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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/12/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3182/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3182/2025 promosso da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Piergentili - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Fermo, Piazzale Azzolino n. 18;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NZ Di LE - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Fermo, Corso Cavour n. 43;
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
27/08/2025 e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto, hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio (il 06/09/2023) Persona_1 ed hanno congiuntamente chiesto, in ragione del deterioramento del rapporto, di regolamentare nell'interesse del minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“1. il piccolo nato a [...] il [...], resta congiuntamente affidato ad a entrambi i genitori ed Per_1 avrà la propria residenza presso l'abitazione materna sita in Fermo, via Don Giovanni Cicconi n.13;
2. le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, premurandosi di comunicare sempre all'altro genitore le decisioni prese;
4. il padre avrà ampia libertà nel vedere e tenere con sé il piccolo negli orari diurni, tenendo conto degli Per_1 impegni scolastici, ludici e ricreativi del minore stesso;
inoltre il padre potrà tenere con sé il piccolo per due Per_1 notti alla settimana, oltre che due week-end alternati al mese, con pernotto, avendo cura di non stravolgerne i ritmi e le abitudini;
5. il minore trascorrerà con il padre almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le festività natalizie e due giorni, anche consecutivi, durante le festività pasquali, da concordare anticipatamente tra i genitori;
per tutte le festività i ricorrenti si sono accordati per applicare il principio dell'alternanza;
6. il signor , tenendo conto dell'età del minore e previo accordo con la sig.ra , potrà Parte_2 Parte_1 tenere con sé il figlio per quindici giorni, frazionati in due settimane una nel mese di luglio ed una nel mese Per_1 di agosto, durante le vacanze estive;
7. i genitori quando hanno con sé il minore, qualora intendano pernottare in altre località, si assumono l'obbligo di comunicare sempre i giorni, l'indirizzo delle località di vacanza, rendendosi sempre reperibili telefonicamente;
pagina 2 di 4 8. il signor si impegna a versare alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 200,00 (euro duecento/00) su conto corrente intestato alla suddetta, al seguente IBAN: [...], da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat;
9. il signor inoltre si impegna a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie, previa esibizione di documenti fiscali (fatture e/o ricevute) intestati al figlio, comprovanti le spese sostenute, individuate e regolate sulla base del “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” sottoscritto, tra gli altri, dai presidenti dei Tribunali delle
Marche e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle Marche, che i ricorrenti danno per conosciuto e che, sottoscritto dai medesimi, deve intendersi allegato e parte integrante del presente ricorso;
10. l'assegno unico ed universale verrà percepito interamente dalla Sig.ra in quanto genitore collocatario;
11. Pt_1 spese legali compensate.
12. Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Giacomo Piergentili e Avv.
NZ Di LE per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 14/09/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, regolamentando compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
OMOLOGA le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in motivazione e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso a Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 3182/2025 promosso da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Piergentili - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Fermo, Piazzale Azzolino n. 18;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NZ Di LE - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Fermo, Corso Cavour n. 43;
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
27/08/2025 e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto, hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio (il 06/09/2023) Persona_1 ed hanno congiuntamente chiesto, in ragione del deterioramento del rapporto, di regolamentare nell'interesse del minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“1. il piccolo nato a [...] il [...], resta congiuntamente affidato ad a entrambi i genitori ed Per_1 avrà la propria residenza presso l'abitazione materna sita in Fermo, via Don Giovanni Cicconi n.13;
2. le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, premurandosi di comunicare sempre all'altro genitore le decisioni prese;
4. il padre avrà ampia libertà nel vedere e tenere con sé il piccolo negli orari diurni, tenendo conto degli Per_1 impegni scolastici, ludici e ricreativi del minore stesso;
inoltre il padre potrà tenere con sé il piccolo per due Per_1 notti alla settimana, oltre che due week-end alternati al mese, con pernotto, avendo cura di non stravolgerne i ritmi e le abitudini;
5. il minore trascorrerà con il padre almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le festività natalizie e due giorni, anche consecutivi, durante le festività pasquali, da concordare anticipatamente tra i genitori;
per tutte le festività i ricorrenti si sono accordati per applicare il principio dell'alternanza;
6. il signor , tenendo conto dell'età del minore e previo accordo con la sig.ra , potrà Parte_2 Parte_1 tenere con sé il figlio per quindici giorni, frazionati in due settimane una nel mese di luglio ed una nel mese Per_1 di agosto, durante le vacanze estive;
7. i genitori quando hanno con sé il minore, qualora intendano pernottare in altre località, si assumono l'obbligo di comunicare sempre i giorni, l'indirizzo delle località di vacanza, rendendosi sempre reperibili telefonicamente;
pagina 2 di 4 8. il signor si impegna a versare alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 200,00 (euro duecento/00) su conto corrente intestato alla suddetta, al seguente IBAN: [...], da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat;
9. il signor inoltre si impegna a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie, previa esibizione di documenti fiscali (fatture e/o ricevute) intestati al figlio, comprovanti le spese sostenute, individuate e regolate sulla base del “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” sottoscritto, tra gli altri, dai presidenti dei Tribunali delle
Marche e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle Marche, che i ricorrenti danno per conosciuto e che, sottoscritto dai medesimi, deve intendersi allegato e parte integrante del presente ricorso;
10. l'assegno unico ed universale verrà percepito interamente dalla Sig.ra in quanto genitore collocatario;
11. Pt_1 spese legali compensate.
12. Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Giacomo Piergentili e Avv.
NZ Di LE per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 14/09/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, regolamentando compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
OMOLOGA le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in motivazione e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso a Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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