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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 6145/2023, avente ad oggetto “Scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARDELLA Parte_1 C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA VILLAGLORI 42 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. NARDELLA ANGELO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RUGLIO BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA TOGLIATTI N. 38 SAN SEVERO presso il difensore avv. RUGLIO BARBARA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha proposto domanda di scioglimento Parte_1
del matrimonio nei confronti di Esponeva: che in data Controparte_1
21.12.2008 aveva contratto matrimonio civile in San Severo con il resistente (atto n. 42, p. I, anno
2008); che dall'unione non erano nati figli;
che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario un armonico sviluppo della famiglia;
- che, introdotto il giudizio di separazione, in data 1/7/2022 il Tribunale di IA emetteva sentenza n 263/2022 attraverso la quale stabiliva a carico di un assegno di Parte_1 mantenimento pari ad € 600,00 mensili oltre alla condanna alle spese nella misura del 50%; che la sentenza n 263/2022 del Tribunale di IA veniva immediatamente appellata dall'odierno ricorrente dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquilia, la quale riformava la decisione del Tribunale di lanciano riducendo l'assegno ad € 450,00. Ha, dunque, concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con la revoca dell'assegno di mantenimento, senza riconoscimento di alcun assegno divorzile.
Nel costituirsi in giudizio non si è opposta allo scioglimento del Controparte_2
matrimonio, limitandosi ad insistere per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rappresentando la ricorrenza tanto del requisito assistenziale, quanto perequativo/compensativo.
*****
1. La domanda di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dalla comparizione personale dinanzi al presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Il ricorrente ha ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo, contestate in relazione ai profili economici dalla resistente.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) che consistono nell'inizio della separazione da tempo anteriore alla ratifica dell'accordo di negoziazione assistita della separazione con cui è stata giudizialmente dichiarata,
pagina 2 di 6 nel passaggio in giudicato della detta decisione, nella durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, nella mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'indisponibilità delle parti a tentare una conciliazione, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2. L'assegno divorzile
A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, il Presidente ha stabilito in favore della resistente un assegno di mantenimento di € 200,00.
La resistente ha chiesto la conferma dell'assegno disposto in sede di separazione nella misura di €
450,00, contestando la domanda del ricorrente tesa alla revoca.
Il ricorrente si è opposto alla domanda economica della evidenziando che la stessa avrebbe CP_1
perso ogni caso diritto mantenimentale a causa dell'intrapresa convivenza more uxorio con tale
; in aggiunta, la eserciterebbe attività di parrucchiera a nero. Persona_1 CP_1
Con riferimento al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”;
pagina 3 di 6 è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n.
n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale pagina 4 di 6 giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Nel caso in esame, analizzando le attuali condizioni economiche delle parti, è emerso, seppur in difetto della documentazione attestante i suoi rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, che il lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato per la società ISRINGHAUSEN S.p.a., Pt_1
percependo un reddito annuo superiore ad € 20.00,00, a fronte dello stato di disoccupazione in cui versa la a cui deve, in ogni caso riconoscersi una capacità lavorativa dimostrata ha deciso di CP_1
dalla frequenza da parte della stessa, dopo la separazione, di una scuola di ottica e dal successivo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di ottico che le ha consentito nel 2019, ad ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato per tre mesi, non rinnovato per il sopraggiungere della pandemia. Dopo tale unica esperienza lavorativa, nonostante le numerose domande di lavoro pagina 5 di 6 documentate la risulta disoccupata ed è altresì rimasta priva di riscontro probatorio CP_1
l'intrapresa convivenza more uxorio.
Risulta invece assistita da presunzione, in assenza di prova contraria, la circostanza per cui il mancato svolgimento di attività lavorativa durante il matrimonio fu sia stata frutto di una scelta condivisa dei coniugi. Tale ultimo rilievo, unito alla durata non breve del matrimonio (14 anni) consentono di ritenere integrato non solo il requisito assistenziale ma anche il requisito compensativo/perequativo.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, il collegio ritiene pertanto equo riconoscere un assegno divorzile di € 200,00, confermando quanto disposto in fase presidenziale.
3. Spese di lite
Meritano compensazione in considerazione del parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in celebrato in data 21/12/2008 in San
Severo tra e (atto n. 42, parte I, anno 2008), Parte_1 Controparte_3
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo del versamento in favore della resistente di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 6145/2023, avente ad oggetto “Scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NARDELLA Parte_1 C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA VILLAGLORI 42 TORREMAGGIORE presso il difensore avv. NARDELLA ANGELO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RUGLIO BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA TOGLIATTI N. 38 SAN SEVERO presso il difensore avv. RUGLIO BARBARA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha proposto domanda di scioglimento Parte_1
del matrimonio nei confronti di Esponeva: che in data Controparte_1
21.12.2008 aveva contratto matrimonio civile in San Severo con il resistente (atto n. 42, p. I, anno
2008); che dall'unione non erano nati figli;
che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario un armonico sviluppo della famiglia;
- che, introdotto il giudizio di separazione, in data 1/7/2022 il Tribunale di IA emetteva sentenza n 263/2022 attraverso la quale stabiliva a carico di un assegno di Parte_1 mantenimento pari ad € 600,00 mensili oltre alla condanna alle spese nella misura del 50%; che la sentenza n 263/2022 del Tribunale di IA veniva immediatamente appellata dall'odierno ricorrente dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquilia, la quale riformava la decisione del Tribunale di lanciano riducendo l'assegno ad € 450,00. Ha, dunque, concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con la revoca dell'assegno di mantenimento, senza riconoscimento di alcun assegno divorzile.
Nel costituirsi in giudizio non si è opposta allo scioglimento del Controparte_2
matrimonio, limitandosi ad insistere per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rappresentando la ricorrenza tanto del requisito assistenziale, quanto perequativo/compensativo.
*****
1. La domanda di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dalla comparizione personale dinanzi al presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Il ricorrente ha ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo, contestate in relazione ai profili economici dalla resistente.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) che consistono nell'inizio della separazione da tempo anteriore alla ratifica dell'accordo di negoziazione assistita della separazione con cui è stata giudizialmente dichiarata,
pagina 2 di 6 nel passaggio in giudicato della detta decisione, nella durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, nella mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'indisponibilità delle parti a tentare una conciliazione, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
2. L'assegno divorzile
A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, il Presidente ha stabilito in favore della resistente un assegno di mantenimento di € 200,00.
La resistente ha chiesto la conferma dell'assegno disposto in sede di separazione nella misura di €
450,00, contestando la domanda del ricorrente tesa alla revoca.
Il ricorrente si è opposto alla domanda economica della evidenziando che la stessa avrebbe CP_1
perso ogni caso diritto mantenimentale a causa dell'intrapresa convivenza more uxorio con tale
; in aggiunta, la eserciterebbe attività di parrucchiera a nero. Persona_1 CP_1
Con riferimento al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002).
Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”;
pagina 3 di 6 è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n.
n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale pagina 4 di 6 giudizio dovrà essere espresso “alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Nel caso in esame, analizzando le attuali condizioni economiche delle parti, è emerso, seppur in difetto della documentazione attestante i suoi rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, che il lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato per la società ISRINGHAUSEN S.p.a., Pt_1
percependo un reddito annuo superiore ad € 20.00,00, a fronte dello stato di disoccupazione in cui versa la a cui deve, in ogni caso riconoscersi una capacità lavorativa dimostrata ha deciso di CP_1
dalla frequenza da parte della stessa, dopo la separazione, di una scuola di ottica e dal successivo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di ottico che le ha consentito nel 2019, ad ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato per tre mesi, non rinnovato per il sopraggiungere della pandemia. Dopo tale unica esperienza lavorativa, nonostante le numerose domande di lavoro pagina 5 di 6 documentate la risulta disoccupata ed è altresì rimasta priva di riscontro probatorio CP_1
l'intrapresa convivenza more uxorio.
Risulta invece assistita da presunzione, in assenza di prova contraria, la circostanza per cui il mancato svolgimento di attività lavorativa durante il matrimonio fu sia stata frutto di una scelta condivisa dei coniugi. Tale ultimo rilievo, unito alla durata non breve del matrimonio (14 anni) consentono di ritenere integrato non solo il requisito assistenziale ma anche il requisito compensativo/perequativo.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, il collegio ritiene pertanto equo riconoscere un assegno divorzile di € 200,00, confermando quanto disposto in fase presidenziale.
3. Spese di lite
Meritano compensazione in considerazione del parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in celebrato in data 21/12/2008 in San
Severo tra e (atto n. 42, parte I, anno 2008), Parte_1 Controparte_3
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo del versamento in favore della resistente di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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