Art. 2.
Al maggiore onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggiore onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.