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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 8648/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2801/22 emesso dal Tribunale di Verona il 12 ottobre 2022 per un'importo di € 25.530,91;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede a Riano (Rm) in via del Pontaccio n. 1, p.i. elettivamente domiciliata P.IVA_1
a Roma, presso lo studio dell'avv. Carlo Grilli, che la rappresenta e difende, unitamnete agli avv.ti Giorgio Lentini e Gabriella Alivernini entrambi del Foro di Roma. OPPONENTE
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
a Balconi di PE (Vr) in via Brennero n. 56, c.f. e p.i. , P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata a Verona, presso lo studio dell'avv. Daniele Bonomi, che la rappresenta e difende. OPPOSTA
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
OV di AC (Pd) in piazza Vittorio Emanuele II n. 10, p.i , elettivamente P.IVA_4
pagina 1 di 9 domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Srace del Foro di Padova, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Barbara Favarin. TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 2801/2022, del 12.10.2022, dichiarandolo nullo e di nessun effetto, poiché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per l'inefficacia, la mancanza dei presupposti e quant'altro;
2) in via meramente subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo dovuto a quello corrispondente ai soli materiali non contestati;
3) con vittoria di spese e compensi professionali.
PER L'OPPOSTA:
1) in via principale, rigettare tutte le domande di in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e condannare a pagare a Parte_1 la somma di € 22.768,52 oltre agli interessi moratori ex d. lgs. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale, della domanda di parte opponente, con la condanna alle spese, dichiarare la terza Controparte_2 tenuta a manlevare ed a tenere indenne l'opposta da ogni pretesa Controparte_1 di parte opponente e, per l'effetto, condannare a rifondere Parte_1 Controparte_2
a parte opposta quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a Controparte_1 parte opponente ed a risarcire la somma di € 22.768,52 oltre agli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo che l'opposta CP_1
non otterrà da parte opponente per la vendita di cui
[...] Parte_2
è causa;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte opponente voglia il Giudice Parte_1
pagina 2 di 9 condannare al pagamento della minor somma rispetto a Parte_1 quella richiesta in questa sede di € 22.768,52 che verrà ritenuta di giustizia a favore della convenuta opposta oltre agli interessi moratori ex d. lgs. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, quindi, dichiarare la terza CP_2
tenuta a manlevare ed a tenere indenne la convenuta opposta
[...] CP_1
da ogni pretesa di parte attrice opponente e, per
[...] Parte_1
l'effetto, condannare a rifondere a parte opposta Controparte_2 Controparte_1 quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a parte opponente Parte_1 ed a risarcire tutte le somme che la convenuta opposta
[...] Controparte_1 non otterrà da parte opponente per la vendita di cui è Parte_1 causa;
4) con vittoria di spese e compensi di lite.
PER LA TERZA CHIAMATA:
1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di manleva disponendo il termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita;
2) rigetto, in quanto infondate, delle domande di manleva e/o risarcitorie proposte da e comunque, per il rigetto di ogni altra domanda, anche Controparte_1 dell'opponente che potesse coinvolgere la posizione della terza chiamata.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, notificato ritualmente, la conveniva in giudizio la società per Parte_3 Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo n. 2801/22 emesso dal Tribunale di Verona, per il mancato saldo della fattura emessa per la fornitura di una pompa di calore e di altri accessori, per complessivi euro 25.530,91.
pagina 3 di 9 L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, ma riduceva la somma richiesta per la fornitura ad euro
22.768,52 avendo ridotto l'originaria somma ingiunta di € 2.762,39 ai fini transattivi e chiamava in causa la per essere manlevata in caso di accoglimento delle Controparte_2 domande, anche parziali, della parte opponente.
La terza chiamata, costituendosi ritualmente, eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita della domanda di manleva e chiedeva il rigetto delle domande della parte opponente e della domanda di manleva, in quanto infondate.
All'udienza del 30 ottobre 2024, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale sui capitoli di cui alle rispettive memorie.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva, quindi, assegnata in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiesti congiuntamente dai procuratori delle parti, per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
Alle udienze del 18 marzo e 26 giugno 2025 veniva esperito l'interpello del legale rappresentante della parte opponente e venivano escussi i seguenti testi:
pagina 4 di 9 legale rappresentante della società opponente. Testimone_1
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 20.12.2024.
Cap.4) non è vero;
cap.5) è vero che ho rifiutato di fissare un'appuntamento, in quanto fino a quel momento nessuno si era fatto sentire (tre mesi) ed il cliente non voleva più avere rapporti con ed e la pompa di calore era già stata smontata;
CP_1 CP_2
, committente di Rispondeva sui capitoli di cui alla Persona_1 Parte_1 memoria di parte opponente datata 27.12.2024.
Cap.1) confermo, ho fatto tale richiesta al sig. ed al sig. , Parte_1 Testimone_2 responsabile della per la zona di Roma, ho accettato la proposta fatta dal sig. CP_1 Tes_2 che prevedeva una pompa di calore super silenziata nella misura del 30% circa;
cap.2) confermo, il rumore si sentiva anche alla distanza di circa 20m. ed anche da dentro il garage;
cap.3) confermo, in particolare si lamentava la sig.ra , nessun altro si è Parte_4 lamentato perché non ho altri vicini;
cap.7) i filmati li ha fatti il sig. , confermo il rumore assordante;
Parte_1 cap.8) confermo.
Il teste risponde a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.4) tale episodio si riferisce ad un intervento avvenuto a pochi giorni dall'installazione, per la presenza di forti vibrazioni, ma il tecnico non era competente perché, non riusciva a capire cosa causava le vibrazioni e quindi ho interrotto l'intervento della OC (ditta che ha effettuato l'accensione), preciso che al momento dell'accensione funzionava in modalità raffrescamento e la rumorosità era accettabile, successivamente ho chiamato un'altra assistenza di che ha verificato il problema che causava le vibrazioni, è stato CP_1 sostituito il pezzo (pompa di circolazione dell'acqua) e le vibrazioni sono finite;
cap.5) non è vero.
pagina 5 di 9 Il teste rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte terza datata
28.12.2024.
Dal cap.2 al cap.4) nulla so;
cap.5) non è vero.
Adr. La pompa di calore originariamente montata è stata sostituita con due pompe di calore marca Daikin nel marzo del 2023;
, Persona_2 dipendente della società opposta dall'aprile 2000 ad oggi con mansioni di coordinamento ufficio post-vendita. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.4) non lo so;
cap.5) ho ricevuto in copia una mail di un tecnico di che indicava che al tecnico CP_2 inviato era stato impedito l'accesso al luogo dove era allocata la pompa di calore, ma non ricordo chi avesse impedito l'accesso.
L'avv. Bonomi rinuncia alla prova contraria sui capitoli di . CP_2
Adr: ricordo che la ditta , attraverso l'agente di zona , aveva Parte_1 Controparte_3 comunicato che la pompa di calore installata aveva problemi di rumorosità ed ha CP_2 inviato un suo tecnico per le verifiche, ma per quel che ricordo non è avvenuto, perché al tecnico è stato impedito l'accesso, non so altro;
, responsabile del post-vendita della società dal 2021 ad oggi. Tes_3 CP_2
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte terza datata 28.12.2024.
Cap.2) confermo;
cap.3) confermo;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, si è recato sul sito la nostra assistente di zona OC, che riferiva nella persona di un tecnico di cui non ricordo il nome, che il referente sul posto a seguito delle verifiche espletate, ha proposto un intervento tecnico per risolvere il problema che pagina 6 di 9 consisteva nell'installazione di apposito materiale gommoso che sarebbe servito ad inibire le vibrazioni prodotte dalla pompa di calore, ma tale soluzione non è stata accettata;
, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale ho effettuato le Persona_3 verifiche acustiche con strumentazione di classe 1 come richiesto dal D.H. 16.03.1998, ho accertato la macchina non rientrava nei parametri normativi, l'incarico mi è stato conferito dal sig. , non ricordo se fossero presenti dei tecnici di o di , preciso Per_1 CP_1 CP_2 che era presente anche il mio collega dott. Persona_4
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata 27.12.2024.
Cap.4) confermo, il valore normale di legge doveva essere contenuto entro i 45 dB, preciso che la prima abitazione vicina si trovava ad una distanza di circa 50 m, la pompa era collocata a circa 4/5m. circa dalla stanza maggiormente disturbata ed a ridosso di un muro della casa parte dell'ambiente era semi riverberante, mentre altra parte era in campo libero, non so chi avesse scelto tale collocazione;
cap.5) confermo, ho verificato i dati della scheda tecnica ed ho accertato che non erano rispondenti a quanto verificato in loco, ovvero i dati rilevati erano superiori a quanto indicati nella scheda.
dipendente di dal 2011 al 2023 con mansioni di responsabile Persona_5 CP_1
d'area. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 20.12.2024.
Cap.4) non lo so;
cap.5) non lo so.
L'opposta, con i documenti in atti e con la prova orale, ha dimostrato di aver fornito all'odierna opponente la pompa di calore e gli accessori di cui alla fattura n. 7391317827 del
19.07.2021, poi azionata in via monitoria, da ciò ha dimostrato la parziale fondatezza delle sua pretesa creditoria, in quanto il preventivo accettato dall'odierna opponente ammontava a pagina 7 di 9 complessivi € 22.425,56 iva e trasporto inclusi e le altre spese inserite in fattura erano dovute alla cessione del credito, cessione mai avvenuta.
L'opponente, di contro, non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, anche in relazione all'asserito inadempimento della società opposta, in quanto, la macchina fornita aveva dei parametri sonori entro i limiti di legge ed è emerso dalla prove orali che la ditta incaricata da di intervenire per risolvere i problemi aveva suggerito CP_2 un intervento, a loro dire risolutivo, ma tale suggerimento non è stato accettato e dopo di ciò, alla stessa ditta era stato impedito l'accesso ed ancora, in modo unilaterale l'opponente ha deciso di sostituire la pompa di calore fornita dalla società opposta con due di marca Daikin, infine la perizia allegata non ha alcun valore probatorio, poiché, di parte e non eseguita in contraddittorio.
Alla luce di quanto su esposto, il decreto ingiuntivo n. 2081/22 emesso dal Tribunale di
Verona va revocato, ma la società opponente viene condannata al pagamento in favore della di complessivi € 22.425,56. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate in favore dell'opposta come in dispositivo, ma in misura ridotta, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
accoglie parzialmente la domanda della società ma la condanna, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 22.425,56 in favore della oltre interessi moratori dal di del dovuto al saldo effettivo;
Controparte_1
pagina 8 di 9 condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, liquidate in misura ridotta per i motivi su esposti, in € 4.500,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
le spese di lite nei confronti della terza chiamata sono interamente Controparte_2 compensate.
Così deciso, in Verona, il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2801/22 emesso dal Tribunale di Verona il 12 ottobre 2022 per un'importo di € 25.530,91;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede a Riano (Rm) in via del Pontaccio n. 1, p.i. elettivamente domiciliata P.IVA_1
a Roma, presso lo studio dell'avv. Carlo Grilli, che la rappresenta e difende, unitamnete agli avv.ti Giorgio Lentini e Gabriella Alivernini entrambi del Foro di Roma. OPPONENTE
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
a Balconi di PE (Vr) in via Brennero n. 56, c.f. e p.i. , P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata a Verona, presso lo studio dell'avv. Daniele Bonomi, che la rappresenta e difende. OPPOSTA
CONTRO
: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
OV di AC (Pd) in piazza Vittorio Emanuele II n. 10, p.i , elettivamente P.IVA_4
pagina 1 di 9 domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Srace del Foro di Padova, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Barbara Favarin. TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 2801/2022, del 12.10.2022, dichiarandolo nullo e di nessun effetto, poiché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per l'inefficacia, la mancanza dei presupposti e quant'altro;
2) in via meramente subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo dovuto a quello corrispondente ai soli materiali non contestati;
3) con vittoria di spese e compensi professionali.
PER L'OPPOSTA:
1) in via principale, rigettare tutte le domande di in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e condannare a pagare a Parte_1 la somma di € 22.768,52 oltre agli interessi moratori ex d. lgs. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale, della domanda di parte opponente, con la condanna alle spese, dichiarare la terza Controparte_2 tenuta a manlevare ed a tenere indenne l'opposta da ogni pretesa Controparte_1 di parte opponente e, per l'effetto, condannare a rifondere Parte_1 Controparte_2
a parte opposta quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a Controparte_1 parte opponente ed a risarcire la somma di € 22.768,52 oltre agli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo che l'opposta CP_1
non otterrà da parte opponente per la vendita di cui
[...] Parte_2
è causa;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte opponente voglia il Giudice Parte_1
pagina 2 di 9 condannare al pagamento della minor somma rispetto a Parte_1 quella richiesta in questa sede di € 22.768,52 che verrà ritenuta di giustizia a favore della convenuta opposta oltre agli interessi moratori ex d. lgs. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, quindi, dichiarare la terza CP_2
tenuta a manlevare ed a tenere indenne la convenuta opposta
[...] CP_1
da ogni pretesa di parte attrice opponente e, per
[...] Parte_1
l'effetto, condannare a rifondere a parte opposta Controparte_2 Controparte_1 quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a parte opponente Parte_1 ed a risarcire tutte le somme che la convenuta opposta
[...] Controparte_1 non otterrà da parte opponente per la vendita di cui è Parte_1 causa;
4) con vittoria di spese e compensi di lite.
PER LA TERZA CHIAMATA:
1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di manleva disponendo il termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita;
2) rigetto, in quanto infondate, delle domande di manleva e/o risarcitorie proposte da e comunque, per il rigetto di ogni altra domanda, anche Controparte_1 dell'opponente che potesse coinvolgere la posizione della terza chiamata.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, notificato ritualmente, la conveniva in giudizio la società per Parte_3 Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo n. 2801/22 emesso dal Tribunale di Verona, per il mancato saldo della fattura emessa per la fornitura di una pompa di calore e di altri accessori, per complessivi euro 25.530,91.
pagina 3 di 9 L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, ma riduceva la somma richiesta per la fornitura ad euro
22.768,52 avendo ridotto l'originaria somma ingiunta di € 2.762,39 ai fini transattivi e chiamava in causa la per essere manlevata in caso di accoglimento delle Controparte_2 domande, anche parziali, della parte opponente.
La terza chiamata, costituendosi ritualmente, eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita della domanda di manleva e chiedeva il rigetto delle domande della parte opponente e della domanda di manleva, in quanto infondate.
All'udienza del 30 ottobre 2024, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale sui capitoli di cui alle rispettive memorie.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva, quindi, assegnata in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiesti congiuntamente dai procuratori delle parti, per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
Alle udienze del 18 marzo e 26 giugno 2025 veniva esperito l'interpello del legale rappresentante della parte opponente e venivano escussi i seguenti testi:
pagina 4 di 9 legale rappresentante della società opponente. Testimone_1
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 20.12.2024.
Cap.4) non è vero;
cap.5) è vero che ho rifiutato di fissare un'appuntamento, in quanto fino a quel momento nessuno si era fatto sentire (tre mesi) ed il cliente non voleva più avere rapporti con ed e la pompa di calore era già stata smontata;
CP_1 CP_2
, committente di Rispondeva sui capitoli di cui alla Persona_1 Parte_1 memoria di parte opponente datata 27.12.2024.
Cap.1) confermo, ho fatto tale richiesta al sig. ed al sig. , Parte_1 Testimone_2 responsabile della per la zona di Roma, ho accettato la proposta fatta dal sig. CP_1 Tes_2 che prevedeva una pompa di calore super silenziata nella misura del 30% circa;
cap.2) confermo, il rumore si sentiva anche alla distanza di circa 20m. ed anche da dentro il garage;
cap.3) confermo, in particolare si lamentava la sig.ra , nessun altro si è Parte_4 lamentato perché non ho altri vicini;
cap.7) i filmati li ha fatti il sig. , confermo il rumore assordante;
Parte_1 cap.8) confermo.
Il teste risponde a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.4) tale episodio si riferisce ad un intervento avvenuto a pochi giorni dall'installazione, per la presenza di forti vibrazioni, ma il tecnico non era competente perché, non riusciva a capire cosa causava le vibrazioni e quindi ho interrotto l'intervento della OC (ditta che ha effettuato l'accensione), preciso che al momento dell'accensione funzionava in modalità raffrescamento e la rumorosità era accettabile, successivamente ho chiamato un'altra assistenza di che ha verificato il problema che causava le vibrazioni, è stato CP_1 sostituito il pezzo (pompa di circolazione dell'acqua) e le vibrazioni sono finite;
cap.5) non è vero.
pagina 5 di 9 Il teste rispondeva a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte terza datata
28.12.2024.
Dal cap.2 al cap.4) nulla so;
cap.5) non è vero.
Adr. La pompa di calore originariamente montata è stata sostituita con due pompe di calore marca Daikin nel marzo del 2023;
, Persona_2 dipendente della società opposta dall'aprile 2000 ad oggi con mansioni di coordinamento ufficio post-vendita. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.4) non lo so;
cap.5) ho ricevuto in copia una mail di un tecnico di che indicava che al tecnico CP_2 inviato era stato impedito l'accesso al luogo dove era allocata la pompa di calore, ma non ricordo chi avesse impedito l'accesso.
L'avv. Bonomi rinuncia alla prova contraria sui capitoli di . CP_2
Adr: ricordo che la ditta , attraverso l'agente di zona , aveva Parte_1 Controparte_3 comunicato che la pompa di calore installata aveva problemi di rumorosità ed ha CP_2 inviato un suo tecnico per le verifiche, ma per quel che ricordo non è avvenuto, perché al tecnico è stato impedito l'accesso, non so altro;
, responsabile del post-vendita della società dal 2021 ad oggi. Tes_3 CP_2
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte terza datata 28.12.2024.
Cap.2) confermo;
cap.3) confermo;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, si è recato sul sito la nostra assistente di zona OC, che riferiva nella persona di un tecnico di cui non ricordo il nome, che il referente sul posto a seguito delle verifiche espletate, ha proposto un intervento tecnico per risolvere il problema che pagina 6 di 9 consisteva nell'installazione di apposito materiale gommoso che sarebbe servito ad inibire le vibrazioni prodotte dalla pompa di calore, ma tale soluzione non è stata accettata;
, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale ho effettuato le Persona_3 verifiche acustiche con strumentazione di classe 1 come richiesto dal D.H. 16.03.1998, ho accertato la macchina non rientrava nei parametri normativi, l'incarico mi è stato conferito dal sig. , non ricordo se fossero presenti dei tecnici di o di , preciso Per_1 CP_1 CP_2 che era presente anche il mio collega dott. Persona_4
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata 27.12.2024.
Cap.4) confermo, il valore normale di legge doveva essere contenuto entro i 45 dB, preciso che la prima abitazione vicina si trovava ad una distanza di circa 50 m, la pompa era collocata a circa 4/5m. circa dalla stanza maggiormente disturbata ed a ridosso di un muro della casa parte dell'ambiente era semi riverberante, mentre altra parte era in campo libero, non so chi avesse scelto tale collocazione;
cap.5) confermo, ho verificato i dati della scheda tecnica ed ho accertato che non erano rispondenti a quanto verificato in loco, ovvero i dati rilevati erano superiori a quanto indicati nella scheda.
dipendente di dal 2011 al 2023 con mansioni di responsabile Persona_5 CP_1
d'area. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 20.12.2024.
Cap.4) non lo so;
cap.5) non lo so.
L'opposta, con i documenti in atti e con la prova orale, ha dimostrato di aver fornito all'odierna opponente la pompa di calore e gli accessori di cui alla fattura n. 7391317827 del
19.07.2021, poi azionata in via monitoria, da ciò ha dimostrato la parziale fondatezza delle sua pretesa creditoria, in quanto il preventivo accettato dall'odierna opponente ammontava a pagina 7 di 9 complessivi € 22.425,56 iva e trasporto inclusi e le altre spese inserite in fattura erano dovute alla cessione del credito, cessione mai avvenuta.
L'opponente, di contro, non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, anche in relazione all'asserito inadempimento della società opposta, in quanto, la macchina fornita aveva dei parametri sonori entro i limiti di legge ed è emerso dalla prove orali che la ditta incaricata da di intervenire per risolvere i problemi aveva suggerito CP_2 un intervento, a loro dire risolutivo, ma tale suggerimento non è stato accettato e dopo di ciò, alla stessa ditta era stato impedito l'accesso ed ancora, in modo unilaterale l'opponente ha deciso di sostituire la pompa di calore fornita dalla società opposta con due di marca Daikin, infine la perizia allegata non ha alcun valore probatorio, poiché, di parte e non eseguita in contraddittorio.
Alla luce di quanto su esposto, il decreto ingiuntivo n. 2081/22 emesso dal Tribunale di
Verona va revocato, ma la società opponente viene condannata al pagamento in favore della di complessivi € 22.425,56. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate in favore dell'opposta come in dispositivo, ma in misura ridotta, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
accoglie parzialmente la domanda della società ma la condanna, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 22.425,56 in favore della oltre interessi moratori dal di del dovuto al saldo effettivo;
Controparte_1
pagina 8 di 9 condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, liquidate in misura ridotta per i motivi su esposti, in € 4.500,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
le spese di lite nei confronti della terza chiamata sono interamente Controparte_2 compensate.
Così deciso, in Verona, il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 9 di 9