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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 31.3.2025, letti gli atti del procedimento n. 89-1/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019
Il sig. (nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
) in data 24.10.2025 ha depositato, con l'assistenza dell' , un ricorso con C.F._1 Controparte_1 cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Il Tribunale,
preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,
ritenuto che il sig. si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che non è titolare Pt_1 di beni immobili o di beni mobili registrati, ed il suo reddito (pari a circa € 2.016,17 netti mensili) è del tutto inadeguato a consentirgli il regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie da cui è gravato,
preso atto delle spese mensili, che il debitore ha indicato come necessarie al suo mantenimento, pari ad €
1.650,00 (importo sul quale hanno una notevole incidenza i costi di locazione della sua abitazione e quelli di noleggio della sua autovettura, rispettivamente pari ad € 450,00 e 350,00 mensili), e che devono ad avviso del
Tribunale essere ridotte sino ad € 1.400,00 mensili, poiché la spesa per “ristoranti” non può certamente essere ritenuta necessaria al mantenimento del sovraindebitato, e quella per “articoli per la casa” e “servizi sanitari”, ciascuna dell'importo di € 100,00 mensili, è eccessiva e non giustificata,
letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,
udito il procuratore del ricorrente ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza del 13.2.2025
p.q.m.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. , mediante il Parte_1 versamento della parte del suo reddito mensile che eccede l'importo di € 1.400,00, per la durata di anni 4 indicata dal ricorrente stesso.
Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino. CP_ Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di , che ha assistito il sig. nella presentazione del ricorso Pt_1 introduttivo.
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.
Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.
Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione delle trattenute disposte con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lanciano in data 2.12.2024 nel procedimento esecutivo presso terzi n. 287/24 r.g ), ed al concorso dei creditori.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, lì 31/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco