Decreto presidenziale 12 maggio 2022
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/07/2023, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 02232/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02502/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2502 del 2019, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Sferracavallo, 146/A;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 giugno 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 30 ottobre 2019 e depositato il 26 novembre 2019, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-impugnano l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate nell’unità immobiliare destinata ad attività commerciale di -OMISSIS-, consistenti in interventi di ampliamento, come meglio descritti nelle richiamate segnalazioni -OMISSIS- del 7 luglio 2016 e -OMISSIS- dell’11 marzo 2019.
Innanzitutto, i ricorrenti deducono carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato, anche tenuto conto dell’epoca di realizzazione delle opere di cui è ingiunta la demolizione.
In secondo luogo, i ricorrenti lamentano la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’esito del quale è stata adottata l’ordinanza impugnata.
Il provvedimento impugnato sarebbe dipoi illegittimo per la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire nel caso di mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
In ultimo, i ricorrenti ritengono che la sanzione demolitoria violi il principio di proporzionalità.
Con memoria del 27 novembre 2019, il Comune di Palermo si costituisce in giudizio, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso e deducendo la sua infondatezza nel merito.
In ragione della cessazione del rapporto di servizio del difensore di parte resistente con il Comune, con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, è stata dichiarata l’interruzione del processo.
Con atto depositato l’8 agosto 2022, parte ricorrente ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.
Alla pubblica udienza straordinaria del 23 giugno 2023, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, ragion per cui si ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari in rito formulate dall’Amministrazione resistente.
Con riguardo all’intervento di cui al punto 1 (ampliamento di circa mq. 90), risulta che, con provvedimento n. -OMISSIS-, non impugnato da parte ricorrente, il Comune abbia negato la sanatoria.
In conseguenza, l’ordinanza di demolizione impugnata risulta in parte qua legittimamente adottata dall’Amministrazione comunale, costituendo atto dovuto e vincolato rispetto ad opere realizzate in assenza del prescritto titolo edilizio.
Con riguardo all’intervento di cui al punto 2 (ampliamento di circa mq. 150), parte ricorrente dichiara di aver in parte eseguito l’ordinanza di demolizione, riducendo l’ampliamento a mq. 50.
Per la residua parte di ampliamento, parte ricorrente non ha dato prova del fatto che l’intervento di cui è contestata l’abusività non necessitasse di alcun titolo edilizio.
L’ordinanza di demolizione risulta, quindi, anche in parte qua legittimamente adottata dal Comune.
Non ha pregio la doglianza relativa al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Difatti, per consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, “l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto: l’ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo ” (Consiglio di Stato sez. II, 26 marzo 2021, n. 2550; nello stesso senso, ex multis , T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 25 luglio 2022, n. 2392; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 1 aprile 2021, n. 2239; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03 maggio 2021, n. 5096).
Quanto ai supposti deficit procedimentali e di motivazione del provvedimento impugnato, per costante orientamento giurisprudenziale, da cui non vi è ragione di discostarsi, presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso (cfr., di recente, Cons. Stato Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6823; nello stesso senso, ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 3 novembre 2021, n. 7353; Consiglio di Stato sez. VI, 3 maggio 2021, n. 3483; T.A.R., Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, n. 1089; T.A.R., Napoli, sez. VII, 16 settembre 2021, n. 5920; T.A.R., Lecce, sez. I , 09 luglio 2021, n. 1114).
Dal provvedimento di demolizione impugnato risulta sia la consistenza delle opere abusive sia la circostanza che esse siano state realizzate in assenza di permesso di costruire, con evidente sufficienza della motivazione sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Quanto alla mancata o inesatta indicazione dell’area di sedime, che deve essere acquisita nell’ipotesi d’inottemperanza all’ordine di demolizione, essa non costituisce causa di illegittimità del provvedimento impugnato.
Invero, secondo pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale, “ La mancata precisa individuazione dell’area da acquisire impedisce l’acquisizione da parte dello Stato della sola area ulteriore, dato che per quanto riguarda l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l’individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati. Ne consegue che la mancata esatta delimitazione della predetta area ulteriore, se da un lato comporta l’impossibilità per l’Amministrazione comunale di acquisirla, per mancata identificazione dell’oggetto, dall’altro, nel rivestire carattere aggiuntivo e del tutto eventuale rispetto all’acquisizione automatica delle opere abusive e della relativa area di sedime, non produce l’illegittimità dell'intero provvedimento acquisitivo" ” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 30 maggio 2022, n. 1787).
In ultimo, il Collegio ritiene destituita di fondamento la doglianza inerente alla dedotta non proporzionalità della sanzione ablativa, essendo in re ipsa l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.