Articolo 749 del Codice civile
Articolo 748Articolo 716
Versione
19 aprile 1942
Art. 749.

(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).

Nel caso in cui l'immobile e' stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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