Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 marzo 1963
Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorita';
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963