Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15479 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Efelerce SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S 15479/03 825/02 Dott. Mario Dott. Giuseppe Maria BERRI Consigliere 31521 Cron. Dott. Luigi MACIOCE Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Ud. 22/05/2003 Dott. Francesco A. GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AO ED, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso l'avvocato GIUSEPPE NACCARATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ALBRIZIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI BERGAMO, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 2003 che lo rappresenta e difende ope legis;
1379
- controricorrente -
nonchè
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato - avverso il provvedimento del Tribunale di BERGAMO, depositato il 16/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo MM ND con atto del 16 luglio 2001 pro- poneva impugnazione davanti al Tribunale di Bergamo av- verso il decreto del prefetto di quella Provincia che gli aveva intimato con atto notificato il 4 agosto 1 1995, la espulsione dal territorio della Repubblica , a sua vola conseguente al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deciso dal Questore competente, in relazio- ne ad una condanna penale riportata dal predetto. Il dichiarava inammissibile il ricorso, per av- Tribunale venuto superamento del termine di cui al n 8 dell'art 13 del dlgs n 286 del 1998. Ricorre per cassazione con quattro motivi lo Jan- 2 daoui. Resiste il Prefetto di Bergamo. Motivi della decisione. dichiarato inammissibile il ricorso 1. Deve essere notificato al Ministro degli Interni che in questa con- troversia non ha legittimazione passiva. Resta da esami- nare il ricorso notificato al Prefetto.
1.a.Con il primo motivo di ricorso 10 ND lamenta la violazione dell'art 13 del dlgs n 286 del 1998 e dell'art 184 bis cpc, nonché dei principi in tema di diritto di difesa. Sostiene che il decreto di espulsione doveva essergli tradotto in lingua francese sua lingua nazionale e sola che è in grado di compren- dere, e che a superare tale obbligo non può bastare la dicitura contenuta nel provvedimento amministrativo nel и quale si attesta erroneamente che il cittadino stranie- ro è in grado di comprendere l'italiano.
1.a.Osserva il collegio che la circostanza della conoscenza della lingua adoperata nella formazione dell'atto amministrativo è attestata dal provvedimento prefettizio come si apprende dallo stesso ricorso e dagli atti di causa, a proposito di un cittadino extra- comunitario soggiornante nel nostro paese dal 19 lu- glio del 1988 per motivi di lavoro che aveva personal- mente provveduto a presentare le istanze relative al negato rinnovo del permesso di soggiorno redatte in 3 italiano. La deduzione della inutilità della traduzione, contrariamente a ciò che sostiene il ricorrente, è sta- ta correttamente tratta dalla amministrazione cosicché davanti al giudice della impugnazione ha assunto rilie- vo assorbente la questione della decadenza dalla impu- gnativa stessa rispetto ala quale il superamento del termine di legge è pacifico. Il motivo è infondato.
2. Tale infondatezza assorbe la trattazione dei ri- non esistendo nel sistema alcuna manenti i motivi ' possibilità di rimessione in termine invocata dal ri- corrente e risultando superata la questione relativa al titolo del reato per il quale il ricorrente venne h condannato, a suo dire tale da non giustificare il di- niego di rinnovo del permesso di soggiorno quindi la espulsione di cui si tratta.
3. Il ricorso deve esser respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 100,00..oltre a quelle prenotate a debito ed agli EWRO onorari che liquida in 18500,00 In Roma il 22 maggio 2003 4 Il Consigliere estensore (Giuseppe Maria Berruti) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime bezione Civile Depoeltato in Cancelleria il 16 OTT. 2003 IL CANCELLIERE 5 Il Presidente (Mario Adamo) IL CANCE Lisa Passinetti