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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP RA Presidente
Dott. IA AN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1077/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 11/12/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. MONTEVERDE Parte_1
Responsabilità MARIO, elettivamente domiciliato in BALUARDO LAMARMORA 13 professionale 28100 NOVARA presso il difensore avv. MONTEVERDE MARIO
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CARCANO Parte_2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONATE 33 24122
ER presso il difensore avv. CARCANO FEDERICA pagina 1 di 32 APPELLATO
E contro rappresentata e difesa dall'avv. CREVANI Controparte_1
CC, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CREVANI
CC presso indirizzo telematico
APPELLATA
E nella causa riunita iscritta al n. 1084/21 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FRANZOSI Parte_3
MICHELE, elettivamente domiciliato in BALUARDO LAMARMORA 13
28100 NOVARA presso il difensore avv. FRANZOSI MICHELE
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CARCANO Parte_2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONATE 33 24122
ER presso il difensore avv. CARCANO FEDERICA
APPELLATO
E contro rappresentata e difesa dall'avv. CREVANI Controparte_1
CC, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CREVANI
CC presso indirizzo telematico pagina 2 di 32 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione terza –
pubblicata in data 15.9.2021 con il n. 1638/21.
CONCLUSIONI
Di AG AC:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1638/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione
III civile, in procedimento n. 11400/2016 RG, così dichiarando.
1) la nullità della riconvenzionale relativa alle domande formulate per €
151.358,90 e così per violazione dell'edictio actionis, con particolare riferimento agli artt. 163 e 164 n. 4 c.p.c. e comunque rigettarlo perché non provato.
In via subordinata accogliere e ridurre come in parte motiva il credito richiesto a tale titolo e dichiarare prescritta la pretesa per compensi esposti per assistenza in posizione – fase di ATP. Per_1 Per_2
2) In relazione alla riconvenzionale per € 43.641,57, dichiarare non tenuto l'appellante a corrispondere alcunchè.
3) Nel merito.
- visti gli articoli 1176 II comma C.C., 1218 C.C., nonché le norme di cui al codice deontologico, ritenuto sussistere civile responsabilità in capo all'Avvocato in via principale contrattualmente ed in via Parte_2
pagina 3 di 32 subordinata ex art. 2043 C.C., per gravissima inadempienza, consistita nel non avere ricevuto né verificare quale firma autentica la procura conferita dal Sig.
rilasciata a favore dell'Avvocato medesimo, per Parte_1 Pt_2
essere rappresentato in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso vs. il Sig. , avanti al Tribunale di Bergamo;
Parte_4
- dato e preso atto che, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si disconosceva la firma del Sig. apposta in preliminare, in Parte_1
cui era prevista la dazione di Euro 155.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
- dato e preso atto che dall'omessa ricezione e verifica della firma apposta sulla procura, è conseguita la reiezione della domanda di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma dello stesso e conseguente definitività della condanna di al pagamento della somma di € 310.000,00, in Parte_1
luogo della minor somma di € 155.000,00, laddove invece accolta l'opposizione;
dato e preso atto altresì della reiezione del giudizio di appello, con condanna del Sig. al pagamento delle spese di soccombenza del Parte_1
giudizio di II grado per € 6.566,04, nonché di tutte le spese conseguite al convenuto per aver subito esecuzioni da parte del Sig. per il recupero Pt_4
delle somme a lui dovute, per l'effetto condannare Avv. al Parte_2
ristoro di tutti i danni patrimoniali patiti dall'appellante che si indicano in €
192.247,00 e non patrimoniali ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. in € 20.000,00, pagina 4 di 32 conseguenti alla sua illecita condotta o quell'importo maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
Danni che si richiedono in via subordinata anche a titolo di perdita di chances.
Con interessi legali e rivalutazione, secondo Cass. a SS.UU. 1712/1995,
trattandosi di debito di valore.
- Con declaratoria di nullità o di annullabilità e comunque di non opponibilità
della dichiarazione 11/11/2011, nostro doc.to 15 di primo grado, per tutte le ragioni esposte al punto B4) pagg. 19, 20, 21, 22 e 23 dell'atto di citazione e in prima memoria ex art. 183 c.p.c..
4) In via istruttoria
- si chiede che il Tribunale chieda ex art. 213 c.p.c. all'Ordine degli Avvocati
di Bergamo un parere di congruità sulle note dell'Avvocato Pt_2
- si riporta l'istanza sopra formulata in relazione alla conclusione del giudizio di appello che emerge dal doc.to 64 di controparte e pertanto si insta all'esito del doc.to 64, essendo stato prodotto successivamente al maturare dei termini ex art. 183 n. 2 c.p.c. si chiede espressamente che il Giudice ordini alla controparte di produrre il decisum della sentenza o chieda al terzo di Pt_4
produrla o alla Corte di Appello di procedere in tal senso così applicandosi gli artt. 210 e 213 c.p.c..
L'esame del decisum della Corte Territoriale di Brescia sarà comunque utile ai fini dell'odierno contendere.
5) Si chiede la cancellazione delle seguenti frasi, perché offensive nei pagina 5 di 32 confronti del difensore scrivente:
- in prima pagina terz'ultima riga “con riferimento alle argomentazioni difensive dell'appellante – per quanto voluminose – sono assai poche e, per di più, di assai poco conto”;
- a fine di pag. 3 quart'ultima riga “ma che sappiamo bene non essere stata esaminata per malavoglia e superficialità”;
- a pag. 7 righe 4 e 5 “vogliamo pensare che l'avv. Monteverde fosse in vena di scherzare quando ha scritto simili corbellerie”, frase vieppiù offensiva perché controparte volutamente la decontestualizza dal portato globale delle pagine 29 e 30 in cui è inserita;
- pag. 10 sesta riga dal fondo “strampalata tesi”;
- a pag. 11 “Rinfreschiamogli un po' la memoria”;
- a pag. 13 “fittizia” è parola offensiva per chi scrive,
- a pag. 21, quinta riga “ suggeriamo preliminarmente alla difesa avversaria di studiarsi meglio il Codice e la Giurisprudenza in punto “prescrizione”.
6) Con il favore di compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA e con distrazione a favore dell'Avv.to Mario
Monteverde quale procuratore antistatario.”
Di Parte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Brescia, ritenuta la propria competenza, riformare la sentenza n. 1638/2021 emessa dal Tribunale Civile
di Bergamo, nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante, così pagina 6 di 32 dichiarando assente ogni colpa e responsabilità del sig. e Parte_3
conseguentemente ogni suo obbligo nei confronti ed a favore dell'Avv.
Respingendosi ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in Pt_2
diritto.
Con il favore di spese e compensi e con distrazione a favore del legale difensore”
CP_2
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto ex adversis per le ragioni di cui al punto A) della narrativa della comparsa di risposta per quanto concerne l'appello promosso dal signor e quelle di Parte_1
cui al punto B) della narrativa della comparsa di risposta riguardo l'appello promosso dal signor Parte_3
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata dal signor Pt_3
all'avv. Michele Franzosi, con conseguente inammissibilità
[...]
dell'appello promosso dal signor per tutti i motivi esposti al Parte_3
punto A) della narrativa della comparsa di risposta.
NEL MERITO:
rigettarsi, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta
R.G. 1077/2021, tutte le domande svolte dal signor in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto. pagina 7 di 32 Rigettarsi altresì, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta R.G. 1084/2021, tutte le domande svolte dal signor in Parte_3
quanto domande nuove, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Contestato altresì tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito dalla difesa sicchè nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, Controparte_1
riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente, respingersi ogni eccezione avversaria in ordine all'inoperatività della polizza stipulata dall'avv.
, con conseguente rigetto di ogni consequenziale domanda Parte_2
formulata nei confronti dell'appellato dalla Compagnia Assicurativa.
Confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 1638/2021, n. 11400/2016 R.G.
pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 15/09/2021.
Condannarsi gli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
SEMPRE NEL MERITO:
confermarsi la condanna del signor al pagamento in favore Parte_1
del convenuto della somma di € 148.258,90 per le causali esposte in narrativa della comparsa di risposta di primo grado ed in entrambe le comparse di risposta in appello, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero determinando il quantum del compenso professionale sulla base delle tariffe vigenti all'epoca dell'effettuazione delle prestazioni, giusta il pagina 8 di 32 disposto di cui all'art. 2233 c.c. o, in subordine, secondo la più ampia equità
e/o discrezionalità; condannarsi i signori e Parte_1 Parte_3
in solido tra di loro, in forza delle dichiarazioni di accollo prodotte sub docc.
8) e 9) nel fascicolo di primo grado, a tenere indenne e manlevato l'avv.
da ogni richiesta economica avanzata nei suoi confronti dal signor Pt_2
, derivante dalla sentenza n. 1811/2011 del Tribunale di Bergamo Parte_5
e dalla successiva sentenza della Corte d'Appello di Brescia.
Per l'effetto, condannare in solido tra di loro il signor ed il Parte_1
signor al pagamento della somma di € 43.641,57 (oltre Parte_3
interessi legali, rivalutazione monetaria e ogni ulteriore spesa o esborso cui sarà eventualmente tenuto il convenuto) direttamente in favore dell'avv.
. Parte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale,
delle domande svolte dagli appellanti nei confronti dell'avv. Parte_2
condannare la in virtù della polizza assicurativa in atti, a Controparte_1
tenere indenne e manlevato il convenuto da qualunque somma dovesse essere condannato a risarcire agli appellanti, emettendosi l'eventuale condanna direttamente nei confronti dell'Assicurazione.
Condannarsi in ogni caso a tenere indenne e manlevato Controparte_1
l'avv. dalle richieste di pagamento avanzate dal signor Parte_2 [...]
a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate in suo favore nella Pt_5
sentenza n. 1811/2011 del Tribunale di Bergamo e n. 1218-1219/2011 R.G. pagina 9 di 32 della Corte d'Appello di Brescia in data 06/11/2012.
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli appellanti nei confronti dell'avv. Pt_2
condannare, per tutti i motivi dedotti in narrativa della comparsa di
[...]
risposta, il reale responsabile del danno signor a tenere Parte_3
indenne e manlevato il convenuto da qualunque somma dovesse essere condannato a risarcire all'appellante, emettendosi l'eventuale condanna direttamente nei confronti del signor Parte_3
In via subordinata: porsi il credito del deducente in compensazione, totale o parziale, con il preteso credito dell'appellante, nel caso in cui quest'ultimo dovesse denegatamente essere riconosciuto.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie.
Solo in quanto occorra e ne incomba l'onere al convenuto, ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
depositata in data 06/03/2018, con i testi ivi indicati.
Si chiede nuovamente di essere autorizzati al deposito fisico del n. 31.78
trattandosi di CD non depositabile telematicamente.
IN OGNI CASO:
spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio integralmente rifusi.
: Controparte_3
Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso, pagina 10 di 32 Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò
sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato,
neppure implicitamente.
Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande,
eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare gli appelli avversari relativamente alle domande proposte da parte attrice e, per l'effetto,
confermare sul punto la sentenza impugnata.
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate.
Nel merito: respingersi le domande svolte nei confronti dell'Avv. (e Pt_2
quindi, seppur solo indirettamente, nei confronti di , Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata di merito: dichiararsi l'inoperatività della polizza n.
270112906 –oltre che della polizza n. 371032277 – e, conseguentemente,
respingersi integralmente le domande dell'Avv. nei confronti di Pt_2
In ogni caso, rigettare le domande proposte dall'Avv. Controparte_1
nei confronti di perché infondata e non provata in Pt_2 Controparte_1
pagina 11 di 32 fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate.
In via di ulteriore subordine e nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso proposte, limitarsi l'importo eventualmente dovuto dall'Avv. – e quindi, indirettamente, della deducente Pt_2
compagnia – a quanto risulterà rigorosamente provato, giusto e dovuto in corso di causa, con esclusivo riguardo alle sole eventuali obbligazioni risarcitorie dovute a colpa per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a controparte, ed in proporzione alla quota di responsabilità rigorosamente accertata, tenuto conto dei limiti delle condizioni contrattuali sopra indicati, ivi compresi massimale e franchigia contrattualmente previsti. Si rinvia comunque a tutte le difese ed eccezioni in atti.
Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed CP_1
emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Con riserva di ogni più ampia CP_1
argomentazione e difesa.
Si richiamano tutte le istanze, richieste, contestazioni, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in primo grado, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate e da intendersi qui integralmente confermate e riproposte.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed pagina 12 di 32 iva di legge, del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.11.2916 conveniva in Parte_1
giudizio l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento Parte_2
del danno patrimoniale subito a causa dell'inadempimento del legale all'esecuzione del mandato professionale, conferitogli nel 2008, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di € 310.000 ottenuto da , per il Parte_5
pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata a garanzia di un contratto preliminare di vendita di immobile, concluso dall'attore quale titolare della IL AG venditrice- costruttrice, ove la prima difesa avanzata era il disconoscimento della firma del contratto.
In fase istruttoria era stata disposta una C.T.U. calligrafica che, esaminato il saggio grafico rilasciato da aveva accertato l'apocrifia sia Parte_1
della sottoscrizione del contratto preliminare che della firma, apposta in calce alla procura alle lite conferita all'avvocato che era stata Parte_2
autenticata dal legale.
Il giudizio si era concluso con la sentenza n. 1811/11, confermata dalla Corte
d'Appello di Brescia, che dichiarava l'inesistenza della procura, la conseguente nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e degli atti e memorie successive, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo poiché
non era stato opposto tempestivamente, condannava infine l'avvocato Pt_2
pagina 13 di 32 personalmente al pagamento delle spese processuali e di C.T.U. Pt_2
assumeva che il legale, in violazione della diligenza Parte_1
richiesta dall'art. 1176 comma II c.c., oltre che in spregio alle norme deontologiche regolatrici della professione forense, aveva autenticato la firma apparentemente a suo nome in calce alla procura alle liti nonostante non fosse stata apposta in sua presenza, né si era curato, nel corso del giudizio, di verificare se la procura, che abitualmente viene presa in esame come scrittura di comparazione, fosse autentica.
Deduceva che in caso di corretto adempimento al mandato professionale, la causa avrebbe avuto esito positivo, poiché il contratto preliminare concluso con era nullo, in quanto anche la sottoscrizione del contratto non Parte_5
era di sua mano;
in via subordinata chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno per perdita di chanches di vittoria.
L'avvocato costituendosi con comparsa depositata il 17.3.2017 Parte_2
deduceva che per oltre dodici anni era stato il legale di fiducia delle imprese del gruppo gestito da figlio di con il Pt_1 Parte_3 Pt_1
quale si rapportava abitualmente;
di essere stato ingannato da Parte_3
che gli aveva restituito la procura firmata, poiché aveva falsificato la firma apponendola al posto del padre, concludeva che, in quanto autore del falso,
aveva causato la soccombenza nella causa con Pt_4
Chiedeva in principalità il rigetto delle domande;
in via cautelativa per il caso pagina 14 di 32 di soccombenza chiamava in garanzia nonché Parte_3 CP_4
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per la
[...]
responsabilità professionale.
Proponeva inoltre una prima domanda riconvenzionale di condanna di e in solido, a tenerlo indenne dalle richieste di Pt_1 Parte_3 Pt_4
di pagamento delle spese processuali e di C.T.U. dovutegli in forza della condanna a titolo personale;
una seconda domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento di € 151.358,90 i compensi Parte_1
dovuti per l'assistenza giudiziale o stragiudiziale in 13 controversie,
producendo nota proforma ed i relativi documenti giustificativi.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1638/21, rigettava la domanda risarcitoria proposta da accoglieva entrambe le domande Parte_1
riconvenzionali, condannando e in solido, al Pt_1 Parte_3
pagamento di € 43.357,28 in favore dell'avvocato in forza di Parte_2
due distinte dichiarazioni di manleva rilasciate al legale per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza n. 1811/11 del Tribunale di Bergamo
ed il solo al pagamento di € 148.258,90 oltre interessi al Parte_1
tasso legale a titolo di onorari per le cause patrocinate dall'avvocato Pt_2
La motivazione adottata dal Tribunale, in sintesi, è la seguente.
I fatti non contestati, ritenuti rilevanti dal Tribunale, ricavabili dalla memoria redatta in un procedimento penale da imputato del reato di Parte_3
pagina 15 di 32 falso, erano I) l'avvocato aveva prestato assistenza legale in favore di Pt_2
per oltre 12 anni in decine di cause;
pertanto tra le parti Parte_1
esisteva un rapporto consolidato di natura professionale;
II) Parte_1
aveva conferito al figlio delega generale per la gestione per suo conto Pt_3
di tutti gli affari, comprese le vendite dell'impresa individuale IL
AG di AG AC, nonché a trattare e disporre dei propri beni personali;
III) era il figlio che intratteneva da sempre i rapporti con lo studio dell'avvocato IV) aveva conferito con il legale Pt_2 Parte_1
dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_5
rammentava di “ aver ricevuto dall'avvocato alcuni fogli da firmare Pt_2
per proporre la citazione in opposizione”, di aver posto il documento fra le varie incombenze da sbrigare;
pur avendo ricevuto il testo della procura alle liti perché lo facesse firmare al padre, “ in perfetta buona fede aveva apposto
la firma del padre, pensando di poterlo fare in base ad una procura che il
padre stesso gli aveva conferito”
In tale contesto, il Tribunale concludeva che la catena causale di eventi che aveva portato alla soccombenza nella causa intentata da era stata Parte_5
unicamente la condotta di che aveva consentito al figlio di Parte_1
gestire in modo così ampio i propri affari, nonché di che Parte_3
aveva posto un comportamento ingannevole in ordine alla veridicità della firma, avendo riferito all'avvocato che la procura era stata sottoscritta Pt_2
dal padre, la vera parte processuale. pagina 16 di 32 Non vi era pertanto ragione di imputare al legale di non aver preteso che la sottoscrizione avvenisse in sua presenza, indipendentemente dalla eventuale valenza disciplinare della sua condotta, poichè l'avvocato si era Pt_2
affidato alla collaborazione leale del cliente, sul quale gravava l'onere di rendere la prestazione possibile, agevolarla o comunque non aggravarla (ex art. 1175 c.c.), che non era stata .
Il Tribunale accoglieva poi entrambe le domande riconvenzionali.
La domanda di manleva proposta dall'avvocato verso e Pt_2 Pt_1
del valore di € 43.357,28, era fondata su due separate Parte_3
dichiarazioni, che riportavano il chiaro obbligo “ a manlevare e tenere
indenne l'avvocato dalle spese cui è stato condannato al pagamento in Pt_2
favore del sig. ed in generale da ogni conseguenza, spesa, Parte_5
esborso o pregiudizio possa derivargli dalla sentenza n. 1811/2011, pagando
noi direttamente tali spese al creditore ” Parte_5
Si trattava di promesse di pagamento titolate che dispensavano il soggetto verso il quale erano state fatte dalla prova del rapporto fondamentale ( art. 1888 c.c.).
Parimenti fondata la domanda riconvenzionale di condanna di Pt_1
al pagamento di € 148.258,90 a titolo di compensi maturati per
[...]
attività difensiva giurisdizionale e stragiudiziale, per le cause puntualmente riportate nella comparsa di costituzione, corredate da un indice della pagina 17 di 32 documentazione prodotta in ogni controversia.
secondo il Tribunale, aveva formulato una valida Parte_1
eccezione di prescrizione estintiva soltanto per la causa contro che Per_1
rigettava in quanto il dies a quo doveva essere individuato nel momento in cui il compenso poteva essere richiesto, ovvero alla conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi nel 2011.
L'esecuzione della prestazione per ogni attività professionale richiesta era pacifico;
il compenso richiesto, nonostante la contestazione della congruità
sollevata dal cliente, doveva ritenersi dovuto poiché le parcelle erano state redatte applicando i “valori medi” delle tariffe professionali forensi, non essendo state specificate le ragioni per le quali si dovrebbero invece applicare i
“valori minimi”.
La domanda di manleva verso la compagnia assicuratrice era assorbita a fronte del rigetto della domanda di Parte_1
Avverso la sentenza e proponevano due distinti Pt_1 Parte_3
appelli, che sono stati riuniti.
In entrambi si costituiva l'avvocato resistendo Parte_2
all'impugnazione.
La causa, assegnata una prima volta a sentenza, veniva rimessa sul ruolo per acquisire la liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
sulla congruità degli onorari esposti;
l'appellato non ha dato corso alla pagina 18 di 32 richiesta, limitandosi a chiedere la conferma della quantificazione.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa passava nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di Parte_1
Con il primo motivo deduce la mancata valutazione da parte del Tribunale
degli obblighi di diligenza ai quali è tenuto il professionista ex art. 1176
comma II c.c., 1428 c.c., 2236 c.c. , che l'avevano condotto all'escludere che la sola causa del danno è consistita nella condotta connotata da colpa grave dell'avvocato atteso il ruolo di pubblico ufficiale certificatore Pt_2
dell'autenticità della firma apposta in calce alla procura alle liti, badandosi su plurime doglianze, quali: I) non era emerso in alcun modo che Pt_3
avesse prospettato al legale che la sottoscrizione della procura era
[...]
autentica; II) nella memoria depositata nel processo penale l'avvocato Pt_2
aveva confessato l'abitudine consolidata di non richiedere la presenza del cliente per la sottoscrizione della procura;
III) nessun rilievo causale poteva riconoscersi nell'operato del figlio, al quale aveva conferito una procura gestoria, non notarile, limitata agli affari della ditta individuale Impresa
AG, che non avrebbe legittimato l'apposizione della propria firma in calce al mandato processuale, né a maggior ragione di una firma falsa, aspetti che l'avvocato avrebbe dovuto ben chiarire alle parti tutte. Pt_2
Con il secondo motivo avanza i seguenti profili di impugnazione: pagina 19 di 32 1) mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi ex art. 163 c .p.c. e
164 c.p.c. (indeterminatezza dell'oggetto della domanda) in ragione della copiosità della documentazione prodotta (di ben 1291 documenti) che rappresentavano l'attività professionale in concreto svolta dall'avvocato della mancanza di indicazioni precise sui valori complessivi in Pt_2
relazione alle tabelle professionali utilizzate per la liquidazione dei compensi;
tale nullità, non sanata dalla richiesta di termine di integrazione da parte del convenuto (attore in riconvenzionale) avrebbe dovuto essere sanzionata con una pronuncia in rito di accertamento della nullità;
2) erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di manleva proposta dall'avvocato in relazione agli importi che costituivano un suo debito Pt_2
verso su titolo costituito da una scrittura da lui unilateralmente Parte_5
predisposta, che, secondo l'appellante, concretava abuso del diritto in quanto contraria ai principi di lealtà posti dal codice deontologico forense, dato che l'attuale appellato non solo aveva esposto il cliente ad un inutile appello verso la sentenza n. 1811/11 del Tribunale di Bergamo, ma aveva taciuto di aver proposto autonoma impugnazione;
3) mancata qualificazione della scrittura come promessa di pagamento titolata ex art. 1988 c.c., che era nulla in considerazione della nullità del rapporto sottostante tra il promittente ed il beneficiato, basato sulla commissione di un pagina 20 di 32 falso.
Con il terzo motivo si duole: I) del rigetto dell'eccezione di prescrizione dei compensi richiesti dall'appellato per la procedura di A.T.P. e della causa di merito contro la nonostante le due fasi fossero separate, che Per_1
comporta l'inizio della decorrenza della prescrizione alla conclusione della prima, compiutasi nel 2000; II) della determinazione assunta dal Tribunale che non avesse contestato le pretese economiche dell'appellato; III) del riconoscimento dei compensi richiesti per la causa contro che Parte_5
non erano dovuti in ragione dell'esito infausto determinato dall'inadempimento dell'avvocato Pt_2
Chiede che in ogni caso gli importi richiesti dal professionista siano depurati da tutti i diritti per lettere e borsuali non dovuti.
Insiste per l'istanza istruttoria ex art. 213 c.p.c. per la valutazione della congruità della domanda con delibazione dell'ordine degli avvocati di
Bergamo.
Appello di Parte_3
Con il primo ed il secondo motivo contesta quanto affermato dal Tribunale in merito al contenuto delle dichiarazioni rese nella propria memoria difensiva depositata nel processo penale e nel verbale di interrogatorio dell'appellato,
atti del processo penale, dai quali non emerge affatto che avesse prospettato al legale l'autenticità della firma apposta in calce alla procura alle liti nel pagina 21 di 32 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da . Parte_5
Deduce che deve darsi risalto alla confessione resa dall'avvocato di Pt_2
aver per anni seguito la prassi contra legem di non richiedere la presenza del cliente per apporre la sottoscrizione della procura alle liti, contraria ai doveri derivanti dal suo ruolo di pubblico ufficiale demandato all'autenticazione della firma.
Ripropone le medesime doglianze avanzate nell'appello proposto dal padre riguardo: all'invalidità della dichiarazione di manleva ottenuta Pt_1
dall'appellato in quanto espressione di “abuso del diritto”; sulla valenza causale esclusiva della condotta del legale, gravemente inadempiente agli obblighi di rendere la prestazione professionale consona al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 comma II c.c. e 2232 c.c.
-.-
Il primo motivo dell'appello di ed il primo e il secondo Parte_1
motivo dell'appello di per quanto attiene al rigetto della Parte_3
domanda risarcitoria da loro avanzata verso l'avvocato Parte_2
possono essere trattati congiuntamente.
Il fatto imputato a fondamento della dedotta responsabilità professionale consiste nella soccombenza di in giudizio di opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo promosso da in esito all'inadempimento di un Parte_5
contratto preliminare di vendita di immobile, che ha comportato il pagina 22 di 32 consolidamento del provvedimento monitorio, con la condanna dell'ingiunto al pagamento di € 310.000, a titolo del doppio della caparra ricevuta di €
155.000.
Le ragioni che hanno condotto il Tribunale a ravvisare la causa esclusiva dell'esito negativo del giudizio patrocinato dall'avvocato Parte_2
ampiamente riportate nella parte espositiva della sentenza, alla luce delle doglianze mosse dagli appellanti, non sono condivise da questa Corte.
In primo luogo, va rilevato che non vi è prova che allorchè Parte_3
si presentò nello studio dell'avvocato per consegnargli la Parte_2
procura alle liti sottoscritta con firma propria e non del padre, abbia dichiarato al legale che la firma era di pugno di Parte_1
Nella memoria depositata nel processo penale e nel successivo interrogatorio avanti al P.M. aveva confessato di aver apposto la firma a Parte_3
nome del padre in buona fede, “ pensando di poterlo fare … in base ad una
procura che lo stesso gli aveva conferito… qualche giorno dopo .. recapitava
all'avvocato il foglio firmato sul quale veniva stesa la Parte_2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”.
L'avvocato non può pertanto giovarsi di essere stato ingannato da Pt_3
ai fini di escludere il nesso di causalità tra la sentenza del Tribunale
[...]
di Bergamo di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata sulla inesistenza di valida procura ed il danno patrimoniale lamentato dal cliente.
pagina 23 di 32 La causa della soccombenza è la falsità della firma di che è Parte_1
stata apposta dal figlio, nella convinzione che la procura gestoria rilasciatagli dal padre fosse idonea a consentirgli di apporre la sua firma in ogni documento che riguardasse l' IL AG.
Il legale aveva poi autenticato la sottoscrizione, sebbene non apposta in sua presenza, omettendo di adempiere all'obbligo di informare il proprio cliente,
tramite il figlio che abitualmente lo rappresentava nel rapporto professionale,
della assoluta necessità che apponesse una firma autografa in calce al mandato alle liti, dovendosi considerare altamente probabile che un riscontro sulla provenienza della stessa sarebbe stato compiuto, proprio per la strategia difensiva adottata nel giudizio.
Tale omissione integra una violazione dell'obbligo di adempiere al contratto d'opera professionale con diligenza qualificata (art. 1176 comma II c.c.) che comprende il dovere a carico dell'avvocato di fornire al proprio assistito un'informazione puntuale completa, tale da porlo in condizione di determinarsi consapevolmente.
La giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, ha concluso che l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale “ oltre che regola di comportamento e di interpretazione pagina 24 di 32 del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale,
imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Il
professionista, quindi, deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale ( V. Cass.
8494/20).
Resta da verificare se l'inadempimento riscontrato al contratto di prestazione d'opera professionale abbia causato la soccombenza, secondo una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, ovvero se sia integrato il nesso di causalità con il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente nel caso in cui avesse ricevuto dal Parte_3
legale l'informazione omessa, ovvero di far sottoscrivere la procura al padre.
La sussistenza del rapporto di causalità è evidente dalla motivazione della sentenza n. 1811/11 del Tribunale di Bergamo, nei seguenti passaggi argomentativi.
“ Veniva espletata C.T.U. grafica atta alla verificazione della firma “ Pt_1
apposta sul preliminare allegato agli atti. A seguito del deposito
[...]
della perizia calligrafica e sulla base di quanto risultava dal saggio grafico di svolto avanti al C.T.U., proponeva querela di Parte_1 Parte_5
falso della sottoscrizione apposta in calce alla procura ad litem posta a margine dell'atto di citazione del presente giudizio pur autenticata dal legale pagina 25 di 32 dell'opponente”
Il Tribunale esamina poi l'istanza di regolarizzazione della procura ad litem nonché di ratifica del mandato rilasciato all'avvocato avanzata Parte_2
dall'opponente ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rigettandola.
Considerati gli accertamenti del perito grafologo nominato C.T.U., accertava che la firma apposta in calce all'atto di citazione era apocrifa, accoglieva la querela di falso, dichiarava l'inesistenza della procura, la conseguente nullità
dell'atto di citazione e di tutti gli atti ad essa successivi, dichiarando al contempo che “ l inesistenza di un tempestivo valido giudizio di opposizione comporta dunque l'esecutività in via definitiva del decreto ingiuntivo n.
4215/07 emesso da questo Tribunale contro la Controparte_5
ai sensi e per gli effetti dell'art. 647”
[...]
Un'ulteriore conseguenza era la condanna dell'avvocato al Parte_2
rimborso delle spese processuali di e della C.T.U. Pt_4
Se invece l'avvocato si fosse premurato di informare Pt_2 Parte_3
della necessità di procurarsi la procura con firma autentica, il Tribunale
avrebbe scrutinato la domanda nel merito, riconoscendo la nullità del contratto preliminare sottoscritto da con poiché la Parte_1 Parte_5
C.T.U. disposta sull'autografia della sottoscrizione del contratto aveva dimostrato che si trattava di firma apocrifa.
Previo accoglimento dell'opposizione, avrebbe revocato il decreto ingiuntivo, pagina 26 di 32 dichiarato la nullità del contratto, condannato al pagamento Parte_1
della somma di € 155.000 oltre interessi dal 30.9.2007 a titolo di indebito oggettivo, poiché il versamento della caparra era divenuto privo di titolo causale.
Il pagamento delle somme pretese da in esito al giudizio che lo aveva Pt_4
visto vittorioso ( si rammenta che la sentenza di primo grado ha avuto piena conferma in appello) è stato provato dai documenti prodotti, nonché dalle affermazioni difensive dell'avvocato che forniscono il Parte_2
resoconto dei pagamenti che effettuò all'avvocato Galeotti Parte_1
incaricato da aveva già versato un acconto per € 100.000, Parte_5
consegnò due assegni circolari di € 70.000 in esito ad incontro dell'11.11.2011
; altri due assegni di € 200.689, 85 per un totale di € 270.689,85 comprensivi delle somme di € 37.647,68 dovute direttamente dal legale a titolo di spese legali); nel giugno del 2012 venero versati ulteriori acconti ( di € 50.000),
consegnato un assegno di € 110.685,85 tratto su conto personale di Pt_1
poi sostituito con altro assegno di € 105.000 e pagamento in contanti
[...]
della differenza a così pagando interamente il proprio debito, che Pt_4
ammontava ad € 370.689,85
Il danno risarcibile ammonta quindi ad € 155.000, somma che trattandosi di credito risarcitorio va rivalutata secondo indici ISTAT (dalla data del pagamento, 31.12.2012) in € 189.875, oltre ad interessi al tasso legale ( art.
pagina 27 di 32 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione del capitale alla data del 31.12.2012, sino al saldo.
Il secondo motivo dell'appello di e di Parte_1 Parte_3
sono infondati in relazione alle doglianze proposte avverso il capo della sentenza che accoglieva la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 43.357,28, oltre interessi, all'appellato, su titolo costituito dalle due dichiarazioni di manleva rilasciategli dagli appellanti.
Non si tratta di promessa di pagamento, ma di un accordo di manleva, con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato.
E' un contratto atipico, che può essere concluso tra le parti nell'ambito della loro autonomia negoziale ( art. 1322 comma secondo c.c.) purchè corrisponda ad interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ed abbia contenuto patrimoniale, caratteristiche che si rinvengono nel patto in esame.
Non si rinviene alcuna nullità del patto in esame in rapporto all'art. 1418 c.c.,
che non ha per oggetto la manleva da una condotta dolosa, quale potrebbe considerarsi qualora l'avvocato fosse stato consapevole della Parte_2
falsità della firma in calce alla procura alle liti, ma dalle conseguenze di un inadempimento contrattuale connotato da colpa, seppure grave in rapporto ai doveri spettanti al professionista.
pagina 28 di 32 Il secondo ed il terzo motivo dell'appello di in relazione Parte_1
all'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi richiesti dall'avvocato sono fondati nei termini Parte_2
esposti.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla condivisibile motivazione adottata dal Tribunale per rigettare l'eccezione di nullità della domanda, né riguardo al rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda rispetto agli onorari richiesti per la controversia avverso Per_1
I compensi, nonostante non siano stati vidimati dal parere di congruità
dell'ordine professionale in sede di liquidazione, sono dovuti poiché il profilo dell'impugnazione non è tale da scalfire le argomentazioni adottate dal
Tribunale per ritenere che siano da ridurre, atteso che l'attività professionale è
stata prestata e che la liquidazione nei valori medi tabellari è usuale, in assenza di ragioni obiettive che portino all'applicazione dei minimi ( natura della causa, importanza dell'attività professionale svolta).
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L'accoglimento della domanda risarcitoria impone la disamina della domanda di garanzia che l'appellato ha proposto nei confronti di . Controparte_1
Il sinistro è indennizzabile in quanto coperto dalla polizza n. 270112906.
La compagnia ha eccepito l'inoperatività ai sensi dell'art. 1 delle CGA
secondo la quale la garanzia opera soltanto per le “perdite patrimoniali pagina 29 di 32 involontariamente e direttamente cagionate a terzi”.
La clausola va interpretata nel senso che non sono indennizzabili gli eventi dannosi per i terzi compiuti “volontariamente” dal professionista, quindi con coscienza e volontà intesa quale dolo.
La condotta dell'avvocato non è stata connotata da dolo ma da colpa, Pt_2
pertanto il danno cagionato al cliente, di natura patrimoniale, è uno degli eventi ricompresi negli eventi assicurati.
L'accoglimento parziale di entrambi gli appelli impone la rivalutazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo l'esito complessivo di esso.
Si verte in caso di soccombenza reciproca , atteso l'accoglimento della domanda principale e delle domande riconvenzionali;
le spese sono quindi interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Quanto alla richiesta di cancellazione avanzata dall'appellante, a giudizio della
Corte sono contrarie all'obbligo di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. queste locuzioni contenute nella comparsa di costituzione in appello (nel giudizio n.1077/21 R.G.) in quanto esorbitanti dal diritto di difesa ed offensive per il difensore:
- alla fine di pag. 3 quart'ultima riga “ma che sappiamo bene non essere stata esaminata per malavoglia e superficialità”;
- a pag. 7 righe 4 e 5 “vogliamo pensare che l'avv. Monteverde fosse in vena pagina 30 di 32 di scherzare quando ha scritto simili corbellerie”,
- pag. 10 sesta riga dal fondo “strampalata tesi”;
- a pag. 11 “Rinfreschiamogli un po' la memoria”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello Parte_1
proposto da avverso la sentenza n. 1638/21 del Tribunale di Parte_3
Bergamo, che parzialmente accoglie;
così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto;
condanna al pagamento in favore di di € in Parte_2 Parte_1
€ 189.875, oltre ad interessi al tasso legale ( art. 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 31.12.2012, sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto il patrocinio nella causa proposta avverso Parte_5
dichiara tenuta e condanna a garantire e tenere indenne Controparte_1
di quanto dovuto a a titolo di capitale ed Parte_2 Parte_1
interessi in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria, alle condizioni di cui alla polizza n. 270112906;
pagina 31 di 32 compensa per l'intero le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
ai sensi dell'art. 88 c.p.c. ordina la cancellazione delle locuzioni riportate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
IA AN EP RA
pagina 32 di 32
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP RA Presidente
Dott. IA AN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1077/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 11/12/2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. MONTEVERDE Parte_1
Responsabilità MARIO, elettivamente domiciliato in BALUARDO LAMARMORA 13 professionale 28100 NOVARA presso il difensore avv. MONTEVERDE MARIO
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CARCANO Parte_2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONATE 33 24122
ER presso il difensore avv. CARCANO FEDERICA pagina 1 di 32 APPELLATO
E contro rappresentata e difesa dall'avv. CREVANI Controparte_1
CC, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CREVANI
CC presso indirizzo telematico
APPELLATA
E nella causa riunita iscritta al n. 1084/21 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FRANZOSI Parte_3
MICHELE, elettivamente domiciliato in BALUARDO LAMARMORA 13
28100 NOVARA presso il difensore avv. FRANZOSI MICHELE
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CARCANO Parte_2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONATE 33 24122
ER presso il difensore avv. CARCANO FEDERICA
APPELLATO
E contro rappresentata e difesa dall'avv. CREVANI Controparte_1
CC, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CREVANI
CC presso indirizzo telematico pagina 2 di 32 APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione terza –
pubblicata in data 15.9.2021 con il n. 1638/21.
CONCLUSIONI
Di AG AC:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1638/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione
III civile, in procedimento n. 11400/2016 RG, così dichiarando.
1) la nullità della riconvenzionale relativa alle domande formulate per €
151.358,90 e così per violazione dell'edictio actionis, con particolare riferimento agli artt. 163 e 164 n. 4 c.p.c. e comunque rigettarlo perché non provato.
In via subordinata accogliere e ridurre come in parte motiva il credito richiesto a tale titolo e dichiarare prescritta la pretesa per compensi esposti per assistenza in posizione – fase di ATP. Per_1 Per_2
2) In relazione alla riconvenzionale per € 43.641,57, dichiarare non tenuto l'appellante a corrispondere alcunchè.
3) Nel merito.
- visti gli articoli 1176 II comma C.C., 1218 C.C., nonché le norme di cui al codice deontologico, ritenuto sussistere civile responsabilità in capo all'Avvocato in via principale contrattualmente ed in via Parte_2
pagina 3 di 32 subordinata ex art. 2043 C.C., per gravissima inadempienza, consistita nel non avere ricevuto né verificare quale firma autentica la procura conferita dal Sig.
rilasciata a favore dell'Avvocato medesimo, per Parte_1 Pt_2
essere rappresentato in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso vs. il Sig. , avanti al Tribunale di Bergamo;
Parte_4
- dato e preso atto che, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si disconosceva la firma del Sig. apposta in preliminare, in Parte_1
cui era prevista la dazione di Euro 155.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
- dato e preso atto che dall'omessa ricezione e verifica della firma apposta sulla procura, è conseguita la reiezione della domanda di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma dello stesso e conseguente definitività della condanna di al pagamento della somma di € 310.000,00, in Parte_1
luogo della minor somma di € 155.000,00, laddove invece accolta l'opposizione;
dato e preso atto altresì della reiezione del giudizio di appello, con condanna del Sig. al pagamento delle spese di soccombenza del Parte_1
giudizio di II grado per € 6.566,04, nonché di tutte le spese conseguite al convenuto per aver subito esecuzioni da parte del Sig. per il recupero Pt_4
delle somme a lui dovute, per l'effetto condannare Avv. al Parte_2
ristoro di tutti i danni patrimoniali patiti dall'appellante che si indicano in €
192.247,00 e non patrimoniali ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. in € 20.000,00, pagina 4 di 32 conseguenti alla sua illecita condotta o quell'importo maggiore o minore che emergerà in corso di causa.
Danni che si richiedono in via subordinata anche a titolo di perdita di chances.
Con interessi legali e rivalutazione, secondo Cass. a SS.UU. 1712/1995,
trattandosi di debito di valore.
- Con declaratoria di nullità o di annullabilità e comunque di non opponibilità
della dichiarazione 11/11/2011, nostro doc.to 15 di primo grado, per tutte le ragioni esposte al punto B4) pagg. 19, 20, 21, 22 e 23 dell'atto di citazione e in prima memoria ex art. 183 c.p.c..
4) In via istruttoria
- si chiede che il Tribunale chieda ex art. 213 c.p.c. all'Ordine degli Avvocati
di Bergamo un parere di congruità sulle note dell'Avvocato Pt_2
- si riporta l'istanza sopra formulata in relazione alla conclusione del giudizio di appello che emerge dal doc.to 64 di controparte e pertanto si insta all'esito del doc.to 64, essendo stato prodotto successivamente al maturare dei termini ex art. 183 n. 2 c.p.c. si chiede espressamente che il Giudice ordini alla controparte di produrre il decisum della sentenza o chieda al terzo di Pt_4
produrla o alla Corte di Appello di procedere in tal senso così applicandosi gli artt. 210 e 213 c.p.c..
L'esame del decisum della Corte Territoriale di Brescia sarà comunque utile ai fini dell'odierno contendere.
5) Si chiede la cancellazione delle seguenti frasi, perché offensive nei pagina 5 di 32 confronti del difensore scrivente:
- in prima pagina terz'ultima riga “con riferimento alle argomentazioni difensive dell'appellante – per quanto voluminose – sono assai poche e, per di più, di assai poco conto”;
- a fine di pag. 3 quart'ultima riga “ma che sappiamo bene non essere stata esaminata per malavoglia e superficialità”;
- a pag. 7 righe 4 e 5 “vogliamo pensare che l'avv. Monteverde fosse in vena di scherzare quando ha scritto simili corbellerie”, frase vieppiù offensiva perché controparte volutamente la decontestualizza dal portato globale delle pagine 29 e 30 in cui è inserita;
- pag. 10 sesta riga dal fondo “strampalata tesi”;
- a pag. 11 “Rinfreschiamogli un po' la memoria”;
- a pag. 13 “fittizia” è parola offensiva per chi scrive,
- a pag. 21, quinta riga “ suggeriamo preliminarmente alla difesa avversaria di studiarsi meglio il Codice e la Giurisprudenza in punto “prescrizione”.
6) Con il favore di compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA e con distrazione a favore dell'Avv.to Mario
Monteverde quale procuratore antistatario.”
Di Parte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Brescia, ritenuta la propria competenza, riformare la sentenza n. 1638/2021 emessa dal Tribunale Civile
di Bergamo, nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante, così pagina 6 di 32 dichiarando assente ogni colpa e responsabilità del sig. e Parte_3
conseguentemente ogni suo obbligo nei confronti ed a favore dell'Avv.
Respingendosi ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in Pt_2
diritto.
Con il favore di spese e compensi e con distrazione a favore del legale difensore”
CP_2
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto ex adversis per le ragioni di cui al punto A) della narrativa della comparsa di risposta per quanto concerne l'appello promosso dal signor e quelle di Parte_1
cui al punto B) della narrativa della comparsa di risposta riguardo l'appello promosso dal signor Parte_3
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata dal signor Pt_3
all'avv. Michele Franzosi, con conseguente inammissibilità
[...]
dell'appello promosso dal signor per tutti i motivi esposti al Parte_3
punto A) della narrativa della comparsa di risposta.
NEL MERITO:
rigettarsi, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta
R.G. 1077/2021, tutte le domande svolte dal signor in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto. pagina 7 di 32 Rigettarsi altresì, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta R.G. 1084/2021, tutte le domande svolte dal signor in Parte_3
quanto domande nuove, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Contestato altresì tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito dalla difesa sicchè nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, Controparte_1
riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente, respingersi ogni eccezione avversaria in ordine all'inoperatività della polizza stipulata dall'avv.
, con conseguente rigetto di ogni consequenziale domanda Parte_2
formulata nei confronti dell'appellato dalla Compagnia Assicurativa.
Confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 1638/2021, n. 11400/2016 R.G.
pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 15/09/2021.
Condannarsi gli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
SEMPRE NEL MERITO:
confermarsi la condanna del signor al pagamento in favore Parte_1
del convenuto della somma di € 148.258,90 per le causali esposte in narrativa della comparsa di risposta di primo grado ed in entrambe le comparse di risposta in appello, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero determinando il quantum del compenso professionale sulla base delle tariffe vigenti all'epoca dell'effettuazione delle prestazioni, giusta il pagina 8 di 32 disposto di cui all'art. 2233 c.c. o, in subordine, secondo la più ampia equità
e/o discrezionalità; condannarsi i signori e Parte_1 Parte_3
in solido tra di loro, in forza delle dichiarazioni di accollo prodotte sub docc.
8) e 9) nel fascicolo di primo grado, a tenere indenne e manlevato l'avv.
da ogni richiesta economica avanzata nei suoi confronti dal signor Pt_2
, derivante dalla sentenza n. 1811/2011 del Tribunale di Bergamo Parte_5
e dalla successiva sentenza della Corte d'Appello di Brescia.
Per l'effetto, condannare in solido tra di loro il signor ed il Parte_1
signor al pagamento della somma di € 43.641,57 (oltre Parte_3
interessi legali, rivalutazione monetaria e ogni ulteriore spesa o esborso cui sarà eventualmente tenuto il convenuto) direttamente in favore dell'avv.
. Parte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale,
delle domande svolte dagli appellanti nei confronti dell'avv. Parte_2
condannare la in virtù della polizza assicurativa in atti, a Controparte_1
tenere indenne e manlevato il convenuto da qualunque somma dovesse essere condannato a risarcire agli appellanti, emettendosi l'eventuale condanna direttamente nei confronti dell'Assicurazione.
Condannarsi in ogni caso a tenere indenne e manlevato Controparte_1
l'avv. dalle richieste di pagamento avanzate dal signor Parte_2 [...]
a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate in suo favore nella Pt_5
sentenza n. 1811/2011 del Tribunale di Bergamo e n. 1218-1219/2011 R.G. pagina 9 di 32 della Corte d'Appello di Brescia in data 06/11/2012.
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli appellanti nei confronti dell'avv. Pt_2
condannare, per tutti i motivi dedotti in narrativa della comparsa di
[...]
risposta, il reale responsabile del danno signor a tenere Parte_3
indenne e manlevato il convenuto da qualunque somma dovesse essere condannato a risarcire all'appellante, emettendosi l'eventuale condanna direttamente nei confronti del signor Parte_3
In via subordinata: porsi il credito del deducente in compensazione, totale o parziale, con il preteso credito dell'appellante, nel caso in cui quest'ultimo dovesse denegatamente essere riconosciuto.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie.
Solo in quanto occorra e ne incomba l'onere al convenuto, ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
depositata in data 06/03/2018, con i testi ivi indicati.
Si chiede nuovamente di essere autorizzati al deposito fisico del n. 31.78
trattandosi di CD non depositabile telematicamente.
IN OGNI CASO:
spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio integralmente rifusi.
: Controparte_3
Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso, pagina 10 di 32 Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò
sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato,
neppure implicitamente.
Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande,
eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare gli appelli avversari relativamente alle domande proposte da parte attrice e, per l'effetto,
confermare sul punto la sentenza impugnata.
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate.
Nel merito: respingersi le domande svolte nei confronti dell'Avv. (e Pt_2
quindi, seppur solo indirettamente, nei confronti di , Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata di merito: dichiararsi l'inoperatività della polizza n.
270112906 –oltre che della polizza n. 371032277 – e, conseguentemente,
respingersi integralmente le domande dell'Avv. nei confronti di Pt_2
In ogni caso, rigettare le domande proposte dall'Avv. Controparte_1
nei confronti di perché infondata e non provata in Pt_2 Controparte_1
pagina 11 di 32 fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate.
In via di ulteriore subordine e nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso proposte, limitarsi l'importo eventualmente dovuto dall'Avv. – e quindi, indirettamente, della deducente Pt_2
compagnia – a quanto risulterà rigorosamente provato, giusto e dovuto in corso di causa, con esclusivo riguardo alle sole eventuali obbligazioni risarcitorie dovute a colpa per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a controparte, ed in proporzione alla quota di responsabilità rigorosamente accertata, tenuto conto dei limiti delle condizioni contrattuali sopra indicati, ivi compresi massimale e franchigia contrattualmente previsti. Si rinvia comunque a tutte le difese ed eccezioni in atti.
Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed CP_1
emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Con riserva di ogni più ampia CP_1
argomentazione e difesa.
Si richiamano tutte le istanze, richieste, contestazioni, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in primo grado, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate e da intendersi qui integralmente confermate e riproposte.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed pagina 12 di 32 iva di legge, del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.11.2916 conveniva in Parte_1
giudizio l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento Parte_2
del danno patrimoniale subito a causa dell'inadempimento del legale all'esecuzione del mandato professionale, conferitogli nel 2008, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di € 310.000 ottenuto da , per il Parte_5
pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata a garanzia di un contratto preliminare di vendita di immobile, concluso dall'attore quale titolare della IL AG venditrice- costruttrice, ove la prima difesa avanzata era il disconoscimento della firma del contratto.
In fase istruttoria era stata disposta una C.T.U. calligrafica che, esaminato il saggio grafico rilasciato da aveva accertato l'apocrifia sia Parte_1
della sottoscrizione del contratto preliminare che della firma, apposta in calce alla procura alle lite conferita all'avvocato che era stata Parte_2
autenticata dal legale.
Il giudizio si era concluso con la sentenza n. 1811/11, confermata dalla Corte
d'Appello di Brescia, che dichiarava l'inesistenza della procura, la conseguente nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e degli atti e memorie successive, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo poiché
non era stato opposto tempestivamente, condannava infine l'avvocato Pt_2
pagina 13 di 32 personalmente al pagamento delle spese processuali e di C.T.U. Pt_2
assumeva che il legale, in violazione della diligenza Parte_1
richiesta dall'art. 1176 comma II c.c., oltre che in spregio alle norme deontologiche regolatrici della professione forense, aveva autenticato la firma apparentemente a suo nome in calce alla procura alle liti nonostante non fosse stata apposta in sua presenza, né si era curato, nel corso del giudizio, di verificare se la procura, che abitualmente viene presa in esame come scrittura di comparazione, fosse autentica.
Deduceva che in caso di corretto adempimento al mandato professionale, la causa avrebbe avuto esito positivo, poiché il contratto preliminare concluso con era nullo, in quanto anche la sottoscrizione del contratto non Parte_5
era di sua mano;
in via subordinata chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno per perdita di chanches di vittoria.
L'avvocato costituendosi con comparsa depositata il 17.3.2017 Parte_2
deduceva che per oltre dodici anni era stato il legale di fiducia delle imprese del gruppo gestito da figlio di con il Pt_1 Parte_3 Pt_1
quale si rapportava abitualmente;
di essere stato ingannato da Parte_3
che gli aveva restituito la procura firmata, poiché aveva falsificato la firma apponendola al posto del padre, concludeva che, in quanto autore del falso,
aveva causato la soccombenza nella causa con Pt_4
Chiedeva in principalità il rigetto delle domande;
in via cautelativa per il caso pagina 14 di 32 di soccombenza chiamava in garanzia nonché Parte_3 CP_4
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per la
[...]
responsabilità professionale.
Proponeva inoltre una prima domanda riconvenzionale di condanna di e in solido, a tenerlo indenne dalle richieste di Pt_1 Parte_3 Pt_4
di pagamento delle spese processuali e di C.T.U. dovutegli in forza della condanna a titolo personale;
una seconda domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento di € 151.358,90 i compensi Parte_1
dovuti per l'assistenza giudiziale o stragiudiziale in 13 controversie,
producendo nota proforma ed i relativi documenti giustificativi.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1638/21, rigettava la domanda risarcitoria proposta da accoglieva entrambe le domande Parte_1
riconvenzionali, condannando e in solido, al Pt_1 Parte_3
pagamento di € 43.357,28 in favore dell'avvocato in forza di Parte_2
due distinte dichiarazioni di manleva rilasciate al legale per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza n. 1811/11 del Tribunale di Bergamo
ed il solo al pagamento di € 148.258,90 oltre interessi al Parte_1
tasso legale a titolo di onorari per le cause patrocinate dall'avvocato Pt_2
La motivazione adottata dal Tribunale, in sintesi, è la seguente.
I fatti non contestati, ritenuti rilevanti dal Tribunale, ricavabili dalla memoria redatta in un procedimento penale da imputato del reato di Parte_3
pagina 15 di 32 falso, erano I) l'avvocato aveva prestato assistenza legale in favore di Pt_2
per oltre 12 anni in decine di cause;
pertanto tra le parti Parte_1
esisteva un rapporto consolidato di natura professionale;
II) Parte_1
aveva conferito al figlio delega generale per la gestione per suo conto Pt_3
di tutti gli affari, comprese le vendite dell'impresa individuale IL
AG di AG AC, nonché a trattare e disporre dei propri beni personali;
III) era il figlio che intratteneva da sempre i rapporti con lo studio dell'avvocato IV) aveva conferito con il legale Pt_2 Parte_1
dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_5
rammentava di “ aver ricevuto dall'avvocato alcuni fogli da firmare Pt_2
per proporre la citazione in opposizione”, di aver posto il documento fra le varie incombenze da sbrigare;
pur avendo ricevuto il testo della procura alle liti perché lo facesse firmare al padre, “ in perfetta buona fede aveva apposto
la firma del padre, pensando di poterlo fare in base ad una procura che il
padre stesso gli aveva conferito”
In tale contesto, il Tribunale concludeva che la catena causale di eventi che aveva portato alla soccombenza nella causa intentata da era stata Parte_5
unicamente la condotta di che aveva consentito al figlio di Parte_1
gestire in modo così ampio i propri affari, nonché di che Parte_3
aveva posto un comportamento ingannevole in ordine alla veridicità della firma, avendo riferito all'avvocato che la procura era stata sottoscritta Pt_2
dal padre, la vera parte processuale. pagina 16 di 32 Non vi era pertanto ragione di imputare al legale di non aver preteso che la sottoscrizione avvenisse in sua presenza, indipendentemente dalla eventuale valenza disciplinare della sua condotta, poichè l'avvocato si era Pt_2
affidato alla collaborazione leale del cliente, sul quale gravava l'onere di rendere la prestazione possibile, agevolarla o comunque non aggravarla (ex art. 1175 c.c.), che non era stata .
Il Tribunale accoglieva poi entrambe le domande riconvenzionali.
La domanda di manleva proposta dall'avvocato verso e Pt_2 Pt_1
del valore di € 43.357,28, era fondata su due separate Parte_3
dichiarazioni, che riportavano il chiaro obbligo “ a manlevare e tenere
indenne l'avvocato dalle spese cui è stato condannato al pagamento in Pt_2
favore del sig. ed in generale da ogni conseguenza, spesa, Parte_5
esborso o pregiudizio possa derivargli dalla sentenza n. 1811/2011, pagando
noi direttamente tali spese al creditore ” Parte_5
Si trattava di promesse di pagamento titolate che dispensavano il soggetto verso il quale erano state fatte dalla prova del rapporto fondamentale ( art. 1888 c.c.).
Parimenti fondata la domanda riconvenzionale di condanna di Pt_1
al pagamento di € 148.258,90 a titolo di compensi maturati per
[...]
attività difensiva giurisdizionale e stragiudiziale, per le cause puntualmente riportate nella comparsa di costituzione, corredate da un indice della pagina 17 di 32 documentazione prodotta in ogni controversia.
secondo il Tribunale, aveva formulato una valida Parte_1
eccezione di prescrizione estintiva soltanto per la causa contro che Per_1
rigettava in quanto il dies a quo doveva essere individuato nel momento in cui il compenso poteva essere richiesto, ovvero alla conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi nel 2011.
L'esecuzione della prestazione per ogni attività professionale richiesta era pacifico;
il compenso richiesto, nonostante la contestazione della congruità
sollevata dal cliente, doveva ritenersi dovuto poiché le parcelle erano state redatte applicando i “valori medi” delle tariffe professionali forensi, non essendo state specificate le ragioni per le quali si dovrebbero invece applicare i
“valori minimi”.
La domanda di manleva verso la compagnia assicuratrice era assorbita a fronte del rigetto della domanda di Parte_1
Avverso la sentenza e proponevano due distinti Pt_1 Parte_3
appelli, che sono stati riuniti.
In entrambi si costituiva l'avvocato resistendo Parte_2
all'impugnazione.
La causa, assegnata una prima volta a sentenza, veniva rimessa sul ruolo per acquisire la liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
sulla congruità degli onorari esposti;
l'appellato non ha dato corso alla pagina 18 di 32 richiesta, limitandosi a chiedere la conferma della quantificazione.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa passava nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di Parte_1
Con il primo motivo deduce la mancata valutazione da parte del Tribunale
degli obblighi di diligenza ai quali è tenuto il professionista ex art. 1176
comma II c.c., 1428 c.c., 2236 c.c. , che l'avevano condotto all'escludere che la sola causa del danno è consistita nella condotta connotata da colpa grave dell'avvocato atteso il ruolo di pubblico ufficiale certificatore Pt_2
dell'autenticità della firma apposta in calce alla procura alle liti, badandosi su plurime doglianze, quali: I) non era emerso in alcun modo che Pt_3
avesse prospettato al legale che la sottoscrizione della procura era
[...]
autentica; II) nella memoria depositata nel processo penale l'avvocato Pt_2
aveva confessato l'abitudine consolidata di non richiedere la presenza del cliente per la sottoscrizione della procura;
III) nessun rilievo causale poteva riconoscersi nell'operato del figlio, al quale aveva conferito una procura gestoria, non notarile, limitata agli affari della ditta individuale Impresa
AG, che non avrebbe legittimato l'apposizione della propria firma in calce al mandato processuale, né a maggior ragione di una firma falsa, aspetti che l'avvocato avrebbe dovuto ben chiarire alle parti tutte. Pt_2
Con il secondo motivo avanza i seguenti profili di impugnazione: pagina 19 di 32 1) mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi ex art. 163 c .p.c. e
164 c.p.c. (indeterminatezza dell'oggetto della domanda) in ragione della copiosità della documentazione prodotta (di ben 1291 documenti) che rappresentavano l'attività professionale in concreto svolta dall'avvocato della mancanza di indicazioni precise sui valori complessivi in Pt_2
relazione alle tabelle professionali utilizzate per la liquidazione dei compensi;
tale nullità, non sanata dalla richiesta di termine di integrazione da parte del convenuto (attore in riconvenzionale) avrebbe dovuto essere sanzionata con una pronuncia in rito di accertamento della nullità;
2) erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale di manleva proposta dall'avvocato in relazione agli importi che costituivano un suo debito Pt_2
verso su titolo costituito da una scrittura da lui unilateralmente Parte_5
predisposta, che, secondo l'appellante, concretava abuso del diritto in quanto contraria ai principi di lealtà posti dal codice deontologico forense, dato che l'attuale appellato non solo aveva esposto il cliente ad un inutile appello verso la sentenza n. 1811/11 del Tribunale di Bergamo, ma aveva taciuto di aver proposto autonoma impugnazione;
3) mancata qualificazione della scrittura come promessa di pagamento titolata ex art. 1988 c.c., che era nulla in considerazione della nullità del rapporto sottostante tra il promittente ed il beneficiato, basato sulla commissione di un pagina 20 di 32 falso.
Con il terzo motivo si duole: I) del rigetto dell'eccezione di prescrizione dei compensi richiesti dall'appellato per la procedura di A.T.P. e della causa di merito contro la nonostante le due fasi fossero separate, che Per_1
comporta l'inizio della decorrenza della prescrizione alla conclusione della prima, compiutasi nel 2000; II) della determinazione assunta dal Tribunale che non avesse contestato le pretese economiche dell'appellato; III) del riconoscimento dei compensi richiesti per la causa contro che Parte_5
non erano dovuti in ragione dell'esito infausto determinato dall'inadempimento dell'avvocato Pt_2
Chiede che in ogni caso gli importi richiesti dal professionista siano depurati da tutti i diritti per lettere e borsuali non dovuti.
Insiste per l'istanza istruttoria ex art. 213 c.p.c. per la valutazione della congruità della domanda con delibazione dell'ordine degli avvocati di
Bergamo.
Appello di Parte_3
Con il primo ed il secondo motivo contesta quanto affermato dal Tribunale in merito al contenuto delle dichiarazioni rese nella propria memoria difensiva depositata nel processo penale e nel verbale di interrogatorio dell'appellato,
atti del processo penale, dai quali non emerge affatto che avesse prospettato al legale l'autenticità della firma apposta in calce alla procura alle liti nel pagina 21 di 32 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da . Parte_5
Deduce che deve darsi risalto alla confessione resa dall'avvocato di Pt_2
aver per anni seguito la prassi contra legem di non richiedere la presenza del cliente per apporre la sottoscrizione della procura alle liti, contraria ai doveri derivanti dal suo ruolo di pubblico ufficiale demandato all'autenticazione della firma.
Ripropone le medesime doglianze avanzate nell'appello proposto dal padre riguardo: all'invalidità della dichiarazione di manleva ottenuta Pt_1
dall'appellato in quanto espressione di “abuso del diritto”; sulla valenza causale esclusiva della condotta del legale, gravemente inadempiente agli obblighi di rendere la prestazione professionale consona al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 comma II c.c. e 2232 c.c.
-.-
Il primo motivo dell'appello di ed il primo e il secondo Parte_1
motivo dell'appello di per quanto attiene al rigetto della Parte_3
domanda risarcitoria da loro avanzata verso l'avvocato Parte_2
possono essere trattati congiuntamente.
Il fatto imputato a fondamento della dedotta responsabilità professionale consiste nella soccombenza di in giudizio di opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo promosso da in esito all'inadempimento di un Parte_5
contratto preliminare di vendita di immobile, che ha comportato il pagina 22 di 32 consolidamento del provvedimento monitorio, con la condanna dell'ingiunto al pagamento di € 310.000, a titolo del doppio della caparra ricevuta di €
155.000.
Le ragioni che hanno condotto il Tribunale a ravvisare la causa esclusiva dell'esito negativo del giudizio patrocinato dall'avvocato Parte_2
ampiamente riportate nella parte espositiva della sentenza, alla luce delle doglianze mosse dagli appellanti, non sono condivise da questa Corte.
In primo luogo, va rilevato che non vi è prova che allorchè Parte_3
si presentò nello studio dell'avvocato per consegnargli la Parte_2
procura alle liti sottoscritta con firma propria e non del padre, abbia dichiarato al legale che la firma era di pugno di Parte_1
Nella memoria depositata nel processo penale e nel successivo interrogatorio avanti al P.M. aveva confessato di aver apposto la firma a Parte_3
nome del padre in buona fede, “ pensando di poterlo fare … in base ad una
procura che lo stesso gli aveva conferito… qualche giorno dopo .. recapitava
all'avvocato il foglio firmato sul quale veniva stesa la Parte_2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”.
L'avvocato non può pertanto giovarsi di essere stato ingannato da Pt_3
ai fini di escludere il nesso di causalità tra la sentenza del Tribunale
[...]
di Bergamo di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata sulla inesistenza di valida procura ed il danno patrimoniale lamentato dal cliente.
pagina 23 di 32 La causa della soccombenza è la falsità della firma di che è Parte_1
stata apposta dal figlio, nella convinzione che la procura gestoria rilasciatagli dal padre fosse idonea a consentirgli di apporre la sua firma in ogni documento che riguardasse l' IL AG.
Il legale aveva poi autenticato la sottoscrizione, sebbene non apposta in sua presenza, omettendo di adempiere all'obbligo di informare il proprio cliente,
tramite il figlio che abitualmente lo rappresentava nel rapporto professionale,
della assoluta necessità che apponesse una firma autografa in calce al mandato alle liti, dovendosi considerare altamente probabile che un riscontro sulla provenienza della stessa sarebbe stato compiuto, proprio per la strategia difensiva adottata nel giudizio.
Tale omissione integra una violazione dell'obbligo di adempiere al contratto d'opera professionale con diligenza qualificata (art. 1176 comma II c.c.) che comprende il dovere a carico dell'avvocato di fornire al proprio assistito un'informazione puntuale completa, tale da porlo in condizione di determinarsi consapevolmente.
La giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento, ha concluso che l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale “ oltre che regola di comportamento e di interpretazione pagina 24 di 32 del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale,
imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Il
professionista, quindi, deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale ( V. Cass.
8494/20).
Resta da verificare se l'inadempimento riscontrato al contratto di prestazione d'opera professionale abbia causato la soccombenza, secondo una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, ovvero se sia integrato il nesso di causalità con il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente nel caso in cui avesse ricevuto dal Parte_3
legale l'informazione omessa, ovvero di far sottoscrivere la procura al padre.
La sussistenza del rapporto di causalità è evidente dalla motivazione della sentenza n. 1811/11 del Tribunale di Bergamo, nei seguenti passaggi argomentativi.
“ Veniva espletata C.T.U. grafica atta alla verificazione della firma “ Pt_1
apposta sul preliminare allegato agli atti. A seguito del deposito
[...]
della perizia calligrafica e sulla base di quanto risultava dal saggio grafico di svolto avanti al C.T.U., proponeva querela di Parte_1 Parte_5
falso della sottoscrizione apposta in calce alla procura ad litem posta a margine dell'atto di citazione del presente giudizio pur autenticata dal legale pagina 25 di 32 dell'opponente”
Il Tribunale esamina poi l'istanza di regolarizzazione della procura ad litem nonché di ratifica del mandato rilasciato all'avvocato avanzata Parte_2
dall'opponente ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rigettandola.
Considerati gli accertamenti del perito grafologo nominato C.T.U., accertava che la firma apposta in calce all'atto di citazione era apocrifa, accoglieva la querela di falso, dichiarava l'inesistenza della procura, la conseguente nullità
dell'atto di citazione e di tutti gli atti ad essa successivi, dichiarando al contempo che “ l inesistenza di un tempestivo valido giudizio di opposizione comporta dunque l'esecutività in via definitiva del decreto ingiuntivo n.
4215/07 emesso da questo Tribunale contro la Controparte_5
ai sensi e per gli effetti dell'art. 647”
[...]
Un'ulteriore conseguenza era la condanna dell'avvocato al Parte_2
rimborso delle spese processuali di e della C.T.U. Pt_4
Se invece l'avvocato si fosse premurato di informare Pt_2 Parte_3
della necessità di procurarsi la procura con firma autentica, il Tribunale
avrebbe scrutinato la domanda nel merito, riconoscendo la nullità del contratto preliminare sottoscritto da con poiché la Parte_1 Parte_5
C.T.U. disposta sull'autografia della sottoscrizione del contratto aveva dimostrato che si trattava di firma apocrifa.
Previo accoglimento dell'opposizione, avrebbe revocato il decreto ingiuntivo, pagina 26 di 32 dichiarato la nullità del contratto, condannato al pagamento Parte_1
della somma di € 155.000 oltre interessi dal 30.9.2007 a titolo di indebito oggettivo, poiché il versamento della caparra era divenuto privo di titolo causale.
Il pagamento delle somme pretese da in esito al giudizio che lo aveva Pt_4
visto vittorioso ( si rammenta che la sentenza di primo grado ha avuto piena conferma in appello) è stato provato dai documenti prodotti, nonché dalle affermazioni difensive dell'avvocato che forniscono il Parte_2
resoconto dei pagamenti che effettuò all'avvocato Galeotti Parte_1
incaricato da aveva già versato un acconto per € 100.000, Parte_5
consegnò due assegni circolari di € 70.000 in esito ad incontro dell'11.11.2011
; altri due assegni di € 200.689, 85 per un totale di € 270.689,85 comprensivi delle somme di € 37.647,68 dovute direttamente dal legale a titolo di spese legali); nel giugno del 2012 venero versati ulteriori acconti ( di € 50.000),
consegnato un assegno di € 110.685,85 tratto su conto personale di Pt_1
poi sostituito con altro assegno di € 105.000 e pagamento in contanti
[...]
della differenza a così pagando interamente il proprio debito, che Pt_4
ammontava ad € 370.689,85
Il danno risarcibile ammonta quindi ad € 155.000, somma che trattandosi di credito risarcitorio va rivalutata secondo indici ISTAT (dalla data del pagamento, 31.12.2012) in € 189.875, oltre ad interessi al tasso legale ( art.
pagina 27 di 32 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione del capitale alla data del 31.12.2012, sino al saldo.
Il secondo motivo dell'appello di e di Parte_1 Parte_3
sono infondati in relazione alle doglianze proposte avverso il capo della sentenza che accoglieva la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 43.357,28, oltre interessi, all'appellato, su titolo costituito dalle due dichiarazioni di manleva rilasciategli dagli appellanti.
Non si tratta di promessa di pagamento, ma di un accordo di manleva, con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato.
E' un contratto atipico, che può essere concluso tra le parti nell'ambito della loro autonomia negoziale ( art. 1322 comma secondo c.c.) purchè corrisponda ad interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ed abbia contenuto patrimoniale, caratteristiche che si rinvengono nel patto in esame.
Non si rinviene alcuna nullità del patto in esame in rapporto all'art. 1418 c.c.,
che non ha per oggetto la manleva da una condotta dolosa, quale potrebbe considerarsi qualora l'avvocato fosse stato consapevole della Parte_2
falsità della firma in calce alla procura alle liti, ma dalle conseguenze di un inadempimento contrattuale connotato da colpa, seppure grave in rapporto ai doveri spettanti al professionista.
pagina 28 di 32 Il secondo ed il terzo motivo dell'appello di in relazione Parte_1
all'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei compensi richiesti dall'avvocato sono fondati nei termini Parte_2
esposti.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla condivisibile motivazione adottata dal Tribunale per rigettare l'eccezione di nullità della domanda, né riguardo al rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda rispetto agli onorari richiesti per la controversia avverso Per_1
I compensi, nonostante non siano stati vidimati dal parere di congruità
dell'ordine professionale in sede di liquidazione, sono dovuti poiché il profilo dell'impugnazione non è tale da scalfire le argomentazioni adottate dal
Tribunale per ritenere che siano da ridurre, atteso che l'attività professionale è
stata prestata e che la liquidazione nei valori medi tabellari è usuale, in assenza di ragioni obiettive che portino all'applicazione dei minimi ( natura della causa, importanza dell'attività professionale svolta).
-.-
L'accoglimento della domanda risarcitoria impone la disamina della domanda di garanzia che l'appellato ha proposto nei confronti di . Controparte_1
Il sinistro è indennizzabile in quanto coperto dalla polizza n. 270112906.
La compagnia ha eccepito l'inoperatività ai sensi dell'art. 1 delle CGA
secondo la quale la garanzia opera soltanto per le “perdite patrimoniali pagina 29 di 32 involontariamente e direttamente cagionate a terzi”.
La clausola va interpretata nel senso che non sono indennizzabili gli eventi dannosi per i terzi compiuti “volontariamente” dal professionista, quindi con coscienza e volontà intesa quale dolo.
La condotta dell'avvocato non è stata connotata da dolo ma da colpa, Pt_2
pertanto il danno cagionato al cliente, di natura patrimoniale, è uno degli eventi ricompresi negli eventi assicurati.
L'accoglimento parziale di entrambi gli appelli impone la rivalutazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo l'esito complessivo di esso.
Si verte in caso di soccombenza reciproca , atteso l'accoglimento della domanda principale e delle domande riconvenzionali;
le spese sono quindi interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Quanto alla richiesta di cancellazione avanzata dall'appellante, a giudizio della
Corte sono contrarie all'obbligo di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. queste locuzioni contenute nella comparsa di costituzione in appello (nel giudizio n.1077/21 R.G.) in quanto esorbitanti dal diritto di difesa ed offensive per il difensore:
- alla fine di pag. 3 quart'ultima riga “ma che sappiamo bene non essere stata esaminata per malavoglia e superficialità”;
- a pag. 7 righe 4 e 5 “vogliamo pensare che l'avv. Monteverde fosse in vena pagina 30 di 32 di scherzare quando ha scritto simili corbellerie”,
- pag. 10 sesta riga dal fondo “strampalata tesi”;
- a pag. 11 “Rinfreschiamogli un po' la memoria”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello Parte_1
proposto da avverso la sentenza n. 1638/21 del Tribunale di Parte_3
Bergamo, che parzialmente accoglie;
così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto;
condanna al pagamento in favore di di € in Parte_2 Parte_1
€ 189.875, oltre ad interessi al tasso legale ( art. 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 31.12.2012, sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto il patrocinio nella causa proposta avverso Parte_5
dichiara tenuta e condanna a garantire e tenere indenne Controparte_1
di quanto dovuto a a titolo di capitale ed Parte_2 Parte_1
interessi in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria, alle condizioni di cui alla polizza n. 270112906;
pagina 31 di 32 compensa per l'intero le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
ai sensi dell'art. 88 c.p.c. ordina la cancellazione delle locuzioni riportate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
IA AN EP RA
pagina 32 di 32