TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/08/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 626/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Labruna ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via
Tagliamento n. 43;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 come da procura in atti, dall'avv. Michele Salvatore De Piano ed elettivamente domiciliato in Solofra (Av) alla via F. De Stefano n. 65;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 13.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare Parte_1 la separazione personale con addebito al coniuge , di disporre l'assegnazione della casa CP_1 coniugale a sé, un assegno di mantenimento a carico del resistente e in proprio favore nella misura del 50% del reddito mensile del resistente e non inferiore alla somma di € 700,00 mensili e, in favore delle figlie, di
€ 800,00 complessivi con spese extra assegno ordinarie e straordinarie nella misura del 70% a carico del resistente. Infine, la parte ha chiesto di pronunciare, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28.09.1996 e che dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 29.08.1997 e il 27.11.2003, ha dedotto che a causa dei Per_1 Per_2
1/2 comportamenti disinteressati, indifferenti e vessatori del resistente la convivenza è divenuta impossibile ed
è cessata di fatto dal 6.10.2023. La parte ha, poi, esposto che le figlie necessitano di un'assistenza continua evidenziando che le gravi patologie di entrambe impongono l'acquisto di farmaci, prodotti per la cura della persona quali saponi, detergenti e prodotti anallergici nonché alimenti non coperti dal servizio sanitario nazionale e farmaci ad uso antidepressivo. In ordine alle condizioni economiche, la parte ha esposto di non svolgere alcuna attività lavorativa essendosi sempre dedicata alla famiglia e alla cura delle figlie mentre il resistente lavora come dipendente del Ministero della difesa e percepisce uno stipendio pari ad € 2.800,00 mensili e che l'assegno versato per le figlie di € 500,00 mensili non risulta sufficiente a garantire le spese necessarie per le stesse.
Con memoria difensiva del 26.05.2025 si è costituito chiedendo la trasformazione del rito CP_1 da giudiziale in consensuale in ragione dell'accordo sottoscritto da entrambi in data 26.05.2025.
All'udienza del 9.06.2025 le parti si sono riportate all'accordo prodotto in atti e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Ciò premesso, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 26.05.2025 e depositato in pari data non risultando le condizioni ivi indicate contrarie alle norme imperative o all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
Deve essere disposto il prosieguo della causa con separata ordinanza per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte il 26.05.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 626/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi trasformata in consensuale
TRA nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Labruna ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via
Tagliamento n. 43;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 come da procura in atti, dall'avv. Michele Salvatore De Piano ed elettivamente domiciliato in Solofra (Av) alla via F. De Stefano n. 65;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 13.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare Parte_1 la separazione personale con addebito al coniuge , di disporre l'assegnazione della casa CP_1 coniugale a sé, un assegno di mantenimento a carico del resistente e in proprio favore nella misura del 50% del reddito mensile del resistente e non inferiore alla somma di € 700,00 mensili e, in favore delle figlie, di
€ 800,00 complessivi con spese extra assegno ordinarie e straordinarie nella misura del 70% a carico del resistente. Infine, la parte ha chiesto di pronunciare, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28.09.1996 e che dall'unione coniugale sono nate due figlie, il 29.08.1997 e il 27.11.2003, ha dedotto che a causa dei Per_1 Per_2
1/2 comportamenti disinteressati, indifferenti e vessatori del resistente la convivenza è divenuta impossibile ed
è cessata di fatto dal 6.10.2023. La parte ha, poi, esposto che le figlie necessitano di un'assistenza continua evidenziando che le gravi patologie di entrambe impongono l'acquisto di farmaci, prodotti per la cura della persona quali saponi, detergenti e prodotti anallergici nonché alimenti non coperti dal servizio sanitario nazionale e farmaci ad uso antidepressivo. In ordine alle condizioni economiche, la parte ha esposto di non svolgere alcuna attività lavorativa essendosi sempre dedicata alla famiglia e alla cura delle figlie mentre il resistente lavora come dipendente del Ministero della difesa e percepisce uno stipendio pari ad € 2.800,00 mensili e che l'assegno versato per le figlie di € 500,00 mensili non risulta sufficiente a garantire le spese necessarie per le stesse.
Con memoria difensiva del 26.05.2025 si è costituito chiedendo la trasformazione del rito CP_1 da giudiziale in consensuale in ragione dell'accordo sottoscritto da entrambi in data 26.05.2025.
All'udienza del 9.06.2025 le parti si sono riportate all'accordo prodotto in atti e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Ciò premesso, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 26.05.2025 e depositato in pari data non risultando le condizioni ivi indicate contrarie alle norme imperative o all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
Deve essere disposto il prosieguo della causa con separata ordinanza per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte il 26.05.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2