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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Marzia Mingione, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 926/2025 del Ruolo degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc.: ), in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonimo frantoio oleario con sede in Manduria alla via Regina Giovanna n. 2, elettivamente domiciliato in Manduria (TA) alla via S. Gigli n. 29, presso e nello studio dell'avv. Mario Rollo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. e p. iva , in persona del Legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, il Presidente Prof. Ing. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Pietro Giorgio Savino e Maria Rosaria Mola, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC Email_1
Email_2
- resistente-
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 02.03.2025 il sig. , in proprio e quale Parte_1 titolare dell'omonimo frantoio oleario con sede in Manduria alla via Regina Giovanna n. 2, chiedeva ordinare ad Acquedotto Pugliese – AQP s.p.a. di non dare corso alla diffida contenuta nella nota prot.
n. 12521/2025 in data 24/02/2025 e, più segnatamente, di non procedere alla chiusura del pozzetto sifonato in Manduria, alla via V. Filotico n. 19/a; con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, in punto di fumus, il ricorrente deduceva che l'“oleificio Quartulli” aveva cessato l'attività a far data dal 2019 e che l'utilizzo della rete fognaria pubblica veniva riservata solo per i reflui rivenienti dai servizi igienici.
Inoltre, osservava che, contrariamente a quanto indicato nella comunicazione del 24.02.2025 - in cui
AQP s.p.a. fa espresso riferimento ai pozzetti sifonati posti in Manduria alla via Filotico n. 19 ed in via Filotico n. 19/a - nei “rapporti di prova” (nn. 8897 e 8898, entrambi del 24.02.2025) la società indica di aver eseguito i controlli rispettivamente al pozzetto sifonato in Manduria alla via Filotico n.
13 ed al pozzetto sifonato posto in via Filotico n. 19.
1 Evidenziava che la “confusione” tra gli indirizzi era già emersa nella nota prot. n. 21253/2021, del
29.04.2021, con cui il Comune di Manduria, in persona dei Responsabili dei servizi SUAP ed
Ecologia dell'Ente, diffidava la ditta ” “a proseguire nello sversamento Parte_2 anomalo siccome rilevato da AQP” ed “a conformarsi a quanto prescritto dalla medesima AQP”.
Nel preambolo della nota, infatti, i Dirigenti del facevano espresso riferimento, non CP_3 all' ”, bensì ad un controllo eseguito da AQP su un pozzetto sifonato ad Parte_2 uso dell'impresa vinicola “Cantina Cantore di Castelforte” con sede sempre a Manduria al viale
Piceno n. 12.
Aggiungeva di aver richiesto all'AQP copia degli atti afferenti i campionamenti eseguiti sui pozzetti sifonati di sua appartenenza e di quelli di pertinenza delle società vinicole poste nelle immediate vicinanze di via Regina Giovanna n. 2 (sede della dismessa azienda olearia) e di Via V. Filotico n.
19/a, ma l'istanza è rimasta priva di un compiuto risconto.
Con riguardo al periculum in mora, il ricorrente evidenziava il grave disagio che il distacco del pozzetto sifonato di pertinenza dell'abitazione, con conseguente impossibilità di utilizzo dell'acqua potabile, avrebbe arrecato alla sua famiglia ivi residente.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 26.03.2025, l'AQP s.p.a. si costituiva in giudizio, contestando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In particolare, chiariva che, in data 3 settembre 2024, AQP avviava all'esercizio il nuovo depuratore consortile a servizio dell'agglomerato urbano di Manduria e Sava e, in tale contesto, nell'ambito dei controlli su tutti gli insediamenti allacciati alla rete pubblica e provenienti da attività produttive, i tecnici AQP riscontravano (nelle date del 27 dicembre 2024 e del 25 febbraio 2025) la presenza di uno scarico attivo proveniente dall'oleificio sito in via Filotico n. 19.
Precisava che tutti i rilievi erano stati eseguiti in via Filotico n.19, come da rettifica acquista dal relativo Ufficio tecnico e che, per mero errore, in uno dei verbali di campionamento era stato indicato il civico n.13.
In ordine al periculum prospettato, evidenziava che non si sarebbe provveduto alla chiusura dei pozzetti, se non a fronte di ulteriori controlli volti ad accertare la natura e l'origine dello scarico.
Ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere sull'istanza con decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c, con provvedimento del 14.03.2025, veniva ordinato all' di ripristinare la fornitura idrica a servizio dell'abitazione del Controparte_1 ricorrente, fissando l'udienza del 27.03.2025 per la comparizione delle parti e la pronuncia sulla conferma, la revoca o la modifica del suindicato decreto.
La domanda cautelare è infondata e, pertanto, va rigettata.
2. Com'è noto, il provvedimento cautelare previsto dall'art.700 c.p.c. presuppone un apprezzamento sia della fondatezza della pretesa dell'istante in termini quanto meno probabilistici (fumus boni iuris),
2 che della esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora), tale che in caso di mancata adozione della cautela il diritto fatto valere nel processo subirebbe una lesione irreversibile.
In particolare, con riguardo al requisito del periculum in mora, l'art. 700 c.p.c. richiede l'irreparabilità ed imminenza del pregiudizio, a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti;
il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza sia incombente con alta probabilità, ovvero che l'iter, il quale conduce a detto evento appaia già direttamente ed univocamente preparato, se non proprio iniziato, non essendo dunque sufficiente la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando. Da ciò ne consegue che l'imminenza del pericolo incide direttamente sull'individuazione del momento dell'intervento del giudice, che può essere precedente (fase in cui l'art. 700 c.p.c. meglio esplica la sua funzione preventiva o inibitoria) o contestuale all'evento dannoso ovvero, in date circostanze, anche successivo al verificarsi del pregiudizio, condizionando di conseguenza il contenuto del provvedimento d'urgenza, che potrà assolvere anche una funzione essenzialmente preventiva - ossia diretta ad impedire la violazione, la sua continuazione o ripetizione
- oltre che repressiva, cioè finalizzata alla eliminazione degli effetti dannosi della violazione già effettuata. Quando il pregiudizio non si è ancora verificato, il criterio dell'imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti e/o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio, dovendosi tener conto, da un lato, del tipo di situazione giuridica minacciata e, dall'altra, delle caratteristiche, istantanee o meno, di produzione dell'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, nel caso in esame, la cessazione dell'attività olearia non è sufficiente per ritenere sussistente il presupposto del fumus boni iuris.
Dalla documentazione prodotta, i valori anomali degli sversamenti sulla rete fognaria pubblica, accertati dai tecnici dell'AQP, non risultano specificamente contestati dal ricorrente, con riguardo ai metodi di analisi adottati e agli esiti dei rapporti di prova.
In particolare, nella relazione a firma del dott. dello studio S.C.A. (servizi chimici Persona_1
ambientali) s.r.l. (doc.14) è riportato il campione analizzato, il metodo utilizzato e i tempi di esecuzione, ma non sono indicati valori diversi (presumibilmente riconducibili ad acque reflue domestiche), né si desumono gli specifici motivi per i quali le analisi e i campionamenti eseguiti dall'AQP sia errati.
Analogamente, nella nota PEC del 24.04.2021 (v. doc. 2), a riscontro della nota con cui l'AQP comunicava che “in seguito al sopralluogo di campionamento, effettuato in data 23/03/21…si è riscontrato che il refluo non presenta caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue domestiche”, il sig. si limitava a riferire che “il frantoio oleario (…) non è più operativo dal Parte_2
3 2019 (…) e che “a vista non risultano ad oggi sversamenti in fogna di scarichi assimilabili a quanto contestato e che si è proceduto al lavaggio del pozzetto con semplice acqua”.
Quanto al contenuto del verbale di sopralluogo eseguito dai Carabinieri Forestali del Nucleo di
Manduria in data 17 dicembre 2024, presso la sede di via Regina Giovanna n.2 a Manduria, la circostanza che il “frantoio non risulta in attività lavorativa” nulla comprova rispetto all'esito del sopralluogo di campionamento di refluo dal pozzetto sifonato stradale ad uso dell'attività dell' , sito via V. Filotico n. 19. Parte_2
Quanto al requisito del periculum in mora, nella vicenda in esame non emerge un imminente ed irreparabile pericolo che minacci il diritto del ricorrente, atteso che AQP non procederà alla chiusura del pozzetto sifonato se non all'esito di ulteriori controlli che accertino l'effettiva provenienza dello scarico (non autorizzato) di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il decreto emesso inaudita altera parte in data
14.03.2025 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.147/2022 tenuto conto dell'attività processuale svolta e dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto da , in proprio e quale titolare dell'omonimo frantoio oleario, così Parte_1
provvede:
1. revoca il decreto emesso inaudita altera parte in data 14.03.2025;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.014,00 oltre accessori e al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Così deciso in Taranto, il 15.04.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
4
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Marzia Mingione, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.03.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 926/2025 del Ruolo degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc.: ), in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonimo frantoio oleario con sede in Manduria alla via Regina Giovanna n. 2, elettivamente domiciliato in Manduria (TA) alla via S. Gigli n. 29, presso e nello studio dell'avv. Mario Rollo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
(c.f. e p. iva , in persona del Legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, il Presidente Prof. Ing. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Pietro Giorgio Savino e Maria Rosaria Mola, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC Email_1
Email_2
- resistente-
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 02.03.2025 il sig. , in proprio e quale Parte_1 titolare dell'omonimo frantoio oleario con sede in Manduria alla via Regina Giovanna n. 2, chiedeva ordinare ad Acquedotto Pugliese – AQP s.p.a. di non dare corso alla diffida contenuta nella nota prot.
n. 12521/2025 in data 24/02/2025 e, più segnatamente, di non procedere alla chiusura del pozzetto sifonato in Manduria, alla via V. Filotico n. 19/a; con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, in punto di fumus, il ricorrente deduceva che l'“oleificio Quartulli” aveva cessato l'attività a far data dal 2019 e che l'utilizzo della rete fognaria pubblica veniva riservata solo per i reflui rivenienti dai servizi igienici.
Inoltre, osservava che, contrariamente a quanto indicato nella comunicazione del 24.02.2025 - in cui
AQP s.p.a. fa espresso riferimento ai pozzetti sifonati posti in Manduria alla via Filotico n. 19 ed in via Filotico n. 19/a - nei “rapporti di prova” (nn. 8897 e 8898, entrambi del 24.02.2025) la società indica di aver eseguito i controlli rispettivamente al pozzetto sifonato in Manduria alla via Filotico n.
13 ed al pozzetto sifonato posto in via Filotico n. 19.
1 Evidenziava che la “confusione” tra gli indirizzi era già emersa nella nota prot. n. 21253/2021, del
29.04.2021, con cui il Comune di Manduria, in persona dei Responsabili dei servizi SUAP ed
Ecologia dell'Ente, diffidava la ditta ” “a proseguire nello sversamento Parte_2 anomalo siccome rilevato da AQP” ed “a conformarsi a quanto prescritto dalla medesima AQP”.
Nel preambolo della nota, infatti, i Dirigenti del facevano espresso riferimento, non CP_3 all' ”, bensì ad un controllo eseguito da AQP su un pozzetto sifonato ad Parte_2 uso dell'impresa vinicola “Cantina Cantore di Castelforte” con sede sempre a Manduria al viale
Piceno n. 12.
Aggiungeva di aver richiesto all'AQP copia degli atti afferenti i campionamenti eseguiti sui pozzetti sifonati di sua appartenenza e di quelli di pertinenza delle società vinicole poste nelle immediate vicinanze di via Regina Giovanna n. 2 (sede della dismessa azienda olearia) e di Via V. Filotico n.
19/a, ma l'istanza è rimasta priva di un compiuto risconto.
Con riguardo al periculum in mora, il ricorrente evidenziava il grave disagio che il distacco del pozzetto sifonato di pertinenza dell'abitazione, con conseguente impossibilità di utilizzo dell'acqua potabile, avrebbe arrecato alla sua famiglia ivi residente.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 26.03.2025, l'AQP s.p.a. si costituiva in giudizio, contestando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In particolare, chiariva che, in data 3 settembre 2024, AQP avviava all'esercizio il nuovo depuratore consortile a servizio dell'agglomerato urbano di Manduria e Sava e, in tale contesto, nell'ambito dei controlli su tutti gli insediamenti allacciati alla rete pubblica e provenienti da attività produttive, i tecnici AQP riscontravano (nelle date del 27 dicembre 2024 e del 25 febbraio 2025) la presenza di uno scarico attivo proveniente dall'oleificio sito in via Filotico n. 19.
Precisava che tutti i rilievi erano stati eseguiti in via Filotico n.19, come da rettifica acquista dal relativo Ufficio tecnico e che, per mero errore, in uno dei verbali di campionamento era stato indicato il civico n.13.
In ordine al periculum prospettato, evidenziava che non si sarebbe provveduto alla chiusura dei pozzetti, se non a fronte di ulteriori controlli volti ad accertare la natura e l'origine dello scarico.
Ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere sull'istanza con decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c, con provvedimento del 14.03.2025, veniva ordinato all' di ripristinare la fornitura idrica a servizio dell'abitazione del Controparte_1 ricorrente, fissando l'udienza del 27.03.2025 per la comparizione delle parti e la pronuncia sulla conferma, la revoca o la modifica del suindicato decreto.
La domanda cautelare è infondata e, pertanto, va rigettata.
2. Com'è noto, il provvedimento cautelare previsto dall'art.700 c.p.c. presuppone un apprezzamento sia della fondatezza della pretesa dell'istante in termini quanto meno probabilistici (fumus boni iuris),
2 che della esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora), tale che in caso di mancata adozione della cautela il diritto fatto valere nel processo subirebbe una lesione irreversibile.
In particolare, con riguardo al requisito del periculum in mora, l'art. 700 c.p.c. richiede l'irreparabilità ed imminenza del pregiudizio, a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti;
il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza sia incombente con alta probabilità, ovvero che l'iter, il quale conduce a detto evento appaia già direttamente ed univocamente preparato, se non proprio iniziato, non essendo dunque sufficiente la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando. Da ciò ne consegue che l'imminenza del pericolo incide direttamente sull'individuazione del momento dell'intervento del giudice, che può essere precedente (fase in cui l'art. 700 c.p.c. meglio esplica la sua funzione preventiva o inibitoria) o contestuale all'evento dannoso ovvero, in date circostanze, anche successivo al verificarsi del pregiudizio, condizionando di conseguenza il contenuto del provvedimento d'urgenza, che potrà assolvere anche una funzione essenzialmente preventiva - ossia diretta ad impedire la violazione, la sua continuazione o ripetizione
- oltre che repressiva, cioè finalizzata alla eliminazione degli effetti dannosi della violazione già effettuata. Quando il pregiudizio non si è ancora verificato, il criterio dell'imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti e/o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio, dovendosi tener conto, da un lato, del tipo di situazione giuridica minacciata e, dall'altra, delle caratteristiche, istantanee o meno, di produzione dell'evento pregiudizievole.
Tanto premesso, nel caso in esame, la cessazione dell'attività olearia non è sufficiente per ritenere sussistente il presupposto del fumus boni iuris.
Dalla documentazione prodotta, i valori anomali degli sversamenti sulla rete fognaria pubblica, accertati dai tecnici dell'AQP, non risultano specificamente contestati dal ricorrente, con riguardo ai metodi di analisi adottati e agli esiti dei rapporti di prova.
In particolare, nella relazione a firma del dott. dello studio S.C.A. (servizi chimici Persona_1
ambientali) s.r.l. (doc.14) è riportato il campione analizzato, il metodo utilizzato e i tempi di esecuzione, ma non sono indicati valori diversi (presumibilmente riconducibili ad acque reflue domestiche), né si desumono gli specifici motivi per i quali le analisi e i campionamenti eseguiti dall'AQP sia errati.
Analogamente, nella nota PEC del 24.04.2021 (v. doc. 2), a riscontro della nota con cui l'AQP comunicava che “in seguito al sopralluogo di campionamento, effettuato in data 23/03/21…si è riscontrato che il refluo non presenta caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue domestiche”, il sig. si limitava a riferire che “il frantoio oleario (…) non è più operativo dal Parte_2
3 2019 (…) e che “a vista non risultano ad oggi sversamenti in fogna di scarichi assimilabili a quanto contestato e che si è proceduto al lavaggio del pozzetto con semplice acqua”.
Quanto al contenuto del verbale di sopralluogo eseguito dai Carabinieri Forestali del Nucleo di
Manduria in data 17 dicembre 2024, presso la sede di via Regina Giovanna n.2 a Manduria, la circostanza che il “frantoio non risulta in attività lavorativa” nulla comprova rispetto all'esito del sopralluogo di campionamento di refluo dal pozzetto sifonato stradale ad uso dell'attività dell' , sito via V. Filotico n. 19. Parte_2
Quanto al requisito del periculum in mora, nella vicenda in esame non emerge un imminente ed irreparabile pericolo che minacci il diritto del ricorrente, atteso che AQP non procederà alla chiusura del pozzetto sifonato se non all'esito di ulteriori controlli che accertino l'effettiva provenienza dello scarico (non autorizzato) di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il decreto emesso inaudita altera parte in data
14.03.2025 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.147/2022 tenuto conto dell'attività processuale svolta e dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto da , in proprio e quale titolare dell'omonimo frantoio oleario, così Parte_1
provvede:
1. revoca il decreto emesso inaudita altera parte in data 14.03.2025;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.014,00 oltre accessori e al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Così deciso in Taranto, il 15.04.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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