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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6127/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004817280000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata notificata il 15.7.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2020 ed il 2022.
Ha dedotto, contestando la dovutezza dell'imposta, la intervenuta prescrizione della tassa oggetto della opposta cartella, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi). Il concessionario (costituitosi in giudizio tramite proprio funzionario) si è opposto al ricorso rilevando, oltre che la legittimità del proprio operato, la mancata citazione dell'ente impositore (Regione Calabria) doverosa a fronte del comma 6 bis dell'art. 14 dlgs n. 546/1992 in una con l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte rileva che parte ricorrente non ha espressamente eccepito l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, sicchè tale vizio non può dirsi essere stato dedotto col sospinto ricorso.
Con riferimento, invece, all'eccezione di prescrizione, dedotta per vero pure genericamente e sotto tale aspetto in modo persino inammissibile, parte ricorrente ha in ogni caso omesso di considerare che il termine di prescrizione della tassa dovuta per il 2020 spirava il 31.12.2023, ma è stato sospeso per gg. 542 (giusta art. 68 DL n. 18/2020) venendo così a spirare il 25.6.2025 e sebbene l'atto sia stato notificato al destinatario il 15.7.2025, mette conto rilevare che è stato spedito il 17.4.2025, dunque nel termine di legge (essendo quello testè sopra indicato il termine valevole per il mittente alla luce del cd. principio della scissione degli effetti soggettivi della notificazione.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 170,00 in favore del concessionario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6127/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004817280000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata notificata il 15.7.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2020 ed il 2022.
Ha dedotto, contestando la dovutezza dell'imposta, la intervenuta prescrizione della tassa oggetto della opposta cartella, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi). Il concessionario (costituitosi in giudizio tramite proprio funzionario) si è opposto al ricorso rilevando, oltre che la legittimità del proprio operato, la mancata citazione dell'ente impositore (Regione Calabria) doverosa a fronte del comma 6 bis dell'art. 14 dlgs n. 546/1992 in una con l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte rileva che parte ricorrente non ha espressamente eccepito l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, sicchè tale vizio non può dirsi essere stato dedotto col sospinto ricorso.
Con riferimento, invece, all'eccezione di prescrizione, dedotta per vero pure genericamente e sotto tale aspetto in modo persino inammissibile, parte ricorrente ha in ogni caso omesso di considerare che il termine di prescrizione della tassa dovuta per il 2020 spirava il 31.12.2023, ma è stato sospeso per gg. 542 (giusta art. 68 DL n. 18/2020) venendo così a spirare il 25.6.2025 e sebbene l'atto sia stato notificato al destinatario il 15.7.2025, mette conto rilevare che è stato spedito il 17.4.2025, dunque nel termine di legge (essendo quello testè sopra indicato il termine valevole per il mittente alla luce del cd. principio della scissione degli effetti soggettivi della notificazione.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 170,00 in favore del concessionario.