TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1409/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre ipotesi (carta docenti)” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SARNACCHIARO GIOVANNA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
L' Controparte_1
nell'interesse del
[...] Controparte_2
( , rappresentato e difeso dal dott. Mimì Minella e
[...] P.IVA_1
Alvaro Saporito (dirigenti); resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 30/09/2022 il ricorrente Pt_1
adiva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice del
[...]
Lavoro, al fine di sentire: 1) “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”; 2) “Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente per 5 anni scolastici della complessiva somma di €2.500,00………(€ 500,00 PER CIASCUN ANNO, OLTRE accessori come per legge”; 3) “Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente dell'importo di €2.500,00, oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l'
[...]
nell'interesse del ministero, Controparte_1
il quale impugnava e contestava diffusamente il ricorso avversario.
2.1 Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di genericità del ricorso sollevata da parte resistente. Ricorrente, in uno al ricorso, deposita infatti diversi contratti, stipulati anno per anno (comprendenti anche ricognizione dei rapporti precedenti) per il periodo dal 2016-2019, e buste paga per il biennio dal 2019-
2020. La documentazione in atti, non contestata nel contenuto da parte resistente, evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile tanto i periodi lavorativi, quanto le ore lavorative settimanali e la sede di assegnazione del ricorrente. Il ricorrente chiede condannare il al pagamento di cinque annualità, che dalla CP_2 documentazione si evincono essere 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020 e 2020-2021, durante i quali il ricorrente ha svolto attività equiparabile all'insegnante presso vari istituti (individuati per codice).
Il thema decidendum, pertanto, è individuato e le circostanze provate, anche in assenza di specifiche contestazioni della parte resistente.
2.2 La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
Pag. 2 di 7 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_2
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza
Pag. 3 di 7 l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e
97 Cost. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, CP_2 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Da ultimo la
Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha
Pag. 4 di 7
ritenuto che
, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo, considerato che la ricorrente ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici: dal
2020/2021 2021/2022 2022/2023, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad
Pag. 5 di 7 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici sopra analiticamente indicati.
Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto le ricorrenti la condanna del resistente all'attribuzione CP_2 in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
2.3 Parte resistente eccepisce, contro questo consolidato orientamento: “Ad ogni modo la ratio della riserva della carta docente ai soli dipendenti a tempo determinato è del tutto legittima, considerato che tale strumento è sostanzialmente un investimento a lungo termine del datore di lavoro nella formazione professionale dei propri dipendenti, i quali riversano le successive (e migliorate, si auspica) competenze a favore della qualità dell'insegnamento.
Ebbene i docenti precari non garantiscano questo “ritorno” dell'investimento proprio perché non è detto che gli stessi continuino a svolgere l'attività di insegnamento o che la svolgano esclusivamente per lo Stato. A tale logica non sono estranee esigenze di bilancio: l'allargamento della platea dei beneficiari comporterebbe un grave danno erariale in quanto lo Stato dovrebbe discostarsi dalle autorizzazioni di spesa del MEF per poter garantire la carta docente a tutto il personale precario”.
Tali eccezioni non colgono il punto. L'eccezione secondo la quale la carta docenti sarebbe riservata ai soli docenti di ruolo, in quanto “investimento a lungo termine”, e la supposta ”esigenza di bilancio” sono aliene dal quadro normativo esposto, mere ragioni d'opportunità (economica e amministrativa) che non hanno influenza alcuna sul principio di parità di trattamento sopra ampiamente sviluppato.
3.1 Per la natura del contendere si ritiene compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Pag. 6 di 7 Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 22.04.2024 da nei confronti del Parte_1
in persona del ogni avversa Controparte_2 CP_4 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione per ciascuno;
2) condanna, pertanto, il resistente a corrispondere alla ricorrente CP_2 la somma di euro di €. 2.500,00 mediante accredito sulla Carta Parte_1 del docente;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1409/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre ipotesi (carta docenti)” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SARNACCHIARO GIOVANNA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
L' Controparte_1
nell'interesse del
[...] Controparte_2
( , rappresentato e difeso dal dott. Mimì Minella e
[...] P.IVA_1
Alvaro Saporito (dirigenti); resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 30/09/2022 il ricorrente Pt_1
adiva al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice del
[...]
Lavoro, al fine di sentire: 1) “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”; 2) “Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente per 5 anni scolastici della complessiva somma di €2.500,00………(€ 500,00 PER CIASCUN ANNO, OLTRE accessori come per legge”; 3) “Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente dell'importo di €2.500,00, oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva l'
[...]
nell'interesse del ministero, Controparte_1
il quale impugnava e contestava diffusamente il ricorso avversario.
2.1 Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di genericità del ricorso sollevata da parte resistente. Ricorrente, in uno al ricorso, deposita infatti diversi contratti, stipulati anno per anno (comprendenti anche ricognizione dei rapporti precedenti) per il periodo dal 2016-2019, e buste paga per il biennio dal 2019-
2020. La documentazione in atti, non contestata nel contenuto da parte resistente, evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile tanto i periodi lavorativi, quanto le ore lavorative settimanali e la sede di assegnazione del ricorrente. Il ricorrente chiede condannare il al pagamento di cinque annualità, che dalla CP_2 documentazione si evincono essere 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020 e 2020-2021, durante i quali il ricorrente ha svolto attività equiparabile all'insegnante presso vari istituti (individuati per codice).
Il thema decidendum, pertanto, è individuato e le circostanze provate, anche in assenza di specifiche contestazioni della parte resistente.
2.2 La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
Pag. 2 di 7 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_2
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza
Pag. 3 di 7 l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e
97 Cost. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, CP_2 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Da ultimo la
Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha
Pag. 4 di 7
ritenuto che
, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo, considerato che la ricorrente ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici: dal
2020/2021 2021/2022 2022/2023, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad
Pag. 5 di 7 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici sopra analiticamente indicati.
Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto le ricorrenti la condanna del resistente all'attribuzione CP_2 in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
2.3 Parte resistente eccepisce, contro questo consolidato orientamento: “Ad ogni modo la ratio della riserva della carta docente ai soli dipendenti a tempo determinato è del tutto legittima, considerato che tale strumento è sostanzialmente un investimento a lungo termine del datore di lavoro nella formazione professionale dei propri dipendenti, i quali riversano le successive (e migliorate, si auspica) competenze a favore della qualità dell'insegnamento.
Ebbene i docenti precari non garantiscano questo “ritorno” dell'investimento proprio perché non è detto che gli stessi continuino a svolgere l'attività di insegnamento o che la svolgano esclusivamente per lo Stato. A tale logica non sono estranee esigenze di bilancio: l'allargamento della platea dei beneficiari comporterebbe un grave danno erariale in quanto lo Stato dovrebbe discostarsi dalle autorizzazioni di spesa del MEF per poter garantire la carta docente a tutto il personale precario”.
Tali eccezioni non colgono il punto. L'eccezione secondo la quale la carta docenti sarebbe riservata ai soli docenti di ruolo, in quanto “investimento a lungo termine”, e la supposta ”esigenza di bilancio” sono aliene dal quadro normativo esposto, mere ragioni d'opportunità (economica e amministrativa) che non hanno influenza alcuna sul principio di parità di trattamento sopra ampiamente sviluppato.
3.1 Per la natura del contendere si ritiene compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Pag. 6 di 7 Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 22.04.2024 da nei confronti del Parte_1
in persona del ogni avversa Controparte_2 CP_4 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione per ciascuno;
2) condanna, pertanto, il resistente a corrispondere alla ricorrente CP_2 la somma di euro di €. 2.500,00 mediante accredito sulla Carta Parte_1 del docente;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7