Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5229 /2023 RG
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Largo Ferrantina a Chiaia n.10, presso lo studio degli Parte_1
Avvocati Antonio Bocchetti e Maria Accardo, che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t. avv. Luigi Mennella, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Francesco Nappo, giusta procura alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica sita in , al Viale Generale C. A. Dalla Chiesa - Edificio “La Salle” Controparte_1
1
Oggetto: risarcimento del danno alla persona ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 13.02.2025.
FATTO E MOTIVI
1. Con atto di citazione, in riassunzione, notificato in data 8.11.2023 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale il , nella persona del legale rapp. p.t., per far Controparte_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del Controparte_1
sinistro verificatosi il 31 marzo 2022, alle ore 10:00 circa, in e, per l'effetto, sentirlo Controparte_1
condannare, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 21.435,44, comprensivi di danno biologico e morale nonché
delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A tal fine l'attrice premetteva che: nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava a percorrere a piedi il parcheggio comunale “La Salle” sito in Via Alcide De Gasperi, dopo aver ivi parcheggiato la macchina, rovinava improvvisamente al suolo a causa del manto stradale dissestato, reso,
inoltre, scivoloso e poco visibile dalla recente pioggia;
che detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata, né la presenza della fossa poteva essere prevista con l'ordinaria diligenza attesa la collocazione e la dimensione della stessa che non la rendevano visibile in anticipo, data anche la giornata piovosa, che ha reso maggiormente imprevedibile l'ostacolo, benché ella avesse prestato la dovuta diligenza;
che, a seguito della rovinosa caduta, la , lamentava forti dolori alla spalla ed al ginocchio Parte_1
sinistro e, pertanto, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare;
che da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico-legale del
Dr. allegata all'atto di citazione;
che con PEC del 04.01.2023, l'odierna attrice chiedeva Per_1
l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire in via transattiva la controversia al , il quale non provvedeva, tuttavia, a Controparte_1
risarcire i suddetti danni né a far pervenire un seppur minimo riscontro a tale richiesta.
2 Si costituiva il che, nel merito, contestava le deduzioni attoree, instando per il Controparte_1
rigetto della domanda e, in subordine, per l'accertamento del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro.
2. Ciò premesso, deve dirsi, in via metodologica, che secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali, quali le strade, quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi ed allorché, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario ( v. Cass. n. 1691 del 23.1.2009). In tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
Ciò premesso in linea generale, con riferimento ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato, derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A. proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo,
infatti, è, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità
della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della
P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (v. Cass. n.
3 Orbene, nel caso che ci occupa occorre verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità ed evitabilità soggettiva, da parte della danneggiata, della situazione di pericolo: l'art. 2051 c.c., infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano), secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali (v. Cass. n. 11498 del 17.5.2006).
3. Ciò detto, venendo al caso in esame, emerge con evidenza come l'odierna attrice, nella fattispecie storica de quo, non abbia certamente attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non può dirsi sussistente nel caso che ci occupa, quella sostanziale imprevedibilità
soggettiva ed inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo che renderebbero l'incidente occorso non ascrivibile alla condotta della stessa istante.
Stando all'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierna attrice sarebbe caduta, suo malgrado, al suolo, a causa di una sconnessione del manto stradale, la quale sarebbe, a suo dire, non visibile né segnalata;
di contro, ad avviso di chi scrive, alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi che, nel caso di specie,
difetti oggettivamente la prova della non visibilità, ad un accorto utente della strada, della dedotta insidia.
Invero, come si evince dalle riproduzioni fotografiche prodotte dalla stessa parte attrice, emerge anzitutto la circostanza per cui, nel caso di specie, trattavasi di una buca di non affatto piccole dimensioni ( di contro,
era di circa 30 cm di diametro) – come confermato dalla teste Erede escussa all'udienza del 16.7.2024 -,
peraltro posta al centro del tratto di strada in cui l'istante si trovava a deambulare;
in secondo luogo, è
emerso, nella vicenda de quo, anche il generale stato di decadimento del manto stradale oggetto del sinistro, il che, secondo una regola di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto ingenerare nell'istante una maggior attenzione, a fortiori laddove si consideri che la medesima, come risultante sempre dalla dichiarazione testimoniale, frequentava di sovente la zona in discorso (“spesso parcheggiavamo in quella zona”).
A ciò va aggiunto altresì che la caduta avveniva in pieno giorno (h.10,00), in un orario in cui la visibilità non
è certamente ridotta, il che maggiormente conferma la insussistenza, nell'ipotesi de quo, di una oggettiva non visibilità e/o soggettiva imprevedibilità della dedotta insidia stradale;
alla luce di quanto evidenziato e come sopra anticipato, dunque, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
4 4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
quanto ai compensi, gli stessi, in ragione della materia trattata e della non complessità dell'istruttoria, si liquidano in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00), secondo il principio del disputatum ( Cass. n. 28417/2018), ai sensi del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 00,00 per spese vive ed euro 2.540,00
per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 9.3.2025 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15779 del 12.7.2006).