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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1587/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e
[...] C.F._2 Parte_3
C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
BIONDI MARCO;
ATTORI contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), quale società incorporata in CERVED CREDIT P.IVA_2
MANAGEMENT S.p.A. (C.F. ) che agisce a mezzo della P.IVA_3
procuratrice speciale Dott.ssa (C.F. Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha adito il presente Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sussistendo gravi motivi in ragione della coesistenza del periculum in mora e fumus boni iuris, sospendere l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo stipulato dal sig. con in data Parte_1 Controparte_4
10.02.2010, ai rogiti del Notaio Dott. Rep. n. 179840, Racc. n. Persona_1
57057, registrato a Grosseto in data 10.02.2010 al n. 1220. Mod. 1T, rilasciato in seconda copia munita di formula esecutiva in data 21.03.2023; • in via principale e nel merito, dichiarare nullo, invalido o comunque inefficace il precetto, in ragione della carenza di legittimazione ad agire e della legittimazione processuale sostanziale della CP_1
e del diritto a procedere ad avanzare richieste da parte della stessa in danno dei
[...]
sigg.ri sigg.ri (debitore principale) e (fideiussore) e alla Parte_1 Parte_2
sig.ra (fideiussore nonché terzo datore d'ipoteca), per i motivi Parte_3
esposti in narattiva”.
A sostegno della propria domanda la parte attrice ha allegato che la convenuta ha notificato un precetto in data 11.08.2023 per l'importo di euro 63.543,44 in ragione del contratto di mutuo stipulato dal sig. con Parte_1 [...]
in data 10.02.2010, con atto a rogito del Controparte_4
Notaio Dott. che la convenuta nel precetto si era Persona_1
affermata cessionaria del credito scaturente dal suddetto contratto per effetto di una cessione di crediti avvenuta in data 20.12.2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e art. 58 del T.U.B., con avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica TAna del 23.12.2017, parte seconda, n. 151, che non vi è prova che la convenuta sia titolare del credito azionato, non risultando prodotto il contratto di cessione, né vi sarebbe prova dell'inclusione del credito azionato nella cessione menzionata, né della iscrizione della cessione nel registro delle imprese, che pertanto non sussisterebbe la prova della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta con conseguente insussistenza del diritto della stessa di agire esecutivamente nei confronti degli attori.
La parte convenuta si è costituita contestando la domanda attorea e chiedendone la reiezione.
Alla luce delle allegazione e della documentazione offerte dalle parti, la domanda di parte attrice va respinta in quanto infondata.
Premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n. 130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.
31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023).
Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024 del 24.06.2024; Cass.
Civ. n. 7866/2024).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021).
Quanto alla rilevanza del difetto di iscrizione della cessione nel registro delle imprese, va rilevato che ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 385/1993
“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La CA
d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità” e il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Dunque, come si evince dalle disposizioni richiamate, la pubblicazione dell'avviso della cessione in G.U. e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese costituiscono adempimenti richiesti ai soli effetti dell'art. 1264 c.c. ossia per attribuire effetto liberatorio all'eventuale pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente a seguito della cessione del credito.
Gli adempimenti descritti non rilevano pertanto ai fini della assunzione della titolarità del credito ad opera del cessionario, né per l'efficacia della cessione tra il cedente e il ceduto, come confermato altresì dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 17944/2023).
Ciò chiarito, alla luce delle considerazioni svolte, appare innanzi tutto infondata la affermazione di parte attrice secondo cui la convenuta non avrebbe acquistato la titolarità del credito azionato in quanto non vi sarebbe iscrizione della cessione nel registro delle imprese, risultando solo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Come evidenziato in precedenza, il suddetto onere è prescritto al solo fine di prevenire l'effetto liberatorio dell'eventuale pagamento compiuto dal debitore ceduto al creditore cedente, non per la validità o l'efficacia del trasferimento del credito in favore del cessionario.
In ordine alla mancata prova dell'esistenza della cessione dei crediti dedotta in precetto e dell'inclusione del credito azionato in tale cessione, va disattesa la deduzione attorea secondo cui la prova in esame richiederebbe la necessaria produzione in giudizio del contratto di cessione, in quanto, come evidenziato in precedenza, si tratta di conclusione non coerente con il quadro normativo.
Ciò chiarito, la parte convenuta ha prodotto in giudizio la parte della Gazzetta
Ufficiale del 23.12.2017 in cui è contenuto l'avviso di cessione in blocco di crediti richiamato in precetto (cfr. all. 4 fasc. convenuta).
In base a tale avviso la convenuta ha acquistato dalla banca MPS S.p.A., originaria titolare del credito scaturente dal mutuo fondiario posto a fondamento del precetto opposto (cfr. all. 7 fasc. convenuta), “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del
D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
FI Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti
PS"). I dati indicativi di ciascuno dei Crediti PS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Ciò posto, va rilevato che il credito azionato deriva da un contratto di finanziamento concluso da banca MPS S.p.A. prima del 31.12.2016, regolato dalla legge italiana, e il cui rapporto risulta risolto e il debitore dichiarato decaduto dal beneficio del termine con passaggio a sofferenza del credito insoluto, come si desume dal contenuto delle dichiarazioni effettuate dalla
CA M.P.S. in data 08.06.2016 e 16.09.2016 prodotte da parte convenuta
(cfr. all.ti 8 e 9 fasc. convenuta).
Il contratto di mutuo non appare far menzione delle garanzie richiamate dall'avviso di cessione come causa di esclusione del credito dall'oggetto di questa, né la parte attrice ha allegato di essere titolare di tali garanzie.
Dunque, il tenore letterale dell'avviso di cessione appare ragionevolmente smentire le allegazioni offerte dalla parte attrice circa il difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta.
Ad ogni modo, deve ritenersi che, a definitiva conferma della esistenza della cessione dei crediti richiamata in precetto e della inclusione del credito azionato in detta cessione, una prova decisiva sia costituita dalla dichiarazione rilasciata in data 04.09.2023 da CA M.P.S. S.p.A., originaria titolare del credito, con cui la stessa afferma di avere effettivamente ceduto il credito per cui è causa, indicato come scaturente dal mutuo posto a fondamento del precetto, alla convenuta con la cessione del 20.12.2017, il cui avviso è stato pubblicato nella sopra richiamata Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Quest'ultima prova documentale appare rilevante per la dimostrazione della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in precedenza.
In merito, deve osservarsi che le sentenze richiamate dalla parte attrice con la memoria integrativa (Cass. Civ. n. 16711/2016 e Cass. Civ. n. 31588/2021) a confutazione della rilevanza della dichiarazione del cedente di conferma dell'effettivo trasferimento del credito per cui è causa al creditore precettante non appaiono conferenti al caso di specie, afferendo le stesse alla materia tributaria: con la pronuncia n. 16711/2016, la Cassazione ha affermato “Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per
l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l'atto di accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'avviso di accertamento fondato sulle dichiarazioni di più acquirenti di beni immobili, attestanti la percezione, da parte della contribuente, di corrispettivi non fatturati ed oggetto di recupero a tassazione da parte della Amministrazione finanziaria)”; con la pronuncia n.
31588/2021 la Cassazione ha affermato che “Nel processo tributario, la dichiarazione di un terzo sostitutiva di atto notorio non è assimilabile alla prova testimoniale, preclusa nel giudizio tributario, ma costituisce indizio ammissibile e utilizzabile tanto dall'Amministrazione finanziaria quanto dal contribuente, nel rispetto del principio di parità delle armi. Tuttavia, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni di un terzo sostitutive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo
(concordanza) perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova presuntiva, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità, riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto”, nonché che “Nel processo tributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza") perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto” e che “Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 - ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art.
3 Cost.”.
Si tratta di principi evidentemente inapplicabili al presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande proposte dagli attori sono infondate, risultando provato che la convenuta è titolare del credito oggetto del precetto opposto, sicché le domande vanno respinte.
A questo punto, va rilevato che la parte attrice, con la prima memoria integrativa, ha eccepito la nullità della procura alle liti depositata dalla parte convenuta in quanto mancherebbe l'attestazione di conformità della procura conferita al difensore su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico dal difensore.
L'eccezione è infondata. Ai sensi dell'art. 83 comma 3, ultimo periodo c.p.c. “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Nel caso di specie, la procura prodotta in via telematica dalla parte convenuta
è sottoscritta con firma digitale dal difensore, sicché la stessa risulta correttamente autenticata, alla stregua della disposizione di legge sopra richiamata.
In conclusione, le domande proposte da parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dall'entità del credito oggetto di precetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1587/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, eccezioni e istanze proposte da parte attrice;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 11.268,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1587/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e
[...] C.F._2 Parte_3
C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
BIONDI MARCO;
ATTORI contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), quale società incorporata in CERVED CREDIT P.IVA_2
MANAGEMENT S.p.A. (C.F. ) che agisce a mezzo della P.IVA_3
procuratrice speciale Dott.ssa (C.F. Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha adito il presente Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sussistendo gravi motivi in ragione della coesistenza del periculum in mora e fumus boni iuris, sospendere l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo stipulato dal sig. con in data Parte_1 Controparte_4
10.02.2010, ai rogiti del Notaio Dott. Rep. n. 179840, Racc. n. Persona_1
57057, registrato a Grosseto in data 10.02.2010 al n. 1220. Mod. 1T, rilasciato in seconda copia munita di formula esecutiva in data 21.03.2023; • in via principale e nel merito, dichiarare nullo, invalido o comunque inefficace il precetto, in ragione della carenza di legittimazione ad agire e della legittimazione processuale sostanziale della CP_1
e del diritto a procedere ad avanzare richieste da parte della stessa in danno dei
[...]
sigg.ri sigg.ri (debitore principale) e (fideiussore) e alla Parte_1 Parte_2
sig.ra (fideiussore nonché terzo datore d'ipoteca), per i motivi Parte_3
esposti in narattiva”.
A sostegno della propria domanda la parte attrice ha allegato che la convenuta ha notificato un precetto in data 11.08.2023 per l'importo di euro 63.543,44 in ragione del contratto di mutuo stipulato dal sig. con Parte_1 [...]
in data 10.02.2010, con atto a rogito del Controparte_4
Notaio Dott. che la convenuta nel precetto si era Persona_1
affermata cessionaria del credito scaturente dal suddetto contratto per effetto di una cessione di crediti avvenuta in data 20.12.2017, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e art. 58 del T.U.B., con avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica TAna del 23.12.2017, parte seconda, n. 151, che non vi è prova che la convenuta sia titolare del credito azionato, non risultando prodotto il contratto di cessione, né vi sarebbe prova dell'inclusione del credito azionato nella cessione menzionata, né della iscrizione della cessione nel registro delle imprese, che pertanto non sussisterebbe la prova della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta con conseguente insussistenza del diritto della stessa di agire esecutivamente nei confronti degli attori.
La parte convenuta si è costituita contestando la domanda attorea e chiedendone la reiezione.
Alla luce delle allegazione e della documentazione offerte dalle parti, la domanda di parte attrice va respinta in quanto infondata.
Premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n. 130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.
31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023).
Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024 del 24.06.2024; Cass.
Civ. n. 7866/2024).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021).
Quanto alla rilevanza del difetto di iscrizione della cessione nel registro delle imprese, va rilevato che ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 385/1993
“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La CA
d'TA può stabilire forme integrative di pubblicità” e il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Dunque, come si evince dalle disposizioni richiamate, la pubblicazione dell'avviso della cessione in G.U. e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese costituiscono adempimenti richiesti ai soli effetti dell'art. 1264 c.c. ossia per attribuire effetto liberatorio all'eventuale pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente a seguito della cessione del credito.
Gli adempimenti descritti non rilevano pertanto ai fini della assunzione della titolarità del credito ad opera del cessionario, né per l'efficacia della cessione tra il cedente e il ceduto, come confermato altresì dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 17944/2023).
Ciò chiarito, alla luce delle considerazioni svolte, appare innanzi tutto infondata la affermazione di parte attrice secondo cui la convenuta non avrebbe acquistato la titolarità del credito azionato in quanto non vi sarebbe iscrizione della cessione nel registro delle imprese, risultando solo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Come evidenziato in precedenza, il suddetto onere è prescritto al solo fine di prevenire l'effetto liberatorio dell'eventuale pagamento compiuto dal debitore ceduto al creditore cedente, non per la validità o l'efficacia del trasferimento del credito in favore del cessionario.
In ordine alla mancata prova dell'esistenza della cessione dei crediti dedotta in precetto e dell'inclusione del credito azionato in tale cessione, va disattesa la deduzione attorea secondo cui la prova in esame richiederebbe la necessaria produzione in giudizio del contratto di cessione, in quanto, come evidenziato in precedenza, si tratta di conclusione non coerente con il quadro normativo.
Ciò chiarito, la parte convenuta ha prodotto in giudizio la parte della Gazzetta
Ufficiale del 23.12.2017 in cui è contenuto l'avviso di cessione in blocco di crediti richiamato in precetto (cfr. all. 4 fasc. convenuta).
In base a tale avviso la convenuta ha acquistato dalla banca MPS S.p.A., originaria titolare del credito scaturente dal mutuo fondiario posto a fondamento del precetto opposto (cfr. all. 7 fasc. convenuta), “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del
D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
FI Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti
PS"). I dati indicativi di ciascuno dei Crediti PS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Ciò posto, va rilevato che il credito azionato deriva da un contratto di finanziamento concluso da banca MPS S.p.A. prima del 31.12.2016, regolato dalla legge italiana, e il cui rapporto risulta risolto e il debitore dichiarato decaduto dal beneficio del termine con passaggio a sofferenza del credito insoluto, come si desume dal contenuto delle dichiarazioni effettuate dalla
CA M.P.S. in data 08.06.2016 e 16.09.2016 prodotte da parte convenuta
(cfr. all.ti 8 e 9 fasc. convenuta).
Il contratto di mutuo non appare far menzione delle garanzie richiamate dall'avviso di cessione come causa di esclusione del credito dall'oggetto di questa, né la parte attrice ha allegato di essere titolare di tali garanzie.
Dunque, il tenore letterale dell'avviso di cessione appare ragionevolmente smentire le allegazioni offerte dalla parte attrice circa il difetto di titolarità del credito in capo alla convenuta.
Ad ogni modo, deve ritenersi che, a definitiva conferma della esistenza della cessione dei crediti richiamata in precetto e della inclusione del credito azionato in detta cessione, una prova decisiva sia costituita dalla dichiarazione rilasciata in data 04.09.2023 da CA M.P.S. S.p.A., originaria titolare del credito, con cui la stessa afferma di avere effettivamente ceduto il credito per cui è causa, indicato come scaturente dal mutuo posto a fondamento del precetto, alla convenuta con la cessione del 20.12.2017, il cui avviso è stato pubblicato nella sopra richiamata Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Quest'ultima prova documentale appare rilevante per la dimostrazione della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in precedenza.
In merito, deve osservarsi che le sentenze richiamate dalla parte attrice con la memoria integrativa (Cass. Civ. n. 16711/2016 e Cass. Civ. n. 31588/2021) a confutazione della rilevanza della dichiarazione del cedente di conferma dell'effettivo trasferimento del credito per cui è causa al creditore precettante non appaiono conferenti al caso di specie, afferendo le stesse alla materia tributaria: con la pronuncia n. 16711/2016, la Cassazione ha affermato “Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per
l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l'atto di accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'avviso di accertamento fondato sulle dichiarazioni di più acquirenti di beni immobili, attestanti la percezione, da parte della contribuente, di corrispettivi non fatturati ed oggetto di recupero a tassazione da parte della Amministrazione finanziaria)”; con la pronuncia n.
31588/2021 la Cassazione ha affermato che “Nel processo tributario, la dichiarazione di un terzo sostitutiva di atto notorio non è assimilabile alla prova testimoniale, preclusa nel giudizio tributario, ma costituisce indizio ammissibile e utilizzabile tanto dall'Amministrazione finanziaria quanto dal contribuente, nel rispetto del principio di parità delle armi. Tuttavia, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni di un terzo sostitutive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo
(concordanza) perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova presuntiva, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità, riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto”, nonché che “Nel processo tributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza") perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto” e che “Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 - ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art.
3 Cost.”.
Si tratta di principi evidentemente inapplicabili al presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande proposte dagli attori sono infondate, risultando provato che la convenuta è titolare del credito oggetto del precetto opposto, sicché le domande vanno respinte.
A questo punto, va rilevato che la parte attrice, con la prima memoria integrativa, ha eccepito la nullità della procura alle liti depositata dalla parte convenuta in quanto mancherebbe l'attestazione di conformità della procura conferita al difensore su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico dal difensore.
L'eccezione è infondata. Ai sensi dell'art. 83 comma 3, ultimo periodo c.p.c. “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Nel caso di specie, la procura prodotta in via telematica dalla parte convenuta
è sottoscritta con firma digitale dal difensore, sicché la stessa risulta correttamente autenticata, alla stregua della disposizione di legge sopra richiamata.
In conclusione, le domande proposte da parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dall'entità del credito oggetto di precetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1587/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, eccezioni e istanze proposte da parte attrice;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 11.268,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 13.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia