Art. 749.
(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).
Nel caso in cui l'immobile e' stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
(Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato).
Nel caso in cui l'immobile e' stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.