Decreto cautelare 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 1 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/07/2025, n. 6123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6123 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06123/2025REG.PROV.COLL.
N. 06037/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6037 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serina, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bonfiglio, Mauro Fiorona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bonfiglio in Roma, via del Forte Tiburtino, 98;
nei confronti
Azienda Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, Sez. II, n. 378/2022
Visti il ricorso in appello di -OMISSIS-, depositato in data 22/7/2022 e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Serina, in data 26/7/2022;
Vista la memoria depositata il 25/8/2022 dal Comune di Serina;
Vista la memoria ex art.73 cod.proc.amm depositata il 30/5/2025 dal Comune di Serina.
Vista la memoria di replica depositata l’11/6/2025 dal Comune di Serina.
Visto il decreto monocratico della Sezione n. 202203619 del 27/7/2022 con cui veniva accolta l’istanza di sospensiva la cui discussione collegiale è avvenuta in data 30 agosto 2022, con ordinanza n. 4271/2022 con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti l’avvocato Raffaella Sonzogni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel 2017 l’odierno appellante presentava al Comune di Serina (-OMISSIS-) una richiesta di permesso di costruire per realizzare una costruzione destinata alla conduzione del fondo agricolo di sua proprietà sulle aree site nel Comune di Serina, località Fontanella, identificato al Catasto terreni alla sezione SE, Foglio Logico 1, Foglio 17, mappale -OMISSIS-.
2. Il Comune di Serina, con provvedimento del 6 aprile 2017 (prot. 2712), concedeva il permesso edilizio per la “realizzazione piccola costruzione finalizzata alla conduzione del fondo”.
3. Il 19 novembre 2018, in sede di sopralluogo svolto dai tecnici del Comune e dalla Polizia Locale, veniva accertato: (a) la realizzazione di una cantina sotto il marciapiede esterno e di un muro di contenimento in pietra; (b) l’aumento della superficie coperta del fabbricato dai 15 mq autorizzati a 30,24 mq; (c) l’aumento dell’altezza al colmo dai 2,50 metri autorizzati a 4,03 metri; (d) l’inserimento di una nuova apertura da 0,68x1,95 metri sul prospetto nord; (e) la realizzazione della gronda sul prospetto sud con una sporgenza di 2,10 metri, a fronte di una sporgenza autorizzata pari a 1,50 metri; (f) all’interno, la realizzazione di un soppalco in legno, che ospita un letto, e di un piccolo bagno completo di tutti gli accessori (vaso, lavello, doccia), nonché l’installazione di una caldaia murale a gas; (g) la realizzazione dei seguenti impianti: elettrico, idrico-sanitario (acqua calda, acqua fredda), gas, satellitare.
4. Seguiva l’ordinanza (n. 11/2019, prot. 1252) per la demolizione delle opere abusive.
5. Con decreto penale di condanna nei confronti (n. -OMISSIS-) veniva irrogata all’appellante una multa di € -OMISSIS- e un ulteriore ordine di rimessa in pristino, cui il medesimo faceva opposizione e richiesta l’instaurazione del giudizio ordinario. Il procedimento penale mutava rito in giudizio immediato.
6. Nel frattempo, in data 25 maggio 2019, l’azienda agricola -OMISSIS-, nella qualità di affittuaria del fondo, presentava al Comune una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per l’opera già realizzata.
7. Il Comune notificava una seconda ordinanza di demolizione (ordinanza n. 1/2021, prot. n. 635) il 26 gennaio 2021, fondata sulla presunta decadenza del permesso di costruire per mancata presentazione della comunicazione d’inizio lavori entro l’anno dalla sua emissione.
8. L’odierno appellante impugnava l’ordinanza dinanzi al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, chiedendo anche la sospensione cautelare del provvedimento e lamentando i seguenti vizi:
8.1. errata applicazione dell’art. 15 del DPR 380/2001, in merito alla presunta decadenza del permesso per mancata comunicazione di inizio lavori: i lavori sarebbero stati eseguiti nell’estate/autunno 2017 dall’azienda agricola -OMISSIS-, rendendo irrilevante la mancata comunicazione dell’avvio;
8.2. motivazione illogica e infondata, basata su un decreto penale di condanna non definitivo e revocato; 8.3. illegittimità del silenzio-rifiuto da parte dell’amministrazione in merito alla domanda di sanatoria, nonché mancata valutazione della legittimazione della richiedente azienda agricola, posto che la richiesta di integrazioni da parte del Comune avrebbe interrotto la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria, che quindi non può dirsi respinta.
9. Il TAR - con decreto monocratico n. 119/2021 - accoglieva inizialmente la richiesta di sospensiva, rinviando la discussione alla camera di consiglio del 5 maggio 2021.
10. Con l’ordinanza cautelare n. 145/2021 del 7 maggio 2021, il TAR sospendeva l’efficacia dell’ordinanza di demolizione per consentire l’istruttoria amministrativa, sintetizzando la controversia come segue:
“(a) il ricorrente, non essendo imprenditore agricolo, non poteva realizzare costruzioni residenziali in zona agricola. Di conseguenza, gli uffici comunali hanno individuato nel progetto una piccola costruzione per il deposito di attrezzi o per la conduzione del fondo, unica tipologia ammessa dall’art. 26 delle NTA, dove si precisa che “[t]ali costruzioni non potranno avere destinazione abitativa”;
(b) come è stato accertato nel sopralluogo, la suddetta norma è stata ampiamente superata. Il risultato dell’edificazione è un vero e proprio edificio residenziale in zona agricola;
(c) la questione formale della decadenza del titolo edilizio è evidentemente assorbita in quella sostanziale della totale difformità. Sotto il primo profilo, infatti, la sanatoria sarebbe consentita anche al ricorrente, se vi fosse conformità urbanistica, ma poiché la conformità urbanistica non sussiste, deve essere necessariamente presa in esame la posizione dell’azienda agricola, che avrebbe realizzato i lavori per le proprie esigenze, con il consenso del ricorrente;
(d) vi è in questi casi il rischio che il divieto di edificazione in zona agricola sia aggirato delegando la costruzione a un imprenditore agricolo, e recuperando in un secondo momento la piena disponibilità dell’immobile residenziale, ormai radicato sul territorio e non più utilizzato in connessione con l’attività agricola;
(e) il Comune si è espresso sul rapporto di affitto solo nelle memorie difensive prodotte in giudizio, sottolineando l’incongruo intervallo temporale tra la sottoscrizione e la registrazione del contratto;
(f) è però necessario che la questione venga esaminata in primo luogo in sede amministrativa, sia relativamente all’anteriorità del rapporto di affitto rispetto alla registrazione, sia con riguardo alle esigenze abitative della titolare dell’azienda agricola (v. art. 59 comma 2 della LR 12/2005);
(g) a proposito del silenzio-rigetto ex art. 36, comma 3, del DPR 380/2001, si osserva che questo effetto si forma sui profili propriamente edilizi, ma non impedisce ai privati di ottenere un approfondimento circa i titoli soggettivi che hanno origine al di fuori della materia urbanistica. Inoltre, il silenzio-rigetto, non essendo per definizione notificato, non può creare preclusioni per una parte (nello specifico il ricorrente) che sia rimasta estranea alla presentazione dell’istanza di sanatoria.
11. Con nota del 9 dicembre 2021, il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, dopo aver effettuato gli approfondimenti indicati nell’ordinanza cautelare, comunicava che:
- il permesso di costruire era richiesto esclusivamente da -OMISSIS-;
- il contratto di affitto non risultava esistente nel 2017, come confermato dal fascicolo aziendale -OMISSIS-;
- l’affitto era stato reso noto all’amministrazione solo nel 2019, e la registrazione era avvenuta dopo i lavori;
- l’edificio non risulta utilizzato per attività agricole, né abitato dalla titolare dell’azienda;
- mancano allacciamenti ai servizi pubblici essenziali (fognatura, acqua).
12. Con sentenza n. 378/2022, pubblicata il 21/4/2022 il TAR Brescia, ritenute infondate tutte le doglianze, respingeva il ricorso, con le seguenti motivazioni:
- la costruzione residenziale in zona agricola da parte di un soggetto non legittimato (-OMISSIS-) è illegittima per difformità sostanziale;
- la sanatoria non è possibile in assenza di doppia conformità urbanistica: all’epoca della realizzazione non esistevano né un contratto valido né esigenze agricole dimostrabili;
- l’affitto è stato registrato ex post, e non ha efficacia retroattiva nei confronti dell’amministrazione;
- l’argomento della mancata comunicazione di avvio lavori o del silenzio-rigetto sulla sanatoria è irrilevante, perché l’opera non poteva comunque essere regolarizzata;
- le condizioni richieste dalla Legge Regionale 12/2005 (artt. 59-60) per l’edificazione in zona agricola da parte di imprenditori agricoli non sono soddisfatte, posto che non v’è alcuna prova di un rapporto agricolo stabile, né una documentazione comprovante un collegamento funzionale dell’edificio all’attività agricola, inoltre non sono presenti esigenze abitative dimostrabili al momento della costruzione.
13. -OMISSIS- ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza, con richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza.
14. Si costituiva nel grado il Comune di Serina, in data 26/7/2022 e depositava successiva memoria il 25/8/2022, cui seguiva la memoria ex art. 73 cod. proc. amm depositata il 30/5/2025 con cui chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.
15. Con decreto monocratico la Sezione n. 3619 del 27/7/2022 accoglieva l’istanza di sospensiva la cui discussione collegiale è avvenuta in data 30 agosto 2022, all’esito della quale, con ordinanza n. 4271, è stata respinta l’istanza cautelare.
16. Nella pubblica udienza del 2 luglio 2025 da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare eccepisce il Comune resistente l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che avrebbe notificato l’atto introduttivo del presente gravame soltanto il 24.6.2022, quando si era già verificato in data 23.5.2022 l’automatico effetto acquisitivo del bene abusivo al patrimonio comunale, per effetto della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1/2021, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001; nonché l’improcedibilità del gravame per carenza di interesse di -OMISSIS- dal momento che - secondo la sua tesi - il fabbricato abusivo sarebbe di proprietà di un terzo, ovverosia dell’azienda agricola -OMISSIS-.
Le eccezioni oltrechè palesemente infondate, non meritano alcuno scrutinio data la palese infondatezza dell’appello, come di seguito esposto.
2. Prima del relativo esame va nondimeno dato atto che in data 29 maggio 2025 l’appellante ha depositato un’istanza di rinvio, motivata dall’intenzione di presentare ed ottenere un provvedimento di sanatoria dell’attività edilizia per cui è causa.
Il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza stante il carattere meramente eventuale e ipotetico dell’intenzione, e dunque del palese difetto dei presupposti di eccezionalità del rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a.
3. Con il primo motivo di ricorso rubricato I - ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA VALUTAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO ALL’ESISTENZA, VALIDITÀ ED OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO AGRARIO OGGETTO DEL CONTENDERE AL COMUNE DI SERINA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI STESSI, NONCHÉ VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME INDEROGABILI STABILITE DALLA L. N. 203/1982 REGOLANTE IL CONTRATTO AGRARIO, ERRATA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CAUSA ED OMESSA MOTIVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI PARTE RICORRENTE ED ERRATA STATUIZIONE IN MERITO ALL’ASSENZA DI PROVA DELL’ESISTENZA DEL CONTRATTO D’AFFITTO AGRARIO FIN DALL’ANNO 2017, l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso l’esistenza e l’opponibilità del contratto di affitto agrario stipulato tra il deducente e l’Azienda Agricola -OMISSIS-. In contrario sostiene che tale contratto era esistente sin dal momento dell’edificazione del fabbricato oggetto del contendere, considerato che è stato sottoscritto il 6 febbraio 2017, ancorché registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 21 maggio 2019.
Assume che - secondo la legge 203/1982 - i contratti agrari non necessiterebbero della forma scritta o della trascrizione per essere validi e opponibili a terzi, inclusa la pubblica amministrazione. Difatti, l’art. 41 di tale legge stabilisce esplicitamente che il rispetto della forma scritta non è una condizione di validità, né è necessaria la trascrizione per l’opponibilità ai terzi, salvo il caso di durata ultra-novennale. Inoltre, il contratto in questione era stato sottoscritto con tanto di timbro anche dall’associazione Confagricoltura -OMISSIS-, che ne attestava la veridicità.
L’appellante censura l’incauto affidamento che il TAR avrebbe riposto sul fascicolo aziendale affermando che il medesimo avrebbe rilevanza solo ai fini fiscali e per l’accesso a contributi, ma non costituirebbe uno strumento legale per provare o negare l’esistenza di un contratto agrario.
La presenza o assenza nel fascicolo dipenderebbe dalla registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Poiché nel caso di specie la registrazione è avvenuta solo nel 2019, la mancata indicazione del mappale prima di tale data non avrebbe valore dirimente.
L’appellante deduce l’insufficiente valutazione istruttoria, posto che il TAR avrebbe ignorato o minimizzato la documentazione presentata, tra cui il contratto d’affitto con timbro Confagricoltura, la domanda di sanatoria edilizia, la comunicazione integrativa dell’Azienda Agricola con aggiornamento del fascicolo e le dichiarazioni testimoniali.
Lamenta - altresì - l’atteggiamento del Comune di Serina che avrebbe omesso approfondimenti fondamentali sulla posizione dell’affittuaria prima di emanare ordinanze demolitorie. Inoltre, il Comune ha fornito valutazioni solo in corso di causa, su richiesta del TAR, mancando così di trasparenza ed esaustività nella fase amministrativa iniziale.
Il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti urbanistici per concedere la sanatoria edilizia, negando l’esistenza di un contratto di affitto valido al momento della realizzazione dell’edificio, il legame funzionale tra l’edificio e le attività agricole, e l’effettiva necessità abitativa dell’imprenditore agricolo.
Secondo l’appellante tutti i presupposti previsti dalla L.R. 12/2005 (artt. 59 e 60) erano invece presenti, ovvero un contratto scritto e antecedente alla costruzione, la durata del medesimo coerente con la pianificazione aziendale (4 anni, prorogabili), la destinazione dell’immobile connessa all’allevamento e gestione del fondo, il riconoscimento dell’esistenza del contratto di affitto agrario valido ed opponibile.
4. Con il secondo motivo di appello, rubricato “II - ERRORE IN IUDICANDO: ERRONEA VALUTAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RIFERIMENTO AGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA n. 1/2021 Prot. n. 635/2021 DEL COMUNE DI SERINA (ERRATA ED ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 D.P.R. N. 380/2000, ERRATO RICHIAMO DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA ED ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-RIFIUTO); MANCATA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI STESSI.” l’appellante lamenta che il TAR avrebbe omesso di considerare altri vizi fondamentali dell’ordinanza impugnata.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori non costituirebbe causa di decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 del DPR 380/2001. I lavori erano stati effettivamente eseguiti nei termini previsti, quindi la decadenza del titolo abilitativo sarebbe stata illegittima.
Il richiamo al decreto penale di condanna - che non era definitivo e anzi era stato annullato in sede dibattimentale - non poteva essere utilizzato a fondamento dell’ordinanza.
Il silenzio-rifiuto sulla domanda di sanatoria non produceva effetti nei confronti del sig. -OMISSIS-, che non era parte del procedimento. Inoltre, la richiesta di integrazione documentale da parte del Comune aveva interrotto i termini per la formazione del silenzio-rifiuto.
Il TAR, pur citando alcuni di questi argomenti, li ha considerati irrilevanti senza motivazione esaustiva, violando così i principi di legalità e di corretto procedimento.
5. Così sintetizzati i motivi d’appello, va osservato quanto segue.
5.1. I giudici di primo grado, facendo buon governo dei principi che regolano la fattispecie, hanno affermato che “g) …gli effetti di un contratto agrario stipulato verbalmente, oppure non trascritto o non registrato, possono prodursi nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 41 della legge 3 maggio 1982 n. 203 solo finché si rimane in ambito privatistico. Nei confronti dell’amministrazione, invece, è richiesto un grado di certezza adeguato all’interesse pubblico protetto. La doppia conformità urbanistica necessaria per la sanatoria è un elemento oggettivo, che deve bilanciare l’illegittimità dell’edificazione, e dunque non può rimanere nella disponibilità delle parti private. Ne consegue che la verifica del possesso dei requisiti legittimanti alla data di realizzazione delle opere abusive, essendo parte della doppia conformità urbanistica, deve basarsi su atti pubblici o di soggetti dotati di poteri pubblici di certificazione; (h) per quanto riguarda l'azienda -agricola -OMISSIS- , la prova dell’esistenza di un contratto di affitto nel 2017 non solo non è stata data, ma è smentita dallo stesso fascicolo aziendale trasmesso all’OPR della Lombardia, che alla data del 26 maggio 2017 non riporta il terreno dove è stato realizzato l’edificio abusivo. Manca poi completamente la documentazione che dovrebbe dimostrare il collegamento effettivo e di lungo periodo con la coltivazione del fondo, da un lato, e con le esigenze abitative dell’imprenditore agricolo dall’altro”.
5.2. E’ infatti incontestato che:
a) il Comune di Serina ha rilasciato al ricorrente, privo della qualifica di imprenditore agricolo, il permesso di costruire Prot. 2712 del 6 aprile 2017, per la realizzazione di una “piccola costruzione finalizzata alla conduzione del fondo avente una sup. coperta 15 mq.”, sulle aree identificate al catasto terreni censuario di Serina alla sezione SE, Foglio Logico 1, Foglio 17, mappale -OMISSIS-;
b) l’area è classificata in zona agricola. L’art. 26 delle NTA stabilisce che in tali zone l’edificazione è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e al rispetto delle condizioni di cui agli art. 59-61 della LR 11 marzo 2005 n. 12;
c) -OMISSIS-, essendo privo dei requisiti di imprenditore agricolo, presentava il progetto in virtù dell’art. 26 delle NTA del PDR del PGT, che consente la realizzazione dei depositi attrezzi agricoli a prescindere dalla sussistenza dell’elemento soggettivo. Nello specifico, la norma di PGT dispone: “sono ammesse…piccole costruzioni finalizzate al deposito di attrezzi o alla conduzione del fondo. Tali costruzioni non potranno avere destinazione abitativa, avere un’altezza in colmo non superiore a ml. 2,50, una superficie coperta non superiore a mq. 15…”;
d) in data 19.11.2018 prot. n. 8764, in sede di sopralluogo, veniva rilevato che: - “2) sotto il marciapiede esterno in cls è stata realizzata una piccola cantina/ripostiglio nonché un muro di contenimento in pietra, in totale difformità dalla pratica edilizia ovvero non autorizzato…; 3) la superficie coperta del fabbricato risulta essere di mq. 30,24 a fronte di una superficie coperta autorizzata di mq. 15,00; 5) l’altezza massima al colmo, risulta essere di mt. 4,03 a fronte di un’altezza al colmo assentita di mt. 2,50; 6) sul prospetto nord è presente una nuova apertura da mt. 0.6X1.95; 7) la gronda sul prospetto sud ha una sporgenza di mt. 2,10 a fronte di una sporgenza autorizzata di mt. 1,50…”
e) è risultato che il signor -OMISSIS- aveva realizzato il doppio della superficie consentita (30,24 mq, in luogo di 15,00 mq), e dell’altezza autorizzata (4,03 mt., in luogo di 2,50 mt.) e un locale cantina aggiuntivo; inoltre mutava la destinazione d’uso del manufatto da deposito attrezzi agricoli a residenziale; da qui l’accertamento della “totale difformità dal permesso di costruire prot. n. 2712…”, trattandosi di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso originario;
c) il preteso contratto di affitto di fondo rustico tra il -OMISSIS- (proprietario) e la -OMISSIS-, coltivatrice diretta, titolare dell’Azienda Agricola -OMISSIS- (affittuaria) non ha data certa ed anzi è stato registrato in epoca successiva e, pertanto, non ha alcun valore probatorio circa l’epoca della sua stipulazione; nemmeno in sede di appello il -OMISSIS- riesce a superare, con prove attendibili, quanto affermato nella sentenza impugnata;
d) difettano, pertanto, totalmente i presupposti di legge per l’edificazione, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure; infatti, ai fini del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, i requisiti soggettivi per il rilascio di tale permesso devono esistere al momento della richiesta ed al momento del rilascio del titolo abilitativo al fine di garantire l'effettiva destinazione delle opere all'agricoltura. Per l’edificazione in zona agricola la destinazione del manufatto e la posizione soggettiva di chi lo realizza sono, dunque, elementi che assumono entrambi rilievo ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico nonché per l'eventuale valutazione di conformità ai fini del rilascio della sanatoria;
e) le opere sono inoltre abusive per totale difformità dal permesso di costruire e l’ordinanza di demolizione legittima.
5.3. Dalla infondatezza del primo motivo, deriva che l’appello debba essere respinto senza necessità di esame del secondo motivo, dal cui eventuale accoglimento non deriverebbe alcuna utilità all’appellante.
6. L’appello deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello. Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite liquidate in E. 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.