TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2024, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 73/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2024, promossa da: nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SANTORO AZZURRA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, e CP_1 [...]
esponevano che in data 01/10/2006 avevano contratto matrimonio CP_2
con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
28.02.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che entrambi i coniugi, in data 11.03.2024, hanno prestato la loro acquiescenza alla Sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Pescara e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta Sentenza n. 363/2024 pubblicata il 28.02.2024,
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue: Controparte_2
DICHIARA
pagina 2 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 01/10/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2006 atto numero 73 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) weekend alternati dal venerdì ore 17.00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: il martedì e mercoledì dalle ore 17,00 fino alla sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza pranzo e cena, mentre la festività di Capodanno seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto concordando le date con la madre;
4. verserà a l'assegno di CP_1 Controparte_2 mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà
pagina 3 di 4 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2024, promossa da: nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SANTORO AZZURRA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, e CP_1 [...]
esponevano che in data 01/10/2006 avevano contratto matrimonio CP_2
con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
28.02.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che entrambi i coniugi, in data 11.03.2024, hanno prestato la loro acquiescenza alla Sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Pescara e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta Sentenza n. 363/2024 pubblicata il 28.02.2024,
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue: Controparte_2
DICHIARA
pagina 2 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 01/10/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2006 atto numero 73 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) weekend alternati dal venerdì ore 17.00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: il martedì e mercoledì dalle ore 17,00 fino alla sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza pranzo e cena, mentre la festività di Capodanno seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto concordando le date con la madre;
4. verserà a l'assegno di CP_1 Controparte_2 mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà
pagina 3 di 4 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4