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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N.386/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA
Riunita in camera di conIGlio e composta dai magistrati:
Dott. Guido Federico - Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli - ConIGliere rel.
Dott.ssa Anna Bora - ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 386/2024 R.G.
promosso da
(CF ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 delega in atti dall'Avv. Maria Lucia Pizza (CF ) del Foro CodiceFiscale_2 di Pesaro;
APPELLANTE
nei confronti di
(CF: ) rappresentata e difesa in virtù Parte_2 C.F._3 di procura in atti dall'avv. Catia Letizi del Foro di Pesaro (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano, C.F._4
Via Papiria n. 10/B;
e con l'intervento
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello: “In parziale riforma della Sentenza n.
192/2024, emessa dal Tribunale di Pesaro del 24/02/2024, in via preliminare, ex art. 473 bis 34 comma 4 cpc in combinato disposto con l'art. 473 bis 22 cpc, Voglia emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti e, dunque, revocare o, quanto meno in tale fase interinale, sospendere l'assegno di mantenimento di € 600,00 mensili che il IG. è tenuto a versare in Parte_1 ragione della sentenza di 1°grado, o, in via subordinata ridurlo nei limiti indicati dallo stesso : ovvero € 300,00 a titolo di contribuzione del Parte_1 canone di locazione, somma che, eventualmente, potrà essere considerata e attribuita quale assegno complessivo per i figli e disporre, immediatamente, la possibilità per il IG. di percepire il 50% dell'assegno Unico e Parte_1
Universale, per tutti i motivi sopra esposti. Nel merito, ferme le statuizioni in ordine all'affido condiviso dei minori, all'assegnazione della casa familiare alla
IG.ra che continuerà ad abitarci con i minori, fermo il Parte_2 calendario statuito circa i diritti di visita integranti la collocazione paritetica dei minori e, previa modifica nei soli termini formali di collocazione paritetica , non già “prevalente”, dei figli con i genitori, per tutti i motivi sopra esposti, prevedere e disporre il mantenimento diretto dei figli minori da parte di ciascun genitore oltre al 50% delle spese straordinarie ed, in tale ipotesi, confermare la percezione dell'assegno Unico e Universale integralmente da parte della IG.ra
, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di primo grado e Parte_2 per l'effetto disporre la restituzione delle somme, nelle more, versate dal IG.
a favore di nella misura di € 1.800,00 Parte_1 Parte_2
(mantenimento ordinario di marzo ed aprile 2024 per € 1200 ed un rateo a titolo di arretrati cfr.ALL.E) e conseguentemente condannare la IG.ra
[...]
alla restituzione della somma di € 1.800,00 dalla domanda di Parte_2
1°grado o, in subordine, con decorrenza dalla presentazione del ricorso in appello. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore istanza, per tutti i motivi di cui in narrativa, ferme le statuizioni in ordine all'affido condiviso dei minori, all'assegnazione della casa familiare alla
IG.ra che continuerà ad abitarci con i minori, fermo il Parte_2 calendario statuito circa i diritti di visita integranti la collocazione paritetica dei minori e, previa modifica nei soli termini formali di collocazione paritetica , non già “prevalente”, dei figli con i genitori, ridurre e disporre il versamento da parte del IG. nella misura di € 300,00 mensili, Parte_1 quale supporto per il canone mensile di locazione oltre al 50% delle spese condominiali annuali e il percepimento integrale dell'assegno unico e universale da parte della IG.ra così come già formalizzato in seno al Parte_2 verbale di udienza del 20/02/2024 o, in via subordinata, disporre che la stessa somma di € 300,00 mensili sia da considerare a titolo di mantenimento per entrambi i figli minori che il IG. verserà mensilmente alla IG.ra Parte_1
e per l'effetto condannare la IG.ra a Parte_2 Parte_2 restituire le somme in eccesso nelle more ricevute, o in subordine con decorrenza dalla domanda in appello. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda subordinata, qualora
l'Ecc.ma Corte adita ritenga di confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, disporre che l'assegno unico e universale venga percepito al 50% tra i genitori, così come previsto per Legge, con restituzione, sin dall'introduzione della domanda di primo grado da parte della
IG.ra a favore di del 50% degli importi ricevuti a Parte_2 Parte_1 tale titolo. In via istruttoria ammettere, ai sensi dell'art. 345 cpc, per le ragioni ivi esposte quali documenti sopravvenuti, necessari ed utili alla decisione i documenti indicati quali , e Con vittoria di spese e compensi CP_1 CP_2 CP_3 professionali dei due gradi di giudizio”.
Il procuratore dell'appellata ha concluso come da comparsa di risposta chiedendo:“1) In via preliminare rigettare la richiesta di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis 34 comma 4 cpc in combinato disposto con l'art 473 bis 22 c.p.c. e più precisamente l'invocata revoca e/o sospensione dell'assegno di mantenimento e/o sua riduzione in quanto destituiti di ogni fondamento anche sulla base della semplice documentazione fiscale prodotta in primo grado, riproducente una situazione economica patrimoniale e personale del IG. superiore rispetto a quella della IG.ra Controparte_4 [...]
; 2) In via principale e nel merito accertare l'inammissibilità nonché Parte_2
l'infondatezza delle richieste avversarie per i motivi sopra esposti e conseguentemente respingere in toto l'impugnazione proposta dal IG. Pt_1
unitamente alle conclusioni rassegnate in quanto impugnazione infondata
[...]
e/o inammissibile, rigettandone l'appello; e per l'effetto 3) Confermare la piena validità ed efficacia della impugnata sentenza n. 192/2024 del Tribunale di
Pesaro pubbl il 24/02/2024 (nel procedimento n. 2178/2023) relativamente a tutte le statuizioni;
4) Vinte le spese e le competenze del presente grado di giudizio da liquidarsi equitativamente”.
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 192/2024, pubblicata in data
24.02.2024, ha disposto l'affido condiviso dei due figli minori ( ( n. il Per_1
19.10.2014) e ( n. il 22.09.2019)) di e Per_2 Parte_1 Parte_2
la loro collocazione presso la madre con assegnazione alla medesima
[...] della casa familiare;
la regolamentazione del diritto di visita dei figli da parte del padre con previsione della possibilità di frequentazione, liberamente e compatibilmente con i loro impegni e, comunque, salvo diverso accordo, e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (
“durante il periodo estivo, da fine maggio a fine settembre, tre giorni a settimana, con pernottamento, da concordare tra i genitori ed in mancanza di accordo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9,00 alle 9,00 del giorno successivo, nonché un weekend al mese, dal venerdì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 9,00 del lunedì mattina;
negli altri mesi dell'anno: a) le settimane dispari, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola/asilo al giorno dopo quando li riaccompagna a scuola/asilo; b) le settimane pari, il lunedì, mercoledì, sempre dall'uscita di scuola fino al giorno dopo quando li riaccompagna a scuola nonché il weekend, dal sabato mattina fino alla domenica dopo cena, quando riaccompagnerà i bambini dalla mamma alle ore 21,00; dispone che i minori trascorrono le festività e le vacanze con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, durante il periodo estivo anche consecutivamente per quindici giorni, per tre giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali”); la corresponsione da parte del IG. dell'assegno mensile Pt_1 di € 300,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l' attribuzione alla madre,
dell'intero assegno unico familiare e, infine, la Parte_2 compensazione delle spese di lite.
Propone appello impugnando la richiamata sentenza Parte_1 limitatamente al quantum dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori e alla disposta attribuzione dell'AUU in via esclusiva alla IG.ra Pt_2
( nell'ipotesi in cui non venga modificata l'entità dell'assegno di mantenimento).
L'appellata, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne ha contestato i motivi chiedendone il rigetto.
Con successive memorie depositate in data 26.7.2024 e 15.09.2024
l'appellante ha, peraltro, chiesto l'acquisizione di ulteriori documenti.
Rigettata l'istanza ex art. 473 bis 34 comma 4 cpc per l'emanazione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc, all'esito del deposito delle memorie delle parti e del termine per il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE L'appellante propone due articolarti motivi di ricorso con cui deduce: A)
“Erronea e totale omissione di assunzione di prova documentale in violazione all'art. 115 cpc, determinante un errore di fatto” in ragione della mancata valutazione da parte del giudice di primo grado, nel determinare l'importo del mantenimento in favore dei figli, delle spese ( euro 423,00 mensili) che il IG. deve sostenere per la locazione dell'appartamento ove Pt_1 attualmente vive;
B)“Erronea previsione/quantificazione dell'importo di assegno di mantenimento ex art. 337 ter cc in capo al IG. a fronte della effettiva Parte_1 collocazione paritetica dei minori presso entrambi i genitori e alla luce dei requisiti richiesti ex art. 337 ter comma 4 cc.” attesi i tempi di permanenza, pressoché paritari ( nel periodo estivo un giorno in più al mese presso la madre), dei due minori presso ciascun genitore, tanto da risultare erronea la stessa qualificazione della collocazione presso la madre come prevalente, oltre che la non congruità dell'assegno rispetto alle attuali eIGenze dei minori, avuto riguardo alla loro tenera età, e alle condizioni economiche dei genitori. A tal ultimo riguardo ha evidenziato di essere “...socio stipendiato e per la sola quota minima del 20% della ditta che ha in gestione lo stabilimento balneare...”, di dover sostenere il costo delle proprie utenze e del canone di locazione per euro 423,00 nonché di dover far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento favore dei figli per complessivi euro 600,00, mentre la IG.ra dispone di Pt_2 una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa, nonché della somma di euro
1.043,20 mensili ( di cui euro 443, 20 a titolo di AAU e 600,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli).
L'appellata, nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale costituita dal contratto di locazione abitativa datato
08.01.2024, esibito dalla parte all'udienza di comparizione dei coniugi del
20.02.2024 e depositato in pari data ( unitamente alla ricevuta di versamento della caparra e della prima mensilità in data 12.02.2024) nel fascicolo telematico, successivamente alla conclusione dell'udienza, in quanto mai autorizzata dal primo giudice poiché intervenuta successivamente ai termini assegnati al ricorrente a pena di decadenza ex art. 473 bis.17 , c.
1 e 3, e non nei venti giorni prima dell'udienza.
In particolare, ha dedotto che il documento non può essere qualificato come di formazione successiva poiché il contratto di locazione è stato stipulato in data 08/01/2024 (con decorrenza dal 10/01/2024) ed attestato per la rispondenza ai fini dell'applicazione della cedolare secca in data 25/01/2024 per cui l'odierno appellante ben avrebbe potuto, ai sensi dell'art 573 bis.17 primo comma, produrre tale documentazione entro il termine perentorio di venti giorni prima della data dell'udienza fissata al 20/02/2024 e, quindi, entro il 31/01/2024 oppure, ai sensi dell'art 473 bis.17 terzo comma c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza di comparizione.
L'appellata ha in ogni caso contestato la dedotta configurabilità dell'errore revocatorio poiché il documento risulta essere stato depositato telematicamente dalla difesa del IG. senza alcuna autorizzazione del Pt_1 giudice, dopo la chiusura del verbale di udienza, quando la difesa era ampiamente decaduta da tale diritto di produzione.
La difesa della IG.ra ha altresì rilevato che il contratto in cui la Pt_2 locatrice risulta essere la IG.ra zia materna Persona_3 dell'appellante, ed avente ad oggetto un immobile di 143 mq in comproprietà fra la predetta e la madre del IG. sarebbe stato Pt_1 stipulato al solo fine di comprovare presunti costi sostenuti dall'appellante. A sostegno di ciò ha affermato che la locatrice non ha figli, ha, quale suo unico erede, proprio il IG. ed è socia, Pt_1 unitamente alla EL e al nipote dello stabilimento Parte_1 balneare “GN TO” ( concessione n.1 di Pesaro). Ha aggiunto che la madre dell'appellante è proprietaria di diversi beni immobili pervenuti per successione materna per cui il IG. ben avrebbe potuto disporre Pt_1 di un'abitazione senza ricorrere alla locazione. In via subordinata, ha rilevato che l'importo del canone dovrebbe eventualmente essere valutato per un mezzo, risultando la madre del IG. proprietaria del 50% e, Pt_1 infine, che il predetto vive/pernotta da tempo presso l'abitazione dell'attuale compagna di via Boni n.3 di Pesaro, occupando solo saltuariamente l'immobile locato.
Rispetto alla produzione documentale effettuata in primo grado va rilevato che alla data del 17.11.2023 di deposito del ricorso introduttivo, il documento non era ancora esistente posto che il contratto di locazione è stato sottoscritto dalle parti in data 08.01.2024. La produzione documentale è stata effettuata in data 20.02.2024, h.12,24 ( come risultante da consolle), ovvero lo stesso giorno della prima udienza di comparizione delle parti, dopo l'orario di chiusura del verbale e, quindi, dopo la precisazione delle conclusioni dinanzi al GI che ha rimesso la decisione al Collegio, che individua il termine ultimo oltre il quale non si può effettuare la produzione di nuovi mezzi di prova nella più ampia ipotesi disciplinata dall'art. 473bis.19 c.p.c.
L'articolo 473-bis. 35 cod. proc. civ. deroga specificatamente alle preclusioni previste per le nuove prove e i nuovi documenti dall'articolo 345 comma 3, cod. proc. civ.: pertanto, la produzione di nuovi documenti o nuovi mezzi di prova è consentita anche in sede di appello se ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili e come l'affidamento e il mantenimento dei figli minori.
Ciò consente di ritenere ammissibile la produzione documentale effettuata in grado di appello con conseguente assorbimento delle censure sollevate con riferimento al dedotto vizio della sentenza di primo grado.
Le ampie argomentazioni svolte dalla difesa dell'appellata circa i rapporti esistenti fra i contraenti, la locazione abitativa e la situazione economico patrimoniale della madre e della zia dell'appellante, volte a porre nel dubbio il reale versamento da parte del IG. del relativo canone di Pt_1 locazione, non possono di per sé ritenersi idonee a comprovare la strumentalità della conclusione del richiamato contratto non essendo i predetti familiari obbligati a consentire l'utilizzo di un proprio bene senza il versamento di alcun corrispettivo.
Il primo motivo di appello va, dunque, accolto. Il secondo motivo di appello si fonda sul regime paritetico di collocazione dei figli presso ciascun genitore sulla base del quale l'appellante chiede, in primo luogo, la contribuzione diretta da parte di ciascun genitore con esclusione dell'assegno di mantenimento a suo carico.
Il regime stabilito dal primo giudice prevede invero ampi tempi di permanenza dei minori presso il padre che tuttavia non appaiono perfettamente sovrapponibili nel periodo estivo in cui il IG. Pt_1 dovrebbe tenere con sé i figli esclusivamente un week end al mese.
L'appellata, pur non avanzando alcuna richiesta di modifica della disciplina stabilita dal primo giudice, quanto alla permanenza dei minori presso ciascun genitore, ha evidenziato come, di fatto, e principalmente nel periodo estivo, il padre, impegnato nell'attività lavorativa presso lo stabilimento balneare, non ha potuto e non può osservare la previsione di cui al gravato provvedimento, non potendo usufruire dell'ausilio della nonna, anch'essa impegnata nella medesima attività lavorativa.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte: “L'art. 316-bis, comma 1,
c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5242 del 28/02/2024)
Il rapporto interno tra i genitori è, dunque, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno sicché anche l'eventuale collocazione paritaria non può comportare di per sé la partecipazione di ciascun genitore al mantenimento in misura paritaria in considerazione dei soli tempi di permanenza.
Va quindi considerata la situazione economica di ciascun genitore.
Come già accertato dal primo giudice il IG. è socio, al 20% , Pt_1 unitamente alla madre e alla zia, di uno stabilimento balneare in Pesaro, e dichiara un reddito personale di 18.000,00. Inoltre deve provvedere al costo della locazione dell'immobile di proprietà della madre e della zia di cui al contratto stipulato con la sola pressoché Persona_3 contestualmente all'introduzione del presente giudizio con previsione del canone mensile di euro 423,00 mensili.
La difesa della IG.ra ha rilevato al riguardo la mancata Pt_2 produzione da parte del IG. della documentazione fiscale idonea ad Pt_1 accertare le sue reali condizioni economiche patrimoniali avendo il predetto provveduto a depositare la sola dichiarazione dei redditi del 2023 relativa all'anno 2022, nonché la dichiarazione del legale rappresentante p.t. della
GN TO snc di CE EM & C, EM CE, madre di parte appellante, relativa agli anni 2021 e 2022 per i quali l'odierno appellante non ha prodotto alcun documento fiscale. Inoltre ha omesso di depositare la certificazione in merito all'attività lavorativa dallo stesso espletata presso la ditta NO LI snc di NO VI & C. di cui la Parte_2 ha fornito buste paga e richiesto prova per testi.
Ha inoltre evidenziato che lo stabilimento balneare di cui è socio l'appellato si trova a Pesaro, dispone di ben 230 ombrelloni, di un bar e di un ristorantino, ha alle proprie dipendenze due baristi e un bagnino, ed
è fonte di reddito per i tre soci che con l'espletamento della sola attività stagionale riescono a far fronte alle loro eIGenze di vita per l'intero anno. Peraltro il IG. come risultante dalle buste paga Pt_1 prodotte in atti, sarebbe titolare di ulteriori proventi risultando che lo stesso dal 15 di ottobre al 15 di novembre di ogni anno presta attività lavorativa tutti i giorni (compreso la domenica) nel frantoio di NO LI snc di NO VI & C, di proprietà della famiglia della EL . Per_4
La IG.ra dispone, invece, di una retribuzione mensile da attività Pt_2 dipendente di circa mille euro al mese e deve far fronte al pagamento di euro 600,000 mensili a titolo di canone di locazione della casa familiare,
a lei assegnata, dove vive con i figli, oltre alle spese condominiali indicate, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, in euro € 835,37.
Il complesso degli elementi emersi evidenzia certamente il notevole divario fra i redditi di cui dispongono i due genitori considerato, quanto al IG. il fatto che egli trae dall'attività lavorativa Pt_1 stagionale i proventi necessari per far fronte alle sue eIGenze di vita per l'intero anno senza svolgere sostanzialmente ulteriori attività, fatta eccezione per quella relativa ad un mese dell'anno 2018 espletata nel frantoio della famiglia della EL ( tenuto conto delle contestazioni sollevate al riguardo dalla parte appellante).
Il contributo al mantenimento dei figli non può, dunque, essere posto in egual misura a carico di ciascun genitore , sia pure considerati i tempi di permanenza pressoché paritari dei figli presso ciascun genitore atteso che diversamente verrebbe ad essere violato il principio di partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Occorre aggiungere che non vi è prova che l'esborso per il canone di locazione sia soltanto fittizio avendo il IG. provveduto a depositare Pt_1 la documentazione attestante il pagamento del canone, così come non si può, di per sé, ritenere che la mamma dell'odierno appellante abbia rinunciato alla quota di sua spettanza quale comproprietaria, né che il IG non abbia necessità di tale abitazione ove si consideri che la Pt_1 stessa appellata non ha dedotto che i figli, nei tempi di permanenza presso il padre, vivono presso l'abitazione della compagna del predetto. In siffatta situazione, considerato l'esborso che il IG. deve Pt_1 sostenere per il canone di locazione per la nuova abitazione, l'irrilevanza dell'eventuale patrimonio dei componenti la famiglia di origine non obbligati, ritiene il Collegio che l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del IG. debba essere determinato nella minor Pt_1 misura di euro 250,00 mensili per ciascun figlio.
Vanno esclusi i presupposti per la restituzione degli importi eventualmente versati in eccedenza atteso che, in considerazione di quanto già evidenziato, non opera la “condictio indebiti” versandosi “...in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica” (
Cass. S.U., Sentenza n. 32914 08/11/2022).
Quanto all'assegno unico, che l'appellante chiede sia erogato in misura paritaria in favore di entrambi i genitori, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della censura in ragione di quanto richiesto al riguardo dall'odierno appellante alla lett. C) delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L'assunto non può ritenersi condivisibile atteso che la richiesta risulta correlata all'ipotesi di corresponsione del mantenimento soltanto in via diretta sicché, in mancanza di un diverso accordo al riguardo fra i genitori, l'assegno unico famigliare va riconosciuto a norma di legge in egual misura in favore di ciascun genitore.
Il parziale accoglimento del gravame legittima la totale compensazione fra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 192/2024 Parte_2 pubblicata in data 24.02.2024, in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, pone a carico di l'assegno di Parte_1 mantenimento di euro 250,00 mensili per ciascun figlio;
l'AUU segue la disciplina di legge;
respinge la richiesta di restituzione di quanto eventualmente versato in esubero;
spese del grado interamente compensate fra le parti.
Ancona, così deciso il 18.12.2024
Il ConIGliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico