (o di riserva) dei legittimari, ai quali la legge riserva una quota dei beni dell'asse ereditario (cd. quota di legittima o di riserva), anche contro la volontà del de cuius.
Ai sensi dell'art. 536 c.c., i soggetti legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
L'entità della quota di riserva spettante a ciascun legittimario è disciplinata dagli artt. 537-548 c.c.
Quanto ai figli, se sono più di uno, come nel caso di specie, la quota loro riservata è di 2/3, da dividersi in parti uguali (art. 537, comma 2 c.c.).
Pertanto, se - come nel caso di specie - il genitore lascia cinque figli, in assenza di concorso con il coniuge, a ciascun figlio spetta una quota di legittima pari a 2/15.
Il legittimario leso nel suo diritto di legittima, per non avere ricevuto nulla (come nel caso di specie) o per aver ricevuto solo in parte la quota dei beni ereditari ad esso riservata, può tutelarsi esperendo l'azione di riduzione (artt. 533-564 Cc), al fine di rendere inefficaci gli atti di disposizione lesivi compiuti dal defunto.
Prodromica all'azione di riduzione è la c.d. riunione fittizia ex art. 556 c.c., la quale consente di calcolare la quota del patrimonio di cui il de cuius poteva disporre (quota disponibile) e la quota riservata ai legittimari (quota di legittima o di riserva), verificando conseguentemente l'eventuale sussistenza della lesione di legittima o la sua entità.
Si tratta, in concreto, di un'operazione matematica con la quale si riuniscono, appunto fittiziamente, tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, sottraendo i debiti e sommando le donazioni, al fine di determinare il valore netto dell'asse sul quale computare la quota disponibile e, simmetricamente, quella spettante ai legittimari (Cass.12919/12).
Più precisamente, le singole operazioni coinvolte nella riunione fittizia sono: a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il relictum, cioè la consistenza dei beni al momento della morte;
b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte (spese funebri, spese per effettuare l'inventario e così via); il risultato così ottenuto costituisce il valore netto del patrimonio ereditario;
c) la riunione fittizia, consistente nell'aggiungere al valore dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito, calcolando il valore per gli immobili al tempo dell'apertura della successione ex art.749 c.c.; d) il calcolo della disponibile e della legittima: sull'asse così determinato (relictum – debiti + donatum) si determinano le quote della disponibile e della legittima;
e) imputazione delle liberalità, fatte dal defunto al legittimario che agisce in riduzione senza dispensa dall'imputazione ai sensi dell'art.564, c. 2 Cc. 3.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, l'attrice appare legittimata all'azione di riduzione, pur non avendo accettato con beneficio di inventario, considerato che il legato è stato fatto in favore di altro legittimario (cfr. Cass. ordinanza n. 4694/2020, secondo cui “I legati, se eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, non sono direttamente inefficaci per l'eccedenza ex art. 549 c.c., ma sono soggetti all'azione di riduzione;
subordinata all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, se il legato è fatto in favore di estranei”).
Applicando i principi suindicati al caso di specie, in primo luogo occorre procedere alla formazione della massa dei beni caduti in successione.
Nel caso di specie, dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione in atti, l'asse ereditario è costituito soltanto dal bene immobile di cui al legato testamentario, e, dunque, dall'appartamento sito in
Ceppaloni (BN) alla via Tressanti frazione San Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di
Ceppaloni (BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3, come da visura catastale di cui al doc.2 e come da contratto di cessione del 5.3.2019 (doc. 4).
Tale bene è stato acquistato dalla de cuius con il contratto del 5.3.2019 di cui al doc. 4, per il prezzo di
€ 18.592,80, di cui € 5577,84 già pagati quale acconto (pacificamente, dal convenuto poi deceduto) e la restante somma di euro 13.014,98 da pagarsi mediante n.120 rate mensili.
Non risultano debiti, né sono allegate donazioni.
La massa, nel caso di specie, è pari al relictum, costituito dall'unico predetto immobile.
Poiché, come detto, la de cuius ha lasciato cinque figli, all'attrice spetta la quota di riserva di 2/15 del patrimonio (art. 537, c. 2 Cc) e, dunque, del descritto immobile.
Per essere reintegrata nella quota di riserva, l'attrice deve dunque partecipare alla comunione ereditaria secondo la quota di 2/15 della proprietà dell'immobile.
In accoglimento dell'azione di riduzione, devono quindi essere ridotte le disposizioni contenute nel testamento pubblico datato 05.03.2019, registrato in data 19.3.2021, Notaio Dott. Persona_2
(Rep. 71864; Racc. 58549), rideterminando con efficacia costitutiva la comunione ereditaria
[...] per cui diviene proprietaria della quota di 2/15 dell'immobile sito in Ceppaloni Parte_1
(BN) alla via Tressanti frazione San Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di Ceppaloni
(BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3.
I convenuti soccombenti devono essere condannati a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate ex
DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, valori minimi, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria (considerato l'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e il fatto che non è stata svolta istruttoria). Spettano dunque per compensi: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1743,60 per la fase pagina 5 di 7 decisionale (precisamente, € 1453,00 aumentati del 20% ex art. 4 comma 1 bis c.p.c. in ragione delle tecniche informatiche di cui alla comparsa conclusionale), per complessivi € 3.196,60, cui vanno aggiunti € 221,00 per la mediazione. Spettano altresì euro 294,69 per esposti documentati (CU, marca, spese di notifica).
Deve invece essere rigettata la domanda attorea di condanna della parte convenuta per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., posto la parte convenuta non si è costituita in causa, neppure potendosi applicare l'art.12 bis D.L.vo 28/2010 di cui alla prima “tranche” della riforma c.d. Cartabia (D.lgs
149/2022), poiché la mediazione è stata introdotta prima del 28.2.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che il patrimonio relitto di (nata a [...] -BN- il Persona_1
07.09.1932, deceduta a Ceppaloni -BN- l'11.06.2020, C.F. è composto C.F._3 dall'appartamento sito in Ceppaloni (BN), via Tressanti fraz. San Giovanni, censito nel Catasto
Fabbricato del Comune di Ceppaloni (BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3, Cat. A/4,
Classe 3.
2) In accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attrice, erede necessaria della madre
, riduce le disposizioni contenute nel testamento pubblico datato 05.03.2019, Persona_1
registrato in data 19.3.2021, Notaio Dott. (Rep. 71864; Racc. 58549) e Persona_2 per l'effetto ridetermina con efficacia costitutiva la comunione ereditaria e attribuisce a
(C.F. , nata a [...] -BN- il 04.07.1969) la Parte_1 C.F._1
quota di 2/15 della proprietà dell'immobile sito in Ceppaloni (BN) via Tressanti fraz. San
Giovanni, censito nel Catasto Fabbricato del Comune di Ceppaloni (BN) al foglio 18, mappale numero 667 sub 3, Cat. A/4, Classe 3.
3) Condanna gli eredi di a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.417,60 per compensi ed € 294,60 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025 della Sezione Seconda Civile del Tribunale di
Torino.
La Presidente dott.ssa Paola Demaria
pagina 6 di 7 Il giudice estensore dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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