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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1055/2025 promossa da:
C) (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PIPINO ROBERTO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO, 59
89015 PALMI, presso il difensore avv. PIPINO ROBERTO
OPPONENTE/I contro
SIA IN PROPRIO CHE NELLA QUA Controparte_1
QUALITA' DI PROCURATRICE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONALUME P.IVA_2
PA, elettivamente domiciliato in VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso il difensore avv.
BONALUME PA
OPPOSTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4638/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
23/12/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11/11/2024 la società , in proprio e quale procuratrice CP_1 speciale di Hera Comma s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Bologna di ingiungere al
[...]
il pagamento della complessiva somma € 45.918,58, per sorte capitale oltre gli Controparte_2 interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02 e ss. mm.ii. con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura ed interessi anatocstici , di cui € 23.244,15 quale sorte capitale portata da fatture emesse Cont da società di cui è cessionaria, € 22.674,43, quale sorte capitale portata da fatture emesse da CP_1
Cont
di cui è procuratrice speciale, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica
[...] erogata in favore dell'ente ingiunto.
Con decreto n.4638/2024 del 23/12/2024, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale , l'ingiungente.
Ha eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale di Palmi, nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si è costituta l'opposta, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata immediatamente posta in decisione sulla sollevata eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
L'eccezione è fondata.
Parte opposta ha azionato in proprio quale cessionaria nonchà quale procuratrice di Hera comm s.r.l. fratture emesse da quest'ultima per fornitura di energia elettrica quale soggetto esercente il regime di tutela graduale per gli anni dal 2021 al 2024.
Fonda la competenza dell'adito Tribunale sulla base della previsione di cui all'art. 22 delle Condizioni generali di contratto il quale prevede espressamente che “Per ogni controversia originata dal Contratto
o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.” .
Tale deroga non risulta tuttavia approvata per iscritto dall'Ente opponente, essendo quindi allo stesso inopponibile, dovendosi applicare le regole generali.
La giurisprudenza di legittimità è dunque consolidata nell'affermare anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi pagina 2 di 4 per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato” (vedi tra le ultime Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018, conf. Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020).
Tale deroga, per altro “ … non subisce alcuna modifica nell'ipotesi di cessione del credito, considerato che la modificazione del creditore non incide sulla individuazione del forum “destinatae solutionis" come sopra delineato.
Pertanto sotto il profilo del luogo di adempimento della prestazione di pagamento dedotta in contratto va esclusa la competenza territoriale dell'adito Tribunale, come eccepito dalla difesa del Pt_1 opponente, in favore del Tribunale di Palmi ove ha luogo la tesoreria dell'ente (il servizio di tesoreria dell'ente è svolto dalla filiale di Terranova S.M. di -vedi note autorizzate di parte CP_3 opponente)., che risulta altresì competente per il criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c.
Per quel che riguarda il luogo in cui è sorta l'obbligazione si richiamano i precedenti di questo
Tribunale, secondo cui trattandosi di conclusione del contratto ex lege si deve assumere che trovi applicazione, quanto meno in via analogica, l'art. 1327 c.c. in ragione del quale «qualora (…) per la natura dell'affare (…) la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso (…) nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione,quindi, nel luogo dove è stata erogata la somministrazione di energia elettrica e, quindi. ancora una volta presso la sede del opponente, Pt_1 dovendosi affermarsi l'incompetenza del Tribunale di Bologna anche con riferimento a detto criterio.
In conclusione va affermata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di
Palmi, dovendosi per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte opposta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Palmi, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale indicato come competente;
- dichiara la nullità e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4638/2024 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 23/12/2024;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 2.906,00 per compensi , oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,i.v.a., c.p.a. . pagina 3 di 4 BOLOGNA, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1055/2025 promossa da:
C) (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PIPINO ROBERTO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO, 59
89015 PALMI, presso il difensore avv. PIPINO ROBERTO
OPPONENTE/I contro
SIA IN PROPRIO CHE NELLA QUA Controparte_1
QUALITA' DI PROCURATRICE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONALUME P.IVA_2
PA, elettivamente domiciliato in VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso il difensore avv.
BONALUME PA
OPPOSTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4638/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
23/12/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11/11/2024 la società , in proprio e quale procuratrice CP_1 speciale di Hera Comma s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Bologna di ingiungere al
[...]
il pagamento della complessiva somma € 45.918,58, per sorte capitale oltre gli Controparte_2 interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02 e ss. mm.ii. con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura ed interessi anatocstici , di cui € 23.244,15 quale sorte capitale portata da fatture emesse Cont da società di cui è cessionaria, € 22.674,43, quale sorte capitale portata da fatture emesse da CP_1
Cont
di cui è procuratrice speciale, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica
[...] erogata in favore dell'ente ingiunto.
Con decreto n.4638/2024 del 23/12/2024, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale , l'ingiungente.
Ha eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale di Palmi, nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria.
Si è costituta l'opposta, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata immediatamente posta in decisione sulla sollevata eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
L'eccezione è fondata.
Parte opposta ha azionato in proprio quale cessionaria nonchà quale procuratrice di Hera comm s.r.l. fratture emesse da quest'ultima per fornitura di energia elettrica quale soggetto esercente il regime di tutela graduale per gli anni dal 2021 al 2024.
Fonda la competenza dell'adito Tribunale sulla base della previsione di cui all'art. 22 delle Condizioni generali di contratto il quale prevede espressamente che “Per ogni controversia originata dal Contratto
o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.” .
Tale deroga non risulta tuttavia approvata per iscritto dall'Ente opponente, essendo quindi allo stesso inopponibile, dovendosi applicare le regole generali.
La giurisprudenza di legittimità è dunque consolidata nell'affermare anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi pagina 2 di 4 per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato” (vedi tra le ultime Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018, conf. Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020).
Tale deroga, per altro “ … non subisce alcuna modifica nell'ipotesi di cessione del credito, considerato che la modificazione del creditore non incide sulla individuazione del forum “destinatae solutionis" come sopra delineato.
Pertanto sotto il profilo del luogo di adempimento della prestazione di pagamento dedotta in contratto va esclusa la competenza territoriale dell'adito Tribunale, come eccepito dalla difesa del Pt_1 opponente, in favore del Tribunale di Palmi ove ha luogo la tesoreria dell'ente (il servizio di tesoreria dell'ente è svolto dalla filiale di Terranova S.M. di -vedi note autorizzate di parte CP_3 opponente)., che risulta altresì competente per il criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c.
Per quel che riguarda il luogo in cui è sorta l'obbligazione si richiamano i precedenti di questo
Tribunale, secondo cui trattandosi di conclusione del contratto ex lege si deve assumere che trovi applicazione, quanto meno in via analogica, l'art. 1327 c.c. in ragione del quale «qualora (…) per la natura dell'affare (…) la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso (…) nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione,quindi, nel luogo dove è stata erogata la somministrazione di energia elettrica e, quindi. ancora una volta presso la sede del opponente, Pt_1 dovendosi affermarsi l'incompetenza del Tribunale di Bologna anche con riferimento a detto criterio.
In conclusione va affermata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di
Palmi, dovendosi per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte opposta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Palmi, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale indicato come competente;
- dichiara la nullità e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4638/2024 emesso dal
Tribunale di Bologna in data 23/12/2024;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 2.906,00 per compensi , oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,i.v.a., c.p.a. . pagina 3 di 4 BOLOGNA, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
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