Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4911 / 2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Alfio Mario Gambino come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
Contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come in atti;
resistente
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- Controparte_2
resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14/06/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229003170578000 notificata in data 06/05/2022 nei soli
agli atti di seguito elencati :
1) n. 29320090050037872000 dell' sede di Catania indicata come notificata secondo quanto CP_3
indicato nell'intimazione di pagamento in data 16/12/2009 con la quale viene richiesto il pagamento di € 8.821,92 per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta2009;
2)n. 29320090061725043000,dell' di Catania indicata come notificata secondo quanto CP_4
indicato nell'intimazione di pagamento in data 16/12/2009 con la quale viene richiesto il pagamento di € 9.779,75per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta2009;
3)n. 59320112000031707000,dell' di Catania indicato come notificato secondo quanto CP_4
indicato nell'intimazione di pagamento in data 23/06/2011econ la quale viene richiesto il pagamento di € 3.430,54 per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta
2010;
4) n. 59320112000840908000,dell' di Catania indicato come notificato secondo quanto CP_4 indicato nell'intimazione di pagamento in data 15/11/2011econ la quale viene richiesto il pagamento di € 4.526,12per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta2011;
5) n. 59320120000055766000,dell' di Catania indicato come notificato secondo quanto CP_4
indicato nell'intimazione di pagamento in data 26/03/2012econ la quale viene richiesto il pagamento di € 12.900,41per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta
2011;
6) n. 59320120000140678000,dell' di Catania indicato come notificato secondo quanto CP_4 indicato nell'intimazione di pagamento in data 23/03/2012 con la quale viene richiesto il pagamento di € 3.179,67per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta
2011;
7) n.59320120002511976000,dell' di Catania indicato come notificato secondo quanto CP_4
indicato nell'intimazione di pagamento in data 12/09/2012econ la quale viene richiesto il pagamento di € 59.420,25per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta2011;
8) n. 59320130006470931000,dell' di Catania indicato come notificato secondo quanto CP_4 indicato nell'intimazione di pagamento in data 05/02/2014econ la quale viene richiesto il pagamento di € 6.324,68per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta2012; 9) n. 59320130006554227000,dell' di Catania indicato come notificato secondo quanto CP_4
indicato nell'intimazione di pagamento in data 05/02/2014econ la quale viene richiesto il pagamento di € 6.699,12 per “Contributi Modello Dm10 e Somme Aggiuntive” relativi al periodo di imposta2011;
A sostegno della proposta opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito relativo alle annualità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 -10 della Legge n. 335 dell'8 agosto
1995 nonché, comunque, la prescrizione successivamente intervenuta rispetto alla notifica delle cartelle non essendo mai stato regolarmente notificato alcun atto interruttivo .
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,nei limiti di quanto sopra precisato e per i soli ruoli stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il CP_1
pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3commi 9
-10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; nel merito accertare e dichiarare la non debenza delle somme indicate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito impugnati per l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle ed avvisi di addebito del credito nonché CP_1
dalla intimazione di pagamento sempre nei limiti sopra indicati;
-conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti,le iscrizioni a ruolo recate dalle cartelle ed avvisi di addebito in oggetto, esclusivamente per quanto di competenza del Tribunale del Lavoro, ordinandone la cancellazione. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva quanto all'opposizione alla intimazione di pagamento nonché
l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta oltre il termine di cui all'art. 24 decreto legislativo n. 46/1999 contestando altresì la fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dall'attore. In conclusione, l' chiedeva “ In via preliminare e/o pregiudiziale,dichiarare il CP_5 difetto di legittimazione passiva dell' in re-lazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex CP_1
art. 617 c.p.c.In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, -rigettare comunque
l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e con-fermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. CP_6
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Non si costituiva in giudizio restando contumace. CP_6
Sostituita l'udienza del 25 marzo 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va dichiarata, in via preliminare, la contumacia di , non Controparte_7
costituita nel presente giudizio.
2. Occorre evidenziare sempre in via preliminare, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3. Tanto premesso in via generale, venendo al caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito sia sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica di alcun atto tra quelli oggetto di impugnazione sia, in ogni caso, deducendo la prescrizione successiva alla ipotetica notifica, avvenuta nelle date indicate nella predetta intimazione di pagamento.
Conseguentemente, l'opposizione può qualificarsi sotto tale ultimo aspetto quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, non rimanendo assoggettata a limiti temporali.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex legge n. 335/95 la doglianza va, diversamente, ricondotta nei motivi di opposizione a ruolo come tali proponibili nel termine di 40 giorni dall'avvenuta notifica.
4. Posto ciò , va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quanto all'opposta intimazione di pagamento tenuto conto che il ricorso introduttivo ha ad CP_1 oggetto non soltanto l'intimazione di pagamento notificata dall'agente per la riscossione, ma altresì le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito come indicati in atti in essa contenuti ed aventi ad oggetto crediti contributivi previdenziali .
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto per cui con riferimento alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi, «la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio» (Cass.,
S.U., n. 7514/2022).
Va quindi affermata la titolarità in capo all' del rapporto giuridico controverso, ossia di quello CP_1
contributivo incorporato negli atti opposti come indicati e contenuti nell'intimazione di pagamento, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto
Ente è comunque il soggetto creditore – di parte – dei contributi e somme aggiuntive pretesi con gli atti opposti (cfr. intimazione di pagamento prodotta da parte ricorrente).
5. Nel merito, il ricorso è fondato e deve trovare, pertanto, accoglimento. In particolare, alla stregua della documentazione versata in atti da unitamente alla memoria di CP_1
costituzione emerge che :
- l'avviso di addebito n. 59320112000031707000, risulta essere stato notificato a mezzo di raccomandata a/ r n. 60953460964-4 ( all. 2) e l'avviso di ricevimento risulta essere stato recapitato il 23/06/11 ( all. 3 );
- l'avviso di addebito n. 59320112000840908000 risulta essere stato notificato a mezzo di raccomandata a/r n. 61023871056-1 ( all. 4 ) e l'avviso di ricevimento risulta consegnato in data
15/11/2011 ( all. 5 );
- l'avviso di addebito n. 59320120000055766000 risulta essere stato notificato a mezzo di raccomandata a/r n. 65002423308-9 ( all. 6) e l'avviso di ricevimento risulta consegnato in data
23/03/2012 ( all. 7) ;
- l'avviso di addebito n. 59320120000140678000 risulta essere stato notificato a mezzo di raccomandata a/r n. 65002421200-5 ( all. 8) e l'avviso di ricevimento risulta essere stato consegnato
CP_ in data 26/3/ 12 ( all. 9 ;
- l' avviso di addebito n.59320120002511976000 risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata a/ r recante il n. 65009683522-8 ( all. 10 ) e non vi è prova dell'avvenuta ricezione essendo stato prodotto avviso di ricevimento ( all.11) privo di qualsivoglia indicazione quanto al n. di raccomandata o all'avviso di ricevimento, il quale peraltro non risulta essere stato mai ritirato, essendo apposto il timbro attestante la compiuta giacenza,
- l'avviso di addebito n. 59320130006470931000, risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata a/r n. 65017765444-7 ( all. 12 ) e l'avviso di ricevimento risulta consegnato in data
5/2/14 ( all.13 )
- l'avviso di addebito n. 59320130006554227000 risulta essere stato notificato a mezzo di raccomandata a/r n. 65017766614-5 ( all. 14) e l'avviso di ricevimento risulta essere stato consegnato in data 5/2/14( all. 15 );
Non vi è prova della notifica della cartella di pagamento n. 29320090050037872000 e della cartella di pagamento n. 29320090061725043000.
In disparte ogni considerazione circa la validità delle notifiche effettuate , la causa può decidersi sulla scorta della fondatezza della eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente con assorbimento di ogni altra questione.
Infatti, anche qualora la notifica degli atti impugnati fosse reputata regolare, tra la data di notifica degli atti sottesi alla intimazione di pagamento e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta ( i.e. 06/05/2022) sarebbe comunque maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995. Ciò in difetto della prova della notifica di idonei atti interruttivi intervenuti medio tempore che CP_1
non ha offerto in giudizio, a nulla rilevando che lo stesso abbia rappresentato di avere richiesto CP_5
ad la trasmissione della documentazione relativa agli atti interruttivi , atteso che la prova della CP_6
sussistenza dei suddetti atti non è stata, successivamente, offerta in giudizio.
Invero, del tutto ininfluente si rivela la documentazione allegata da in data 27/11/2023 che CP_1
appare riferirsi ad altro procedimento, essendo peraltro stata depositata unitamente ad atto denominato memoria difensiva con indicazione del N.R.G. di altro e diverso procedimento. In ogni caso, dalla disamina della documentazione trasmessa da in quella sede, si evince che CP_6
l'intimazione di pagamento n. 29320189016221180000 , notificata a mezzo PEC in data 15/01/2019 ha ad oggetto atti diversi da quelli impugnati nel presente giudizio.
Tanto osservato, deve ricordarsi che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato In tal senso va richiamato quanto precisato dalla
Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 CP_5 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
Da ultimo occorre, altresì, precisare che non appaiono dirimenti, nel caso in esame, i rilievi mossi da circa il periodo di sospensione della prescrizione prescritto dalla normativa emergenziale. CP_1
All'evidenza, nel caso a mano, a decorrere dall'anzidetta data di notifica degli atti per come sopra riportata, la prescrizione quinquennale risultava già maturata alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale da COVID-19 (id est: D.L. 18/2020).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza a carico di e sono liquidate come in CP_1
dispositivo.
Non possono trovare infine accoglimento, i rilievi di circa il riparto delle spese e la CP_1
conseguenziale richiesta di condanna alle spese di CP_6
Recentemente la Corte d'Appello di Catania sulla questione ha così argomentato : “ 3.1. Il Tribunale, con riferimento alla ripartizione delle spese di lite, ha evidenziato che “la Cassazione a Sezioni Unite con la sua pronuncia n. 7514 del 08.03.2022 ha statuito che l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n.
11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c.
(cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), evidenziando il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione. Pertanto, dovendosi ritenere che l'agente della riscossione non sia legittimato passivo, la condanna alle spese segue la soccombenza soltanto
CP_ nei confronti dell' .
3.2. Il primo giudice si è conformato all'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, già condiviso da questa Corte in numerosi precedenti conformi (cfr. ex multis sent. n. 587/2024), secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte di legittimità ha altresì precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. anche., ex multis, Cass. 17208/2023; 25781/2023 e, piùrecente, 7372/2024). In caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, per far accertare l'insussistenza della pretesa previdenziale. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale.
3.3.Nel caso in esame la società opponente, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva successiva alla notifica degli atti impositivi, eccezione che CP_ attiene al merito della pretesa. Priva di pregio risulta la difesa dell' per cui “L'invio degli atti interruttivi della prescrizione, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, risulta di esclusiva competenza, infatti, dell' , non avendo l' impositore- un onere di controllo CP_6 CP_8
sulle attività svolte dalla prima nel momento successivo alla cessione del credito”, atteso che, se è vero che la procedura esecutiva è riservata al concessionario, non è certamente inibito al titolare effettivo del credito interrompere i termini di prescrizione. L'eventuale comportamento negligente dell'ente riscossore può assumere rilievo nei rapporti interni tra istituto impositore e concessionario” ( sentenza Corte di Appello di Catania n. 15/2025 del 17/01/2025 )”.
Nulla va, pertanto, disposto sulle spese riguardo ad non costituita nel presente giudizio. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito portato dagli atti impugnati
CP_ e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento opposta;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 4200,5 CP_1
oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario. nulla sulle spese nei confronti di CP_6
Catania, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso