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Decreto 23 marzo 2025
Decreto 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
-----------------
(decreto ingiuntivo emesso nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo – articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n° 89)
-------------------
Il Consigliere designato
letto il ricorso n° 154 del ruolo generale dell'anno 2025
proposto da
( ), ( ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
( ), Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
( ) e ( ), elettivamente P.IVA_4 Parte_5 P.IVA_5 domiciliati in VIA TOMMASEO 78/C PADOVA, rappresentati e difesi dall'Avv. POGGIOLI
MARCELLO ( ) e GUARALDI BRUNO ( ); C.F._1 C.F._2
ricorr
contro
. Controparte_1
ingiunto
ha emesso il seguente
D E C R E T O rilevato che il processo presupposto è il fallimento di dichiarato dal Tribunale di CP_2
Bologna con sentenza depositata in data 28.02.2012;
che gli stati passivi, con cui le parti ricorrenti sono state ammesse per gli importi appresso indicati sono stati resi esecutivi nelle date accanto a ciascuna di esse indicata
Data esecutività stato passivo creditore Importo ammesso
23 maggio 2012 € 1.206,00 Parte_1
23 maggio 2012 € 246.585,56 Parte_2
1 € 3.465,69 6 marzo 2013 già Parte_4
Controparte_3
€ 1.996,80 6 marzo 2013 Parte_5
S.P.A.
che il fallimento è stato chiuso l'11 luglio 2024
rilevato che il processo presupposto ha avuto per le parti ricorrenti, (in assenza di indicazione della data della domanda di ammissione allo stato passivo) a far data dall'esecutività dello stato passivo nel quale ciascuna di esse è stata ammessa, sino alla data del deposito del decreto di chiusura, la durata di 12 anni per le prime tre e 11 anni per le ultime due e per nessuna di esse si registrano ulteriori periodi superiori a sei mesi;
che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, pertanto, la durata ragionevole è stata superata di anni 6 per i primi tre ricorrenti e 5 per gli ultimi due;
che la domanda per l'equa riparazione è stata tempestivamente presentata il 22.02.2025, ossia entro sei mesi dal momento in cui è divenuto definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
2 f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte;
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.
tenuto conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione;
b) del comportamento del giudice e delle parti (non si ravvisano comportamenti processuali dilatori o negligenti, tenuto anche conto dell'elevato numero di creditori concorsuali); c) della natura meramente patrimoniale degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte;
ritenuto che, in base a tali elementi, può essere liquidata per ogni anno di ritardo la somma di euro
500 (Cass. n. 16311/2014);
ritenuto, da ultimo, che le spese del presente giudizio vanno liquidate in base alla tabella 8 allegata al dm n° 55 del 2014, con applicazione del minimo di tariffa in considerazione dei criteri previsti dall'art 4, primo comma, del citato decreto e, in particolare, della scarsa complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate;
ritenuto inoltre che può essere concesso l'aumento del 30 per previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del dm n° 55/2014;
ritenuto, da ultimo, che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo);
p.q.m.
I. ingiunge all'Amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione a ciascun ricorrente la somma indicata accanto al nome di ciascuno di essi nella tabella che segue
€ 1.206,00 Parte_1
(euro 500 x 6 anni), € 3.000,00 Parte_2
(euro 500 x 6 anni) € 3.000,00 Parte_3
già (euro 500 x 5 anni), € 2.500,00 Parte_4 Controparte_3
€ 1.996,80 Parte_5
oltre alle spese del presente procedimento monitorio, che liquida in euro 184,26 per esborsi ed in euro
284 per compenso professionale, oltre la maggiorazione del 30% per ciascuna ulteriore parte, oltre la prima, ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014, nonché un ulteriore 30% come previsto dall'art. 4, comma
1 bis, del dm n° 55/2014, oltre al 15% per il rimborso forfettario delle spese, al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
II. autorizza in mancanza di pagamento immediato, l'esecuzione provvisoria del presente decreto;
3 III. avverte i ricorrenti e l'ingiunto che contro il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Bologna, 23 marzo 2025
Il Magistrato designato
G. A. Teresa Caruso
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 maggio 2012 € 8.488,62 Parte_3
Sezione III Civile
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(decreto ingiuntivo emesso nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo – articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n° 89)
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Il Consigliere designato
letto il ricorso n° 154 del ruolo generale dell'anno 2025
proposto da
( ), ( ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
( ), Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
( ) e ( ), elettivamente P.IVA_4 Parte_5 P.IVA_5 domiciliati in VIA TOMMASEO 78/C PADOVA, rappresentati e difesi dall'Avv. POGGIOLI
MARCELLO ( ) e GUARALDI BRUNO ( ); C.F._1 C.F._2
ricorr
contro
. Controparte_1
ingiunto
ha emesso il seguente
D E C R E T O rilevato che il processo presupposto è il fallimento di dichiarato dal Tribunale di CP_2
Bologna con sentenza depositata in data 28.02.2012;
che gli stati passivi, con cui le parti ricorrenti sono state ammesse per gli importi appresso indicati sono stati resi esecutivi nelle date accanto a ciascuna di esse indicata
Data esecutività stato passivo creditore Importo ammesso
23 maggio 2012 € 1.206,00 Parte_1
23 maggio 2012 € 246.585,56 Parte_2
1 € 3.465,69 6 marzo 2013 già Parte_4
Controparte_3
€ 1.996,80 6 marzo 2013 Parte_5
S.P.A.
che il fallimento è stato chiuso l'11 luglio 2024
rilevato che il processo presupposto ha avuto per le parti ricorrenti, (in assenza di indicazione della data della domanda di ammissione allo stato passivo) a far data dall'esecutività dello stato passivo nel quale ciascuna di esse è stata ammessa, sino alla data del deposito del decreto di chiusura, la durata di 12 anni per le prime tre e 11 anni per le ultime due e per nessuna di esse si registrano ulteriori periodi superiori a sei mesi;
che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, pertanto, la durata ragionevole è stata superata di anni 6 per i primi tre ricorrenti e 5 per gli ultimi due;
che la domanda per l'equa riparazione è stata tempestivamente presentata il 22.02.2025, ossia entro sei mesi dal momento in cui è divenuto definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
2 f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte;
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.
tenuto conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione;
b) del comportamento del giudice e delle parti (non si ravvisano comportamenti processuali dilatori o negligenti, tenuto anche conto dell'elevato numero di creditori concorsuali); c) della natura meramente patrimoniale degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte;
ritenuto che, in base a tali elementi, può essere liquidata per ogni anno di ritardo la somma di euro
500 (Cass. n. 16311/2014);
ritenuto, da ultimo, che le spese del presente giudizio vanno liquidate in base alla tabella 8 allegata al dm n° 55 del 2014, con applicazione del minimo di tariffa in considerazione dei criteri previsti dall'art 4, primo comma, del citato decreto e, in particolare, della scarsa complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate;
ritenuto inoltre che può essere concesso l'aumento del 30 per previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del dm n° 55/2014;
ritenuto, da ultimo, che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo);
p.q.m.
I. ingiunge all'Amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione a ciascun ricorrente la somma indicata accanto al nome di ciascuno di essi nella tabella che segue
€ 1.206,00 Parte_1
(euro 500 x 6 anni), € 3.000,00 Parte_2
(euro 500 x 6 anni) € 3.000,00 Parte_3
già (euro 500 x 5 anni), € 2.500,00 Parte_4 Controparte_3
€ 1.996,80 Parte_5
oltre alle spese del presente procedimento monitorio, che liquida in euro 184,26 per esborsi ed in euro
284 per compenso professionale, oltre la maggiorazione del 30% per ciascuna ulteriore parte, oltre la prima, ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014, nonché un ulteriore 30% come previsto dall'art. 4, comma
1 bis, del dm n° 55/2014, oltre al 15% per il rimborso forfettario delle spese, al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
II. autorizza in mancanza di pagamento immediato, l'esecuzione provvisoria del presente decreto;
3 III. avverte i ricorrenti e l'ingiunto che contro il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Bologna, 23 marzo 2025
Il Magistrato designato
G. A. Teresa Caruso
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 maggio 2012 € 8.488,62 Parte_3